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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2327/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 412/2021- R.G. 893/2021 del Tribunale di Catanzaro pendente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Gennaro Corea ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Catanzaro alla
Viale della Lacina n. 106
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Giovanbattista Venturino presso il cui studio in Catanzaro alla Via Barbaro n. 16 elettivamente domicilia.
Opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 15.3.2022 la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
412/2021 del Tribunale di Catanzaro, reso su ricorso della che ingiungeva il Controparte_1 pagamento della somma di euro 15.017,00 -oltre interessi e spese liquidate- relativa al pagamento di fatture per la fornitura, il noleggio, la manutenzione e l'assistenza tecnica di macchine fotocopiatrici, nonché la vendita di materiali al consumo.
Deduceva parte opponente che la collaborazione tra le due società fosse risalente nel tempo e la opponente avesse noleggiato macchine fotocopiatrici dall'opposta, in numero inizialmente pari a tre
(nn. 364, 501 e 652), per poi ridurle a 2, nel periodo tra il 2018 e il 2019; nel medesimo periodo era stata effettuata la fornitura di beni quali carta e materiale di cancelleria, necessario all'opponente per l'esercizio della propria attività commerciale.
1 Le macchine noleggiate si palesavano inadeguate alle esigenze dell'opponente, di scala ben più ampia rispetto a quelle di un mero ufficio, tanto che la stessa procedeva, nell'immediatezza, a contestare con un fitto carteggio e-mails, il reiterato malfunzionamento dei beni noleggiati, specificamente evidenziando come essi si inceppassero di frequente, si bloccassero, ovvero stampassero con una disomogeneità cromatica o in modo disaLLneato.
Sebbene le macchine utilizzate e recanti i numeri 5502 e 654 ebbero ad essere sostituite con quelle numero 554 e 754, anche queste ultime si rivelavano da subito inadeguate all'uso, tanto che chiedeva espressamente a che fossero scorporati dalle fatture i Controparte_2 Parte_2 costi attinenti al malfunzionamento delle macchine e che, in virtù dei lavori persi, fosse riconosciuta alla una quota, da decurtare a titolo di rimborso, pari ad € 5.000,00. Parte_1
Orbene, proprio la fornitura di apparecchi non del tutto adeguati all'uso cui erano destinati e la conseguente perdita di commissioni legittimavano la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo proposto, con accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta al pagamento della somma di euro 10.000,00 per il mancato guadagno conseguente alle disfunzionalità delle macchine fornite, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore domiciliatario.
Nel costituirsi in giudizio la deduceva l'inammissibilità, oltre che la tardività Controparte_1 dell'opposizione proposta, avendo il rapporto ad oggetto un contratto di noleggio, azionabile con rito locatizio ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., dunque con ricorso in opposizione a depositarsi nel termini di 40 giorni;
al contrario, nella fattispecie, era stata introdotta l'opposizione con citazione, iscritta al ruolo oltre il detto termine, specificamente il 41^ giorno della notifica del decreto ingiuntivo reso dall'AG..
Eccepiva nel merito, pur ritenendo assorbente la summenzionata eccezione, che la ditta avesse proceduto a fornire macchinari del tutto adeguati e funzionanti, di tal che l'asserita sussistenza di problematiche appariva meramente pretestuosa, oltre che dilatoria ed intempestiva, essendo stata manifestata solo al momento dell'ingiunto pagamento.
Nessun corrispettivo veniva versato dall'opponente nei quattro anni di noleggio del bene, e, ciò nonostante, era stato sempre garantito il servizio di assistenza, a mezzo invio dei tecnici della società opposta per far fronte alle problematiche riscontrate sulle macchine, anche quando venivano sollecitati interventi per questioni irrisorie.
Riguardo alla domanda riconvenzionale, ne contestava la fondatezza in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio, essendo indimostrato l'invio delle e-mails prodotte dall'opponente che avrebbero dovuto documentare le contestazioni eccepite, nonché il danno lamentato.
Tanto premesso, concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la proposta opposizione e, nel merito, il rigetto della stessa, oltre che della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Istruita la causa, a seguito dell'acquisizione della documentazione prodotta e dell'assunzione della prova ammessa con ordinanza del 27.2.2023, all'udienza del 29.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, proposta tardivamente con il deposito della citazione, decorsi i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, atteso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti non può essere tipizzato esclusivamente come noleggio, avendo lo stesso contemplato anche la fornitura di beni materiali.
La evidenzia come la domanda azionata in sede monitoria – relativa al noleggio Controparte_3 delle macchine fotocopiatrici- sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 447 bis c.p.c., trascurando di considerare che le fatture poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo sono relative anche alla fornitura di beni strumentali, come carta e altro materiale funzionale all'esercizio dell'attività di copisteria.
Dunque, la domanda proposta ha quale rapporto sottostante, tanto la fornitura di beni quanto il noleggio delle macchine, di tal che correttamente e tempestivamente è stata proposta con atto di citazione l'opposizione al decreto ingiuntivo, con rito ordinario e non quello locatizio;
di conseguenza parte opponente non è incorsa in decadenza alcuna.
Passando al merito della causa, appare appena il caso di rilevare -quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo- che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione proposta ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, la frateLL – attore in senso sostanziale- è tenuta a provare i fatti costitutivi CP della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. – che richiede all'attore sostanziale, nel senso su indicato, la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso – si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., ex plurimis, Cass.
Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).
“Il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni
3 debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del 22/03/2024)”.
Nel caso di specie è pacifico ed incontestato, per come confermato da parte opponente, che sin dal
2011, anche se il presente giudizio è limitato agli anni intercorrenti dal 2016 al 2019, fra la ditta
[...]
e la ditta FR.LL veniva concluso un contratto di noleggio con assistenza Parte_1 CP tecnica avente ad oggetto prima tre macchine fotocopiatrici, successivamente due, nonché la fornitura di beni.
In base a tale contratto l'odierna opposta, dietro il versamento di un canone di noleggio mensile fisso di € 250,00, assumeva l'obbligo di consegnare alla ditta delle macchine Parte_1 fotocopiatrici, di garantire la relativa assistenza tecnica;
inoltre, veniva effettuata la fornitura di materiale di consumo, via via richiesto, strumentale all'esercizio dell'attività della copisteria.
La ditta opponente, a sua volta, oltre a versare il canone, si impegnava a corrispondere la somma di
€ 0.01 ed €.
0.07 per ogni copia, rispettivamente in bianco e nero ed a colori, eccedente il numero complessivo di 3500, già garantito dal canone mensile.
La fornitura di beni così come il fatto che sia intercorso un rapporto di noleggio è quindi pacifico tra le parti, ragione per la quale l'onere probatorio della ditta F.LL IO RL è limitato a dimostrare la produzione in favore della di copie in numero eccedente le 3500, rientranti nel canone Parte_1 fisso mensile.
La suddetta circostanza è rimasta sguarnita di prova;
e, infatti, sono stati allegati agli atti, gli estratti delle scritture contabili della , documenti dai quali non è possibile evincere il numero Controparte_1 di copie eccedenti le 3500 effettuate dalla Pro Pro office.
Gli stessi report che dovrebbero documentare la summenzionata eccedenza, allegati all'atto di costituzione dalla società convenuta, di fatto non sono ascrivibili con certezza alle macchine noleggiate dalla , non essendoci un codice identificativo delle stesse o della . Parte_1 Parte_1
In merito veniva esperita prova testi con , tecnico riparatore della Testimone_1 Controparte_1
il quale confermava seccamente il capitolo 9) delle memorie di parte opposta, di cui gli
[...] veniva data lettura: “riconosce nei report di stampa depositati queLL attestanti le copie effettuate da ogni singola macchina fotocopiatrice noleggiata alla ditta ”. Parte_1
Non si comprende a che titolo avesse avuto contezza del suddetto report, non trattandosi di una scheda manutentiva dallo stesso compilata per lavoro e, soprattutto, non è chiaro da cosa fosse deducibile la paternità in capo alla del report in contestazione nè il preciso periodo nè chi Parte_1 avesse effettuato tale verifica e se fosse stata effettuata in contraddittorio, attesa la piena contestazione svolta dalla opponente.
4 Escusso sul medesimo capitolo di prova , tecnico dipendente della Testimone_2 Controparte_1
, nel darne conferma, aggiungeva che detti report fossero riferibili alle macchine noleggiate
[...] alla , perché indicanti il medesimo modello di quelle noleggiate all'opponente. Parte_1
Anche in questo caso la testimonianza non ha i caratteri della puntualità e specificità essendo plausibile che una ditta di noleggi abbia una vasta gamma di macchine di identico modello, altro sarebbe stato se avesse riconosciuto un qualche identificativo della o dei macchinari. Parte_1
Sentito tecnico dipendente della , pur assumendosi la paternità del Testimone_3 CP_3 documento posto in esame, nulla aggiungeva sulla riferibilità dello stesso alla Parte_1
Sono state allegate pure le fatture emesse dalla nei confronti della , dalle Controparte_1 Parte_1 quali si rileva il numero di copie eccedenti del 3500 effettuate dalle macchine noleggiate, ma tali fatture, proprio quelle nelle quali è indicato il numero delle copie eccedenti, non risultano neppure sottoscritte dal destinatario e, a fronte della contestazione da parte della Pro office in ordine al numero delle fotocopie eccedenti, prestazione che fondava la richiesta di pagamento della CP
, non è possibile ritenere il documento, di provenienza dal solo creditore, probante della
[...] sussistenza della prestazione e della conseguente spettanza del credito.
In sintesi, non vi è prova che siano state effettivamente effettuate dalle macchine a noleggio le copie eccedenti il numero ricompreso nel canone fisso.
Circostanza controversa è pure quella conseguente al malfunzionamento delle macchine che, a dire dell'opponente avrebbe comportato un'inflessione dell'attività produttiva, disfunzionalità sempre segnalata a mezzo le e-mails prodotte dall'opponente, tra l'altro riscontrate da quelle della ditta
. Controparte_1
E, infatti, l'opposta ha sostenuto che i tempestivi interventi manutentivi, effettuati dai tecnici inviati dall'opposta, avessero sempre garantito un ripristino immediato del funzionamento dei macchinari noleggiati, senza arrecare danno alcuno all'opponente.
La al riguardo ha contestato la veridicità degli allegati di parte opposta alla voce Parte_1
“interventi pro Office”, trattandosi di produzione in copia, che non offriva certezza della riferibilità degli stessi ai fotocopiatori impiegati.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita, è sicuramente emersa una frequente attività di manutenzione delle macchine impiegate;
Emergeva dalle deposizioni assunte, quali quella di , la circostanza di frequenti Testimone_2 interventi manutentivi da parte dei tecnici della presso la e che, in tali CP_3 Parte_1 occasioni, venisse sempre ripristinata la funzionalità delle macchine rispetto allo scopo di destinazione. Anche confermava di essersi recato in più occasioni, in qualità di Testimone_1 dipendente della , presso la , per effettuare assistenza o consegna di carta, CP_3 Parte_1 toner e materiale vario di copisteria. Aggiungeva ancora che, dopo l'intervento manutentivo, si fosse spesso resa necessaria la sostituzione di qualche pezzo.
5 Anche il teste assistente tecnico della , dichiarava di essersi recato Testimone_3 CP_3 spesso ad effettuare interventi manutentivi presso la , in giornata o il giorno successivo a Parte_1 quello della relativa richiesta, lasciando, in tali occasioni, le macchine perfettamente funzionanti.
Ciò posto, occorre verificare se i ripetuti interventi, dei quali è stata dichiarata e accertata comunque la tempestività da parte dei tecnici della e la gratuità, come evidenziato nel contratto Controparte_1 di noleggio, abbia inciso sull'attività della Pro office e in che modo.
Orbene, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di parte attrice in quanto pur essendo emerso il malfunzionamento dei macchinari non è stata provata l'eventuale ripercussione sull'attività commerciale dell'opponente e di conseguenza non è quantificabile un eventuale decremento di produzione, in termini di danno emergente e perdita secca.
La Pro office non ha dimostrato né ha articolato richieste istruttorie in merito all'eventualità se tali circostanze abbiano inciso sulla rispettiva attività produttiva ed in quali termini quantitativi ciò sia avvenuto.
Manca dunque la prova gli interventi manutentivi svolti per il pristino delle macchine ed il mancato guadagno ovvero la perdita secca di carta da parte della . Parte_1
Né tale dato poteva essere superato con la richiesta CTU, domanda tra l'altro non reiterata nelle comparse conclusionali, avendo l'opponente depositato unicamente memorie di replica ex art. 190
c.p.c., prospettata da parte opponente per supplire alla suddetta carenza probatoria.
Ed, infatti, l'accertamento invocato è per un verso superfluo in quanto è documentata ed accertato che vi siano stati una serie di interventi manutentivi alle macchine noleggiate.
Tuttavia, il profilo relativo alla determinazione dell'incidenza di tale malfunzionamento sull'espletamento della regolare attività lavorativa della avrebbe imposto, a monte, la Parte_1 prova sull'effettiva incidenza sulle attività svolte, quali perdita di clientela, ovvero di commesse conferite ad altri soggetti per far fronte agli incarichi ricevuti. Tanto avrebbe consentito, poi, eventualmente con la CTU invocata di quantificare il relativo danno, genericamente allegato e rimasto, nell'an, indimostrato, tanto da rendere la CTU invocata meramente esplorativa. (Cass.
Civ., Sez. III, 7 settembre 2023, ordinanza n. 26048).
Il teste , escusso all'udienza del 03.11.2023, fratello di , legale Controparte_2 Persona_1 rappresentante della , e dipendente della stessa, infatti, seppure ebbe a dichiarare che a Parte_1 causa dei malfunzionamenti capitò che venissero gettate centinaia di copie e che fossero state rifiutati dei lavori commissionati, non è stato indicato il periodo temporale in cui tanto avvenne e soprattutto dare un concreto riferimento ed un valore quantificabile in termini numerici e monetari dei lavori rifiutati.
Non è dato evincere, dalle suddette dichiarazioni, se la rimessa in pristino delle macchine da parte della fosse stata intempestiva e quindi in ipotesi diniego di intervento solerte fossero CP_3 stati rifiutati i lavori menzionati dal teste ed in quante occasioni ciò si fosse verificato.
6 Per tale ragione, le uniche somme ingiunte ad essere state provate sono quelle inerenti il canone costo copia a canone fisso, contrattualmente previsto, che prescindeva dal numero di copie effettuate purchè le stesse si mantenessero nella soglia delle 3500.
Ad eccezione del toner fornito gratuitamente come previsto nel contratto di noleggio, sono altresì dovuti dall'opponente gli ulteriori costi relativi alla fornitura di carta, staples e materiale vario, atteso che tali prestazioni non sono state oggetto di specifica contestazione, e sono state documentate in atti con le relative fatture recanti anche la firma del destinatario, non contestate né disconosciute.
Le fatture di cui quindi la Pro office si è resa inadempiente sono quindi quelle relative alla fornitura di risme di carte ( n. 1/4573 del 14.11.2016, n. 1/4652 del 18.11.2016, , n. 1/4739 del 28.11.2016,
n. 1 /4864 del 06.12.2016, n. 1/4948 del 13.12.2016, n. 1/5056 del 20.12.2016, n. 1/2958 del
17.07.2017, n. 1/3205 del 02.08.2017, n. 1/3263 dell'08.08.2017, n. 1/3514 del 24.08.2017, n.
1/2767 del 02.07.2018, n. 1/2816 del 04.07.2018, n. 1/2904 del 10.07.18, n. 1/3206 del 30.07.18, n.,
n. 1/3389 dell'08.08.2018, n. 1/3445 del 09.08.2018, n. 1/3585 del 28.08.2018, n. 1/3617 del
31.08.2018, 1/3721 del 06.09.2018, n. 1/3954 del 19.09.2018, n. 1/4311 del 09.10.2018, n. 1/4336 del 10.10.2018, n. 1/4574 del 31.10.2018, n. 1/4644 del 03.11.2018, n. 1/4886 del 16.11.2018, n.
1/5120 del 06.12.2018, n. 1/5328 del 18/12/2018, n. 1/132 dell'08.01.2019, n. 1/255 del
15.01.2019, n. 1/1015 del 04.03.2019, n. 1/1184 del 12.03.2019, n. 1/1299 del 18.03.2019, n.
1/1390 del 27.03.2019, n. 1/1642 del 09.04.2019, n. 1/1757 del 15/04/2019); di staples ( n. 1/4673 del 19.11.2016); di rotolo carta metri (n. 1/3367 dell'08.08.2018) e canone costo copia ( n. 1/4931 del 18/11/2019 - 1/ 5402 del 20/12/2019) per un importo complessivo di € 5.304,56.
Per le suesposte ragioni il decreto ingiuntivo n. 412/21 del Tribunale di Catanzaro deve essere revocato e la condannata al pagamento della somma complessiva di € 5.304,56 in Parte_1 favore della F.LL IO s.r.l. oltre i richiesti interessi ex art. 231/2002 decorrente dalla data di esigibilità delle singole fatture emesse per le prestazioni riconosciute e sino all'effettivo pagamento.
Alla luce della soccombenza reciproca tra le parti, non avendo trovato accoglimento la domanda riconvenzionale ed essendo stato revocato il decreto ingiuntivo si ritiene di dover compensare le spese di lite tra le parti nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo per quanto di ragione e revoca il decreto ingiuntivo n.
412/2021- R.G. 893/2021- Tribunale di Catanzaro;
Par
- Rigetta la domanda riconvenzionale della Parte_1
7 - Condanna l'opponente al pagamento della somma di € 5.304,56 oltre interessi ex Parte_1
L. 231/2002 in favore della F.LL IO S.r.l. a titolo di fornitura beni materiali e costo canone di noleggio;
-Compensa al 50% le spese di lite tra l'opponente e l'opposta F.LL IO S.r.l. Parte_1
Condanna la al pagamento della residua quota del 50% delle spese di lite – Parte_1 quantificate per l'intero in euro 2.800,00 oltre accessori di legge e spese forfettarie al 15%.
Catanzaro, il 3.2.2025
Dott. Adele Ferraro
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