Ordinanza cautelare 10 febbraio 2023
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00084/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno e la Questura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di NI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto della Questura di Messina del 7 settembre 2022, Cat. -OMISSIS-, di revoca del permesso soggiorno e allontanamento dal territorio nazionale entro quindi giorni, notificato al ricorrente in data 9 dicembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente;
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Questura Messina;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2024 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, con cui è stato revocato il permesso di soggiorno in precedenza rilasciatogli, sul presupposto del suo ottenimento mediante «…mendaci dichiarazioni alloggiative e di impiego lavorativo…» (così il provvedimento impugnato).
Affida il ricorso ai seguenti motivi.
1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D.LGS. N.286/1998; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3 LEGGE N. 241/1990, ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO DI POTERE E MALGOVERNO. Il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe stato illegittimamente adottato senza tener conto del fatto che egli dispone di alloggio, giusto contratto di locazione con valenza a decorrere dal 22/11/2021 con scadenza nel 2025.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D.LGS. N.286/1998; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3 LEGGE N. 241/1990, ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO DI POTERE E MALGOVERNO. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta che il provvedimento di revoca sia stato adottato senza la previa valutazione della sua pericolosità sociale e deduce la violazione delle garanzie partecipative
3. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 5, DEL D.LGS. N.286/1998; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 3 LEGGE N. 241/1990, ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE E DIFETTO DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E PROPORZIONALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO DI POTERE E MALGOVERNO. VIOLAZIONE ART. 8 CEDU. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia stato adottato senza tener conto del suo inserimento sociale in Italia e del tempo da cui egli soggiorna in Italia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite, resistendo al ricorso di cui deducono l’infondatezza nel merito.
Con ordinanza 10 febbraio 2023, n. 77, la domanda cautelare è stata rigettata sul presupposto della insussistenza di profili di fondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 19 dicembre 2024, nessun difensore comparso per parte ricorrente, e nessun deposito effettuato dalle parti dopo il giorno 8 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.
DIRITTO
Il ricorso è infondato; i motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, attesa la loro stretta connessione.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato.
Come evidenziato da condiviso orientamento giurisprudenziale:
- “la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio nazionale è sanzionabile con la perdita del titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (Cedu, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi, punti 90 e 104)”;
- “la falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina prevista dalla d.P.R. n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta” (Consiglio di Stato, Sez. III, 28 marzo 2023, n. 3188).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio provato, alla luce della documentazione depositata dall’Avvocatura dello Stato (in particolare, il dispositivo della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 23 giugno 2022, nonché il decreto di sequestro dei permessi di soggiorno rilasciati a 67 persone, fra i quali l’odierno ricorrente, emesso dal GIP presso tale Tribunale in data 8 agosto 2022 a seguito della citata sentenza di condanna, atti giudiziari entrambi richiamati nel provvedimento impugnato) che il permesso di soggiorno sia stato rilasciato al ricorrente in virtù di una dichiarazione di ospitalità fittizia.
Al riguardo, in particolare, si legge nel richiamato decreto di sequestro: «…appare evidente che le domande di permesso di soggiorno sono state avanzate sul presupposto di false dichiarazioni di regolarizzazione depositate assumendo falsamente la presenza in Italia e lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei cittadini extracomunitari, i quali, in realtà, mai avevano svolto le dette attività lavorative oggetto di regolarizzazione e, nella maggior parte dei casi, neppure si trovavano in Italia nel periodo indicato…» .
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, dovendosi annoverare tra le ipotesi di revoca per assenza dei requisiti anche quella nella quale si accerti che lo straniero, al fine di ottenere il permesso, ha prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa.
Siffatta interpretazione viene ulteriormente avvalorata da una lettura in combinato disposto con l’art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 286/98, il quale impone all’Amministrazione, che si avveda della falsità della documentazione nella fase istruttoria susseguente all’istanza di rilascio, di dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Con riferimento all’attuale disponibilità di un alloggio e all’attività lavorativa svolta, si tratta di elementi estranei all’odierno giudizio, non potendo “sanare” la falsità della documentazione in virtù della quale era stato rilasciato il permesso di soggiorno oggetto di revoca.
Allo stesso modo, del tutto inconferenti sono le doglianze inerenti alla mancata valutazione della durata del soggiorno sul territorio nazionale e della pericolosità sociale del ricorrente : “La revoca nel caso di specie non si è basata su tali profili, che non sono in discussione e comunque non devono sempre e pedissequamente essere presi in considerazione in ogni caso. È bastevole a fondare un provvedimento di revoca anche solo la falsità documentale, in disparte ogni ulteriore analisi su pericolosità sociale e durata del soggiorno” (Consiglio di Stato sez. III, 29 settembre 2022, n. 8377).
Nemmeno, stante la natura vincolata del provvedimento adottato, la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento potrebbe determinarne l’illegittimità.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistendo i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, occorre mandare alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di NI (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo rigetta; b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge; c) manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.