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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1619 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI IA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 27/03/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 12002/2024, promossa da: nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti PACCANI CHIARA e ALETTO CAMILLA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. NICOLINI STEFANO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A D E F I N I T I V A di separazione personale dei coniugi
Con ricorso depositato il 07/10/2024, ha chiesto la separazione personale dal Parte_1 coniuge . CP_1
1. Le parti contraevano matrimonio concordatario il 22/06/2013 a AI (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mairano al numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2013), scegliendo il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione nascevano:
− a SC il 1.1.2015; Per_1
− a SC il 3.5.2019. Per_2
Il resistente si è costituito in giudizio il 7.3.2025.
Il 18.3.25 si è tenuta la prima udienza di separazione, dove le parti hanno raggiunto il seguente accordo:
− separazione tra i coniugi: nato a [...] il [...] e Parte_1
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, nata a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio concordatario a Mairano il 22.6.13; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mairano al numero 5 parte II serie A dell'anno 2013;
− le figlie hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− affidamento condiviso delle figlie, con residenza anagrafica presso il padre;
i genitori adotteranno congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui le figlie si trovano;
− le figlie frequenteranno i genitori nei modi seguenti:
− durante la settimana, il padre terrà le figlie con sé tutti i giorni dall'uscita da scuola alle 18 circa;
tutti i martedì anche a cena;
anche il giovedì a cena quando il weekend è con la madre;
− in weekend alternati, il padre terrà le figlie dal venerdì sera alle 18 della domenica;
− nel periodo invernale, sette giorni con ciascun genitore dietro accordo, alternando Natale e Capodanno;
− nel periodo pasquale, tre giorni con ciascun genitore dietro accordo, alternando Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
− nel periodo estivo, ogni genitore avrà diritto a tenere le figlie con sé per 15 giorni anche non consecutivi;
i genitori dovranno accordarsi sul periodo possibilmente entro la fine del mese di maggio;
− nel giorno del loro compleanno, salvo diverso accordo, le figlie rimarranno ad anni alterni con ciascun genitore, fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− nel giorno del compleanno di ciascun genitore (e nelle feste della mamma e del papà), salvo diverso accordo, questi avrà diritto a tenere con sé le figlie dalla mattina fino al successivo periodo previsto con l'altro genitore;
− con decorrenza da marzo 2025, a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 500,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 250,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 del mese seguente, fino alla loro indipendenza economica;
− a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito assieme all'assegno del mese seguente, salvo diversi accordi;
− assegno unico diviso tra i genitori;
− spese di lite compensate;
− le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.10.2024, si è limitato a prenderne visione.
2. La domanda di separazione può essere accolta sul consenso delle parti.
L'accordo raggiunto tra i coniugi appare conforme alla legge e agli interessi della famiglia: merita quindi di essere recepito nella Sentenza del Tribunale.
3. Spese di lite compensate come richiesto.
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza definitiva:
− pronuncia la separazione personale dei coniugi: nata a [...] il [...] e Parte_1 ato a IA (BS) il 04/01/1986, CP_1 unitisi in matrimonio il 22/06/2013 a AI (trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Mairano al numero 5, parte II, serie A, dell'anno 2013);
− dispone che la separazione sia regolata dalle condizioni riportate in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente ufficiale dello stato civile, ordinandogli di annotarla.
SC, 27/03/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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