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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/03/2024, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composta
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 50724/2023 V.G. e pendente
TRA
C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Noschese per delega in atti reclamante
E
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Balossi e Marco Fabio CP_1
Leppo giusta procura in atti reclamata
E
in persona del curatore, contumace Controparte_2 reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 195/23 emessa dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 2023.
Conclusioni
r.g. n. 1 Per la reclamante: “In accoglimento del proposto reclamo, voglia codesta ecc.ma corte di appello revocare l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale. In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nel presente atto. Si chiede che la corte voglia invitare il curatore a depositare il verbale di erezione dell'inventario liquidatorio“;
Per la reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO: - rigettare il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. presentato da perché Parte_2 infondato in fatto e diritto, sulla base di quanto sopra esposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 195/2023 (repert. 213/2023) depositata dal Tribunale di Roma il
23.03.2023 (RG 441/2022), dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
- in subordine, ove possano non essere ritenute superate le Parte_2 soglie dimensionali ex art. 121 C.C.I.I., si insiste in ogni caso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice, ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 195/23, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha formulato un unico articolato motivo di reclamo, con il quale ha ribadito l'eccezione già proposta nella prima fase di giudizio, relativa al difetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
La reclamante, premettendo di non aver potuto allegare nella prima fase di giudizio la documentazione idonea a comprovare la propria non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per contingenti motivi
(i.e. l'arresto del commercialista che predisponeva le dichiarazioni ed i bilanci e deteneva dunque la documentazione contabile), ha ribadito la propria natura di impresa minore, rilevando come la circostanza, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, potesse essere dimostrata anche in assenza dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori la proposizione della domanda (bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021), che nella fattispecie non erano stati redatti.
A tal fine ha addotto:
r.g. n.
2 -che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2018, recava indici inferiori, sotto ogni profilo, alle soglie di legge, mentre a partire dall'anno successivo l'impresa aveva completamente cessato l'attività;
- che dalle dichiarazioni IRAP e IVA prodotte nella presente fase di giudizio si potevano evincere dati assolutamente inidonei a consentire di ipotizzare una qualifica di imprenditore liquidabile giudizialmente;
- che infine, dalla visura prodotta si poteva evincere l'assenza di beni immobili tali in ipotesi da portare l'attivo sociale ad un importo superiore a quanto previsto dall'art. 2 CCII.
Alla luce di tali rilievi la reclamante ha richiesto che, previa acquisizione della relazione redatta dal curatore, atta a dimostrare l'assenza di altri beni liquidabili, fosse disposta la revoca dell'impugnata pronuncia.
L'originaria ricorrente si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio contestando il fondamento del reclamo.
Allo scopo ha addotto come la natura di “impresa minore” potesse essere dimostrata solo mediante la produzione dei bilanci o quantomeno di una situazione contabile dell'impresa, documenti che nella fattispecie non erano stati versati in atti dalla controparte.
La resistente, ribadendo l'esistenza nei suoi confronti di un credito superiore alla somma di 86.000,00 euro, accertato in sede giudiziale e comunque non contestato dalla debitrice, nonché la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della società reclamante, ha per l'effetto concluso per la conferma della gravata pronuncia.
In subordine, nel caso di ritenuto mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I., ha in ogni caso insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice, ricorrendone i presupposti di legge.
Il Fallimento della società seppur ritualmente evocato nel Parte_1 presente giudizio, non si è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace.
r.g. n. 3 Il reclamo, assunto in decisione all'udienza del 13 ottobre 2023, è stato rimesso istruttoria al fine dell'assunzione di mezzi di prova a norma dell'art. 50, comma
10, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In dettaglio, la Corte ha ordinato al curatore del Controparte_2
l'esibizione di copia della relazione ex art. 130 CCII dallo stesso redatta, di copia dell'inventario e del bilancio redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del codice della crisi nonché l'indicazione dell'entità dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale.
A seguito della produzione dei documenti richiesti, all'udienza del 12 gennaio
2024 le parti si sono riportate alle rispettive domande e deduzioni e la Corte si
è riservata di decidere.
Il reclamo è fondato.
Come detto, l'unico motivo di reclamo afferisce alla natura di impresa minore dell'odierna reclamante.
Premesso che è dimostrata in atti la circostanza allegata dalla reclamante relativa all'arresto del commercialista che deteneva la documentazione contabile della società e che lo stesso curatore, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 133 del codice della crisi, ha confermato la circostanza ed ha dato atto della conseguente assoluta indisponibilità di documentazione contabile riferibile all'impresa, tanto da non essere stato in grado di predisporre il bilancio di cui all'art 198, secondo comma, C.C.I.I., occorre valutare se sia in astratto possibile, per il fallito, dimostrare l'insussistenza delle soglie dimensionali anche in assenza dei bilanci e se una simile prova sia stata in concreto fornita nel caso di specie.
Quanto al primo aspetto si osserva, in adesione all'orientamento sul punto assunto dalla Suprema Corte, come il debitore possa fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. (oggi della sua natura di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d, del codice della crisi), “anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi – i quali non assurgono infatti a prova
r.g. n. 4 legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (in questi termini, Cass., ord.,
1.12.2022, n. 35381; Cass., ord., 27.9.2019, n. 24138).
Con riguardo alla concreta applicazione del principio al caso di specie, si ritiene che la debitrice abbia dimostrato la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi.
L'ultimo bilancio depositato, risalente al 31.12.2018, reca indici inferiori a tutte le soglie in oggetto (si rimanda al documento prodotto sub 10 dall'originaria ricorrente).
Dal 2019, come allegato dalla ricorrente e non contestato dalla controparte, la società risulta in effetti avere di fatto cessato l'attività.
La circostanza è stata confermata dal curatore, il quale nella relazione prodotta in atti si è in questi termini espresso: ”al momento dell'apertura della procedura,
l'impresa non è risultata operativa. Dall'esame degli estratti di conto corrente bancari trasmessi dalla le ultime operazioni Organizzazione_1 presumibilmente relative all'attività di impresa risalgono alla fine del mese di ottobre 2019”.
Con riguardo all'attivo la curatrice ha dato atto della totale assenza di fondi e della rinuncia agli unici beni rinvenuti, consistenti beni mobili registrati sostanzialmente privi di valore.
In tale contesto, la cessazione dell'attività d'impresa -allegazione non contrastata dalla resistente e come detto confermata dal curatore- è di per sé elemento idoneo a dimostrare l'assenza di ricavi e di attivo superiori alle soglie previste dalla legge ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, nel triennio anteriore alla proposizione della domanda.
Con riguardo al parametro relativo all'indebitamento, in esito al supplemento di istruttoria disposto da questa Corte, non si può che prendere atto del fatto che i crediti ammessi al passivo, tra i quali è già compreso quello vantato dalla ricorrente ammontano a complessivi euro 481.415,38 e dunque Org_2
r.g. n. 5 sono, seppur di poco, inferiori alla soglia di legge. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di deve essere revocata. Parte_1
La domanda proposta in via subordinata da di apertura della Org_2 liquidazione controllata, è in questa sede inammissibile, non essendo stata proposta nella prima fase di giudizio.
Le spese di entrambe le fasi di giudizio debbono essere compensate tra le parti, posto che la ricorrente, la quale ha agito sulla base di un credito portato da un titolo giudiziale, non poteva avere contezza del mancato superamento dei limiti dimensionali, posto che la società non ha come detto depositato i bilanci.
Infine, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della società debitrice, la quale solo in questa fase ha fornito elementi atti a consentire di ritenere la sua qualifica di imprenditore minore, l'onere della cui dimostrazione incombe come noto al fallendo (v. tra le molte, Cass. 625/2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 50724/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di fallimento;
2) dichiara l'inammissibilità dell'istanza proposta in via subordinata dalla resistente;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio;
4) accerta l'imputabilità ad dell'apertura della procedura Parte_1 concorsuale;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
r.g. n. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composta
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Elena Gelato Consigliere rel.
Dr. Maria Aversano Consigliere riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio rubricato al numero 50724/2023 V.G. e pendente
TRA
C.F. , con sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Noschese per delega in atti reclamante
E
C.F. con sede in Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Balossi e Marco Fabio CP_1
Leppo giusta procura in atti reclamata
E
in persona del curatore, contumace Controparte_2 reclamato
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 195/23 emessa dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 2023.
Conclusioni
r.g. n. 1 Per la reclamante: “In accoglimento del proposto reclamo, voglia codesta ecc.ma corte di appello revocare l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale. In via istruttoria si depositano i documenti richiamati nel presente atto. Si chiede che la corte voglia invitare il curatore a depositare il verbale di erezione dell'inventario liquidatorio“;
Per la reclamata: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: NEL MERITO: - rigettare il reclamo ex art. 51 C.C.I.I. presentato da perché Parte_2 infondato in fatto e diritto, sulla base di quanto sopra esposto e per l'effetto confermare la sentenza n. 195/2023 (repert. 213/2023) depositata dal Tribunale di Roma il
23.03.2023 (RG 441/2022), dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di
- in subordine, ove possano non essere ritenute superate le Parte_2 soglie dimensionali ex art. 121 C.C.I.I., si insiste in ogni caso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice, ricorrendone i presupposti di legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società ha impugnato la sentenza n. 195/23, Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma in data 23 marzo 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della sua liquidazione giudiziale.
La reclamante ha formulato un unico articolato motivo di reclamo, con il quale ha ribadito l'eccezione già proposta nella prima fase di giudizio, relativa al difetto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) del CCII.
La reclamante, premettendo di non aver potuto allegare nella prima fase di giudizio la documentazione idonea a comprovare la propria non assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale per contingenti motivi
(i.e. l'arresto del commercialista che predisponeva le dichiarazioni ed i bilanci e deteneva dunque la documentazione contabile), ha ribadito la propria natura di impresa minore, rilevando come la circostanza, alla luce della giurisprudenza di legittimità in materia, potesse essere dimostrata anche in assenza dei bilanci relativi ai tre esercizi anteriori la proposizione della domanda (bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021), che nella fattispecie non erano stati redatti.
A tal fine ha addotto:
r.g. n.
2 -che l'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2018, recava indici inferiori, sotto ogni profilo, alle soglie di legge, mentre a partire dall'anno successivo l'impresa aveva completamente cessato l'attività;
- che dalle dichiarazioni IRAP e IVA prodotte nella presente fase di giudizio si potevano evincere dati assolutamente inidonei a consentire di ipotizzare una qualifica di imprenditore liquidabile giudizialmente;
- che infine, dalla visura prodotta si poteva evincere l'assenza di beni immobili tali in ipotesi da portare l'attivo sociale ad un importo superiore a quanto previsto dall'art. 2 CCII.
Alla luce di tali rilievi la reclamante ha richiesto che, previa acquisizione della relazione redatta dal curatore, atta a dimostrare l'assenza di altri beni liquidabili, fosse disposta la revoca dell'impugnata pronuncia.
L'originaria ricorrente si è costituita nel Controparte_1 presente giudizio contestando il fondamento del reclamo.
Allo scopo ha addotto come la natura di “impresa minore” potesse essere dimostrata solo mediante la produzione dei bilanci o quantomeno di una situazione contabile dell'impresa, documenti che nella fattispecie non erano stati versati in atti dalla controparte.
La resistente, ribadendo l'esistenza nei suoi confronti di un credito superiore alla somma di 86.000,00 euro, accertato in sede giudiziale e comunque non contestato dalla debitrice, nonché la pacifica configurabilità dello stato di insolvenza della società reclamante, ha per l'effetto concluso per la conferma della gravata pronuncia.
In subordine, nel caso di ritenuto mancato superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I., ha in ogni caso insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a carico della debitrice, ricorrendone i presupposti di legge.
Il Fallimento della società seppur ritualmente evocato nel Parte_1 presente giudizio, non si è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace.
r.g. n. 3 Il reclamo, assunto in decisione all'udienza del 13 ottobre 2023, è stato rimesso istruttoria al fine dell'assunzione di mezzi di prova a norma dell'art. 50, comma
10, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In dettaglio, la Corte ha ordinato al curatore del Controparte_2
l'esibizione di copia della relazione ex art. 130 CCII dallo stesso redatta, di copia dell'inventario e del bilancio redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del codice della crisi nonché l'indicazione dell'entità dei crediti ammessi al passivo della liquidazione giudiziale.
A seguito della produzione dei documenti richiesti, all'udienza del 12 gennaio
2024 le parti si sono riportate alle rispettive domande e deduzioni e la Corte si
è riservata di decidere.
Il reclamo è fondato.
Come detto, l'unico motivo di reclamo afferisce alla natura di impresa minore dell'odierna reclamante.
Premesso che è dimostrata in atti la circostanza allegata dalla reclamante relativa all'arresto del commercialista che deteneva la documentazione contabile della società e che lo stesso curatore, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 133 del codice della crisi, ha confermato la circostanza ed ha dato atto della conseguente assoluta indisponibilità di documentazione contabile riferibile all'impresa, tanto da non essere stato in grado di predisporre il bilancio di cui all'art 198, secondo comma, C.C.I.I., occorre valutare se sia in astratto possibile, per il fallito, dimostrare l'insussistenza delle soglie dimensionali anche in assenza dei bilanci e se una simile prova sia stata in concreto fornita nel caso di specie.
Quanto al primo aspetto si osserva, in adesione all'orientamento sul punto assunto dalla Suprema Corte, come il debitore possa fornire la prova della non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. (oggi della sua natura di impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d, del codice della crisi), “anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli ultimi tre esercizi – i quali non assurgono infatti a prova
r.g. n. 4 legale – avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa” (in questi termini, Cass., ord.,
1.12.2022, n. 35381; Cass., ord., 27.9.2019, n. 24138).
Con riguardo alla concreta applicazione del principio al caso di specie, si ritiene che la debitrice abbia dimostrato la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale con strumenti probatori alternativi.
L'ultimo bilancio depositato, risalente al 31.12.2018, reca indici inferiori a tutte le soglie in oggetto (si rimanda al documento prodotto sub 10 dall'originaria ricorrente).
Dal 2019, come allegato dalla ricorrente e non contestato dalla controparte, la società risulta in effetti avere di fatto cessato l'attività.
La circostanza è stata confermata dal curatore, il quale nella relazione prodotta in atti si è in questi termini espresso: ”al momento dell'apertura della procedura,
l'impresa non è risultata operativa. Dall'esame degli estratti di conto corrente bancari trasmessi dalla le ultime operazioni Organizzazione_1 presumibilmente relative all'attività di impresa risalgono alla fine del mese di ottobre 2019”.
Con riguardo all'attivo la curatrice ha dato atto della totale assenza di fondi e della rinuncia agli unici beni rinvenuti, consistenti beni mobili registrati sostanzialmente privi di valore.
In tale contesto, la cessazione dell'attività d'impresa -allegazione non contrastata dalla resistente e come detto confermata dal curatore- è di per sé elemento idoneo a dimostrare l'assenza di ricavi e di attivo superiori alle soglie previste dalla legge ai fini dell'assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, nel triennio anteriore alla proposizione della domanda.
Con riguardo al parametro relativo all'indebitamento, in esito al supplemento di istruttoria disposto da questa Corte, non si può che prendere atto del fatto che i crediti ammessi al passivo, tra i quali è già compreso quello vantato dalla ricorrente ammontano a complessivi euro 481.415,38 e dunque Org_2
r.g. n. 5 sono, seppur di poco, inferiori alla soglia di legge. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di deve essere revocata. Parte_1
La domanda proposta in via subordinata da di apertura della Org_2 liquidazione controllata, è in questa sede inammissibile, non essendo stata proposta nella prima fase di giudizio.
Le spese di entrambe le fasi di giudizio debbono essere compensate tra le parti, posto che la ricorrente, la quale ha agito sulla base di un credito portato da un titolo giudiziale, non poteva avere contezza del mancato superamento dei limiti dimensionali, posto che la società non ha come detto depositato i bilanci.
Infine, agli effetti di cui all'art. 147 del T.U. spese di giustizia, deve essere accertata la riconducibilità dell'apertura della procedura concorsuale qui revocata alla condotta della società debitrice, la quale solo in questa fase ha fornito elementi atti a consentire di ritenere la sua qualifica di imprenditore minore, l'onere della cui dimostrazione incombe come noto al fallendo (v. tra le molte, Cass. 625/2016).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul reclamo rubricato al n. 50724/2023 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'impugnata sentenza di fallimento;
2) dichiara l'inammissibilità dell'istanza proposta in via subordinata dalla resistente;
3) compensa tra le parti le spese del giudizio;
4) accerta l'imputabilità ad dell'apertura della procedura Parte_1 concorsuale;
5) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Roma il giorno 12 gennaio 2024.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Elena Gelato dr. Nicola Saracino
r.g. n. 6