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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1321/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Noemi Parte_1 C.F._1
Serratì e Maria Carta
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Faccin CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni dell'attore: “Nel merito, in via principale:
- modifica del punto 2): revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Piovene Rocchette (VI),
Quartier Gen. A. Dalla Chiesa n. 29, già prevista in favore di e, conseguentemente, CP_1 disporne l'assegnazione in favore di per tutte le ragioni esposte in atti;
Parte_1
- modifica dei punti 3) e 4): affidare entrambi i figli minori ed al padre sig. Per_1 Per_2 T_
pagina 1 di 21 con la formula dell'affidamento “esclusivo rafforzato” o “super-esclusivo” – come ritenuto più T_ confacente all'interesse dei minori nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio – con collocazione prevalente e residenza presso lo stesso nell'assegnanda casa familiare, ferma la possibilità della madre di vederli nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'adito Tribunale;
- modifica del punto 5):
(i) revocare il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della figlia T_ Per_2
(ii) prevedere che la sig.ra versi mensilmente al sig. quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento in favore di entrambi i figli minori, la somma di € 300 (€ 150 per figlio) mensili oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
(iii) in via subordinata, in ipotesi di permanenza di tempi paritetici nella gestione della figlia minore
revocare il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della figlia Per_2 T_ Per_2 prevedendo che ognuno dei due genitori provveda nei propri turni di responsabilità;
- modifica del punto 8): stabilire che l'Assegno Unico Figli andrà riconosciuto nella misura del 100% al ricorrente, in considerazione dell'apporto prevalente del padre.
3 – Confermare tutte le altre disposizioni delle condizioni concordate di cui alla sentenza di divorzio n.
917/2023.
Con vittoria di spese e compensi di lite (maggiorate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 e ss.mm. in quanto gli atti del presente procedimento sono stati redatti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione).”
Conclusioni della convenuta: “1) rigettarsi tutte le domande del ricorrente e per l'effetto confermare tutto quanto statuito tra le parti nella sentenza di divorzio n. 917/2023 pubblicata il 18.05.2023, R.G.
6052/2022 del Tribunale di Vicenza;
2) modificare la suddetta sentenza esclusivamente al suo punto 9) prevedendo che, nelle occasioni concordate in cui il sig. può verificare lo stato dell'immobile adibito a casa coniugale, sia T_ presente anche una persona scelta dalla sig.ra , per la sicurezza personale della stessa;
CP_1
3) in subordine, qualora codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di modificare il regime di affidamento dei figli minori, si chiede che questo venga fatto solo all'esito di CTU finalizzata a valutare le capacità genitoriali di entrambi gli ex coniugi;
4) con rifusione di spese e compensi di lite.
In via istruttoria ci si oppone sin da ora alla audizione del figlio richiesta da controparte Per_1 poiché risulterebbe inutile e comporterebbe solamente un forte stress al minore il quale, peraltro, era già stato sentito nel corso del giudizio per il divorzio. pagina 2 di 21 Ci si oppone anche all'ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da controparte poiché inammissibili in quanto valutativi e soprattutto irrilevanti.
Si chiede l'ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli:
A) “Vero che nelle settimane in cui è affidata alla madre si presenta a scuola puntuale, Persona_3 curata, accudita e tranquilla?”
B) “Vero che ha sempre espresso e riferito comportamenti corretti, affettuosi e rispettosi Persona_3 della madre nei suoi confronti?”
Sui capitoli A) e B), si chiede che vengano sentite le maestre della scuola di di Piovene Per_2
Rocchette: (italiano), , Testimone_1 Persona_4 Persona_5 Testimone_2
(matematica), (storia); Persona_6
C) “Vero che, quando il Sig. si reca presso la casa famigliare a prendere per T_ Persona_3 tenerla con sé, offende pesantemente con urla e minacce non solo la Sig.ra ma anche l'attuale CP_1 compagno della stessa?”
D) “Vero che il Sig. è solito denigrare pesantemente la madre Sig.ra alla presenza dei T_ CP_1 figli, in tutte le occasioni in cui gli ex coniugi si trovano ad avere contatti per riprendere o riaccompagnare ” Per_2
Sui capitoli C) e D) si chiede che venga sentito il Sig. attuale compagno della sig.ra Persona_7
. CP_1
E) “Vero che in data 16.3.2023 lei, in occasione di un episodio di violenza verbale e fisica perpetrata dal sig. ai danni della sig.ra in seguito regolarmente denunciato, è stata chiamata in T_ CP_1 soccorso dalla sig.ra e l'ha aiutata?” CP_1
F) “Vero che ha assistito a numerosi episodi perpetrati costantemente negli anni in cui il sig. T_ offendeva pesantemente e denigrava la sig.ra alla presenza dei figli minori?” CP_1
G) “Vero che lei conosce i sig.ri e fin dall'inizio della loro relazione?” T_ CP_1
H) “Vero che la sig.ra le ha riferito di essere emotivamente provata dall'accanimento nei suoi CP_1 riguardi manifestato dal sig. e che tale stato si era acuito in prossimità della sottoscrizione T_ dell'accordo sul divorzio?”
Sui capitoli E), F), G), H) si chiede che venga sentita la Sig.ra di Piovene Rocchette, Testimone_3
Via Gorizia n. 39.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude come da CT depositata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 27.3.2024 il premesso di aver contratto matrimonio con la il 4.4.2009 T_ CP_1 da cui erano nati i figli (l'1.9.2009) e (il 20.2.2016), rappresentava che i due si erano Per_1 Per_2
pagina 3 di 21 separati consensualmente con accordo omologato con decreto del 30.6.2021, che prevedeva l'affido condiviso dei minori e il loro collocamento presso la casa familiare, di proprietà del e che a T_ seguito della separazione aveva avviato una convivenza con , risedendo con questa in Controparte_3 un immobile in locazione in Carrè (VI), Via Fondovilla n. 59.
Deduceva che nell'autunno 2022 aveva depositato ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio, chiedendo un diverso collocamento dei figli, stante anche la sussistenza di una grave situazione di degrado nella gestione dei figli, riferita dal figlio che qualche mese prima si era già Per_1 trasferito presso il padre. A seguito della proposizione del giudizio e di una intensa negoziazione, le parti presentavano ricorso congiunto e con sentenza n. 917/2023 del 9.5.2023, pubblicata il 18.5.2023, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2) assegnare la casa familiare a;
CP_1
3) Collocazione paritaria della figlia a settimane alterne da domenica a domenica presso Per_2 ciascun genitore, con obbligo di ciascun genitore all'inizio della propria settimana di competenza di recarsi presso l'abitazione dell'altro genitore per prelevare la minore alle ore 19.00, potendosi a tal fine avvalersi anche di terze persone di fiducia, precedentemente comunicandone il nominativo all'altra parte, senza che questa abbia il potere di sindacarlo;
4) Collocazione presso il padre del figlio con possibilità della madre di vederlo tutti i giorni Per_1 dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 e possibilità di pernotto previo accordo tra mamma e figlio;
5) verserà a a titolo di contributo al mantenimento di la somma Parte_1 CP_1 Per_2 mensile di € 150,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge entro il 20 di ogni mese presso le coordinate bancarie già note;
6) Entrambe le parti si impegnano a intraprendere congiuntamente un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso il consultorio familiare di Schio, sulla base del progetto che verrà predisposto dagli assistenti sociali;
7) Le spese straordinarie per entrambi i minori verranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con tetto massimo mensile di € 400,00 pro quota per ciascun coniuge, salvi eventuali interventi indifferibili e urgenti di natura sanitaria, per la massima protezione della salute dei due figli minori;
8) L'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%;
9) permetterà a di verificare lo stato dell'immobile adibito a casa CP_1 Parte_1 coniugale, previo avviso di quindici giorni, per numero due volte all'anno, tendenzialmente a giugno e
a dicembre”.
Deduceva che subito dopo la sentenza la – già inadempiente per le spese straordinarie a partire CP_1
pagina 4 di 21 dalla fine del 2022 – avrebbe rinnovato tenacemente il rifiuto di concorrere al mantenimento dei figli, quantomeno in punto spese straordinarie, contestando la natura non emergenziale degli esborsi sostenuti dal marito e allegando una indigenza/disoccupazione permanente, mentre – salvo una T_ fase in cui avrebbe sospeso il versamento dei 150 € di contributo mensile, per l'erronea convinzione di poterlo compensare con il suo maggior credito a titolo di spese straordinarie– si sarebbe fatto carico pressoché integralmente del mantenimento.
La avrebbe contestato la sussistenza di emergenze o necessità straordinarie (come i centri CP_1 estivi/baby sitter, maturate nei turni di responsabilità del , non contribuendo anche alle spese T_ scolastiche di inizio anno, del doposcuola, mediche o per attività sportive, negando ogni volontà di contribuire sin di primi giorni successivi alla sottoscrizione del divorzio.
Rappresentava il sostanziale disinteresse della madre (da questa sempre ricollegato alla mancata disponibilità economica, infondatamente) all'istruzione dei figli, lamentando che la lo avrebbe CP_1 invitato a non chiedere contributi per l'acquisto del corredo scolastico e rappresentava che in difetto di richieste dell'attore non vi fosse alcuna iniziativa materna a provvedere a quanto necessario per lo studio. Esponeva che analoga problematica si sarebbe posta per l'attività sportiva e persino per le visite mediche, posto che la si sarebbe rifiutata di portare i figli a visite specialistiche, ritenendole CP_1 sempre e in ogni caso superflue o condizionandole all'esclusivo pagamento da parte del padre.
Esponeva la mancanza di collaborazione morale verso i figli, essendosi la in particolare mostrata CP_1 distante dal figlio di cui aveva limitato i periodi di visita ad orari prestabiliti e con esclusione Per_1 categorica dei pernotti, nonostante le numerose richieste in tal senso del ragazzo. Deduceva altresì di aver difficoltà a interloquire con quando la figlia sarebbe stata dalla madre, che gli avrebbe Per_2 anche negato di poterla sentire telefonicamente.
Per dette ragioni chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio, chiedendo l'affido esclusivo dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso degli stessi con lui presso l'assegnanda casa familiare e conseguente revoca dell'assegnazione della stessa alla;
concludeva quindi per la revoca del CP_1 contributo a suo carico e di porlo a carico dell'ex moglie (nella misura di € 150,00 a mese a figlio e al rimborso del 50% delle spese straordinarie); chiedeva altresì l'attribuzione in suo favore in via esclusiva dell'AU.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 2.7.2024, si costituiva la con comparsa del 31.5.2024. CP_1
Deduceva, quanto alla sua situazione economica, che al momento del divorzio avesse un contratto lavorativo per 12 ore settimanali (a tempo parziale e determinato) con la Cooperativa Mano Amica, occupandosi di pulizie, ma di aver dovuto abbandonare tale attività per le sue condizioni di salute nell'agosto 2023, non avendo rinvenuto una stabile occupazione lavorativa a partire da tale mese: ciò in pagina 5 di 21 ragione dei postumi di un incidente in auto occorso nel settembre 2022, nonostante i quali la si CP_1 sarebbe sempre impegnata a individuare un'occupazione lavorativa, pur sporadica.
Rappresentava dunque che non vi fosse una sua volontà di non contribuire o partecipare economicamente alle spese, ma l'impossibilità materiale in tal senso, potendo la convenuta contribuire solo alle esigenze basilari dei figli. Deduceva che spesso non la mettesse al corrente delle scelte T_ connesse alle spese straordinarie.
Negava l'allegato disinteresse per i minori, e anzi di aver cresciuto i figli durante la vita matrimoniale, accudendoli in tutto e che l'ex marito avrebbe sviluppato nel tempo nei suoi confronti una rabbia e un risentimento crescenti, esternati anche in presenza dei figli, verso cui l'avrebbe denigrata. Deduceva nello specifico che si sarebbe allontanato per il costante e martellante condizionamento paterno Per_1
e perché affamato di attenzioni paterne;
allegava di starsi sforzando a recuperare il rapporto con il figlio, pur senza voler forzare il rapporto.
Rappresentava che di contro di sovente si sarebbe avvalso dei figli per sollevare questioni e T_ discussioni, incaricando in particolare di recapitare messaggi alla madre. Per_1
Negava di aver impedito ad di telefonare al padre, interponendosi soltanto non quando Per_2 T_ questi la avesse denigrata, lamentando altresì una condotta prevaricatrice del che la avrebbe T_ insultata, minacciata e aggredita anche fisicamente in un caso, fatti per cui aveva denunciato l'ex marito. Deduceva altresì di aver iniziato a frequentare un uomo, , pure minacciato e Persona_7 aggredito dal T_
Per tali ragioni, chiedeva rigettarsi il ricorso e disporsi CTU diretta alla verifica dell'idoneità genitoriale della coppia.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 2.7.2024 veniva disposto l'ascolto del figlio eseguito l'11.7.2024. Veniva quindi disposta CTU affidata alla Dott.ssa che Per_1 Per_8 depositava la relazione il 26.2.2025. All'esito, parte attrice chiedeva rinviarsi la causa per la decisione, la insisteva sulle istanze istruttorie, rigettate con provvedimento del 27.3.2025, con cui veniva CP_1 disposto che le parti depositassero la documentazione ex art. 473bis.12 c.p.c. entro il 30.4.2025 e la causa veniva rinviata ex art. 473bis.28 c.p.c. all'8.7.2025, con termini anteriori di legge di cui entrambe le parti si valevano;
il PM concludeva come in epigrafe. All'udienza dell''8.7.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale della convenuta
(riportate in epigrafe) perché articolate genericamente e valutative.
3. Può poi evidenziarsi che le allegazioni della circa condotte minacciose/violente nei suoi CP_1 confronti da parte dell'attore (relative sia a fatti precedenti la sentenza di divorzio, sia a fatti pagina 6 di 21 successivi), comunque generiche, sono rimaste indimostrate, avendo l'attore depositato (doc. 45) e la
Procura trasmesso i vari atti da cui emerge che tutti i procedimenti scaturiti dalle denunce della CP_1 sono stati definiti con richiesta di archiviazione (cfr. documenti trasmessi dalla Procura in data
19.8.2024) e non essendo idonee le generiche istanze di prova orale della convenuta idonee a provare alcunché in tal senso.
L'unico procedimento per cui non consta essere stata richiesta l'archiviazione è quello a carico della
, indagata per il reato p.p. dall'art. 571, co. 2 c.p. per aver colpito il 15.10.2022 il figlio CP_1 Per_1 con un pugno alla gamba e un calcio al braccio;
trattasi di condotta antecedente al divorzio, che comportò la decisione di di abbandonare la casa familiare e andare a vivere con il padre. Per_9
Da tale allontanamento i rapporti tra madre e primogenito si sono fatti più freddi, come riferito da in sede di ascolto (cfr. verbale, 11.7.2024 “abito con mio padre mentre fa una settimana Per_1 Per_2 con ciascun genitore. ADR: adesso faccio l'animatore al centro estivo e vedo mia mamma ogni giorno perché porta mia sorella, poi non ci vediamo tanto, qualche volta le chiedo io di andare su da lei, raramente me lo chiede lei. Nell'arco di quindici giorni la vedo 1 o al massimo 2 volte. ADR: con la mamma abbiamo litigato un po' di anni fa un po' pesantemente, ha detto anche cose su di me che non mi sono piaciute tanto per questo ho deciso di andare a stare con mio papà. ADR: con il papà le cose vanno bene. ADR: a me andrebbe bene rimanere come adesso che la vedo quando ho voglia. Il minore spontaneamente dichiara, riguardo la sorella, che sta perdendo un po' il rapporto con la sorella perché per una settimana intera non la vede, litighiamo un po' di più ma questo è normale perché ci sono molti anni di differenza, vorrei però vederla più spesso da mio papà”). Le criticità nel rapporto madre/figlio non si sono appianate in corso di causa, come meglio si vedrà nell'esaminare gli esiti della
CTU.
4. Per l'esame delle domande attoree devono poi esaminarsi gli esiti della CTU disposta in corso di causa1. 1 Questo il quesito:“Esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, ove nominati, ed eseguiti, ove necessario, gli opportuni accertamenti, fra cui la somministrazione di test psicologici da effettuarsi a cura di personale specializzato, dica il CTU:
1. Quale è lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori con particolare riferimento alla conflittualità fra i genitori ed alle possibili ricadute nel processo di formazione dei minori valutando altresì se vi sia da parte di uno o entrambi i genitori un condizionamento negativo e consapevole sugli stessi, tale da danneggiarne lo sviluppo affettivo e psico-fisico e la relazione con l'altro genitore;
2. Valuti quali sono le migliori condizioni di affido e di frequentazione con il genitore non convivente, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e del principio generale della bi- genitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio e/o di richiesta svolta da entrambe la parti al riguardo;
pagina 7 di 21 La Dott.ssa ha esaminato la documentazione;
ha quindi proceduto ad eseguire vari incontri e Per_8 colloqui con le parti, con i figli minori, con i compagni delle parti e la madre del T_
Ha riassunto i criteri metodologici, orientati, nel valutare la capacità genitoriale, sull'utilizzo dei seguenti criteri prioritari: a) criterio del genitore psicologico – inteso come colui che con continuità, ovvero quotidianamente, assolve alla necessità sentita psicologicamente e fisicamente da un bambino di avere un genitore, interagendo con lui, condividendo con lui vicinanza e contatti, i giochi, gli scambi;
b) criterio della riflessività – ossia la capacità di vedere e capire sé stessi e gli altri in termini di stati mentali, cioè sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri;
c) desiderio autentico del figlio, alla luce dell'ascolto dei minori;
d) criterio dell'accesso - valutando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli e al loro complementare bisogno di accedere all'altro genitore e, con lui, alla sua stirpe e alla sua storia relazionale;
e) Il criterio della capacità del genitore di cambiare, ossia la disponibilità a farsi aiutare e ad utilizzare le risorse esterne per migliorare le modalità genitoriali. f) La co-genitorialità, ossia la capacità dei genitori di relazionarsi tra di loro per le decisioni primarie;
g) sussistenza di progressiva denigrazione e svalutazione dei genitori.
La CTU ha quindi sintetizzato gli esiti del primo incontro congiunto e dei successivi incontri individuali, descrivendo il narrato del della compagna e della madre dell'attore, della , T_ CP_1 del compagno e dei minori (cfr. relazione CTU, pagg. 15-46) e riportando alcune osservazioni su detti soggetti, anche considerato il complessivo esito degli incontri e l'andamento delle operazioni peritali.
Ha quindi riassunto la storia familiare (cfr. pagg. 55-54), osservando che […] “la coppia formata dai signori e si costituisce senza alcun piano di sintonia e su basi di estrema difficoltà e T_ CP_1 bisogno per quanto attiene la SI . ha una storia personale caratterizzata da CP_1 Per_10 profonde deprivazioni, da vuoti esistenziali, da violenze e solitudine. Abbandonata dalla madre, trascorrerà in orfanotrofio i primi dodici anni di vita per poi rientrare in un ambiente familiare così ostile e anaffettivo, da indurla a preferire la vita di strada a quella in famiglia. […]”. I due, rileva la
CTU, si incontrarono e l'attore vennee colpito da una apparente profonda maturità della convenuta, in realtà mascherante un forte istinto di autoconservazione e sopravvivenza della , attratta dal CP_1
anche per un senso di riscatto. T_
Alla nascita dei figli […] “ diviene madre senza potere attingere, nel suo mondo interno, a CP_1 qualsivoglia modello genitoriale “sano”. Si lega ai figli identificandosi con loro, con in Per_2
3. Indichi il Ctu quale è il tempo di permanenza presso ciascun genitore che assicuri il benessere dei minori, tenendo presente il regime già in essere e pertanto valutando se lo stesso risulti già adeguato, anche a fronte della richiesta del padre di affido esclusivo a sé dei figli minori”.
pagina 8 di 21 particolare, proiettando su di loro quelle sue esigenze di bambina che mai hanno trovato alcuna soddisfazione nella sua infanzia.
Ella è una bambina con i bambini, compra cibo (quello che da bambina doveva mendicare o rubare) giocattoli (che non ha mai avuto) vestiario, ma delega tutte le incombenze domestiche, tutte le responsabilità della quotidianità a che si percepisce solo […]”, circostanza confermata in T_ costanza di rapporto dalle difficoltà della nell'ottenere la patente e comunque di affrontare CP_1 lunghe distanze in auto e dal non essere “[…] attenta alle questioni economiche e dipende, in tutto e per tutto, dal marito, il quale percepisce di non avere al suo fianco una compagna con cui sia possibilecondividere, bensì una “terza figlia” […].
Ciò porterà il una volta incontrata un'altra donna, alla separazione, che ha fatto riemergere T_ nella i suoi vissuti, mai rielaborati, con conseguenti reazioni aggressive della convenuta “[…] CP_1 privata del sostegno del compagno è in difficoltà nell'organizzazione della vita, anche e CP_1 soprattutto quella del figlio maggiore, il quale, ormai adolescente agisce quelle fisiologiche reazioni oppositive che interpreta come un affronto a lei e alla sua dedizione ponendosi in simmetria CP_1 con il figlio con cui si relaziona con analoga oppositività tanto da indurre a cercare e trovare Per_1 riparo dal padre, unica figura solida cui fare riferimento”.
La CTU ha quindi proceduto alla valutazione delle capacità genitoriali della coppia, osservando (pagg.
55-58) che “[…] il sig. ha evidenziato significative capacità nella funzione protettiva e anche T_ predittiva;
mentre in si apprezzano criticità nell'incapacità di differenziare i propri vissuti da CP_1 quelli dei figli, quando li espone alla rabbia nei confronti del loro padre;
rabbia che la induce anche a ignorare la necessità di cura per il figlio Per_1
è una mamma in grado di occuparsi dei figli sino a che sono piccoli, hanno bisogno delle sue CP_1 cure e delle sue attenzioni, mentre fatica a relazionarsi a loro nel momento in cui si differenziano da lei, come accaduto con Tende ad interpretare la fisiologica differenziazione dell'adolescenza Per_1 come un affronto a lei, frutto delle manipolazioni del sig. fornendo una lettura a matrice T_ paranoica dell'esigenza del figlio di crescere e autodeterminarsi come soggetto differente da lei.”; quanto alla figlia minore, la “Al momento ha una relazione privilegiata con ancora CP_1 Per_2 piccola, con la quale è più facile proiettare le parti di sé bambina, ma questa massiccia tendenza alla proiezione le impedisce di riconoscere come diversa da sé anche per quanto concerne la sua Per_2 relazione con il padre. La sig.ra manifesta un nucleo affettivo deprivato, immaturo, e con tratti di CP_1 dipendenza. Mostra difficoltà a mettersi in discussione dinnanzi a coloro che hanno una visione del mondo differente dalla sua”.
A sostegno di tale ricostruzione, la CTU porta anche delle problematiche emerse in corso di causa, pagina 9 di 21 quali il rifiuto di prestare consenso alla terapia psicologica del figlio, l'aver consegnato quale corredo scolastico alla figlia un diario scolastico dell'anno precedente a quello in corso o anche la circostanza – lamentata nell'atto introduttivo e emersa dall'ascolto in sede peritale di cfr. relazione CTU, pag. Per_2
43 – che la madre si intrometterebbe nelle telefonate tra la figlia e il padre, mettendole in viva voce e impedendole di parlargli privatamente.
La Dott.ssa osserva che “Il pensiero appare ripetitivo e incentrato su temi prevalenti, in Per_8 particolare per ciò che concerne i vissuti persecutori nei confronti dell'ex-marito. Fatica a staccarsi da alcuni contenuti sui quali ritorna con insistenza e perseverazione. Appare estremamente polarizzata e animata da velleità punitive e rivendicative. […] Assolutamente lacunosa la capacità di tutelare i figli rispetto al conflitto in corso, ad esempio quando blocca il sig. sul telefono così impedendo ad T_ di parlare con lei quando la chiama con il telefono del padre, piuttosto che subordinare il Per_2 rilascio del consenso alla psicoterapia di al ritiro della denuncia”. Per_1
La CTU poi rileva che “La capacità riflessiva risulta, infatti, deficitaria stante l'incapacità di riconoscere ai figli pensieri e vissuti “altri” rispetto al proprio sistema di significati. L'assetto difensivo utilizza difese primitive. La relazione con evidenzia la tendenza a funzionare T_ attraverso modalità estremamente polarizzate da idealizzazione versus svalutazione, del tipo “o con me o contro di me”. Dinnanzi alla frustrazione reagisce con sentimenti disforico-reattivi che CP_1
non sempre riesce a controllare. L'aggressività fluisce senza filtro alcuno, espressa anche attraverso modalità oppositive.
Il criterio dell'accesso è sufficientemente rispettato fatta eccezione per quei momenti in cui, presa dalla propria reattività, minaccia di non consegnare i figli al padre come accaduto durante la giornata del
Natale.
La funzione genitoriale della sig.ra appare limitata e deficitaria per i limiti strutturali della sua CP_1 personalità.”
Quanto al ha osservato che questi dimostra una evidente “esasperazione per il protrarsi del T_ conflitto in corso con la e per le difficoltà a trovare con lei punti di accordo su qualsivoglia Parte_2 decisione relativa ai figli. Molto diverso nello stile rispetto a , più misurato e pacato, riflessivo, CP_1 mostra un funzionamento adattato ed estremamente resiliente. Un uomo empatico e capace di tenere in mente i figli e i loro bisogni anche e soprattutto quelli più squisitamente emotivi.
L'aggressività, non sempre sufficientemente controllata per quanto concerne la comunicazione con
, non concerne la sua relazione con i figli. CP_1
Si rilevano talune rigidità di pensiero che, tuttavia, non pregiudicano la sua capacità di mettersi in discussione e di compiere adeguate analisi della realtà e delle proprie responsabilità. […]” pagina 10 di 21 Quanto alla possibilità delle parti di attenuare il conflitto, la CTU ha osservato che “I signori e T_
a causa dell'aspro conflitto in corso, anche quello relativo alle questioni economiche, non sono CP_1 sinergici rispetto alla necessaria collaborazione e agli obiettivi da conseguire nella gestione educativa dei figli, ancor meno sono mediabili” (pag. 58).
La CTU ha poi svolto delle considerazioni sui figli, all'esito del loro esame, ricostruendo i rapporti tra i figli e i genitori secondo i criteri su riportati: “
1. criterio del genitore psicologico: non vi è dubbio che, per la sua struttura di personalità, per le sue capacità organizzative, per l'ordine e il rigore che lo caratterizzano, sia il padre il “genitore psicologico”.
2. criterio della riflessività: La funzionalità riflessiva della SI appare, nel complesso, CP_1 assente. Molto più efficiente quella del sig. il quale appare essere più in costante contatto con i T_ propri vissuti e con quelli dei figli.
3. criterio dell'accesso: sotto tale profilo va rilevato come entrambi siano apparsi sufficientemente rispettosi, fatta eccezione per i momenti in cui la SI , in preda al discontrollo, minaccia la CP_1 relazione tra i figli e il padre […] la SI ha dimostrato serie criticità ad entrare in autentico CP_1 contatto con l'altro per avviare tra loro una fattiva comunicazione/cooperazione relativa ai figli.
Il sig. per contro e pur con talune ambivalenze, mostra una maggiore disponibilità ad entrare T_ in relazione con l'ex-moglie in funzione del bene e per il bene dei figli ma, spesso, i suoi tentativi di accesso a lei si scontrano con la tendenza ad interpretare in chiave paranoidea i fatti da parte della SI . CP_1
4. criterio dell'orientamento/del desiderio autentico dei figli: ha dimostrato di fidarsi e affidarsi al padre, mentre più critico è il suo legame con la madre. Per_1
pur non sbilanciandosi apertamente in favore dell'uno e a scapito dell'altro, asserisce di Per_2 ambire ad abitare in un'unica casa, come evitando l'alternanza delle settimane con l'uno e con Per_1
l'altra.
Con il padre si osserva una relazione affettiva più strutturata e organizzata per entrambi.
Con la madre una relazione che risente della disorganizzazione (mentale prima ancora che pratica) della SI e dei suoi umori fluttuanti. CP_1
Capacità di discernimento
Si tratta di una capacità riferibile alla gradualità dello sviluppo della persona e variabile in base alle situazioni dei soggetti che, nel caso concreto, devono essere considerati.
Nel caso di contesti di separazione o divorzio dei genitori si tratta di comprendere il convincimento del minore facendo riferimento ad un elemento specifico come quello che può essere la percezione della realtà familiare […]”; la CTU ha quindi osservato che nel caso di specie “ Per_2 pagina 11 di 21 esibisce un buon livello cognitivo, ma è anche apparsa molto attenta, quasi“omertosa” nel non volere prendere posizione e non volersi sbilanciare a favore dell'uno e a scapito dell'altro genitore, protesa a mantenere entrambi in equilibrio.
La sua capacità di giudizio e le sue valutazioni sono apparse;
quindi, estremamente condizionate dagli sforzi che ella mette in atto per mantenere una posizione equilibrata. presenta un tono dell'umore orientato alla deflessione e con scarsa autostima. Per_1
Non ha rinnegato la madre, ma è stato altrettanto chiaro nel riferire che, al di là degli screzi che talvolta intercorrono con il padre, il suo collocamento abitativo presso di lui è la soluzione a lui più favorevole.” (cfr. pagg. 61).
Sulla base di tali rilievi, la CTU ha risposto ai quesiti, concludendo, quanto all'affido e al collocamento, che, attese le difficoltà comunicative trai genitori e le fluttuazioni umorali della , CP_1 oltre alla superficialità nell'affrontare talune problematiche sorte (terapia di TI) la migliore soluzione sia quella di un “Un affidamento esclusivo al padre e il collocamento di entrambi i ragazzi presso di lui.” chiarendo che i “due ragazzi devono, comunque, mantenere una regolare frequentazione con la mamma che, per quanto riguarda potrebbe tradursi in due cene settimanali con la Per_1 mamma;
per quanto riguarda si può invece prevedere che, oltre a due cene settimanali da Per_2 consumarsi assieme alla mamma, ella possa trascorrere con lei anche il week-end, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola a settimane alternate” (pagg. 63-64), chiarendo altresì che “Il genitore che ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30.” e prospettando una più articolata calendarizzazione per i periodi festivi.
La CTP convenuta ha mosso dei rilievi, evidenziando che sarebbero state sottovalutate le
“provocazioni” del avvertite dalla come minacce, il che avrebbe comportato T_ CP_1
l'atteggiamento difensivo della;
la CTP non ha tuttavia mosso significativi rilievi sulle CP_1 conclusioni in punto affido e collocamento di osservando, quanto ad che in realtà la Per_1 Per_2 collocazione paritaria non avrebbe comportato particolari criticità, salvo le difficoltà comunicative tra i genitori, non sanabili da una collocazione prevalente presso il padre (cfr. osservazioni convenuta).
La CTU ha risposto, rilevando di aver dato atto della responsabilità del circa i toni di alcune T_ comunicazioni e ha evidenziato che i tentativi della di rendersi autonoma e di strutturare un CP_1 contesto adeguato per occuparsi di che in corso di CTU è emerso si rechi in talune occasioni sul Per_2 lavoro con la madre) […] “non risolvono le altre criticità della SI già esposte in questo elaborato.
Non vi è dubbio, infatti, che la SI sia in grado di accudire i figli sino a che sono piccoli, è in CP_1 difficoltà, invece, nella gestione del figlio adolescente, nel volere comprendere e accettare le pagina 12 di 21 problematiche che costui le rappresenta e, in generale, in un approccio razionale alle difficoltà. […]”; quanto alla possibilità di mantenere il collocamento paritetico della minore, la CTU ha ribadito “che proprio la stessa ha manifestato la fatica e il disagio di dovere passare, a settimane alterne, da Per_2 un genitore all'altro, esprimendo invidia per la condizione del fratello residente stabilmente presso il papà.” (cfr. pagg. 67-68).
La CTP attorea ha condiviso nel complesso la CTU, evidenziando tuttavia che il mero affido esclusivo rischierebbe di non risultare tutelante per i figli, proponendo un affido esclusivo rafforzato, per permettere al padre di assumere autonomamente le scelte di maggiore rilievo per i figli.
La CTU ha quindi condiviso tale soluzione che “[…] appare più che condivisibile attesi l'inerzia e
l'ostracismo mostrati dalla mamma rispetto a scelte fondamentali e utili per i figli, ad esempio la scelta di acconsentire” alla terapia per TI o alle cure dentistiche (pag. 68)
La CTU ha poi dato atto degli ulteriori rilievi della CTP: “La collega chiede anche che vengano precisati i giorni e gli orari nei quali la madre potrà tenere con sé i figli e suggerisce che ciò avvenga nei giorni di martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 21.15 e, per quanto riguarda aggiunge la Per_2 scrivente, nei fine settimana a settimane alterne. Chiede altresì che la SI comunichi al CP_1 padre il luogo in cui la bambina trascorrerà la notte e in generale il fine settimana;
richiesta più che legittima atteso che i genitori devono fornirsi reciproche informazioni dei luoghi, diversi dall'abitazione familiare, in cui conducono i figli.
Analogamente la sottoscritta condivide la soluzione che la collega prospetta in merito al compleanno dei figli, suggerendo che il fine settimana della settimana in cui cade la festa, venga suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la giornata del Per_2 Per_1 sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, prenotando presso quest'ultimo, che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.”
4.1. Le conclusioni della CTU sono state contrastate negli scritti conclusivi dalla convenuta (cfr. pagg.
9-10), in particolare per non aver la CTU stigmatizzato la condotta provocatoria e aggressiva del la difesa della convenuta ha dedotto che non sarebbe condivisibile l'affidamento super- T_ esclusivo, perché verrebbe meno un rapporto significativo dei figli con la madre.
I rilievi non sono condivisibili.
Quanto al primo, pur emergendo dalla copiosa corrispondenza prodotta dalle parti che in talune occasioni il rispose alla moglie con toni sarcastici (cfr. ad es. doc. 17 attoreo) può osservarsi che T_ in generale le risposte dell'attore si inserivano in un rapporto estremamente conflittuale con la ex, conflittualità legata alla volontà della di non contribuire al mantenimento dei figli, più volte CP_1 manifestata e ribadita ante causam. pagina 13 di 21 In tale contesto, pur essendo talune espressioni del censurabili (pur non emergendo, dagli atti di T_ causa, che le espressioni siano mai sfociate in vere e proprie minacce) può osservarsi che in realtà anche talune delle comunicazioni della paiono a loro volta provocatorie, dirette a censurare la CP_1 asserita “predilizione” per il lavoro che per i figli dell'ex marito.
Ad ogni modo la condotta della non era di per sé giustificata, non avendo in questa sede la
CP_1 convenuta dimostrato una significativa riduzione della capacità lavorativa ed essendo anzi emerso che in talune occasioni la ha manifestato la una disponibilità economica, pur dirigendola a soddisfare
CP_1 bisogni non primari dei figli (emblematica la decisione in corso di causa della di regalare al figlio
CP_1 un motorino, cfr. doc. 41, a fronte delle evidenti problematiche di natura psicologica del Per_1 ragazzo, evidenziate dalla stessa CTU); può poi osservarsi che nell'assetto derivante dalla sentenza di divorzio la non doveva sostenere spese abitative (occupando la già casa coniugale di proprietà
CP_1 del marito, che si faceva carico del pagamento delle rate mensili del mutuo) e si vedeva riconoscere un contributo ordinario per il mantenimento di – senza che fosse previsto analogo contributo per Per_2
– dal che si può ritenere che il mancato contributo della alle spese per i figli fosse Per_1 CP_1 riconducibile, più che ad una vera e propria indisponibilità di risorse, ad una difficoltà nel comprendere le effettive esigenze dei minori e ad una volontà di coltivare una condotta oppositiva nei confronti dell'ex marito.
Quanto ai secondi rilievi, è opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n.
4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019).
Venendo suggerito dalla CTU l'affido c.d. rafforzato, va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si pagina 14 di 21 riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Tanto premesso, anche il secondo ordine di rilievi della convenuta non coglie nel segno. La regolamentazione in punto affido in sé per sé non attiene alla continuità del rapporto madre/figli, questione che al più può essere ricollegata al collocamento e alle tempistiche di permanenza dei minori presso i genitori;
sotto tale profilo, peraltro, il CTU non ha previsto affatto una recisione del rapporto madre/figli, avendo individuato i possibili tempi di frequentazione;
ma su ciò si tornerà di seguito.
Quanto al regime di affido, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema
Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione dei figli e l'oggettivo pregiudizio a questi ultimi derivante dall'affidamento condiviso.
La CTU ha ben evidenziato le criticità – dovute in parte alle pregresse esperienze di vita della convenuta, in parte all'incancrenirsi dei rapporti con il padre e alla strumentalizzazione da parte della delle problematiche economiche nel conflitto con il sovrapponendo di fatto la posizione CP_1 T_ di quest'ultimo a quella dei figli - che non le consentono di comprendere e intercettare le necessità ed esigenze dei figli, al di fuori di quelli primarie: problematica, quanto al figlio già manifestatasi Per_1 prima del divorzio e acuitasi nel corso del presente giudizio, non avendo la convenuta compreso le problematiche di carattere psicologico del figlio;
la si è pervicacemente rifiutata di dare il proprio CP_1 assenso alla psicoterapia, assenso effettivamente rilasciato solamente all'udienza del 27.3.2025, nonostante le apparenti disponibilità manifestate in tal senso anche in corso di CTU.
Quanto ad analogo problema si è posto, successivamente alla sentenza di cui è chiesta la Per_2 modifica, con riferimento alle cure dentistiche, come pure emerso in corso di CTU;
a ciò si può aggiungere la tendenza della ad ostacolare le comunicazioni tra padre e figlia. CP_1
4.2. Ricorrono pertanto entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime pagina 15 di 21 legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, ossia l'inidoneità della madre alla cura ed educazione dei figli e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimi derivante dall'affidamento condiviso che, nel caso di specie, per la particolare configurazione dei rapporti tra padre e madre e per la condotta fortemente oppositiva della ha già comportato e comporterebbe CP_1
l'ingenerarsi di continue impasse nella gestione dei figli e nell'adozione delle decisioni per loro rilevanti.
Considerato che, al contrario, il padre è adeguato ed accudente verso i figli, nonché attento ai loro bisogni emotivi e pronto a proporre attività e scelte adeguate ai minori ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, deve accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, con facoltà di prendere, anche senza Parte_1 il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per i minori.
5. Quanto al collocamento, sono pure condivisibili le conclusioni della CTU che prevedono che anche la figlia debba essere collocata prevalentemente presso il padre;
ciò perché i difetti di Per_2 comunicazione e di coordinamento tra genitori, riconducibili per lo più alla e definiti non CP_1 mediabili non rendono percorribile un diverso regime di collocamento e anche perché la stessa minore ha manifestato fatica e disagio, come riscontrato dalla stessa CTU, nel passare a settimane alterne da un genitore all'altro.
I figli ex art. 337 sexies c.c. devono essere collocati presso la casa familiare, sita in Piovene Rocchette
(VI), Quartier Gen. A. Dalla Chiesa n. 28 (pur venendo indicato nelle conclusioni il civico 29, dalla residenza indicata anche negli atti introduttivo della convenuta e dei figli e dai documenti dall'attore – doc. 53 – risulta che il civico sia in realtà il 28) ivi stabilendosi la loro residenza.
Per l'effetto, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, in quanto non più collocataria prevalente e disporsi l'assegnazione dell'abitazione all'attore.
Considerata tuttavia l'esigenza per la di dotarsi di una diversa soluzione abitativa e di procedere CP_1 gradualmente al nuovo assetto, pare ragionevole prevedere che il diverso regime di collocamento sarà efficace a decorrere dal 1° dicembre 2025 e che la debba procedere a rilasciare la già casa CP_1 coniugale entro tale data.
6. Quanto al regime di visita e dei contatti tra i genitori, devono essere recepite le indicazioni della
CTU, tese comunque a garantire la continuità dei rapporti tra madre e figli, con le integrazioni circa l'individuazione dei giorni suggerite dal CTP attoreo, in modo da ridurre le possibili ragioni di attrito tra i genitori, anche nella determinazione dei giorni.
Ancora, poiché ha compiuto sedici anni e in ragione della particolare situazione di fragilità del Per_1 ragazzo, pare corretto specificare che il diritto di visita verso il figlio maggiorenne deve comunque pagina 16 di 21 essere subordinato alla volontà di quest'ultimo.
La madre potrà quindi, salvo diverse intese col marito, vedere e tenere con sé e per due Per_1 Per_2 sere a settimana, cene comprese, di martedì e giovedì, dalle 18 alle 21.15 e ogni due fine Per_2 settimana, il venerdì dal termine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà
a scuola.
I genitori dovranno scambiarsi informazioni sui luoghi in cui condurranno i figli, diversi dall'abitazione familiare o dalla diversa abitazione che verrà individuata dalla , su cui pure la convenuta dovrà CP_1 fornire informazioni al marito.
Quanto alle telefonate, il genitore che non ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto con l'altro genitore nella fascia dalle 19.30 alle 20.30.
Quanto al periodo delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, verranno suddivise a metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre, con passaggio da un genitore all'altro alle ore 10.00, con il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio, con riaccompagnamento a scuola;
il fine settimana successivo alla ripresa della scuola tarà con il genitore con cui non è stata durante l'Epifania. Per_2
Salvo diversi accordi tra i genitori, per le feste 2025/2026 il periodo dal 23 al 30 spetterà alla , CP_1 quello 31-7 al T_
Quanto alle vacanze pasquali si prevede che siano alternate negli anni tra i genitori con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche. Salvo diversi accordi, per le feste 2026 il carnevale spetterà alla
, la Pasqua a CP_1 T_
Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, anche non continuative, da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. Negli anni pari avrà priorità la madre, in quelli dispari il padre;
ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà.
Quanto al compleanno dei figli, il fine settimana della settimana in cui cade la festa, verrà suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la Per_2 Per_1 giornata del sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, pernottando presso quest'ultimo che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
Il giorno del compleanno del padre/della madre, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i figli dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
Per eventi eccezionali e familiari importanti (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari), due volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore potrà chiedere di tenere con sé i figli, anche se non pagina 17 di 21 è la propria giornata di competenza, per partecipare all'evento. Il genitore deve richiederlo almeno un mese prima. Non vi sarà recupero.
Deve precisarsi che anche detto regime entrerà in vigore, per le ragioni su indicate, a partire da quando entrambi i figli saranno stabilmente collocati presso il padre e quindi dal 1° dicembre 2025, ferma fino ad allora la regolamentazione in essere.
7. Quanto ai profili economici, giacché in ragione del diverso assetto derivante dalla presente sentenza diventerà collocatario prevalente di entrambi i figli minori, deve essere revocata la previsione di T_ un contributo in favore della . CP_1
Stante l'affido esclusivo al padre e il collocamento prevalente, può prevedersi, a modifica delle condizioni in essere, che l'AU venga riconosciuto integralmente al padre e ciò già a partire dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, poiché già da ora vengono modificate le condizioni in punto affido.
La convenuta ha allegato delle problematiche di salute, derivanti da un sinistro del 2022, che comporterebbero una parziale compromissione della capacità lavorativa, compromissione che non è stata tuttavia meglio provata in corso di causa (inidonea in tal senso la documentazione prodotta dalla convenuta sub. doc. 7; la non ha peraltro meglio chiarito se in tal caso avrebbe avuto diritto o CP_1 richiesto provvidenze previdenziali). In corso di causa è emerso che la comunque è in grado di CP_1 svolgere attività lavorativa e la convenuta ha prodotto una dichiarazione in cui espone la percezione di redditi, pur ridotti (cfr. dichiarazione 2024 per 2023, allegata a note di p.c. in cui vengono esposti redditi per € 8.124,00).
Pur essendo prospettabile che la convenuta dovrà far fronte a spese abitative, stante la perdita della casa coniugale, può ritenersi che la sua capacità lavorativa, se non altro generica, sia integra e non pienamente espressa al momento.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili esigenze dei figli correlate alla loro età, della prevalente permanenza dei figli presso il padre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare la misura del contributo nella misura di € 150,00 per figlio, per complessivi €
300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito.
L'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario a carico della e la diversa ripartizione delle CP_1
pagina 18 di 21 spese straordinarie decorrerà dal mese di dicembre 2025, ossia dal mese in cui diventerà operativo il nuovo regime di collocamento;
fino ad allora rimarranno in vigore i provvedimenti in essere.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e articoli CP_1
1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa– e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00, aumentati del 5% ex art. 4, co. 1 bis, DM
55/2014, stante la linearità e numero dei documenti (per € 380,80) e quindi per complessivi 7.996,80, oltre accessori. All'attore dovranno essere rifusi anche gli esborsi, per € 98,00 (CU).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido al 50%, essendo la CTU resasi necessaria per approfondire la capacità di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 917/2023 emessa il 9.5.2023, pubblicata il 18.5.2023 nel proc. r.g. 6052/2022, così provvede:
i) affida i figli minori ed in via esclusiva al padre con collocamento e residenza – Per_1 Persona_3 con decorrenza dall'1.12.2025 – anche per la figlia presso l'abitazione dello stesso in Piovene Per_2
Rocchette (VI), Quartier Gen. A. Dalla Chiesa, 28 e con previsione che il padre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti i minori, comprese quelle di maggiore interesse per loro;
ii) revoca per l'effetto l'assegnazione dell'abitazione di cui al punto i) in favore di e CP_1
l'assegna a quale genitore collocatario dei figli minori, disponendo che Parte_1 CP_1 provveda a rilasciare l'immobile entro l'1.12.2025;
iii) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, a partire dall'1.12.2025 e ferme fino a tale data le regolamentazioni in essere, la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti tempistiche – e, quanto a sempre che questi manifesti una volontà in tal senso: Per_1
a) per due sere a settimana, cene comprese, di martedì e giovedì, dalle 18 alle 21.15 e quanto ad Per_2 ogni due fine settimana il venerdì dal termine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
I genitori dovranno scambiarsi informazioni sui luoghi in cui condurranno i figli, diversi dall'abitazione familiare o dalla diversa abitazione che verrà individuata dalla , su cui pure la convenuta dovrà CP_1 fornire informazioni al marito.
Quanto alle telefonate, il genitore che non ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto con l'altro genitore nella fascia dalle 19.30 alle 20.30.
b) quanto al periodo delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, verranno suddivise a pagina 19 di 21 metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre, con passaggio da un genitore all'altro alle ore 10.00, con il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio, con riaccompagnamento a scuola;
il fine settimana successivo alla ripresa della scuola tarà con il genitore con cui non è stata durante l'Epifania. Per_2
Salvo diversi accordi tra i genitori, per le feste 2025/2026 il periodo 23-30 spetterà alla , quello CP_1
31-7 al T_
c) quanto alle vacanze pasquali si prevede che siano alternate negli anni tra i genitori con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche. Salvo diversi accordi, per le feste 2026 il carnevale spetterà alla
, la Pasqua a CP_1 T_
d) nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, anche non continuative da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. Negli anni pari avrà diritto di priorità la madre, in quelli dispari il padre;
ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà;
e) quanto al compleanno dei figli, il fine settimana della settimana in cui cade la festaverrà suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la Per_2 Per_1 giornata del sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, pernottando presso quest'ultimo che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
f) il giorno del compleanno del padre/della madre, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i figli dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
g) per eventi eccezionali (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari), due volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore potrà chiedere di tenere con sé i figli, anche se non è la propria giornata di competenza, per partecipare ad un evento familiare importante;
iv) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario della figlia fa Parte_1 Per_2 obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo CP_1 Per_1 Persona_3 mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, fermi fino ad allora i provvedimenti in essere;
v) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre a far data dalla Parte_1 mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza. vi) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di CP_1 T_
pagina 20 di 21 pari ad € 7.996,80 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui T_ compensi;
vii) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di attore e convenuta nelle misura del 50% ciascuno le spese di CTU, liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 1321/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Noemi Parte_1 C.F._1
Serratì e Maria Carta
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Faccin CP_1 C.F._2
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: modifica delle condizioni di divorzio
Conclusioni dell'attore: “Nel merito, in via principale:
- modifica del punto 2): revocare l'assegnazione della casa familiare sita in Piovene Rocchette (VI),
Quartier Gen. A. Dalla Chiesa n. 29, già prevista in favore di e, conseguentemente, CP_1 disporne l'assegnazione in favore di per tutte le ragioni esposte in atti;
Parte_1
- modifica dei punti 3) e 4): affidare entrambi i figli minori ed al padre sig. Per_1 Per_2 T_
pagina 1 di 21 con la formula dell'affidamento “esclusivo rafforzato” o “super-esclusivo” – come ritenuto più T_ confacente all'interesse dei minori nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio – con collocazione prevalente e residenza presso lo stesso nell'assegnanda casa familiare, ferma la possibilità della madre di vederli nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'adito Tribunale;
- modifica del punto 5):
(i) revocare il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della figlia T_ Per_2
(ii) prevedere che la sig.ra versi mensilmente al sig. quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento in favore di entrambi i figli minori, la somma di € 300 (€ 150 per figlio) mensili oltre rivalutazione ISTAT come per legge, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
(iii) in via subordinata, in ipotesi di permanenza di tempi paritetici nella gestione della figlia minore
revocare il contributo al mantenimento a carico del sig. in favore della figlia Per_2 T_ Per_2 prevedendo che ognuno dei due genitori provveda nei propri turni di responsabilità;
- modifica del punto 8): stabilire che l'Assegno Unico Figli andrà riconosciuto nella misura del 100% al ricorrente, in considerazione dell'apporto prevalente del padre.
3 – Confermare tutte le altre disposizioni delle condizioni concordate di cui alla sentenza di divorzio n.
917/2023.
Con vittoria di spese e compensi di lite (maggiorate ai sensi dell'art. 4, co.
1-bis, D.M. 55/2014 e ss.mm. in quanto gli atti del presente procedimento sono stati redatti con modalità telematiche idonee ad agevolarne la consultazione).”
Conclusioni della convenuta: “1) rigettarsi tutte le domande del ricorrente e per l'effetto confermare tutto quanto statuito tra le parti nella sentenza di divorzio n. 917/2023 pubblicata il 18.05.2023, R.G.
6052/2022 del Tribunale di Vicenza;
2) modificare la suddetta sentenza esclusivamente al suo punto 9) prevedendo che, nelle occasioni concordate in cui il sig. può verificare lo stato dell'immobile adibito a casa coniugale, sia T_ presente anche una persona scelta dalla sig.ra , per la sicurezza personale della stessa;
CP_1
3) in subordine, qualora codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di modificare il regime di affidamento dei figli minori, si chiede che questo venga fatto solo all'esito di CTU finalizzata a valutare le capacità genitoriali di entrambi gli ex coniugi;
4) con rifusione di spese e compensi di lite.
In via istruttoria ci si oppone sin da ora alla audizione del figlio richiesta da controparte Per_1 poiché risulterebbe inutile e comporterebbe solamente un forte stress al minore il quale, peraltro, era già stato sentito nel corso del giudizio per il divorzio. pagina 2 di 21 Ci si oppone anche all'ammissione dei capitoli di prova per testi formulati da controparte poiché inammissibili in quanto valutativi e soprattutto irrilevanti.
Si chiede l'ammissione alla prova per testi sui seguenti capitoli:
A) “Vero che nelle settimane in cui è affidata alla madre si presenta a scuola puntuale, Persona_3 curata, accudita e tranquilla?”
B) “Vero che ha sempre espresso e riferito comportamenti corretti, affettuosi e rispettosi Persona_3 della madre nei suoi confronti?”
Sui capitoli A) e B), si chiede che vengano sentite le maestre della scuola di di Piovene Per_2
Rocchette: (italiano), , Testimone_1 Persona_4 Persona_5 Testimone_2
(matematica), (storia); Persona_6
C) “Vero che, quando il Sig. si reca presso la casa famigliare a prendere per T_ Persona_3 tenerla con sé, offende pesantemente con urla e minacce non solo la Sig.ra ma anche l'attuale CP_1 compagno della stessa?”
D) “Vero che il Sig. è solito denigrare pesantemente la madre Sig.ra alla presenza dei T_ CP_1 figli, in tutte le occasioni in cui gli ex coniugi si trovano ad avere contatti per riprendere o riaccompagnare ” Per_2
Sui capitoli C) e D) si chiede che venga sentito il Sig. attuale compagno della sig.ra Persona_7
. CP_1
E) “Vero che in data 16.3.2023 lei, in occasione di un episodio di violenza verbale e fisica perpetrata dal sig. ai danni della sig.ra in seguito regolarmente denunciato, è stata chiamata in T_ CP_1 soccorso dalla sig.ra e l'ha aiutata?” CP_1
F) “Vero che ha assistito a numerosi episodi perpetrati costantemente negli anni in cui il sig. T_ offendeva pesantemente e denigrava la sig.ra alla presenza dei figli minori?” CP_1
G) “Vero che lei conosce i sig.ri e fin dall'inizio della loro relazione?” T_ CP_1
H) “Vero che la sig.ra le ha riferito di essere emotivamente provata dall'accanimento nei suoi CP_1 riguardi manifestato dal sig. e che tale stato si era acuito in prossimità della sottoscrizione T_ dell'accordo sul divorzio?”
Sui capitoli E), F), G), H) si chiede che venga sentita la Sig.ra di Piovene Rocchette, Testimone_3
Via Gorizia n. 39.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude come da CT depositata
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso del 27.3.2024 il premesso di aver contratto matrimonio con la il 4.4.2009 T_ CP_1 da cui erano nati i figli (l'1.9.2009) e (il 20.2.2016), rappresentava che i due si erano Per_1 Per_2
pagina 3 di 21 separati consensualmente con accordo omologato con decreto del 30.6.2021, che prevedeva l'affido condiviso dei minori e il loro collocamento presso la casa familiare, di proprietà del e che a T_ seguito della separazione aveva avviato una convivenza con , risedendo con questa in Controparte_3 un immobile in locazione in Carrè (VI), Via Fondovilla n. 59.
Deduceva che nell'autunno 2022 aveva depositato ricorso giudiziale per lo scioglimento del matrimonio, chiedendo un diverso collocamento dei figli, stante anche la sussistenza di una grave situazione di degrado nella gestione dei figli, riferita dal figlio che qualche mese prima si era già Per_1 trasferito presso il padre. A seguito della proposizione del giudizio e di una intensa negoziazione, le parti presentavano ricorso congiunto e con sentenza n. 917/2023 del 9.5.2023, pubblicata il 18.5.2023, il Tribunale dichiarava lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“2) assegnare la casa familiare a;
CP_1
3) Collocazione paritaria della figlia a settimane alterne da domenica a domenica presso Per_2 ciascun genitore, con obbligo di ciascun genitore all'inizio della propria settimana di competenza di recarsi presso l'abitazione dell'altro genitore per prelevare la minore alle ore 19.00, potendosi a tal fine avvalersi anche di terze persone di fiducia, precedentemente comunicandone il nominativo all'altra parte, senza che questa abbia il potere di sindacarlo;
4) Collocazione presso il padre del figlio con possibilità della madre di vederlo tutti i giorni Per_1 dalle ore 16.00 fino alle ore 20.00 e possibilità di pernotto previo accordo tra mamma e figlio;
5) verserà a a titolo di contributo al mantenimento di la somma Parte_1 CP_1 Per_2 mensile di € 150,00 oltre rivalutazione ISTAT come per legge entro il 20 di ogni mese presso le coordinate bancarie già note;
6) Entrambe le parti si impegnano a intraprendere congiuntamente un percorso di sostegno alla bigenitorialità presso il consultorio familiare di Schio, sulla base del progetto che verrà predisposto dagli assistenti sociali;
7) Le spese straordinarie per entrambi i minori verranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con tetto massimo mensile di € 400,00 pro quota per ciascun coniuge, salvi eventuali interventi indifferibili e urgenti di natura sanitaria, per la massima protezione della salute dei due figli minori;
8) L'assegno unico verrà percepito da ciascun coniuge nella misura del 50%;
9) permetterà a di verificare lo stato dell'immobile adibito a casa CP_1 Parte_1 coniugale, previo avviso di quindici giorni, per numero due volte all'anno, tendenzialmente a giugno e
a dicembre”.
Deduceva che subito dopo la sentenza la – già inadempiente per le spese straordinarie a partire CP_1
pagina 4 di 21 dalla fine del 2022 – avrebbe rinnovato tenacemente il rifiuto di concorrere al mantenimento dei figli, quantomeno in punto spese straordinarie, contestando la natura non emergenziale degli esborsi sostenuti dal marito e allegando una indigenza/disoccupazione permanente, mentre – salvo una T_ fase in cui avrebbe sospeso il versamento dei 150 € di contributo mensile, per l'erronea convinzione di poterlo compensare con il suo maggior credito a titolo di spese straordinarie– si sarebbe fatto carico pressoché integralmente del mantenimento.
La avrebbe contestato la sussistenza di emergenze o necessità straordinarie (come i centri CP_1 estivi/baby sitter, maturate nei turni di responsabilità del , non contribuendo anche alle spese T_ scolastiche di inizio anno, del doposcuola, mediche o per attività sportive, negando ogni volontà di contribuire sin di primi giorni successivi alla sottoscrizione del divorzio.
Rappresentava il sostanziale disinteresse della madre (da questa sempre ricollegato alla mancata disponibilità economica, infondatamente) all'istruzione dei figli, lamentando che la lo avrebbe CP_1 invitato a non chiedere contributi per l'acquisto del corredo scolastico e rappresentava che in difetto di richieste dell'attore non vi fosse alcuna iniziativa materna a provvedere a quanto necessario per lo studio. Esponeva che analoga problematica si sarebbe posta per l'attività sportiva e persino per le visite mediche, posto che la si sarebbe rifiutata di portare i figli a visite specialistiche, ritenendole CP_1 sempre e in ogni caso superflue o condizionandole all'esclusivo pagamento da parte del padre.
Esponeva la mancanza di collaborazione morale verso i figli, essendosi la in particolare mostrata CP_1 distante dal figlio di cui aveva limitato i periodi di visita ad orari prestabiliti e con esclusione Per_1 categorica dei pernotti, nonostante le numerose richieste in tal senso del ragazzo. Deduceva altresì di aver difficoltà a interloquire con quando la figlia sarebbe stata dalla madre, che gli avrebbe Per_2 anche negato di poterla sentire telefonicamente.
Per dette ragioni chiedeva modificarsi le condizioni di divorzio, chiedendo l'affido esclusivo dei figli, con collocamento prevalente degli stessi presso degli stessi con lui presso l'assegnanda casa familiare e conseguente revoca dell'assegnazione della stessa alla;
concludeva quindi per la revoca del CP_1 contributo a suo carico e di porlo a carico dell'ex moglie (nella misura di € 150,00 a mese a figlio e al rimborso del 50% delle spese straordinarie); chiedeva altresì l'attribuzione in suo favore in via esclusiva dell'AU.
Fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. al 2.7.2024, si costituiva la con comparsa del 31.5.2024. CP_1
Deduceva, quanto alla sua situazione economica, che al momento del divorzio avesse un contratto lavorativo per 12 ore settimanali (a tempo parziale e determinato) con la Cooperativa Mano Amica, occupandosi di pulizie, ma di aver dovuto abbandonare tale attività per le sue condizioni di salute nell'agosto 2023, non avendo rinvenuto una stabile occupazione lavorativa a partire da tale mese: ciò in pagina 5 di 21 ragione dei postumi di un incidente in auto occorso nel settembre 2022, nonostante i quali la si CP_1 sarebbe sempre impegnata a individuare un'occupazione lavorativa, pur sporadica.
Rappresentava dunque che non vi fosse una sua volontà di non contribuire o partecipare economicamente alle spese, ma l'impossibilità materiale in tal senso, potendo la convenuta contribuire solo alle esigenze basilari dei figli. Deduceva che spesso non la mettesse al corrente delle scelte T_ connesse alle spese straordinarie.
Negava l'allegato disinteresse per i minori, e anzi di aver cresciuto i figli durante la vita matrimoniale, accudendoli in tutto e che l'ex marito avrebbe sviluppato nel tempo nei suoi confronti una rabbia e un risentimento crescenti, esternati anche in presenza dei figli, verso cui l'avrebbe denigrata. Deduceva nello specifico che si sarebbe allontanato per il costante e martellante condizionamento paterno Per_1
e perché affamato di attenzioni paterne;
allegava di starsi sforzando a recuperare il rapporto con il figlio, pur senza voler forzare il rapporto.
Rappresentava che di contro di sovente si sarebbe avvalso dei figli per sollevare questioni e T_ discussioni, incaricando in particolare di recapitare messaggi alla madre. Per_1
Negava di aver impedito ad di telefonare al padre, interponendosi soltanto non quando Per_2 T_ questi la avesse denigrata, lamentando altresì una condotta prevaricatrice del che la avrebbe T_ insultata, minacciata e aggredita anche fisicamente in un caso, fatti per cui aveva denunciato l'ex marito. Deduceva altresì di aver iniziato a frequentare un uomo, , pure minacciato e Persona_7 aggredito dal T_
Per tali ragioni, chiedeva rigettarsi il ricorso e disporsi CTU diretta alla verifica dell'idoneità genitoriale della coppia.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 2.7.2024 veniva disposto l'ascolto del figlio eseguito l'11.7.2024. Veniva quindi disposta CTU affidata alla Dott.ssa che Per_1 Per_8 depositava la relazione il 26.2.2025. All'esito, parte attrice chiedeva rinviarsi la causa per la decisione, la insisteva sulle istanze istruttorie, rigettate con provvedimento del 27.3.2025, con cui veniva CP_1 disposto che le parti depositassero la documentazione ex art. 473bis.12 c.p.c. entro il 30.4.2025 e la causa veniva rinviata ex art. 473bis.28 c.p.c. all'8.7.2025, con termini anteriori di legge di cui entrambe le parti si valevano;
il PM concludeva come in epigrafe. All'udienza dell''8.7.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
2. Deve essere anzitutto confermato il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale della convenuta
(riportate in epigrafe) perché articolate genericamente e valutative.
3. Può poi evidenziarsi che le allegazioni della circa condotte minacciose/violente nei suoi CP_1 confronti da parte dell'attore (relative sia a fatti precedenti la sentenza di divorzio, sia a fatti pagina 6 di 21 successivi), comunque generiche, sono rimaste indimostrate, avendo l'attore depositato (doc. 45) e la
Procura trasmesso i vari atti da cui emerge che tutti i procedimenti scaturiti dalle denunce della CP_1 sono stati definiti con richiesta di archiviazione (cfr. documenti trasmessi dalla Procura in data
19.8.2024) e non essendo idonee le generiche istanze di prova orale della convenuta idonee a provare alcunché in tal senso.
L'unico procedimento per cui non consta essere stata richiesta l'archiviazione è quello a carico della
, indagata per il reato p.p. dall'art. 571, co. 2 c.p. per aver colpito il 15.10.2022 il figlio CP_1 Per_1 con un pugno alla gamba e un calcio al braccio;
trattasi di condotta antecedente al divorzio, che comportò la decisione di di abbandonare la casa familiare e andare a vivere con il padre. Per_9
Da tale allontanamento i rapporti tra madre e primogenito si sono fatti più freddi, come riferito da in sede di ascolto (cfr. verbale, 11.7.2024 “abito con mio padre mentre fa una settimana Per_1 Per_2 con ciascun genitore. ADR: adesso faccio l'animatore al centro estivo e vedo mia mamma ogni giorno perché porta mia sorella, poi non ci vediamo tanto, qualche volta le chiedo io di andare su da lei, raramente me lo chiede lei. Nell'arco di quindici giorni la vedo 1 o al massimo 2 volte. ADR: con la mamma abbiamo litigato un po' di anni fa un po' pesantemente, ha detto anche cose su di me che non mi sono piaciute tanto per questo ho deciso di andare a stare con mio papà. ADR: con il papà le cose vanno bene. ADR: a me andrebbe bene rimanere come adesso che la vedo quando ho voglia. Il minore spontaneamente dichiara, riguardo la sorella, che sta perdendo un po' il rapporto con la sorella perché per una settimana intera non la vede, litighiamo un po' di più ma questo è normale perché ci sono molti anni di differenza, vorrei però vederla più spesso da mio papà”). Le criticità nel rapporto madre/figlio non si sono appianate in corso di causa, come meglio si vedrà nell'esaminare gli esiti della
CTU.
4. Per l'esame delle domande attoree devono poi esaminarsi gli esiti della CTU disposta in corso di causa1. 1 Questo il quesito:“Esaminati gli atti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti, ove nominati, ed eseguiti, ove necessario, gli opportuni accertamenti, fra cui la somministrazione di test psicologici da effettuarsi a cura di personale specializzato, dica il CTU:
1. Quale è lo stato psicologico e la personalità delle parti e dei minori con particolare riferimento alla conflittualità fra i genitori ed alle possibili ricadute nel processo di formazione dei minori valutando altresì se vi sia da parte di uno o entrambi i genitori un condizionamento negativo e consapevole sugli stessi, tale da danneggiarne lo sviluppo affettivo e psico-fisico e la relazione con l'altro genitore;
2. Valuti quali sono le migliori condizioni di affido e di frequentazione con il genitore non convivente, tenendo conto del preferenziale paradigma normativo dell'affidamento dei figli ad entrambi i genitori e del principio generale della bi- genitorialità al quale non può derogarsi se non in caso di effettivo pregiudizio e/o di richiesta svolta da entrambe la parti al riguardo;
pagina 7 di 21 La Dott.ssa ha esaminato la documentazione;
ha quindi proceduto ad eseguire vari incontri e Per_8 colloqui con le parti, con i figli minori, con i compagni delle parti e la madre del T_
Ha riassunto i criteri metodologici, orientati, nel valutare la capacità genitoriale, sull'utilizzo dei seguenti criteri prioritari: a) criterio del genitore psicologico – inteso come colui che con continuità, ovvero quotidianamente, assolve alla necessità sentita psicologicamente e fisicamente da un bambino di avere un genitore, interagendo con lui, condividendo con lui vicinanza e contatti, i giochi, gli scambi;
b) criterio della riflessività – ossia la capacità di vedere e capire sé stessi e gli altri in termini di stati mentali, cioè sentimenti, convinzioni, intenzioni e desideri;
c) desiderio autentico del figlio, alla luce dell'ascolto dei minori;
d) criterio dell'accesso - valutando gli elementi di cooperazione e disponibilità, o viceversa, la difficoltà sostanziale rispetto al diritto/dovere dell'altro genitore a partecipare alla crescita e all'educazione dei figli e al loro complementare bisogno di accedere all'altro genitore e, con lui, alla sua stirpe e alla sua storia relazionale;
e) Il criterio della capacità del genitore di cambiare, ossia la disponibilità a farsi aiutare e ad utilizzare le risorse esterne per migliorare le modalità genitoriali. f) La co-genitorialità, ossia la capacità dei genitori di relazionarsi tra di loro per le decisioni primarie;
g) sussistenza di progressiva denigrazione e svalutazione dei genitori.
La CTU ha quindi sintetizzato gli esiti del primo incontro congiunto e dei successivi incontri individuali, descrivendo il narrato del della compagna e della madre dell'attore, della , T_ CP_1 del compagno e dei minori (cfr. relazione CTU, pagg. 15-46) e riportando alcune osservazioni su detti soggetti, anche considerato il complessivo esito degli incontri e l'andamento delle operazioni peritali.
Ha quindi riassunto la storia familiare (cfr. pagg. 55-54), osservando che […] “la coppia formata dai signori e si costituisce senza alcun piano di sintonia e su basi di estrema difficoltà e T_ CP_1 bisogno per quanto attiene la SI . ha una storia personale caratterizzata da CP_1 Per_10 profonde deprivazioni, da vuoti esistenziali, da violenze e solitudine. Abbandonata dalla madre, trascorrerà in orfanotrofio i primi dodici anni di vita per poi rientrare in un ambiente familiare così ostile e anaffettivo, da indurla a preferire la vita di strada a quella in famiglia. […]”. I due, rileva la
CTU, si incontrarono e l'attore vennee colpito da una apparente profonda maturità della convenuta, in realtà mascherante un forte istinto di autoconservazione e sopravvivenza della , attratta dal CP_1
anche per un senso di riscatto. T_
Alla nascita dei figli […] “ diviene madre senza potere attingere, nel suo mondo interno, a CP_1 qualsivoglia modello genitoriale “sano”. Si lega ai figli identificandosi con loro, con in Per_2
3. Indichi il Ctu quale è il tempo di permanenza presso ciascun genitore che assicuri il benessere dei minori, tenendo presente il regime già in essere e pertanto valutando se lo stesso risulti già adeguato, anche a fronte della richiesta del padre di affido esclusivo a sé dei figli minori”.
pagina 8 di 21 particolare, proiettando su di loro quelle sue esigenze di bambina che mai hanno trovato alcuna soddisfazione nella sua infanzia.
Ella è una bambina con i bambini, compra cibo (quello che da bambina doveva mendicare o rubare) giocattoli (che non ha mai avuto) vestiario, ma delega tutte le incombenze domestiche, tutte le responsabilità della quotidianità a che si percepisce solo […]”, circostanza confermata in T_ costanza di rapporto dalle difficoltà della nell'ottenere la patente e comunque di affrontare CP_1 lunghe distanze in auto e dal non essere “[…] attenta alle questioni economiche e dipende, in tutto e per tutto, dal marito, il quale percepisce di non avere al suo fianco una compagna con cui sia possibilecondividere, bensì una “terza figlia” […].
Ciò porterà il una volta incontrata un'altra donna, alla separazione, che ha fatto riemergere T_ nella i suoi vissuti, mai rielaborati, con conseguenti reazioni aggressive della convenuta “[…] CP_1 privata del sostegno del compagno è in difficoltà nell'organizzazione della vita, anche e CP_1 soprattutto quella del figlio maggiore, il quale, ormai adolescente agisce quelle fisiologiche reazioni oppositive che interpreta come un affronto a lei e alla sua dedizione ponendosi in simmetria CP_1 con il figlio con cui si relaziona con analoga oppositività tanto da indurre a cercare e trovare Per_1 riparo dal padre, unica figura solida cui fare riferimento”.
La CTU ha quindi proceduto alla valutazione delle capacità genitoriali della coppia, osservando (pagg.
55-58) che “[…] il sig. ha evidenziato significative capacità nella funzione protettiva e anche T_ predittiva;
mentre in si apprezzano criticità nell'incapacità di differenziare i propri vissuti da CP_1 quelli dei figli, quando li espone alla rabbia nei confronti del loro padre;
rabbia che la induce anche a ignorare la necessità di cura per il figlio Per_1
è una mamma in grado di occuparsi dei figli sino a che sono piccoli, hanno bisogno delle sue CP_1 cure e delle sue attenzioni, mentre fatica a relazionarsi a loro nel momento in cui si differenziano da lei, come accaduto con Tende ad interpretare la fisiologica differenziazione dell'adolescenza Per_1 come un affronto a lei, frutto delle manipolazioni del sig. fornendo una lettura a matrice T_ paranoica dell'esigenza del figlio di crescere e autodeterminarsi come soggetto differente da lei.”; quanto alla figlia minore, la “Al momento ha una relazione privilegiata con ancora CP_1 Per_2 piccola, con la quale è più facile proiettare le parti di sé bambina, ma questa massiccia tendenza alla proiezione le impedisce di riconoscere come diversa da sé anche per quanto concerne la sua Per_2 relazione con il padre. La sig.ra manifesta un nucleo affettivo deprivato, immaturo, e con tratti di CP_1 dipendenza. Mostra difficoltà a mettersi in discussione dinnanzi a coloro che hanno una visione del mondo differente dalla sua”.
A sostegno di tale ricostruzione, la CTU porta anche delle problematiche emerse in corso di causa, pagina 9 di 21 quali il rifiuto di prestare consenso alla terapia psicologica del figlio, l'aver consegnato quale corredo scolastico alla figlia un diario scolastico dell'anno precedente a quello in corso o anche la circostanza – lamentata nell'atto introduttivo e emersa dall'ascolto in sede peritale di cfr. relazione CTU, pag. Per_2
43 – che la madre si intrometterebbe nelle telefonate tra la figlia e il padre, mettendole in viva voce e impedendole di parlargli privatamente.
La Dott.ssa osserva che “Il pensiero appare ripetitivo e incentrato su temi prevalenti, in Per_8 particolare per ciò che concerne i vissuti persecutori nei confronti dell'ex-marito. Fatica a staccarsi da alcuni contenuti sui quali ritorna con insistenza e perseverazione. Appare estremamente polarizzata e animata da velleità punitive e rivendicative. […] Assolutamente lacunosa la capacità di tutelare i figli rispetto al conflitto in corso, ad esempio quando blocca il sig. sul telefono così impedendo ad T_ di parlare con lei quando la chiama con il telefono del padre, piuttosto che subordinare il Per_2 rilascio del consenso alla psicoterapia di al ritiro della denuncia”. Per_1
La CTU poi rileva che “La capacità riflessiva risulta, infatti, deficitaria stante l'incapacità di riconoscere ai figli pensieri e vissuti “altri” rispetto al proprio sistema di significati. L'assetto difensivo utilizza difese primitive. La relazione con evidenzia la tendenza a funzionare T_ attraverso modalità estremamente polarizzate da idealizzazione versus svalutazione, del tipo “o con me o contro di me”. Dinnanzi alla frustrazione reagisce con sentimenti disforico-reattivi che CP_1
non sempre riesce a controllare. L'aggressività fluisce senza filtro alcuno, espressa anche attraverso modalità oppositive.
Il criterio dell'accesso è sufficientemente rispettato fatta eccezione per quei momenti in cui, presa dalla propria reattività, minaccia di non consegnare i figli al padre come accaduto durante la giornata del
Natale.
La funzione genitoriale della sig.ra appare limitata e deficitaria per i limiti strutturali della sua CP_1 personalità.”
Quanto al ha osservato che questi dimostra una evidente “esasperazione per il protrarsi del T_ conflitto in corso con la e per le difficoltà a trovare con lei punti di accordo su qualsivoglia Parte_2 decisione relativa ai figli. Molto diverso nello stile rispetto a , più misurato e pacato, riflessivo, CP_1 mostra un funzionamento adattato ed estremamente resiliente. Un uomo empatico e capace di tenere in mente i figli e i loro bisogni anche e soprattutto quelli più squisitamente emotivi.
L'aggressività, non sempre sufficientemente controllata per quanto concerne la comunicazione con
, non concerne la sua relazione con i figli. CP_1
Si rilevano talune rigidità di pensiero che, tuttavia, non pregiudicano la sua capacità di mettersi in discussione e di compiere adeguate analisi della realtà e delle proprie responsabilità. […]” pagina 10 di 21 Quanto alla possibilità delle parti di attenuare il conflitto, la CTU ha osservato che “I signori e T_
a causa dell'aspro conflitto in corso, anche quello relativo alle questioni economiche, non sono CP_1 sinergici rispetto alla necessaria collaborazione e agli obiettivi da conseguire nella gestione educativa dei figli, ancor meno sono mediabili” (pag. 58).
La CTU ha poi svolto delle considerazioni sui figli, all'esito del loro esame, ricostruendo i rapporti tra i figli e i genitori secondo i criteri su riportati: “
1. criterio del genitore psicologico: non vi è dubbio che, per la sua struttura di personalità, per le sue capacità organizzative, per l'ordine e il rigore che lo caratterizzano, sia il padre il “genitore psicologico”.
2. criterio della riflessività: La funzionalità riflessiva della SI appare, nel complesso, CP_1 assente. Molto più efficiente quella del sig. il quale appare essere più in costante contatto con i T_ propri vissuti e con quelli dei figli.
3. criterio dell'accesso: sotto tale profilo va rilevato come entrambi siano apparsi sufficientemente rispettosi, fatta eccezione per i momenti in cui la SI , in preda al discontrollo, minaccia la CP_1 relazione tra i figli e il padre […] la SI ha dimostrato serie criticità ad entrare in autentico CP_1 contatto con l'altro per avviare tra loro una fattiva comunicazione/cooperazione relativa ai figli.
Il sig. per contro e pur con talune ambivalenze, mostra una maggiore disponibilità ad entrare T_ in relazione con l'ex-moglie in funzione del bene e per il bene dei figli ma, spesso, i suoi tentativi di accesso a lei si scontrano con la tendenza ad interpretare in chiave paranoidea i fatti da parte della SI . CP_1
4. criterio dell'orientamento/del desiderio autentico dei figli: ha dimostrato di fidarsi e affidarsi al padre, mentre più critico è il suo legame con la madre. Per_1
pur non sbilanciandosi apertamente in favore dell'uno e a scapito dell'altro, asserisce di Per_2 ambire ad abitare in un'unica casa, come evitando l'alternanza delle settimane con l'uno e con Per_1
l'altra.
Con il padre si osserva una relazione affettiva più strutturata e organizzata per entrambi.
Con la madre una relazione che risente della disorganizzazione (mentale prima ancora che pratica) della SI e dei suoi umori fluttuanti. CP_1
Capacità di discernimento
Si tratta di una capacità riferibile alla gradualità dello sviluppo della persona e variabile in base alle situazioni dei soggetti che, nel caso concreto, devono essere considerati.
Nel caso di contesti di separazione o divorzio dei genitori si tratta di comprendere il convincimento del minore facendo riferimento ad un elemento specifico come quello che può essere la percezione della realtà familiare […]”; la CTU ha quindi osservato che nel caso di specie “ Per_2 pagina 11 di 21 esibisce un buon livello cognitivo, ma è anche apparsa molto attenta, quasi“omertosa” nel non volere prendere posizione e non volersi sbilanciare a favore dell'uno e a scapito dell'altro genitore, protesa a mantenere entrambi in equilibrio.
La sua capacità di giudizio e le sue valutazioni sono apparse;
quindi, estremamente condizionate dagli sforzi che ella mette in atto per mantenere una posizione equilibrata. presenta un tono dell'umore orientato alla deflessione e con scarsa autostima. Per_1
Non ha rinnegato la madre, ma è stato altrettanto chiaro nel riferire che, al di là degli screzi che talvolta intercorrono con il padre, il suo collocamento abitativo presso di lui è la soluzione a lui più favorevole.” (cfr. pagg. 61).
Sulla base di tali rilievi, la CTU ha risposto ai quesiti, concludendo, quanto all'affido e al collocamento, che, attese le difficoltà comunicative trai genitori e le fluttuazioni umorali della , CP_1 oltre alla superficialità nell'affrontare talune problematiche sorte (terapia di TI) la migliore soluzione sia quella di un “Un affidamento esclusivo al padre e il collocamento di entrambi i ragazzi presso di lui.” chiarendo che i “due ragazzi devono, comunque, mantenere una regolare frequentazione con la mamma che, per quanto riguarda potrebbe tradursi in due cene settimanali con la Per_1 mamma;
per quanto riguarda si può invece prevedere che, oltre a due cene settimanali da Per_2 consumarsi assieme alla mamma, ella possa trascorrere con lei anche il week-end, dal venerdì al termine delle lezioni scolastiche, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola a settimane alternate” (pagg. 63-64), chiarendo altresì che “Il genitore che ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto telefonico con l'altro genitore nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.30.” e prospettando una più articolata calendarizzazione per i periodi festivi.
La CTP convenuta ha mosso dei rilievi, evidenziando che sarebbero state sottovalutate le
“provocazioni” del avvertite dalla come minacce, il che avrebbe comportato T_ CP_1
l'atteggiamento difensivo della;
la CTP non ha tuttavia mosso significativi rilievi sulle CP_1 conclusioni in punto affido e collocamento di osservando, quanto ad che in realtà la Per_1 Per_2 collocazione paritaria non avrebbe comportato particolari criticità, salvo le difficoltà comunicative tra i genitori, non sanabili da una collocazione prevalente presso il padre (cfr. osservazioni convenuta).
La CTU ha risposto, rilevando di aver dato atto della responsabilità del circa i toni di alcune T_ comunicazioni e ha evidenziato che i tentativi della di rendersi autonoma e di strutturare un CP_1 contesto adeguato per occuparsi di che in corso di CTU è emerso si rechi in talune occasioni sul Per_2 lavoro con la madre) […] “non risolvono le altre criticità della SI già esposte in questo elaborato.
Non vi è dubbio, infatti, che la SI sia in grado di accudire i figli sino a che sono piccoli, è in CP_1 difficoltà, invece, nella gestione del figlio adolescente, nel volere comprendere e accettare le pagina 12 di 21 problematiche che costui le rappresenta e, in generale, in un approccio razionale alle difficoltà. […]”; quanto alla possibilità di mantenere il collocamento paritetico della minore, la CTU ha ribadito “che proprio la stessa ha manifestato la fatica e il disagio di dovere passare, a settimane alterne, da Per_2 un genitore all'altro, esprimendo invidia per la condizione del fratello residente stabilmente presso il papà.” (cfr. pagg. 67-68).
La CTP attorea ha condiviso nel complesso la CTU, evidenziando tuttavia che il mero affido esclusivo rischierebbe di non risultare tutelante per i figli, proponendo un affido esclusivo rafforzato, per permettere al padre di assumere autonomamente le scelte di maggiore rilievo per i figli.
La CTU ha quindi condiviso tale soluzione che “[…] appare più che condivisibile attesi l'inerzia e
l'ostracismo mostrati dalla mamma rispetto a scelte fondamentali e utili per i figli, ad esempio la scelta di acconsentire” alla terapia per TI o alle cure dentistiche (pag. 68)
La CTU ha poi dato atto degli ulteriori rilievi della CTP: “La collega chiede anche che vengano precisati i giorni e gli orari nei quali la madre potrà tenere con sé i figli e suggerisce che ciò avvenga nei giorni di martedì e giovedì, dalle 18.00 alle 21.15 e, per quanto riguarda aggiunge la Per_2 scrivente, nei fine settimana a settimane alterne. Chiede altresì che la SI comunichi al CP_1 padre il luogo in cui la bambina trascorrerà la notte e in generale il fine settimana;
richiesta più che legittima atteso che i genitori devono fornirsi reciproche informazioni dei luoghi, diversi dall'abitazione familiare, in cui conducono i figli.
Analogamente la sottoscritta condivide la soluzione che la collega prospetta in merito al compleanno dei figli, suggerendo che il fine settimana della settimana in cui cade la festa, venga suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la giornata del Per_2 Per_1 sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, prenotando presso quest'ultimo, che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.”
4.1. Le conclusioni della CTU sono state contrastate negli scritti conclusivi dalla convenuta (cfr. pagg.
9-10), in particolare per non aver la CTU stigmatizzato la condotta provocatoria e aggressiva del la difesa della convenuta ha dedotto che non sarebbe condivisibile l'affidamento super- T_ esclusivo, perché verrebbe meno un rapporto significativo dei figli con la madre.
I rilievi non sono condivisibili.
Quanto al primo, pur emergendo dalla copiosa corrispondenza prodotta dalle parti che in talune occasioni il rispose alla moglie con toni sarcastici (cfr. ad es. doc. 17 attoreo) può osservarsi che T_ in generale le risposte dell'attore si inserivano in un rapporto estremamente conflittuale con la ex, conflittualità legata alla volontà della di non contribuire al mantenimento dei figli, più volte CP_1 manifestata e ribadita ante causam. pagina 13 di 21 In tale contesto, pur essendo talune espressioni del censurabili (pur non emergendo, dagli atti di T_ causa, che le espressioni siano mai sfociate in vere e proprie minacce) può osservarsi che in realtà anche talune delle comunicazioni della paiono a loro volta provocatorie, dirette a censurare la CP_1 asserita “predilizione” per il lavoro che per i figli dell'ex marito.
Ad ogni modo la condotta della non era di per sé giustificata, non avendo in questa sede la
CP_1 convenuta dimostrato una significativa riduzione della capacità lavorativa ed essendo anzi emerso che in talune occasioni la ha manifestato la una disponibilità economica, pur dirigendola a soddisfare
CP_1 bisogni non primari dei figli (emblematica la decisione in corso di causa della di regalare al figlio
CP_1 un motorino, cfr. doc. 41, a fronte delle evidenti problematiche di natura psicologica del Per_1 ragazzo, evidenziate dalla stessa CTU); può poi osservarsi che nell'assetto derivante dalla sentenza di divorzio la non doveva sostenere spese abitative (occupando la già casa coniugale di proprietà
CP_1 del marito, che si faceva carico del pagamento delle rate mensili del mutuo) e si vedeva riconoscere un contributo ordinario per il mantenimento di – senza che fosse previsto analogo contributo per Per_2
– dal che si può ritenere che il mancato contributo della alle spese per i figli fosse Per_1 CP_1 riconducibile, più che ad una vera e propria indisponibilità di risorse, ad una difficoltà nel comprendere le effettive esigenze dei minori e ad una volontà di coltivare una condotta oppositiva nei confronti dell'ex marito.
Quanto ai secondi rilievi, è opportuno ricordare che in base all'orientamento ampiamente maggioritario della S.C. il Giudice può derogare alla regola dell'affidamento condiviso dei figli – ispirata dal c.d. diritto alla bigenitorialità - solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (Cass. Sez. I, ord. n.
4056 del 9/2/2023; Cass. Sez. I, ord. n. 21425 del 6/7/2022; Cass. Sez. I ord. n. 6535 del 6/3/2019).
Venendo suggerito dalla CTU l'affido c.d. rafforzato, va ricordato che la S.C. ha chiarito che “il giudice, quando abbia accertato - come nel presente caso - che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art. 333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacché è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si pagina 14 di 21 riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare - all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente ex art. 337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato, per cui la pronuncia in esame non presenta alcuna contraddittorietà” (Cass. n. 29999/2020). La giurisprudenza di merito ha poi statuito che “In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei genitori ad esercitare le funzioni genitoriali, il tribunale può affidare i figli in via esclusiva al genitore idoneo, attribuendo a questi
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole - istruzione, educazione, salute, determinazione della residenza abituale, richiesta di documenti etc. - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore (cd. affidamento esclusivo rafforzato o superesclusivo)" (Trib. Roma, 16.06.2017 in Banca Dati Leggi d'Italia).
Tanto premesso, anche il secondo ordine di rilievi della convenuta non coglie nel segno. La regolamentazione in punto affido in sé per sé non attiene alla continuità del rapporto madre/figli, questione che al più può essere ricollegata al collocamento e alle tempistiche di permanenza dei minori presso i genitori;
sotto tale profilo, peraltro, il CTU non ha previsto affatto una recisione del rapporto madre/figli, avendo individuato i possibili tempi di frequentazione;
ma su ciò si tornerà di seguito.
Quanto al regime di affido, nel caso di specie ricorrono entrambe le condizioni richieste dalla Suprema
Corte per derogare al regime legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, ossia l'incapacità/ inidoneità della madre alla cura ed educazione dei figli e l'oggettivo pregiudizio a questi ultimi derivante dall'affidamento condiviso.
La CTU ha ben evidenziato le criticità – dovute in parte alle pregresse esperienze di vita della convenuta, in parte all'incancrenirsi dei rapporti con il padre e alla strumentalizzazione da parte della delle problematiche economiche nel conflitto con il sovrapponendo di fatto la posizione CP_1 T_ di quest'ultimo a quella dei figli - che non le consentono di comprendere e intercettare le necessità ed esigenze dei figli, al di fuori di quelli primarie: problematica, quanto al figlio già manifestatasi Per_1 prima del divorzio e acuitasi nel corso del presente giudizio, non avendo la convenuta compreso le problematiche di carattere psicologico del figlio;
la si è pervicacemente rifiutata di dare il proprio CP_1 assenso alla psicoterapia, assenso effettivamente rilasciato solamente all'udienza del 27.3.2025, nonostante le apparenti disponibilità manifestate in tal senso anche in corso di CTU.
Quanto ad analogo problema si è posto, successivamente alla sentenza di cui è chiesta la Per_2 modifica, con riferimento alle cure dentistiche, come pure emerso in corso di CTU;
a ciò si può aggiungere la tendenza della ad ostacolare le comunicazioni tra padre e figlia. CP_1
4.2. Ricorrono pertanto entrambe le condizioni richieste dalla Suprema Corte per derogare al regime pagina 15 di 21 legale dell'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo dei minori al padre, ossia l'inidoneità della madre alla cura ed educazione dei figli e l'oggettivo pregiudizio a quest'ultimi derivante dall'affidamento condiviso che, nel caso di specie, per la particolare configurazione dei rapporti tra padre e madre e per la condotta fortemente oppositiva della ha già comportato e comporterebbe CP_1
l'ingenerarsi di continue impasse nella gestione dei figli e nell'adozione delle decisioni per loro rilevanti.
Considerato che, al contrario, il padre è adeguato ed accudente verso i figli, nonché attento ai loro bisogni emotivi e pronto a proporre attività e scelte adeguate ai minori ed utili alla sua sana crescita e sviluppo, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio, deve accogliersi la domanda di volta ad ottenere l'affidamento esclusivo dei figli, con facoltà di prendere, anche senza Parte_1 il consenso della madre, tutte le decisioni, comprese quelle di maggior interesse, per i minori.
5. Quanto al collocamento, sono pure condivisibili le conclusioni della CTU che prevedono che anche la figlia debba essere collocata prevalentemente presso il padre;
ciò perché i difetti di Per_2 comunicazione e di coordinamento tra genitori, riconducibili per lo più alla e definiti non CP_1 mediabili non rendono percorribile un diverso regime di collocamento e anche perché la stessa minore ha manifestato fatica e disagio, come riscontrato dalla stessa CTU, nel passare a settimane alterne da un genitore all'altro.
I figli ex art. 337 sexies c.c. devono essere collocati presso la casa familiare, sita in Piovene Rocchette
(VI), Quartier Gen. A. Dalla Chiesa n. 28 (pur venendo indicato nelle conclusioni il civico 29, dalla residenza indicata anche negli atti introduttivo della convenuta e dei figli e dai documenti dall'attore – doc. 53 – risulta che il civico sia in realtà il 28) ivi stabilendosi la loro residenza.
Per l'effetto, deve essere revocata l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, in quanto non più collocataria prevalente e disporsi l'assegnazione dell'abitazione all'attore.
Considerata tuttavia l'esigenza per la di dotarsi di una diversa soluzione abitativa e di procedere CP_1 gradualmente al nuovo assetto, pare ragionevole prevedere che il diverso regime di collocamento sarà efficace a decorrere dal 1° dicembre 2025 e che la debba procedere a rilasciare la già casa CP_1 coniugale entro tale data.
6. Quanto al regime di visita e dei contatti tra i genitori, devono essere recepite le indicazioni della
CTU, tese comunque a garantire la continuità dei rapporti tra madre e figli, con le integrazioni circa l'individuazione dei giorni suggerite dal CTP attoreo, in modo da ridurre le possibili ragioni di attrito tra i genitori, anche nella determinazione dei giorni.
Ancora, poiché ha compiuto sedici anni e in ragione della particolare situazione di fragilità del Per_1 ragazzo, pare corretto specificare che il diritto di visita verso il figlio maggiorenne deve comunque pagina 16 di 21 essere subordinato alla volontà di quest'ultimo.
La madre potrà quindi, salvo diverse intese col marito, vedere e tenere con sé e per due Per_1 Per_2 sere a settimana, cene comprese, di martedì e giovedì, dalle 18 alle 21.15 e ogni due fine Per_2 settimana, il venerdì dal termine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà
a scuola.
I genitori dovranno scambiarsi informazioni sui luoghi in cui condurranno i figli, diversi dall'abitazione familiare o dalla diversa abitazione che verrà individuata dalla , su cui pure la convenuta dovrà CP_1 fornire informazioni al marito.
Quanto alle telefonate, il genitore che non ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto con l'altro genitore nella fascia dalle 19.30 alle 20.30.
Quanto al periodo delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, verranno suddivise a metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre, con passaggio da un genitore all'altro alle ore 10.00, con il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio, con riaccompagnamento a scuola;
il fine settimana successivo alla ripresa della scuola tarà con il genitore con cui non è stata durante l'Epifania. Per_2
Salvo diversi accordi tra i genitori, per le feste 2025/2026 il periodo dal 23 al 30 spetterà alla , CP_1 quello 31-7 al T_
Quanto alle vacanze pasquali si prevede che siano alternate negli anni tra i genitori con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche. Salvo diversi accordi, per le feste 2026 il carnevale spetterà alla
, la Pasqua a CP_1 T_
Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, anche non continuative, da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. Negli anni pari avrà priorità la madre, in quelli dispari il padre;
ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà.
Quanto al compleanno dei figli, il fine settimana della settimana in cui cade la festa, verrà suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la Per_2 Per_1 giornata del sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, pernottando presso quest'ultimo che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo.
Il giorno del compleanno del padre/della madre, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i figli dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
Per eventi eccezionali e familiari importanti (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari), due volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore potrà chiedere di tenere con sé i figli, anche se non pagina 17 di 21 è la propria giornata di competenza, per partecipare all'evento. Il genitore deve richiederlo almeno un mese prima. Non vi sarà recupero.
Deve precisarsi che anche detto regime entrerà in vigore, per le ragioni su indicate, a partire da quando entrambi i figli saranno stabilmente collocati presso il padre e quindi dal 1° dicembre 2025, ferma fino ad allora la regolamentazione in essere.
7. Quanto ai profili economici, giacché in ragione del diverso assetto derivante dalla presente sentenza diventerà collocatario prevalente di entrambi i figli minori, deve essere revocata la previsione di T_ un contributo in favore della . CP_1
Stante l'affido esclusivo al padre e il collocamento prevalente, può prevedersi, a modifica delle condizioni in essere, che l'AU venga riconosciuto integralmente al padre e ciò già a partire dalla mensilità successiva alla data di pubblicazione della presente sentenza, poiché già da ora vengono modificate le condizioni in punto affido.
La convenuta ha allegato delle problematiche di salute, derivanti da un sinistro del 2022, che comporterebbero una parziale compromissione della capacità lavorativa, compromissione che non è stata tuttavia meglio provata in corso di causa (inidonea in tal senso la documentazione prodotta dalla convenuta sub. doc. 7; la non ha peraltro meglio chiarito se in tal caso avrebbe avuto diritto o CP_1 richiesto provvidenze previdenziali). In corso di causa è emerso che la comunque è in grado di CP_1 svolgere attività lavorativa e la convenuta ha prodotto una dichiarazione in cui espone la percezione di redditi, pur ridotti (cfr. dichiarazione 2024 per 2023, allegata a note di p.c. in cui vengono esposti redditi per € 8.124,00).
Pur essendo prospettabile che la convenuta dovrà far fronte a spese abitative, stante la perdita della casa coniugale, può ritenersi che la sua capacità lavorativa, se non altro generica, sia integra e non pienamente espressa al momento.
Tanto premesso, si rammenta che il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle presumibili esigenze dei figli correlate alla loro età, della prevalente permanenza dei figli presso il padre e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., si ritiene di determinare la misura del contributo nella misura di € 150,00 per figlio, per complessivi €
300,00 al mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo del Tribunale adito.
L'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario a carico della e la diversa ripartizione delle CP_1
pagina 18 di 21 spese straordinarie decorrerà dal mese di dicembre 2025, ossia dal mese in cui diventerà operativo il nuovo regime di collocamento;
fino ad allora rimarranno in vigore i provvedimenti in essere.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della e vengono così liquidate ex l. 27/2012 e articoli CP_1
1-11 DM 55/14 in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento – individuato in quello per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa– e, precisamente: € 1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed €
2.905,00 per la fase decisionale, per complessivi € 7.616,00, aumentati del 5% ex art. 4, co. 1 bis, DM
55/2014, stante la linearità e numero dei documenti (per € 380,80) e quindi per complessivi 7.996,80, oltre accessori. All'attore dovranno essere rifusi anche gli esborsi, per € 98,00 (CU).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in solido al 50%, essendo la CTU resasi necessaria per approfondire la capacità di entrambi i genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 917/2023 emessa il 9.5.2023, pubblicata il 18.5.2023 nel proc. r.g. 6052/2022, così provvede:
i) affida i figli minori ed in via esclusiva al padre con collocamento e residenza – Per_1 Persona_3 con decorrenza dall'1.12.2025 – anche per la figlia presso l'abitazione dello stesso in Piovene Per_2
Rocchette (VI), Quartier Gen. A. Dalla Chiesa, 28 e con previsione che il padre possa prendere da solo tutte le decisioni riguardanti i minori, comprese quelle di maggiore interesse per loro;
ii) revoca per l'effetto l'assegnazione dell'abitazione di cui al punto i) in favore di e CP_1
l'assegna a quale genitore collocatario dei figli minori, disponendo che Parte_1 CP_1 provveda a rilasciare l'immobile entro l'1.12.2025;
iii) dispone che, salvo diverse intese tra le parti, a partire dall'1.12.2025 e ferme fino a tale data le regolamentazioni in essere, la madre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti tempistiche – e, quanto a sempre che questi manifesti una volontà in tal senso: Per_1
a) per due sere a settimana, cene comprese, di martedì e giovedì, dalle 18 alle 21.15 e quanto ad Per_2 ogni due fine settimana il venerdì dal termine dell'orario scolastico sino al lunedì mattina, quando la riaccompagnerà a scuola.
I genitori dovranno scambiarsi informazioni sui luoghi in cui condurranno i figli, diversi dall'abitazione familiare o dalla diversa abitazione che verrà individuata dalla , su cui pure la convenuta dovrà CP_1 fornire informazioni al marito.
Quanto alle telefonate, il genitore che non ha con sé i figli si adopererà per garantire il contatto con l'altro genitore nella fascia dalle 19.30 alle 20.30.
b) quanto al periodo delle vacanze natalizie, salvo diversi accordi tra i genitori, verranno suddivise a pagina 19 di 21 metà, alternando i periodi dal 23 al 30 dicembre, con passaggio da un genitore all'altro alle ore 10.00, con il periodo dal 31 dicembre al 7 gennaio, con riaccompagnamento a scuola;
il fine settimana successivo alla ripresa della scuola tarà con il genitore con cui non è stata durante l'Epifania. Per_2
Salvo diversi accordi tra i genitori, per le feste 2025/2026 il periodo 23-30 spetterà alla , quello CP_1
31-7 al T_
c) quanto alle vacanze pasquali si prevede che siano alternate negli anni tra i genitori con la cosiddetta settimana di vacanze carnevalesche. Salvo diversi accordi, per le feste 2026 il carnevale spetterà alla
, la Pasqua a CP_1 T_
d) nel periodo estivo, ciascun genitore avrà diritto a 3 settimane esclusive con decorrenza da venerdì a venerdì, anche non continuative da distribuirsi nell'arco dei tre mesi estivi in periodi che i genitori si comunicheranno/concorderanno entro il 30 maggio di ogni anno. Negli anni pari avrà diritto di priorità la madre, in quelli dispari il padre;
ciascun genitore prima della partenza dovrà informare l'altro su dove intende condurre i figli in vacanza, comunicando l'indirizzo esatto e il mezzo di trasporto che utilizzerà;
e) quanto al compleanno dei figli, il fine settimana della settimana in cui cade la festaverrà suddiviso in modo che e possano festeggiare con entrambi i genitori. Trascorreranno quindi la Per_2 Per_1 giornata del sabato con il genitore titolare del fine settimana e la domenica (dalle ore 10.00) con l'altro genitore, pernottando presso quest'ultimo che li riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
f) il giorno del compleanno del padre/della madre, il festeggiato, anche se non è titolare del turno di responsabilità, terrà con sé i figli dalle ore 19.00 fino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo. Non vi sarà recupero.
g) per eventi eccezionali (quali matrimoni, battesimi, comunioni, anniversari), due volte all'anno e non nel periodo feriale un genitore potrà chiedere di tenere con sé i figli, anche se non è la propria giornata di competenza, per partecipare ad un evento familiare importante;
iv) revoca l'obbligo di di contribuire al mantenimento ordinario della figlia fa Parte_1 Per_2 obbligo a di contribuire al mantenimento dei figli e con l'importo CP_1 Per_1 Persona_3 mensile di € 300,00 (€ 150,00 a figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, fermi fino ad allora i provvedimenti in essere;
v) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dal padre a far data dalla Parte_1 mensilità successiva alla pubblicazione della presente sentenza. vi) condanna alla refusione delle spese processuali per il giudizio in favore di CP_1 T_
pagina 20 di 21 pari ad € 7.996,80 per compensi ed € 98,00 per esborsi, oltre accessori come per legge sui T_ compensi;
vii) pone nei rapporti tra le parti definitivamente a carico di attore e convenuta nelle misura del 50% ciascuno le spese di CTU, liquidate con separato decreto, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 2 settembre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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