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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 631/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3619/2019 depositato il 20/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Via Gentile,52 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_3 Resp. Gestione Contenzioso Tasse Automobilistiche - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 03/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170017525635000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 3619/2019 RGA l'Arch. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 840/2/2019 della CTP di Bari, depositata il 03/05/2019, di rigetto del ricorso, con condanna alle spese di
€ 1.000,00, oltre accessori, proposto avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 19//10/2019, concernente il pagamento dell'importo di complessivi € 3.419,01 a titolo di mancato versamento della tassa automobilistica 2011.
Nel merito, l'appellante ha concluso per l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni del 19/03/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello del contribuente chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnata cartella di pagamento e con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni si è, altresì, costituita la Regione Puglia che ha eccepito l'infondatezza dell'appello del contribuente chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnata cartella di pagamento e con vittoria delle spese del gravame.
Con memoria illustrativa depositata il 17/10/2025 la difesa del contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
Con memoria illustrativa depositata il 02/12/2025 la Regione Puglia ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16/02/2026, sentito il Relatore e udita l'Avv. Difensore_2 per l'ADER, in collegamento da remoto, che ha insistito per il rigetto dell'appello del contribuente, e datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente, Arch. Ricorrente_1, e del difensore della Regione Puglia, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta la declaratoria di inammissibilità della querela incidentale di falso presentata dal medesimo con riguardo alla notificazione dell'impugnata cartella.
La doglianza è infondata. La difesa del contribuente sostiene che sarebbe ammissibile nel processo tributario non solo la querela di falso in via principale ma anche quella proposta in via incidentale.
Invero, il capo della sentenza gravata con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della querela in via incidentale proposta dalla difesa del contribuente è immune da detta censura e, come tale, meritevole di piena conferma.
Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 2, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce: <il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni materia di querela falso e sullo stato o capacità persone, diversa dalla stare giudizio>>.
Orbene, esulando dalla giurisdizione tributaria la cognizione stessa dell'incidente di falso proprio per effetto di tale fondamentale norma l'unico rimedio previsto, sul punto, dall'ordinamento vigente è la querela di falso in via principale che va proposta, ovviamente, direttamente dinanzi al competente giudice ordinario. Ne discende pacificamente l'inammissibilità della querela di falso in via incidentale proposta in primo grado dalla difesa del contribuente.
2) Con il secondo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta di aver proposto in primo grado un'istanza di verificazione della notifica relativa all'avviso di accertamento che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata cartella di pagamento ritenendo che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivalga alla dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa avendo la parte interessata in caso di disconoscimento l'onere di chiederne la verificazione.
Osserva il Collegio che, poiché la relata di notifica costituisce atto pubblico e come tale fa pubblica fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c., non essendo una scrittura privata, l'istanza di verificazione è inammissibile.
Peraltro, come ha puntualmente eccepito la difesa della Regione Puglia con la propria memoria illustrativa le uniche firme presenti sulle notifiche sono quelle dell'ufficiale notificatore e dell'operatore postale non esistendo alcuna sottoscrizione del contribuente suscettibile di disconoscimento.
Ne discende che, non potendo disconoscere la propria firma che non era mai stata apposta, il contribuente non avrebbe neppure potuto proporre l'istanza di verificazione della scrittura essendo pacifico che le firme dell'ufficiale notificatore e dell'agente postale sono coperte dalla fede pubblica e avrebbero potuto formare oggetto soltanto di una querela di falso a tito0lo principale non proposta nel presente giudizio.
Pertanto, anche tali censure sono infondate.
3) Con il terzo mezzo di gravame, la difesa del contribuente lamenta la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed infatti, dagli avvisi di ricevimento, ridepositati in formato digitale, si evince la regolarità e la tempestività della notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti presupposti dell'impugnata cartella.
In particolare, in data 09/12/2014, l'Ufficiale notificatore postale ha attestato che il destinatario era momentaneamente assente sul luogo della notifica.
Successivamente, il 10/12/2014 il predetto agente postale ha provveduto a depositare i plichi raccomandati presso l'ufficio postale inviando al contribuente le raccomandate informative dell'avvenuto deposito (CAD) annotandone il numero sull'avviso di ricevimento.
A seguito del mancato ritiro di detti plichi raccomandati da parte del contribuente presso l'ufficio postale, la relativa notificazione si è perfezionata, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, della L. n. 890/1982, atteso l'avvenuto decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione del CAD vale a dire in data 20/12/2014.
Orbene, essendo stata effettuata detta notificazione, come si è visto, in data 20/12/2014 e non, come invece sostiene la difesa del contribuente, il 9/1/2015, la notificazione degli avvisi di accertamento costituisce atto interruttivo della prescrizione triennale. Ed infatti, la notifica è stata effettuata entro il termine previsto dalla legge del 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Ne discende l'infondatezza anche di detto mezzo di gravame.
4) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Arch. Ricorrente_1
, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiarare la legittimità dell'impugnata cartella meglio in epigrafe indicata.
5) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore sia della Regione Puglia che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dall'Arch. Ricorrente_1 e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnata cartella di pagamento meglio in epigrafe indicata;
condanna il contribuente Arch. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che vengono liquidate in
€ 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate Regione Puglia e
Agenzia delle Entrate Riscossione
Così deciso in Bari il 16 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI ACHILLE, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3619/2019 depositato il 20/12/2019
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Puglia - Via Gentile,52 70100 Bari BA
Difeso da
Difensore_3 Resp. Gestione Contenzioso Tasse Automobilistiche - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 840/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 2 e pubblicata il 03/05/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420170017525635000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 3619/2019 RGA l'Arch. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 840/2/2019 della CTP di Bari, depositata il 03/05/2019, di rigetto del ricorso, con condanna alle spese di
€ 1.000,00, oltre accessori, proposto avverso la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, notificata il 19//10/2019, concernente il pagamento dell'importo di complessivi € 3.419,01 a titolo di mancato versamento della tassa automobilistica 2011.
Nel merito, l'appellante ha concluso per l'accoglimento del gravame e, in integrale riforma della sentenza di prime cure, per l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni del 19/03/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha eccepito l'infondatezza dell'appello del contribuente chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnata cartella di pagamento e con vittoria delle spese di lite.
Con controdeduzioni si è, altresì, costituita la Regione Puglia che ha eccepito l'infondatezza dell'appello del contribuente chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e dell'impugnata cartella di pagamento e con vittoria delle spese del gravame.
Con memoria illustrativa depositata il 17/10/2025 la difesa del contribuente ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
Con memoria illustrativa depositata il 02/12/2025 la Regione Puglia ha insistito per l'accoglimento dell'appello.
All'udienza del 16/02/2026, sentito il Relatore e udita l'Avv. Difensore_2 per l'ADER, in collegamento da remoto, che ha insistito per il rigetto dell'appello del contribuente, e datosi atto dell'assenza del difensore del contribuente, Arch. Ricorrente_1, e del difensore della Regione Puglia, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta la declaratoria di inammissibilità della querela incidentale di falso presentata dal medesimo con riguardo alla notificazione dell'impugnata cartella.
La doglianza è infondata. La difesa del contribuente sostiene che sarebbe ammissibile nel processo tributario non solo la querela di falso in via principale ma anche quella proposta in via incidentale.
Invero, il capo della sentenza gravata con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della querela in via incidentale proposta dalla difesa del contribuente è immune da detta censura e, come tale, meritevole di piena conferma.
Osserva, infatti, il Collegio che l'art. 2, 3° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce: <il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni materia di querela falso e sullo stato o capacità persone, diversa dalla stare giudizio>>.
Orbene, esulando dalla giurisdizione tributaria la cognizione stessa dell'incidente di falso proprio per effetto di tale fondamentale norma l'unico rimedio previsto, sul punto, dall'ordinamento vigente è la querela di falso in via principale che va proposta, ovviamente, direttamente dinanzi al competente giudice ordinario. Ne discende pacificamente l'inammissibilità della querela di falso in via incidentale proposta in primo grado dalla difesa del contribuente.
2) Con il secondo mezzo di gravame la difesa del contribuente lamenta di aver proposto in primo grado un'istanza di verificazione della notifica relativa all'avviso di accertamento che costituisce l'atto presupposto dell'impugnata cartella di pagamento ritenendo che la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivalga alla dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa avendo la parte interessata in caso di disconoscimento l'onere di chiederne la verificazione.
Osserva il Collegio che, poiché la relata di notifica costituisce atto pubblico e come tale fa pubblica fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2699 c.c., non essendo una scrittura privata, l'istanza di verificazione è inammissibile.
Peraltro, come ha puntualmente eccepito la difesa della Regione Puglia con la propria memoria illustrativa le uniche firme presenti sulle notifiche sono quelle dell'ufficiale notificatore e dell'operatore postale non esistendo alcuna sottoscrizione del contribuente suscettibile di disconoscimento.
Ne discende che, non potendo disconoscere la propria firma che non era mai stata apposta, il contribuente non avrebbe neppure potuto proporre l'istanza di verificazione della scrittura essendo pacifico che le firme dell'ufficiale notificatore e dell'agente postale sono coperte dalla fede pubblica e avrebbero potuto formare oggetto soltanto di una querela di falso a tito0lo principale non proposta nel presente giudizio.
Pertanto, anche tali censure sono infondate.
3) Con il terzo mezzo di gravame, la difesa del contribuente lamenta la nullità della cartella per mancata notifica dell'atto presupposto.
Anche tale doglianza è infondata.
Ed infatti, dagli avvisi di ricevimento, ridepositati in formato digitale, si evince la regolarità e la tempestività della notifica degli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti presupposti dell'impugnata cartella.
In particolare, in data 09/12/2014, l'Ufficiale notificatore postale ha attestato che il destinatario era momentaneamente assente sul luogo della notifica.
Successivamente, il 10/12/2014 il predetto agente postale ha provveduto a depositare i plichi raccomandati presso l'ufficio postale inviando al contribuente le raccomandate informative dell'avvenuto deposito (CAD) annotandone il numero sull'avviso di ricevimento.
A seguito del mancato ritiro di detti plichi raccomandati da parte del contribuente presso l'ufficio postale, la relativa notificazione si è perfezionata, ai sensi dell'art. 8, 5° comma, della L. n. 890/1982, atteso l'avvenuto decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione del CAD vale a dire in data 20/12/2014.
Orbene, essendo stata effettuata detta notificazione, come si è visto, in data 20/12/2014 e non, come invece sostiene la difesa del contribuente, il 9/1/2015, la notificazione degli avvisi di accertamento costituisce atto interruttivo della prescrizione triennale. Ed infatti, la notifica è stata effettuata entro il termine previsto dalla legge del 31 dicembre del terzo anno successivo alla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Ne discende l'infondatezza anche di detto mezzo di gravame.
4) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Arch. Ricorrente_1
, è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in piena conferma della sentenza di prime cure, dichiarare la legittimità dell'impugnata cartella meglio in epigrafe indicata.
5) Le spese del presente giudizio di gravame seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore sia della Regione Puglia che dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello proposto dall'Arch. Ricorrente_1 e, in integrale conferma della sentenza di prime cure, dichiara la legittimità dell'impugnata cartella di pagamento meglio in epigrafe indicata;
condanna il contribuente Arch. Ricorrente_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di gravame che vengono liquidate in
€ 1.200,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna delle parti appellate Regione Puglia e
Agenzia delle Entrate Riscossione
Così deciso in Bari il 16 febbraio 2026