Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 631
CGT2
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità querela incidentale di falso

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando l'inammissibilità della querela incidentale di falso in quanto la giurisdizione tributaria non comprende la cognizione di tale incidente, il cui unico rimedio è la querela di falso in via principale dinanzi al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Inammissibilità istanza di verificazione della notifica

    La Corte ha ritenuto inammissibile l'istanza di verificazione poiché la relata di notifica costituisce atto pubblico e non scrittura privata. Inoltre, le uniche firme presenti erano quelle dell'ufficiale notificatore e dell'operatore postale, non essendovi sottoscrizione del contribuente suscettibile di disconoscimento.

  • Rigettato
    Nullità cartella per mancata notifica atto presupposto

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, accertando la regolarità e tempestività della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, perfezionatasi in data 20/12/2014 ai sensi dell'art. 8, 5° comma, della L. n. 890/1982, e costituente atto interruttivo della prescrizione triennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 631
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 631
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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