Ordinanza collegiale 16 febbraio 2023
Decreto decisorio 28 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 16/02/2023, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00477/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2012, proposto da FA AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gangemi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Palma AR Di Bella, in AT, via Dalmazia, 95;
contro
della Rete Ferroviaria Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Ali', con domicilio eletto presso il suo studio in AT, via Crociferi, 60;
il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
della Italferr S.p.A. -Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto prot. n. 65 del 05/10/2010, di acquisizione del diritto di proprietà e servitù su terreni di proprietà del ricorrente a norma dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana Spa e del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 novembre 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la ricorrente AR FA risulta essere deceduta in data 28/08/2013;
- la notizia di ciò, incompleta quanto alla data di avvenuto decesso del soggetto sopra indicato, è stata inizialmente data mediante un atto depositato in segreteria il 28/10/2022 dall’Amministrazione intimata, ma non notificato alle controparti;
- alla conoscenza di un tale potenziale evento interruttivo, irrituale rispetto alla normativa vigente (quantunque parimenti in grado di incidere esizialmente sulla effettività del contraddittorio), poneva rimedio la successiva dichiarazione del suo essere sopravvenuto ad opera del difensore del ricorrente nell’udienza del 28/11/2022 (a complemento del già avvenuto deposito in segreteria, però non seguito da notificazione alla controparte, di pertinente documentazione il 27/11/2022);
Tanto premesso, non resta al Collegio che dare atto dell'interruzione del processo, ai sensi degli artt. 79, co. 2, cod. proc. amm. e 299 e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza) dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. proc. amm., a far data dal 28/11/2022.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gustavo Giovanni Rosario Cumin | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO