Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2024, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano Sezione II civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori
Dott. Luisa Vasile Presidente Relatore
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. 678/2024 Pre-Liquidazione Giudiziale promosso su istanza depositata in data 21-5-24 DA
POS SRL
NEI CONFRONTI DI
RAVA S.R.L. [C.F. 12979260150 ], con sede legale in AN via San Tomaso 10,
*****
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso in data 21-5-24 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa RAVA S.R.L., vantando quale cessionaria da MB RE LU in forza di cessione in blocco ex artt.1 e 4 L.130/1999, il credito già vantato dalla originaria cedente nei confronti di RAVA SRL per €.27.290,02, come risultante anche da decreto ingiuntivo n.16082/2003 emesso dal Tribunale di Milano e seguito da intimazione di pagamento con racc.a/r del 23.1.2003 inviata dalla banca (doc.6) ;
• fissata udienza con decreto del 23-5-24, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte convenuta del ricorso e del decreto di fissazione, notifica avvenuta in data 24-5-24, mediante PEC di Cancelleria all'indirizzo risultante da visura camerale;
• la resistente non si è costituita e non ha fatto pervenire la documentazione richiesta nel decreto di fissazione udienza;
osservato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 3 e 4 regolamento UE 848 del 2015 la giurisdizione e competenza di questo Tribunale in quanto il COMI dell'impresa è situato in Italia, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in AN e non ricorrono elementi per localizzare una eventuale sede diversa.
• Per ciò che attiene i parametri previsti dall'art.121 CCII, occorre preliminarmente precisare che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2 co.1 lettera d) e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 ccii) ciò comportando che gravi sul soggetto la
SEZIONE II CIVILE
cui liquidazione sia richiesta, l'onere di provare il mancato superamento delle cd. soglie di cui all'art. 2 co.1 lett.d) (ossia, è impresa minore l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
• Nella specie, tale onere probatorio non è stato assolto da RAVA S.R.L., che non si è costituita, né è comparsa e nulla ha dedotto;
in ogni caso l'ultimo bilancio risultante da visura camerale è quello al 2007.
• Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII , dal momento che parte ricorrente vanta crediti per € 27.290,02, e che risultano dagli atti altri debiti verso terzi (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per € 27.224,30.
• Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che l'art. 2 co 1 lett.b) CCII definisce stato di insolvenza del debitore quello che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Lo stato di insolvenza è il presupposto ex art.121 CCII per la dichiarazione di liquidazione giudiziale e ben può desumersi sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente all'apertura di liquidazione giudiziale;
pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo.
• È da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
1) Dal reiterato mancato deposito dei bilanci;
2) Dal pignoramento delle quote sociali risultante dalla visura camerale;
3) Dalla vetustà del debito.
• Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale . L'individuazione del Curatore, nominato ex art.125 CCII, avviene nel rispetto dei criteri di cui agli artt.356 e 358 CCII.
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di RAVA S.R.L. [C.F.
12979260150], con sede legale in AN , quale procedura principale di insolvenza ai sensi dell'art. 3, comma 1, Regolamento UE 848 del 2015; 2) NOMINA Giudice Delegato la dott. Luisa Vasile
3) NOMINA Curatore dott.ssa MARA LOSI;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.2215bis cc, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art.39 CCII;
5) FISSA per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo la data del 6 novembre 2024 ore 11:15 , innanzi al Giudice Delegato dott. Luisa Vasile , stanza 34 piano
II Palazzo di Giustizia, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito e che può
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SEZIONE II CIVILE
intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata, per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art.201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art.200 CCII;
8) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt.155 quater,155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari, al registro PRA;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
f) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 cpc;
g) INVITA il curatore fallimentare, entro DUE giorni successivi alla comunicazione della sua nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CC, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
h) ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale al debitore, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
i) DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data
27/06/2024.
Il Presidente est Dott. Luisa Vasile
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