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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
Dott.ssa SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE rel.
Dott. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa di reclamo ex art. 51 CCII n. 707/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'esito della scadenza dei termini concessi ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11 dicembre 2024
e vertente tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Emilio Reitano Pandullo giusta procura in atti
RECLAMANTE
E
Procedura di liquidazione giudiziale della in persona del curatore avv. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Furriolo giusta procura in atti CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Francesca Crivellari
RECLAMATI
CONCLUIONI
Per la reclamante il sottoscritto difensore chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia disporre dapprima la sospensione della liquidazione dell'attivo e della formazione dello stato passivo, nonchè voglia nominare il CTU contabile chiamato a rispondere sullo stato dei debiti alla data di apertura della liquidazione giudiziale ed una volta accertati, verificare se con l'adempimento del contratto di compravendita e le riserve in bilancio la società potesse soddisfare i propri debiti, anche alla luce del D. Leg. 136 del
13.09.2024, con ciò escludendo lo stato d'insolvenza patrimoniale. Ove la Corte ritenesse superflua la CTU, insiste nell'accoglimento del reclamo e nel rigetto delle
1 richieste avversarie.>
Per la liquidazione giudiziale < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro rigettare il reclamo proposto da;
con condanna di spese e competenze di lite a carico;
Parte_1
accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 51 C.C.I del liquidatore della Parte_2
, sig. nella proposizione del presente reclamo e per l'effetto
[...] Controparte_3
condannarlo, in solido con la società, al pagamento in favore della procedura resistente, in persona del suo Curatore, delle spese dell'intero processo>
Per la Controparte_2 Parte_1
e per l'effetto confermare la sentenza n. 7/2024 resa dal Tribunale di Catanzaro in data 11.04.2024”
Con vittoria di spese, competenze, onorari e spese generali.
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di legge.”
Fatto e diritto
La ha adito il Tribunale di Catanzaro chiedendo l'apertura della liquidazione Controparte_2 giudiziale della nei cui confronti ha dedotto di vantare un credito in € 127.032,45 Controparte_4
oltre interessi in forza di un contratto di mutuo e di € 32.746 oltre interessi in forza di contratto di conto corrente e di avere ottenuto per detti titoli l'emissione di un decreto ingiuntivo dal Tribunale di
Catanzaro.
Alla domanda ha resistito la contestando sia la legittimazione del creditore istante Parte_1
che la ricorrenza dello stato di insolvenza.
La causa è stata istruita con le produzioni delle parti e con le informative acquisite d'ufficio dal
Tribunale.
Con sentenza dell'11 aprile 2024 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della sulla base delle motivazioni di seguito sinteticamente riportate: Parte_1
ha ritenuto la sussistenza della legittimazione del creditore istante evidenziando che, ai fini della proposizione dell'istanza di liquidazione giudiziale, possono essere presi in considerazione anche i crediti litigiosi e che, comunque, almeno la parte di credito nascente dal rapporto di conto corrente non è stata oggetto di contestazione, per come ricavabile dall'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore istante;
ha riconosciuto che sussistono i requisiti dimensionali: ha dato atto dell'esistenza di debiti scaduti di ammontare ben superiore ai 30.000 euro evidenziando che oltre al debito nei confronti del ricorrente risulta un debito erariale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di € 437.217,31 al netto degli importi sospesi;
ha quindi affermato che trattandosi di impresa in liquidazione il requisito della insolvenza va verificato sulla base del raffronto tra attivo e passivo e quindi in relazione alla idoneità delle risorse
2 risultanti dal bilancio a garantire i debiti sussistenti al momento della istanza: ha quindi evidenziato che dal bilancio di esercizio del 2022 a fronte di un valore dell'attivo di € 563.762 risultano debiti per
€ 1.098.917; ha ritenuto che dette evidenze non fossero adeguatamente contrastate dalla circostanza che la società avesse stipulato un preliminare per la vendita di un bene immobile per il prezzo pattuito di 870.000 poiché proprio le reiterate proroghe del termine per la stipula del definitivo depongono nel senso dell'assoluta incertezza della realizzazione degli importi.
Avverso la sentenza del Tribunale la ha proposto tempestivamente reclamo Parte_1
affidandolo ai motivi che saranno di seguito esaminati.
Al reclamo hanno resistito con distinte comparse la liquidazione giudiziale e la CP_2
rassegnando rispettivamente le conclusioni riportate in epigrafe.
La causa ha subito alcuni rinvii determinati da problemi di visibilità del fascicolo di primo grado. Su sua richiesta il reclamante è stato autorizzato a depositare la documentazione mancante.
L'udienza dell'11 dicembre 2024 fissata per la decisione è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione. Tutte le parti hanno depositato note di trattazione e la causa
è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di impugnazione la società reclamante assume che il Tribunale ha erroneamente interpretato i dati contabili poiché non ha tenuto conto: 1) che il debito erariale non è di € 619.728 bensì di € 437.217, al netto degli importi sospesi per effetto delle agevolazioni concesse, per come risulta chiaramente dalla informativa dell'Agenzia delle entrate;
2) che l'importo di € 156.660 se pure formalmente inserito nei debiti è in realtà una posta attiva poiché rappresenta una parte dell'anticipo del prezzo versato dal promissario acquirente del bene immobile della oggetto del Parte_1
contratto preliminare stipulato tra le parti: tale voce, infatti viene inserita nelle passività fino al momento della stipula del definitivo;
3) l'unico debito verso le banche è quello azionato dal creditore istante con ricorso per decreto ingiuntivo che, tuttavia, per come emerge dalla consulenza tecnica già espletata nel giudizio di opposizione, ammonterebbe nella peggiore delle ipotesi ad € 149.778,45; 4) che quindi l'esposizione debitoria complessiva sarebbe di € 588.995,76, somma inferiore al saldo che deve essere versato in occasione della stipula del contratto definitivo che è di € 616.244,78.
Ha ulteriormente evidenziato che dalla documentazione versata in atti emerge che la ha Parte_1
regolarmente pagato i debiti derivanti dalla rottamazione delle cartelle esattoriali, ha effettuato pagamenti nei confronti di prestatori d'opera ed ha versato € 10.000 nei confronti della il CP_2
tutto nel periodo compreso tra il momento della liquidazione e quello della presentazione della istanza di liquidazione giudiziale, sicchè nei suoi confronti non è ipotizzabile alcuno stato di insolvenza.
3 Deduce ancora la reclamante che la situazione di insolvenza va valutata rispetto al momento di presentazione della istanza di apertura della liquidazione e che i dati che emergono dalla bozza di bilancio predisposta per l'anno 2023 depongono nel senso di un ulteriore miglioramento della Contr situazione posto che: 1) il debito erariale corrisponde a quello certificato dall' ; 2) non compare più il debito verso il prestatore d'opera per essere stato saldato nl 2023; 3) non Parte_3
risultano neanche debiti verso i soci perché ripianati con dazioni in denaro nel corso nel 2023.
Consegue da tanto che dal debito complessivo di € 1.242.628,48 riportato nel bilancio 2023 occorre detrarre € 207.646,79 corrispondente agli acconti sulla vendita dell'immobile e le somme scorporate dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle definizioni agevolate pari ad € 380.840,75 sicchè il debito complessivo ammonta ad € 653.781 da cui va detratto l'importo del saldo dovuto per la compravendita dell'immobile di € 616.244,78 con la conseguenza che il debito si ridurrebbe ad €
37.536,22 ma considerando che la società ha disponibilità liquide per € 12149,93 il debito si ridurrebbe ad € 25.386,29 nel quale è però compreso il debito per gli emolumenti dell'amministratore ai quali questi è pronto a rinunziare;
detta rinuncia tuttavia non è necessaria considerando l'esistenza di crediti della verso clienti per € 95,180. Parte_1
Le argomentazioni difensive fin qui esposte sono state puntualmente contestate dalla difesa della procedura di liquidazione che ha opposto in contrario:
1) Che fino alla stipula del contratto definitivo gli acconti ricevuti devono ritenersi a tutti gli effetti poste passive, essendo suscettibili di dovere essere restituiti in caso di mancata stipulazione del definitivo, eventualità questa assai probabile considerando il lungo lasso di tempo trascorso dalla stipula del preliminare;
2) Che l'ammontare del debito tributario va considerato a lordo degli importi sospesi perché solo l'integrale pagamento delle rate previste nella concessione dell'agevolazione determinano l'estinzione dell'obbligazione e tanto è dimostrato dalla circostanza che l'Agenzia delle
Entrate ha proposto istanza di ammissione al passivo per complessivi € 781.109,62
3) Che la riduzione dell'importo del credito bancario nella misura indicata dalla reclamante è del tutto ipotetica dipendendo dalla risoluzione di questioni giuridiche ancora sub iudice;
non solo ma l'esposizione debitoria con le banche è in realtà anche maggiore posto che agli importi indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi medio tempore maturati.
4) Che la possibilità di ottenere effettivamente il corrispettivo del saldo della compravendita è tutt'altro che effettiva per come emerge non solo dalle numerose proroghe già subite ma anche dalla comunicazione allegata dalla alla sua costituzione in primo grado dalla quale Parte_1
4 emerge che l'impossibilità di stipulare il definitivo nell'ultimo termine pattuito deriva dal fatto che la società acquirente non ha ottenuto la delibera autorizzativa del mutuo;
5) Che contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante la società non dispone di ulteriori liquidità posto che quelle indicate in bilancio ( € 10570 di cui € 9.967 in depositi bancari o postali ) posto che alla data della liquidazione le somme giacenti sul conto CREDEM erano oggetto di vincolo pignoratizio ed il conto postale era stato estinto con prelievo della residua giacenza;
6) Che dalla prima ricognizione dell'attivo eseguita dal curatore è emerso che i crediti iscritti in bilancio sono risultati insussistenti perché oggetto di transazioni già regolarmente eseguite.
Il motivo di censura proposto dal reclamante, anche a fronte delle puntuali argomentazioni e allegazioni deve ritenersi complessivamente infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che, per come correttamente eccepito dalla curatela, l'adesione alla rottamazione quater documenta dalla reclamante non è idonea ad estinguere i debiti fino a quando le rate non siano state integralmente pagate. Tanto è chiarito nelle stesse missive di adesione alla richiesta di rottamazione quater ( allegati 30/36 produzione documentale reclamante ) in cui si precisa < in caso di mancato , insufficiente o tardivo versamento ( in quest'ultimo caso oltre i cinque giorni successivi alla data di scadenza ) dell'unica rata o di quella in cui è stato dilazionato il pagamento, la definizione non produce effetti.>
Va quindi osservato che sulla base di quanto indicato nelle sette missive di riscontro alla richiesta di adesione alla rottamazione quater, alla data della dichiarazione giudiziale erano già scadute per tutte le rottamazioni le rate dovute entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre
2023 e il 28 febbraio 2024 per un ammontare complessivo di€ 97929,44 mentre i pagamenti documentati dalla reclamante riguardano il minore importo di € 47.095,22 di cui in realtà solo € 7689,5 sicuramente riferibili al debitore ( gli altri due documenti sono infatti Parte_1
costituiti rispettivamente dalla distinta di un versamento proveniente da Entopan s.r.l., promissario acquirente dell'immobile, e di una ricevuta di pagamento nella quale risulta omessa l'indicazione del debitore ). Deve qui osservarsi che la reclamante sin dal primo grado del giudizio ha prodotto diverse prove di pagamenti relative a procedure di agevolazione precedenti quelle che qui vengono in considerazione e che riguardano esclusivamente le istanze presentate nel 2023. Ciò precisato anche a volere considerare come effettivo l'importo di 47.095,22 euro resta il fatto che del complessivo debito risultante dalle sette adesioni alla richiesta di rottamazione quater, ammontante al lordo degli importi sospesi ad €
728852, residuerebbe un debito di 681756,78. Considerando che nelle richieste di ammissione al passivo presentante dall' ono comprese anche cartelle diverse da quelle indicate nelle CP_6
5 istanza di rottamazione quater appare evidente che l'importo del credito tributario è decisamente superiore a quello indicato dalla reclamante e probabilmente assai vicino a quello di 781.109,62 euro indicato nella istanza di ammissione al passivo dell' CP_6
La documentazione versata in atti dalla Procedura di liquidazione dimostra inoltre, senza che la circostanza sia stata peraltro contestata dal reclamante nei successivi scritti difensivi,
l'insussistenza dei crediti verso i clienti CAE s.p.a. e indicati dalla Parte_4 reclamante in complessivi € 95180, posto che per entrambe le posizioni creditorie sono intervenute transazioni regolarmente adempiute fin dal 2020.
In definitiva a fronte di una esposizione debitoria che solo per debiti erariali ammonta a circa
780.000 euro l'unica posta attiva ipotizzabile è costituita dal versamento del saldo del prezzo all'esito della stipula di un contratto definitivo, allo stato tuttavia assolutamente incerta, non avendo la reclamante in alcun modo documentato il superamento dell'empasse costituita dalla manca concessione del mutuo alla società acquirente. Fermo restando che quel saldo è comunque inferiore alla esposizione debitoria erariale. Tanto rende superfluo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio sulla quale la reclamante ha insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni, considerando che il controvalore del bene non potrebbe che essere quello indicato in contratto insufficiente, per ciò che si è detto, a sanare le passività-
Con il secondo motivo di reclamo la reclamante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione della nonostante questa fosse stata CP_2
oggetto di specifica contestazione nelle memorie ex art. 183 VI comma cpc del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sotto lo specifico profilo della mancanza di prova della inclusione del credito in questione tra quelli oggetto di cessione da parte di originaria creditrice. Parte_5
L'eccezione, sebbene proposta per la prima volta in questo grado del giudizio, non può ritenersi inammissibile per come espressamente invocato dal creditore istante CP_2
perché afferendo alla titolarità del rapporto controverso rappresenta una mera difesa non soggetta a preclusioni.
Essa è tuttavia infondata nel merito.
La Corte di Cassazione ha infatti espressamente riconosciuto che < In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze> ( cass. 4277/2023)
6 Nel caso in esame il requisito della specifica indicazione per categorie è correttamente rispettato posto che nella gazzetta ufficiale, allegata al fascicolo della si fa espresso riferimento ai crediti CP_2
di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti Parte_5
correnti, insoluti di portafoglio e conto anticipi sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza ai sensi della circolare della Banca d'Italia n. 272/2008.
L'inclusione dei rapporti intercorsi con nella cessione di cui si tratta è stata inoltre Parte_1
ulteriormente suffragata attraverso la produzione di una dichiarazione sottoscritta da TE SA
PA ( incorporante per fusione la ) nella quale si attesta espressamente che nella Parte_5
cessione in blocco sono compresi i rapporti relativi al mutuo fondiario e ai conti correnti intercorsi con ( conto corrente 1047, anticipo fatture 677, muto fondiario rep. 132893) sulla base Parte_1
dei quali è stato ottenuto il decreto ingiuntivo fondante l'istanza di liquidazione giudiziale.
In definitiva i motivi di reclamo sono entrambi infondati e tanto comporta il rigetto della impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al
DM n. 55 del 2014 come modificati dal DM n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario delle cause di valore indeterminabile di scarsa complessità ridotti della metà in ragione della semplicità delle questioni trattate
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
p.q.m.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da avverso Parte_1
la sentenza di dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di
Catanzaro e nei confronti della procedura di liquidazione giudiziale e di così provvede: CP_2
rigetta il reclamo;
condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite che liquida per ciascuna parte in € 4.995,00 per compenso di avvocato oltre iva, cpa e rimborso spese generali al 15%; dà atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 10 gennaio 2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Silvana Ferriero Carmela Ruberto
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