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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/07/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, riunto in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. di ruolo generale 1240/2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Paolo Frani (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Carsoli, alla via Valeria 47 - ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Barbara Ferrante (c.f. ) presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata in Carsoli, alla via degli Alpini 66 - resistente -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 26.7.2019 (matrimonio trascritto Controparte_1 al n. 7 del Registro degli Atti di matrimonio del comune di Carsoli, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati i figli (in data 9.12.2018) e (in data 27.5.2022), ha allegato Per_1 Per_2
1 essere intervenuta una crisi irreversibile del rapporto coniugale ed ha quindi chiesto di disporre la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla medesima della casa coniugale (con l'onere di provvedere al pagamento del mutuo e delle utenze), la determinazione dei periodi di visita dei minori e la previsione di un contributo a suo carico per il solo mantenimento della prole stante l'indipendenza economica della coniuge.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico
Ministero.
All'esito di alcuni rinvii di udienza si è costituita la quale ha a sua volta Controparte_1 chiesto di disporre la separazione personale alle condizioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza del 14.11.2024, presenti personalmente le parti, le stesse hanno dichiarato di essere disponibili al raggiungimento di un accordo sostanzialmente sulla base delle condizioni di cui alle conclusioni formulate dalla resistente, modificate solo quanto alla misura del contributo per i figli (incrementato ad € 600,00 complessivi mensili anziché € 500,00 complessivi mensili sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare), al soggetto onerato di provvedere al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare (individuato nella sola resistente) ed alla programmazione della spesa straordinaria relativa all'asilo nido da frequentarsi da parte del figlio (concordando le parti sulla non iscrizione al nido privato per l'a.s. 2025/26). Per_2
Acquisito, in data 28.11.2024, il parere favorevole del Pubblico Ministero sull'accordo raggiunto, le parti hanno formulato conclusioni congiunte chiedendo recepirsi le condizioni di separazione così come concordate.
Quindi, rimessa la causa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 14.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla documentazione trasmessa fuori udienza a seguito del provvedimento del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 28.3.2024 (segnatamente, gli atti relativi al procedimento n.
1222/23 S.E.), nonché al fine di verificare se da tali atti emergessero profili di eventuale rilevanza avuto riguardo al preminente interesse della prole.
Tale ordinanza è stata comunicata al Pubblico Ministero che, in merito, ha trasmesso in data
25.2.2025 gli atti relativi ai procedimenti nn. 1983/23 e 1778/24 nei confronti della resistente, nonché al procedimento n. 50/24 in cui la resistente risulta persona offesa.
2 All'udienza del 26.2.2025 sentite le parti, la resistente ha dichiarato di seguire attualmente una terapia che prevede supporto farmacologico e psicologico, come da documentazione depositata;
ella ha altresì dichiarato che i minori sono allo stato collocati presso di lei, che vive da sola unitamente ai minori, che continua a svolgere attività lavorativa e che, all'occorrenza, riceve il supporto dei suoi genitori che vivono vicino.
Sempre a tale udienza il ricorrente ha confermato che i minori sono collocati presso la madre, che egli vede i bambini tranquilli e che la situazione si è andata via via normalizzando.
Entrambe le parti hanno inoltre ribadito di aver raggiunto un accordo sulla scorta delle condizioni contenute nelle conclusioni della comparsa di costituzione della resistente, come modificate all'udienza del 14.11.2024 ed hanno concordemente richiesto di prevedere l'inserimento, nel punto relativo al diritto di visita del padre, la dicitura “Entrambi i genitori, fermi i periodi di visita già definiti, potranno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con il preminente interesse dei minori, concordare che il padre o la madre possano avere con sé i minori anche per periodi ulteriori rispetto a quelli stabiliti, previo accordo tra le parti e come mera facoltà”.
Disposto il rinvio del procedimento onde acquisire una relazione del medico del servizio sanitario pubblico che ha in cura la resistente in ordine al trattamento in atto ed all'evoluzione della situazione terapeutica, alle successive udienze è stata esaminata la documentazione allo scopo prodotta dalla resistente ed il ricorrente ha ribadito che all'attualità la situazione è tranquilla, che i bambini sono sereni e che la frequentazione con loro è assidua e costante.
In particolare all'udienza del 5.6.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato l'opportunità del collocamento dei minori presso la madre in quanto regime in atto già da tempo ed in quanto i minori risultano sereni nell'attuale collocazione, essendo peraltro decorso molto tempo dai fatti evidenziati nella documentazione trasmessa a questo Ufficio ed essendo seguito dalla resistente un percorso terapeutico.
Le parti hanno altresì manifestato la propria disponibilità ad un monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali ove reputato necessario dal Tribunale, formulando quindi conclusioni congiunte per il recepimento dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3 Osserva preliminarmente il Collegio che, avuto riguardo all'epoca di introduzione del procedimento, non viene in rilievo a seguito del raggiungimento dell'accordo un profilo di possibile trasformazione del rito, quanto piuttosto la definizione del procedimento medesimo sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti sulla scorta dell'accordo tra le stesse raggiunto.
Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dedotto da entrambi, la prosecuzione della convivenza è diventata da tempo intollerabile e ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
Sussistono i presupposti per l'omologa delle condizioni della separazione trasfuse nell'accordo raggiunto, condizioni rispetto a cui le parti hanno formulato conclusioni congiunte e che di seguito si riportano:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Carsoli (AQ) Loc. Recocce, in comproprietà fra i coniugi, è assegnata a che ivi abiterà con i figli minori;
Controparte_1
3. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il sabato e la domenica a week-end alterni dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio, alternativamente con ciascun genitore, il periodo dal 24 al 30 dicembre, ad eccezione dei giorni 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre che i bimbi trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni (se il 24 stanno con il padre, il 25 staranno con la madre e viceversa) e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, ad eccezione dei giorni 31 dicembre e 1 gennaio che i bimbi trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni (se il 31 stanno con la madre, il 01 staranno con il papà e viceversa); per l'anno corrente i minori trascorreranno il 24 con il padre ed il 25 con la madre, il 31/12 con il padre ed il 01/01 con la madre;
nel periodo pasquale, alternativamente con ciascun genitore, dalle ore
16,00 del primo giorno di vacanza alle ore 21,00 del sabato Santo e dalle ore 21, 00 del
Sabato santo alle ore 21,00 del giorno antecedente il rientro a scuola, ad eccezione dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo che i bimbi trascorreranno alternativamente
4 con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni;
per l'anno corrente i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il padre;
ciascun figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in caso contrario passeranno, ove possibile in funzione dei turni lavorativi il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli;
il giorno della festa del papà con il padre e con la madre il giorno della festa della mamma derogando, solo in tale occasione, alla turnazione delle frequentazioni;
tutte le volte che i figli staranno con il padre, questi provvederà a prenderli con sé presso l'abitazione della madre o altro luogo da questa indicato, sempre nel rispetto degli orari sopra precisati;
i minori dovranno essere sempre riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre o altro luogo da questa comunicato;
nel giorno di permanenza dei minori presso di sé, ciascun genitore provvederà a fare svolgere i compiti che verranno assegnati dagli insegnanti;
i coniugi si impegnano comunque a collaborare affinché, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative, i figli trascorrano adeguati tempi con ciascuno di loro, se del caso modificando e adattando alle circostanze che dovessero determinarsi, le condizioni pattuite nel presente punto 3); inoltre entrambi i genitori, fermi i periodi di visita già definiti, potranno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con il preminente interesse dei minori, concordare che il padre o la madre possano avere con sé i minori anche per periodi ulteriori rispetto a quelli stabiliti, previo accordo tra le parti e come mera facoltà;
4. entrambi i genitori contribuiranno in misura paritaria al mantenimento dei figli, il padre provvederà a versare per il mantenimento dei figli la complessiva somma di € 600,00 mensile (sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare e, successivamente, la complessiva somma di € 500,00 mensile) da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente che la madre vorrà indicare entro il giorno 5 di ogni mese;
5. l'assegno unico dovrà essere versato al 100% alla madre;
6. su entrambi i coniugi graverà l'onere del 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
5 trattamenti sanitari erogati e/o non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (precisandosi che le parti hanno concordato per la non iscrizione del figlio all'asilo nido Per_2 privato per l'a.s. 2025/26); b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) alloggio presso la sede universitaria (non residenza privata);
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. la resistente corrisponderà i ratei del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare;
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per il lavoro che per finalità turistiche, sia per essi coniugi che per i minori, impegnandosi a formalizzare detto consenso presso le autorità previste dalla legge.
Si ritiene che le suesposte condizioni, in quanto non contrarie a norme inderogabili e, per come si dirà, rispondenti all'interesse della prole, possano essere recepite e che possano dunque essere omologate (o, meglio, che si possa prendere atto delle condizioni di cui ai nn. 7 ed 8 e che possano essere omologate le restanti condizioni), sicché risulta non necessario l'ascolto dei minori (attualmente di anni sei e tre).
Con particolare riguardo al collocamento dei minori presso la madre può infatti ritenersi che, pur con le cautele di seguito adottate, non risultino ostative le circostanze emerse dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e dalla
Procura della Repubblica – SEDE, documentazione, questa, da valutare avuto esclusivo riguardo alla eventuale sussistenza all'attualità di situazioni di potenziale pregiudizio per i minori.
In tale ottica vengono in particolare in rilievo:
6 - l'episodio del maggio del 2023 allorquando la resistente (in allora in cura da uno psichiatra per depressione) ha assunto volontariamente una dose eccessiva di antidepressivi a seguito di una lite con il marito ed è stata condotta in pronto soccorso dai suoi genitori (si vedano il referto del Pronto Soccorso del 14.5.2023, le sommarie informazioni rese dalla medesima resistente in data 10.6.2023 e le sommarie informazioni rese dal ricorrente in data 18.11.2023);
- l'episodio del febbraio del 2024 quando veniva segnalata da un privato la presenza della resistente che “gattonava” in un giardino, resistente che, rintracciata poco dopo dai Carabinieri
e trovata dagli stessi in condizioni definite normali, negava l'episodio e si rendeva disponibile ad essere trasportata presso il Pronto Soccorso dove, dopo essere giunta con anamnesi di riferita agitazione psicomotoria (in paziente in follow-up psichiatrico presso il C.S.M. di Avezzano per disturbo paranoideo e depressione maggiore per i quali rifiuta assunzione di terapia domiciliare, con riferiti atti di aggressione nei confronti dei familiari), è stata dimessa il giorno stesso all'esito di visita psichiatrica da cui è emerso in sintesi che ella risulta affetta da disturbo dell'umore, che si è dimostrata a colloquio vigile, lucida ed orientata, che ha riferito in tale sede problematiche relazionali con i bambini ed il marito in relazione alla separazione in corso
(evento tale da produrre su di lei un'importante risonanza emotiva) e che infine ha accettato di assumere nuovamente la terapia psicofarmacologica prescritta (si vedano l'annotazione di P.G. del 28.2.2024 ed il referto del Pronto Soccorso in pari data);
- l'episodio del marzo del 2024 allorquando il ricorrente si è rifiutato di far vedere i figli alla resistente perché personale del Centro di Salute Mentale di Avezzano gli aveva consigliato di non lasciare i bambini da soli con la madre soprattutto nelle ore notturne (si vedano l'annotazione di P.G. del 3.3.2024, da cui emerge che la dott.ssa veniva contattata e Per_3 confermava ai Carabinieri quanto riferito dal ricorrente, risolvendosi quindi l'episodio con la disponibilità del padre della resistente a stare insieme alla figlia ed ai nipoti);
- l'episodio ancora del marzo del 2024 quando la ricorrente veniva sottoposta a T.S.O. con ricovero di circa venti giorni, a seguito di un litigio intervenuto a casa della sua famiglia di origine nel corso del quale, secondo i familiari, ella avrebbe gettato il cane dei genitori dal balcone (senza conseguenze per l'animale) per poi darsi alla fuga nel corso del successivo accertamento sanitario, salvo poi essere raggiunta dai Carabinieri ed acconsentire al trasporto presso l'ospedale (si vedano l'annotazione di P.G. del 16.3.2024 e la querela sporta dal ricorrente in data 18.9.2024).
A fronte di tali risultanze ed allo scopo di procedere ad una compiuta valutazione delle stesse deve altresì evidenziarsi:
7 - che sin dall'introduzione del giudizio (e, quindi, ancor prima del raggiungimento dell'accordo di cui viene chiesto il recepimento) entrambe le parti hanno concordemente richiesto che i minori fossero collocati presso la madre;
- che, sentite in più udienze le parti anche successivamente agli episodi sopra descritti ed all'acquisizione della documentazione sopra esaminata, entrambe le parti hanno confermato le proprie richieste sul punto ed hanno anzi concordemente riferito che la situazione si è andata via via normalizzando;
- che in particolare il ricorrente, presente alle udienze del 26.2.2025, del 10.4.2025 e del
5.6.2025, ha confermato di frequentare assiduamente i minori e di vederli sereni;
- che è decorso un apprezzabile lasso di tempo dagli episodi sopra riportati e che, anche nel periodo di maggiore incidenza di tali episodi, sono emersi anche elementi di segno opposto rispetto alla sussistenza di un pericolo di un pregiudizio ai minori (si vedano sul punto:
l'annotazione di P.G. dell'8.3.2024 da cui emerge che, richiesti di intervenire dal ricorrente che aveva segnalato l'allontanamento della resistente con i minori e che temeva che questi fossero in pericolo, i Carabinieri hanno rinvenuto i minori mentre giocavano serenamente in casa con la resistente;
l'annotazione di P.G. del 14.3.2024 da cui emerge che, richiesti di intervenire dalla resistente che aveva segnalato come il ricorrente avesse preso con sé uno dei due figli, i
Carabinieri hanno riscontrato come i minori apparissero ben vestiti, nutriti e sereni, risolvendosi poi l'episodio con il lasciare per la notte un figlio con il padre e l'altro figlio con la madre);
- che peraltro i minori sono sempre stati e sono anche attualmente di fatto collocati presso la madre, così venendosi a consolidare un equilibrio che entrambi i genitori hanno chiesto di mantenere;
- che in tale quadro assume decisivo rilievo il fatto che la resistente sta seguendo un percorso di cura presso il dipartimento di salute mentale della competente e che ella ha anche CP_2 intrapreso un percorso di sostegno psicologico;
- che in particolare sono stati prodotti diversi certificati del medico della suindicata struttura pubblica che ha in carico la resistente per “disturbo ciclotimico” e segnatamente: un certificato del 27.5.2024 da cui emerge che la resistente segue con attenzione la terapia psicofarmacologica prescritta;
un certificato del 26.2.2025 da cui emerge che la resistente è sottoposta a terapia farmacologica somministrata con cadenza mensile presso la medesima struttura pubblica e che ella mostra discreta collaborazione, pur essendosi verificati nell'arco dell'anno episodi in cui non si è sottoposta a tale terapia;
un certificato del 12.3.2025 da cui emerge come l'evoluzione
8 del decorso clinico, seppur non prevedibile quanto a durata, appaia favorevole nella premessa di in un quadro in cui la paziente partecipi alle terapie prescritte;
un ulteriore certificato del
4.6.2025 in cui vengono descritte come soddisfacenti le condizioni attuali della paziente e viene riferito che la paziente si reca ogni mese presso il centro per la somministrazione della terapia prescritta;
- che è stato anche prodotto un certificato del 4.6.2025 della psicologa privata presso cui la resistente ha avviato, anche se solo di recente, un percorso di supporto psicologico da cui è emersa una condizione di regolazione emozionale sufficientemente buona dove ella è in grado di prendersi cura di sé e degli altri, pur consigliandosi la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico con cadenza quindicinale;
- che la resistente ha peraltro confermato in udienza la sua intenzione di proseguire regolarmente nella somministrazione delle terapie prescritte ed anche nel percorso di sostegno psicologico di recente avviato, il che, oltre che indice dell'opportuna attenzione alla cura della propria persona, risulta certamente coerente con le responsabilità e l'impegno richiesti dal collocamento presso di sé di due minori in tenera età;
- che infine risulta positivamente valorizzabile anche il fatto che entrambe le parti abbiano consentito, per il preminente interesse dei minori, a prevedere un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali ove reputato necessario.
Tali elementi inducono quindi a ritenere che le circostanze sopra evidenziate non ostino all'omologazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Si ritiene tuttavia corrispondente al preminente interesse dei minori, anche in considerazione della tenera età dei minori stessi, disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali, misura rispetto a cui, come detto, entrambe le parti hanno manifestato la propria disponibilità e che si ritiene proporzionata avuto riguardo alla natura ed alla serietà dei sopra descritti episodi.
In particolare i Servizi Sociali, effettuata e comunicata a questo Ufficio la presa in carico del nucleo familiare entro i termini indicati in dispositivo, cureranno, senza limitazioni della responsabilità genitoriale delle parti, il sostegno ed il supporto al nucleo familiare nel periodo durante il quale la resistente sarà sottoposta a terapia secondo le prescrizioni e le indicazioni della struttura sanitaria pubblica presso cui è attualmente in cura, curando i Servizi Sociali incaricati il coordinamento con tale struttura.
9 Inoltre, in considerazione della definizione del procedimento e della conseguente impossibilità di prevedere il deposito di relazioni periodiche dell'attività svolta ex art. 473 bis n. 27 c.p.c., i
Servizi Sociali incaricati dovranno predisporre una relazione di tutte le attività svolte, curando in ogni caso di relazionare immediatamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni competente per le valutazioni di competenza in caso di situazioni di potenziale pregiudizio per i minori.
Il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 1240/2023, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
18.4.1987) e (nata a [...] il [...]) ed autorizza gli stessi a Controparte_1 vivere separati;
- OMOLOGA le condizioni di separazione come richiesto nelle conclusioni congiunte e come indicate in parte motiva ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da intendersi qui trascritte e riportate;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione come richiesto nelle conclusioni congiunte e come indicate in parte motiva ai punti nn. 7 ed 8, da intendersi qui trascritte e riportate;
- DISPONE che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori attivino il monitoraggio del nucleo familiare, come disposto in parte motiva, entro giorni venti dalla comunicazione della presente sentenza e rimettano immediatamente relazione al presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di Parte_2 eventuale competenza in caso di accertati eventi potenzialmente pregiudizievoli per i minori;
10 - MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avezzano ed al presso il Tribunale per i Minorenni Parte_2 di L'Aquila;
- ORDINA la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione ex art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 7, parte II, serie A dell'anno 2019;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in data 18.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione collegiale, riunto in camera di consiglio nella seguente composizione:
Dott. Leopoldo Sciarrillo - Presidente –
Dott.ssa Ilaria Pepe - Giudice relatore –
Dott. Paolo Lepidi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. di ruolo generale 1240/2023, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Paolo Frani (c.f. ) presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato in Carsoli, alla via Valeria 47 - ricorrente -
e
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'Avv. Barbara Ferrante (c.f. ) presso il cui studio è C.F._4 elettivamente domiciliata in Carsoli, alla via degli Alpini 66 - resistente -
con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO - SEDE
conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 5.6.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 26.7.2019 (matrimonio trascritto Controparte_1 al n. 7 del Registro degli Atti di matrimonio del comune di Carsoli, parte II, serie A) e che dall'unione sono nati i figli (in data 9.12.2018) e (in data 27.5.2022), ha allegato Per_1 Per_2
1 essere intervenuta una crisi irreversibile del rapporto coniugale ed ha quindi chiesto di disporre la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della prole con collocamento presso la madre, l'assegnazione alla medesima della casa coniugale (con l'onere di provvedere al pagamento del mutuo e delle utenze), la determinazione dei periodi di visita dei minori e la previsione di un contributo a suo carico per il solo mantenimento della prole stante l'indipendenza economica della coniuge.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti è stato comunicato al Pubblico
Ministero.
All'esito di alcuni rinvii di udienza si è costituita la quale ha a sua volta Controparte_1 chiesto di disporre la separazione personale alle condizioni indicate nella propria comparsa di costituzione.
All'udienza del 14.11.2024, presenti personalmente le parti, le stesse hanno dichiarato di essere disponibili al raggiungimento di un accordo sostanzialmente sulla base delle condizioni di cui alle conclusioni formulate dalla resistente, modificate solo quanto alla misura del contributo per i figli (incrementato ad € 600,00 complessivi mensili anziché € 500,00 complessivi mensili sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare), al soggetto onerato di provvedere al pagamento del mutuo gravante sulla casa familiare (individuato nella sola resistente) ed alla programmazione della spesa straordinaria relativa all'asilo nido da frequentarsi da parte del figlio (concordando le parti sulla non iscrizione al nido privato per l'a.s. 2025/26). Per_2
Acquisito, in data 28.11.2024, il parere favorevole del Pubblico Ministero sull'accordo raggiunto, le parti hanno formulato conclusioni congiunte chiedendo recepirsi le condizioni di separazione così come concordate.
Quindi, rimessa la causa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 14.2.2025 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di consentire alle parti di prendere posizione sulla documentazione trasmessa fuori udienza a seguito del provvedimento del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila del 28.3.2024 (segnatamente, gli atti relativi al procedimento n.
1222/23 S.E.), nonché al fine di verificare se da tali atti emergessero profili di eventuale rilevanza avuto riguardo al preminente interesse della prole.
Tale ordinanza è stata comunicata al Pubblico Ministero che, in merito, ha trasmesso in data
25.2.2025 gli atti relativi ai procedimenti nn. 1983/23 e 1778/24 nei confronti della resistente, nonché al procedimento n. 50/24 in cui la resistente risulta persona offesa.
2 All'udienza del 26.2.2025 sentite le parti, la resistente ha dichiarato di seguire attualmente una terapia che prevede supporto farmacologico e psicologico, come da documentazione depositata;
ella ha altresì dichiarato che i minori sono allo stato collocati presso di lei, che vive da sola unitamente ai minori, che continua a svolgere attività lavorativa e che, all'occorrenza, riceve il supporto dei suoi genitori che vivono vicino.
Sempre a tale udienza il ricorrente ha confermato che i minori sono collocati presso la madre, che egli vede i bambini tranquilli e che la situazione si è andata via via normalizzando.
Entrambe le parti hanno inoltre ribadito di aver raggiunto un accordo sulla scorta delle condizioni contenute nelle conclusioni della comparsa di costituzione della resistente, come modificate all'udienza del 14.11.2024 ed hanno concordemente richiesto di prevedere l'inserimento, nel punto relativo al diritto di visita del padre, la dicitura “Entrambi i genitori, fermi i periodi di visita già definiti, potranno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con il preminente interesse dei minori, concordare che il padre o la madre possano avere con sé i minori anche per periodi ulteriori rispetto a quelli stabiliti, previo accordo tra le parti e come mera facoltà”.
Disposto il rinvio del procedimento onde acquisire una relazione del medico del servizio sanitario pubblico che ha in cura la resistente in ordine al trattamento in atto ed all'evoluzione della situazione terapeutica, alle successive udienze è stata esaminata la documentazione allo scopo prodotta dalla resistente ed il ricorrente ha ribadito che all'attualità la situazione è tranquilla, che i bambini sono sereni e che la frequentazione con loro è assidua e costante.
In particolare all'udienza del 5.6.2025 le parti, presenti personalmente, hanno confermato l'opportunità del collocamento dei minori presso la madre in quanto regime in atto già da tempo ed in quanto i minori risultano sereni nell'attuale collocazione, essendo peraltro decorso molto tempo dai fatti evidenziati nella documentazione trasmessa a questo Ufficio ed essendo seguito dalla resistente un percorso terapeutico.
Le parti hanno altresì manifestato la propria disponibilità ad un monitoraggio da parte dei competenti Servizi Sociali ove reputato necessario dal Tribunale, formulando quindi conclusioni congiunte per il recepimento dell'accordo raggiunto, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per conclusionali e repliche.
All'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
3 Osserva preliminarmente il Collegio che, avuto riguardo all'epoca di introduzione del procedimento, non viene in rilievo a seguito del raggiungimento dell'accordo un profilo di possibile trasformazione del rito, quanto piuttosto la definizione del procedimento medesimo sulla base delle conclusioni congiunte precisate dalle parti sulla scorta dell'accordo tra le stesse raggiunto.
Tanto premesso, la domanda di separazione dei coniugi può trovare accoglimento in quanto, come dedotto da entrambi, la prosecuzione della convivenza è diventata da tempo intollerabile e ricorrono dunque i presupposti di cui all'art. 151 primo comma c.c.
Sussistono i presupposti per l'omologa delle condizioni della separazione trasfuse nell'accordo raggiunto, condizioni rispetto a cui le parti hanno formulato conclusioni congiunte e che di seguito si riportano:
1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa familiare sita in Carsoli (AQ) Loc. Recocce, in comproprietà fra i coniugi, è assegnata a che ivi abiterà con i figli minori;
Controparte_1
3. i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre nella casa coniugale e con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé con le seguenti modalità: due pomeriggi a settimana, ovvero il martedì ed il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 e il sabato e la domenica a week-end alterni dalle 10,00 del sabato alle 20,00 della domenica;
per quanto riguarda le vacanze estive, il padre potrà trascorrere con i figli 15 giorni di vacanza, anche non consecutivi da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
nel periodo natalizio, alternativamente con ciascun genitore, il periodo dal 24 al 30 dicembre, ad eccezione dei giorni 24 dicembre ed il giorno 25 dicembre che i bimbi trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni (se il 24 stanno con il padre, il 25 staranno con la madre e viceversa) e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, ad eccezione dei giorni 31 dicembre e 1 gennaio che i bimbi trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni (se il 31 stanno con la madre, il 01 staranno con il papà e viceversa); per l'anno corrente i minori trascorreranno il 24 con il padre ed il 25 con la madre, il 31/12 con il padre ed il 01/01 con la madre;
nel periodo pasquale, alternativamente con ciascun genitore, dalle ore
16,00 del primo giorno di vacanza alle ore 21,00 del sabato Santo e dalle ore 21, 00 del
Sabato santo alle ore 21,00 del giorno antecedente il rientro a scuola, ad eccezione dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo che i bimbi trascorreranno alternativamente
4 con l'uno o l'altro dei genitori ad anni alterni;
per l'anno corrente i minori trascorreranno il giorno di Pasqua con la mamma e il lunedì dell'Angelo con il padre;
ciascun figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno preferibilmente con entrambi i genitori, in caso contrario passeranno, ove possibile in funzione dei turni lavorativi il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; ciascun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con i figli;
il giorno della festa del papà con il padre e con la madre il giorno della festa della mamma derogando, solo in tale occasione, alla turnazione delle frequentazioni;
tutte le volte che i figli staranno con il padre, questi provvederà a prenderli con sé presso l'abitazione della madre o altro luogo da questa indicato, sempre nel rispetto degli orari sopra precisati;
i minori dovranno essere sempre riaccompagnati dal padre presso l'abitazione della madre o altro luogo da questa comunicato;
nel giorno di permanenza dei minori presso di sé, ciascun genitore provvederà a fare svolgere i compiti che verranno assegnati dagli insegnanti;
i coniugi si impegnano comunque a collaborare affinché, tenuto conto delle reciproche esigenze lavorative, i figli trascorrano adeguati tempi con ciascuno di loro, se del caso modificando e adattando alle circostanze che dovessero determinarsi, le condizioni pattuite nel presente punto 3); inoltre entrambi i genitori, fermi i periodi di visita già definiti, potranno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi e con il preminente interesse dei minori, concordare che il padre o la madre possano avere con sé i minori anche per periodi ulteriori rispetto a quelli stabiliti, previo accordo tra le parti e come mera facoltà;
4. entrambi i genitori contribuiranno in misura paritaria al mantenimento dei figli, il padre provvederà a versare per il mantenimento dei figli la complessiva somma di € 600,00 mensile (sino all'estinzione del mutuo gravante sulla casa familiare e, successivamente, la complessiva somma di € 500,00 mensile) da corrispondersi mediante bonifico sul conto corrente che la madre vorrà indicare entro il giorno 5 di ogni mese;
5. l'assegno unico dovrà essere versato al 100% alla madre;
6. su entrambi i coniugi graverà l'onere del 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per i figli secondo il seguente schema:
i. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari;
ii. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
5 trattamenti sanitari erogati e/o non erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
iii. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (precisandosi che le parti hanno concordato per la non iscrizione del figlio all'asilo nido Per_2 privato per l'a.s. 2025/26); b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
iv. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) alloggio presso la sede universitaria (non residenza privata);
v. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
vi. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. la resistente corrisponderà i ratei del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare;
8. I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per il lavoro che per finalità turistiche, sia per essi coniugi che per i minori, impegnandosi a formalizzare detto consenso presso le autorità previste dalla legge.
Si ritiene che le suesposte condizioni, in quanto non contrarie a norme inderogabili e, per come si dirà, rispondenti all'interesse della prole, possano essere recepite e che possano dunque essere omologate (o, meglio, che si possa prendere atto delle condizioni di cui ai nn. 7 ed 8 e che possano essere omologate le restanti condizioni), sicché risulta non necessario l'ascolto dei minori (attualmente di anni sei e tre).
Con particolare riguardo al collocamento dei minori presso la madre può infatti ritenersi che, pur con le cautele di seguito adottate, non risultino ostative le circostanze emerse dagli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e dalla
Procura della Repubblica – SEDE, documentazione, questa, da valutare avuto esclusivo riguardo alla eventuale sussistenza all'attualità di situazioni di potenziale pregiudizio per i minori.
In tale ottica vengono in particolare in rilievo:
6 - l'episodio del maggio del 2023 allorquando la resistente (in allora in cura da uno psichiatra per depressione) ha assunto volontariamente una dose eccessiva di antidepressivi a seguito di una lite con il marito ed è stata condotta in pronto soccorso dai suoi genitori (si vedano il referto del Pronto Soccorso del 14.5.2023, le sommarie informazioni rese dalla medesima resistente in data 10.6.2023 e le sommarie informazioni rese dal ricorrente in data 18.11.2023);
- l'episodio del febbraio del 2024 quando veniva segnalata da un privato la presenza della resistente che “gattonava” in un giardino, resistente che, rintracciata poco dopo dai Carabinieri
e trovata dagli stessi in condizioni definite normali, negava l'episodio e si rendeva disponibile ad essere trasportata presso il Pronto Soccorso dove, dopo essere giunta con anamnesi di riferita agitazione psicomotoria (in paziente in follow-up psichiatrico presso il C.S.M. di Avezzano per disturbo paranoideo e depressione maggiore per i quali rifiuta assunzione di terapia domiciliare, con riferiti atti di aggressione nei confronti dei familiari), è stata dimessa il giorno stesso all'esito di visita psichiatrica da cui è emerso in sintesi che ella risulta affetta da disturbo dell'umore, che si è dimostrata a colloquio vigile, lucida ed orientata, che ha riferito in tale sede problematiche relazionali con i bambini ed il marito in relazione alla separazione in corso
(evento tale da produrre su di lei un'importante risonanza emotiva) e che infine ha accettato di assumere nuovamente la terapia psicofarmacologica prescritta (si vedano l'annotazione di P.G. del 28.2.2024 ed il referto del Pronto Soccorso in pari data);
- l'episodio del marzo del 2024 allorquando il ricorrente si è rifiutato di far vedere i figli alla resistente perché personale del Centro di Salute Mentale di Avezzano gli aveva consigliato di non lasciare i bambini da soli con la madre soprattutto nelle ore notturne (si vedano l'annotazione di P.G. del 3.3.2024, da cui emerge che la dott.ssa veniva contattata e Per_3 confermava ai Carabinieri quanto riferito dal ricorrente, risolvendosi quindi l'episodio con la disponibilità del padre della resistente a stare insieme alla figlia ed ai nipoti);
- l'episodio ancora del marzo del 2024 quando la ricorrente veniva sottoposta a T.S.O. con ricovero di circa venti giorni, a seguito di un litigio intervenuto a casa della sua famiglia di origine nel corso del quale, secondo i familiari, ella avrebbe gettato il cane dei genitori dal balcone (senza conseguenze per l'animale) per poi darsi alla fuga nel corso del successivo accertamento sanitario, salvo poi essere raggiunta dai Carabinieri ed acconsentire al trasporto presso l'ospedale (si vedano l'annotazione di P.G. del 16.3.2024 e la querela sporta dal ricorrente in data 18.9.2024).
A fronte di tali risultanze ed allo scopo di procedere ad una compiuta valutazione delle stesse deve altresì evidenziarsi:
7 - che sin dall'introduzione del giudizio (e, quindi, ancor prima del raggiungimento dell'accordo di cui viene chiesto il recepimento) entrambe le parti hanno concordemente richiesto che i minori fossero collocati presso la madre;
- che, sentite in più udienze le parti anche successivamente agli episodi sopra descritti ed all'acquisizione della documentazione sopra esaminata, entrambe le parti hanno confermato le proprie richieste sul punto ed hanno anzi concordemente riferito che la situazione si è andata via via normalizzando;
- che in particolare il ricorrente, presente alle udienze del 26.2.2025, del 10.4.2025 e del
5.6.2025, ha confermato di frequentare assiduamente i minori e di vederli sereni;
- che è decorso un apprezzabile lasso di tempo dagli episodi sopra riportati e che, anche nel periodo di maggiore incidenza di tali episodi, sono emersi anche elementi di segno opposto rispetto alla sussistenza di un pericolo di un pregiudizio ai minori (si vedano sul punto:
l'annotazione di P.G. dell'8.3.2024 da cui emerge che, richiesti di intervenire dal ricorrente che aveva segnalato l'allontanamento della resistente con i minori e che temeva che questi fossero in pericolo, i Carabinieri hanno rinvenuto i minori mentre giocavano serenamente in casa con la resistente;
l'annotazione di P.G. del 14.3.2024 da cui emerge che, richiesti di intervenire dalla resistente che aveva segnalato come il ricorrente avesse preso con sé uno dei due figli, i
Carabinieri hanno riscontrato come i minori apparissero ben vestiti, nutriti e sereni, risolvendosi poi l'episodio con il lasciare per la notte un figlio con il padre e l'altro figlio con la madre);
- che peraltro i minori sono sempre stati e sono anche attualmente di fatto collocati presso la madre, così venendosi a consolidare un equilibrio che entrambi i genitori hanno chiesto di mantenere;
- che in tale quadro assume decisivo rilievo il fatto che la resistente sta seguendo un percorso di cura presso il dipartimento di salute mentale della competente e che ella ha anche CP_2 intrapreso un percorso di sostegno psicologico;
- che in particolare sono stati prodotti diversi certificati del medico della suindicata struttura pubblica che ha in carico la resistente per “disturbo ciclotimico” e segnatamente: un certificato del 27.5.2024 da cui emerge che la resistente segue con attenzione la terapia psicofarmacologica prescritta;
un certificato del 26.2.2025 da cui emerge che la resistente è sottoposta a terapia farmacologica somministrata con cadenza mensile presso la medesima struttura pubblica e che ella mostra discreta collaborazione, pur essendosi verificati nell'arco dell'anno episodi in cui non si è sottoposta a tale terapia;
un certificato del 12.3.2025 da cui emerge come l'evoluzione
8 del decorso clinico, seppur non prevedibile quanto a durata, appaia favorevole nella premessa di in un quadro in cui la paziente partecipi alle terapie prescritte;
un ulteriore certificato del
4.6.2025 in cui vengono descritte come soddisfacenti le condizioni attuali della paziente e viene riferito che la paziente si reca ogni mese presso il centro per la somministrazione della terapia prescritta;
- che è stato anche prodotto un certificato del 4.6.2025 della psicologa privata presso cui la resistente ha avviato, anche se solo di recente, un percorso di supporto psicologico da cui è emersa una condizione di regolazione emozionale sufficientemente buona dove ella è in grado di prendersi cura di sé e degli altri, pur consigliandosi la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico con cadenza quindicinale;
- che la resistente ha peraltro confermato in udienza la sua intenzione di proseguire regolarmente nella somministrazione delle terapie prescritte ed anche nel percorso di sostegno psicologico di recente avviato, il che, oltre che indice dell'opportuna attenzione alla cura della propria persona, risulta certamente coerente con le responsabilità e l'impegno richiesti dal collocamento presso di sé di due minori in tenera età;
- che infine risulta positivamente valorizzabile anche il fatto che entrambe le parti abbiano consentito, per il preminente interesse dei minori, a prevedere un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali ove reputato necessario.
Tali elementi inducono quindi a ritenere che le circostanze sopra evidenziate non ostino all'omologazione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Si ritiene tuttavia corrispondente al preminente interesse dei minori, anche in considerazione della tenera età dei minori stessi, disporre il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali, misura rispetto a cui, come detto, entrambe le parti hanno manifestato la propria disponibilità e che si ritiene proporzionata avuto riguardo alla natura ed alla serietà dei sopra descritti episodi.
In particolare i Servizi Sociali, effettuata e comunicata a questo Ufficio la presa in carico del nucleo familiare entro i termini indicati in dispositivo, cureranno, senza limitazioni della responsabilità genitoriale delle parti, il sostegno ed il supporto al nucleo familiare nel periodo durante il quale la resistente sarà sottoposta a terapia secondo le prescrizioni e le indicazioni della struttura sanitaria pubblica presso cui è attualmente in cura, curando i Servizi Sociali incaricati il coordinamento con tale struttura.
9 Inoltre, in considerazione della definizione del procedimento e della conseguente impossibilità di prevedere il deposito di relazioni periodiche dell'attività svolta ex art. 473 bis n. 27 c.p.c., i
Servizi Sociali incaricati dovranno predisporre una relazione di tutte le attività svolte, curando in ogni caso di relazionare immediatamente al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i
Minorenni competente per le valutazioni di competenza in caso di situazioni di potenziale pregiudizio per i minori.
Il sopravvenuto raggiungimento di un accordo tra le parti in ordine alle condizioni della separazione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
Da ultimo si ravvisa l'opportunità, tenuto conto della natura del procedimento e dei temi esaminati, di disporre ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 che in caso di diffusione del presente provvedimento siano oscurate le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avezzano, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunziando nel procedimento di primo grado contrassegnato con il n. 1240/2023, così provvede:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
18.4.1987) e (nata a [...] il [...]) ed autorizza gli stessi a Controparte_1 vivere separati;
- OMOLOGA le condizioni di separazione come richiesto nelle conclusioni congiunte e come indicate in parte motiva ai punti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, da intendersi qui trascritte e riportate;
- PRENDE ATTO delle condizioni di separazione come richiesto nelle conclusioni congiunte e come indicate in parte motiva ai punti nn. 7 ed 8, da intendersi qui trascritte e riportate;
- DISPONE che i Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori attivino il monitoraggio del nucleo familiare, come disposto in parte motiva, entro giorni venti dalla comunicazione della presente sentenza e rimettano immediatamente relazione al presso il Tribunale per i Minorenni per quanto di Parte_2 eventuale competenza in caso di accertati eventi potenzialmente pregiudizievoli per i minori;
10 - MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Avezzano ed al presso il Tribunale per i Minorenni Parte_2 di L'Aquila;
- ORDINA la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carsoli (AQ) per l'annotazione ex art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 7, parte II, serie A dell'anno 2019;
- COMPENSA tra le parti le spese di lite.
- DISPONE che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei terzi coinvolti nel presente giudizio, mandando la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 196/03.
Così deciso in data 18.6.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ilaria Pepe Dott. Leopoldo Sciarrillo
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