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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3585 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente a oggetto: “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Bottoni (C.F. ) in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), alla via B. Riccio n.5, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Steve Fucci (C.F. P.IVA_1
) e Giuseppe Stellato (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in S.
Maria Capua Vetere, al C.so Garibaldi n. 8, elettivamente domicilia;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, Parte_1 la convenuta indicata in epigrafe e deduceva che “ in data 09.07.2014 veniva sottoposta a visita presso la ove i sanitari le diagnosticavano una “litiasi della Controparte_1 colecisti” ed immediatamente ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico necessario per ovviare a tale patologia, senza minimamente prospettare e/o ipotizzare la possibilità di adottare terapie farmacologiche che potessero migliorare, se non risolvere, la patologia che si evidenziava all'atto dello ingresso nella struttura sanitaria;
in data
10/07/2014, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti preoperatori ordinari veniva sottoposta ad intervento di “colecistectomia laparoscopica” da parte della equipe della struttura e che l'intervento veniva eseguito dallo stesso medico della struttura Dott.
; in data 12/07/2014 veniva dimessa dalla Soc. e Persona_1 CP_1 CP_1 rimessa al Medico curante per successiva terapia farmacologica ed alimentare e che, in data 18/07/2014, dopo avere accusato fortissimi dolori addominali, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Pineta Grande” di Castelvolturno, ove le veniva diagnosticata una “colica addominale associata a leucocitosi”; in data 20/07/2014 veniva sottoposta, presso la , ad una TAC dell'addome, che evidenziava una Controparte_2
“sospetta perforazione duodenale”, e, successivamente, stante il grave peggioramento della condizione fisica generale, sottoposta ad intervento di “laparotomia esplorativa urgente”, che confermava la diagnosi della TAC, e, più specificatamente, evidenziava che, nel corso dell'intervento effettuato presso la Soc. le era stata cagionata una Controparte_1
“perforazione duodenale sulla parete anteriore della regione bulbare, coperta per incremento cospicuo della quota fluida endoaddominale, e segni di reattività e di difesa peritoneale”; trasferita presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, Unità di Chirurgia
Epatobiliare e dei Trapianti, veniva sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico volto a sanare la lesione cagionata nel primo intervento presso la Soc. di Controparte_1
Mondragone; di aver subito notevoli danni psicologici peggiorativi del suo tenore di vita, sia nei rapporti sociali che nei rapporti familiari”.
In conseguenza di ciò concludeva per l'accoglimento della domanda e la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed a seguito della Controparte_3 errata diagnosi e cura medica, nella misura risultante dalla istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali a far data dal fatto e fino all'effettivo soddisfo, e, comunque, nel limite di euro 50.000,00. Vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione la che, impugnata e Controparte_1 contestata ogni avversa deduzione, instava per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Nel dettaglio parte convenuta, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità;
l'improcedibilità della domanda perché non proceduta dalla corretta istanza di mediazione obbligatoria;
nel merito, l'inesistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la patologia nonché la diligenza, prudenza e perizia tenuta dai sanitari nell'effettuare l'intervento chirurgico.
Con ordinanza del 13.10.2022 veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, la causa, ferme le produzioni documentali veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. Venivano ritenute inammissibili sia la richiesta istruttoria di interrogatorio formale, sia la richiesta istruttoria di prova per testi sia la richiesta formulata da parte attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Esauritasi l'istruttoria, all'udienza del 03.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 16 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, della procedibilità della domanda, essendo stato provato l'asserito esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione obbligatoria (v. verbale negativo del giorno 23.11.2022).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte convenuta circa la nullità dell'atto introduttivo.
Ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo,
è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda spiegata dalla è fondata e va accolta per Parte_1 le ragioni di seguito esplicitate.
Va premesso che, com'è noto, il rapporto che si crea tra paziente e la struttura sanitaria pubblica o privata, dove questi si ricoveri per subire interventi di diagnosi e cura, nonché tra lo stesso ed i sanitari che operano per l'ospedale o la casa di cura, ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, che si conclude in via di fatto in virtù dell'accettazione e del contatto sociale con il paziente (tra le tante: Cass.
11.5.09 n. 10741; id.
8.10.08 n. 24791) ed ha per oggetto una prestazione complessa, che comprende sia la prestazione delle cure mediche o chirurgiche, sia la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, delle attrezzature e dei medicinali, sia ancora prestazioni lato sensu alberghiere (ex multis: Cass. 26.1.06 n.
1698; id.
1.7.02 n. 9556).
Da ciò discende che, in caso di insuccesso dell'intervento, ci si trova a discutere di una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, mentre è onere del paziente, che deduca di aver subito danni, facendo valere l'inesatto adempimento dell'obbligazione gravante sulla struttura sanitaria e sui medici per essa operanti, dimostrare il rapporto di spedalità, l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra questo e la condotta dei sanitari, grava su questi ultimi e sulla struttura dimostrare che l'assenza di colpa (che altrimenti si presume) e quindi che l'intervento è stato eseguito in modo corretto e diligente (tra le tante: Cass. 16.1.09 n. 975; id. 11.1.08 n. 577; più in generale: Cass., ss.uu., 30.10.01
n. 13533), dovendosi aver riguardo alla diligenza del buon professionista, qual è quella normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione
(Cass. 31.5.06 n. 12995).
Ove, poi, in ordine all'aspetto della perizia, si invochi la speciale difficoltà dell'intervento, per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c., è sul medico e sulla struttura sanitaria per la quale egli ha operato che grava l'onere di dimostrare tale circostanza (tra le tante: Cass.
13.4.07 n. 8826).
Tale inquadramento porta anche a definire la posizione della casa di cura rispetto alle prestazioni mediche o chirurgiche eseguite nell'ambito della sua struttura da medici che non siano suoi dipendenti. Se è vero, infatti, che in epoca meno recente la giurisprudenza riteneva che la casa di cura potesse esser chiamata a rispondere dell'insuccesso di un intervento solo nelle ipotesi di assunzione diretta da parte sua dell'obbligazione di eseguirlo o più esattamente di farlo eseguire o di insuccesso determinato dall'insufficienza della sua organizzazione sanitaria (ipotesi di responsabilità diretta per inadempimento ex art. 1218 c.c.) ovvero in quella in cui l'intervento fosse stato eseguito da un medico suo dipendente (ipotesi di responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c.), onde tendeva ad escludere che essa potesse rispondere dell'esito di interventi eseguiti da medici scelti direttamente dal paziente, che utilizzassero la sua struttura per l'operazione, senza essere suoi dipendenti, una più recente e condivisibile rimeditazione del problema ha portato a conclusioni diverse.
Si è, infatti, osservato che anche quando l'operazione sia eseguita da un medico di fiducia del paziente, il quale utilizzi la struttura sanitaria, di cui non sia dipendente, per eseguire la sua prestazione, l'obbligazione che la casa di cura assume con l'accettazione del paziente comprende nella sua complessa articolazione sopra ricordata (che mai potrebbe esser ridotta alla sola prestazione dei servizi alberghieri: ex multis: Cass.
14.7.04 n. 13066) anche l'obbligo di assicurare l'esecuzione dell'intervento, quale parte essenziale del programma di cura, che essa si impegna a prestare al paziente, sicché il chirurgo nell'eseguire l'operazione assume, in ogni caso, la posizione di collaboratore di cui il debitore si avvale per l'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la casa di cura risponde verso il paziente anche dei suoi fatti dolosi o colposi, senza che assuma rilevanza il fatto che non sia la sua datrice di lavoro.
Invero la responsabilità per fatto dell'ausiliario disciplinata da tale norma prescinde (a differenza di quella prevista in campo extracontrattuale dall'art. 2049 c.c.) dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21.2.98 n. 1883; id. 20.4.89 n.
1855), onde anche riguardo al rapporto di collaborazione che si crea tra medico e la struttura sanitaria (pubblica o privata), nel cui ambito egli opera, risulta irrilevante, ai fini che qui rilevano, la natura giuridica di tale rapporto, assumendo rilevanza solo la circostanza che dell'opera del medico la struttura si avvalga nell'attuazione di un aspetto del rapporto obbligatorio;
il che è sufficiente a fondare la sua responsabilità per il principio cuius commoda eius et incommoda, di cui è espressione l'art. 1228 c.c., atteso che non si tratta di responsabilità per colpa (nella scelta dell'ausi-liario), ma fondata sul rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempi-mento dell'obbligazione (Cass.
17.5.01 n. 6756).
Pertanto, costituisce affermazione ormai consolidata quella per cui la struttura sanitaria pubblica o privata risponde per l'insuccesso degli interventi eseguiti nel suo ambito dai medici, anche se questi non siano legati ad essa da rapporto di lavoro subordinato (Cass.
11.1.08 n. 577; id. 28.11.07 n. 24742; id. 14.6.07 n. 13953; id. 13.4.07 n. 8826; id.
14.7.04 n. 13066; id.
8.1.99 n. 103; il principio è ribadito in motivazione anche da Cass.
1.7.02 n. 9556 e non è riportato in massima solo per il fatto che nel caso di specie sussisteva responsabilità diretta per insufficienza della struttura organizzativa della casa di cura, onde quel passaggio non era rilevante ai fini della decisione).
La giurisprudenza ha chiarito che in tale ottica è anche irrilevante il fatto che il chirurgo sia stato scelto dal paziente come suo medico di fiducia, atteso che la scelta è comunque caduta su professionista che collabora con la casa di cura e rende, in tal modo, possibile per la stessa l'accettazione di pazienti che richiedano la sua opera professionale, onde anche in questo caso il medico assume la veste di collaboratore necessario del debitore nell'esecuzione della sua complessa obbligazione, con le conseguenze di cui all'art. 1228
c.c.. Infatti, la scelta del creditore (il paziente) risulta operata pur sempre nell'ambito di quella più generale e previamente effettuata a monte dal debitore (la casa di cura) di servirsi nell'ambito della sua organizzazione delle prestazioni professionali del medico, sicché essa non altera la posizione di ausiliario, che a questi va riconosciuta ed alla quale consegue la responsabilità della casa di cura per le conseguenze dannose della sua opera.
Ciò premesso va osservato che non è controverso (ed è documentato dalla cartella clinica prodotta in copia dall'attrice) che l'attrice sia stata ricoverata ed operata presso la clinica convenuta e che l'operazione sia stata eseguita dal dottor Verrengia, coadiuvato da una equipe di medici e paramedici messa a disposizione dalla clinica.
Risultano, altresì, dimostrate sia la stipulazione del contratto di spedalità (avvenuta all'atto dell'accettazione della paziente per la cura chirurgica ) sia l'esistenza di un rapporto di collaborazione, nel senso sopra precisato, tra il dottore e la clinica , CP_1 come si desume senza difficoltà dal fatto che egli abbia operato nella sala operatoria della clinica, coadiuvato da personale medico e paramedico messo a disposizione (non importa in virtù di quali rapporti giuridici) dalla clinica ed utilizzando la strumentazione e le apparecchiature della clinica.
Vi è prova anche dell'evento dannoso (“perforazione duodenale sulla parete anteriore della regione bulbare, coperta per incremento cospicuo della quota fluida endoaddominale, e segni di reattività e di difesa peritoneale) e delle conseguenze che ne sono derivate. Appare anche evidente, per il collegamento logico tra i fatti ora descritti, la prova del nesso eziologico, come descritto dal Ctu.
L'attrice, pertanto, ha ottemperato al proprio onere probatorio.
Deve escludersi, invece, che il convenuto abbia ottemperato al suo onere.
La clinica si è limitata ad asserire di aver operato in modo oculato e corretto, ma non ha allegato (ed ancor meno dimostrato) alcuna circostanza, che possa indurre a ritenere che le lesioni provocate alla paziente costituiscano eventi imprevedibili o inevitabili o il risultato di situazioni che solo con speciale e non comune abilità sarebbe stato possibile tenere sotto controllo. Allo stesso modo, la circostanza che la paziente sia stata resa edotta di un lento e graduale processo di informazione, sottoscrivendo consensi informati dettagliati, ed informata dai sanitari di tutte le conseguenze, rischi e complicanze dell'intervento, non rileva nel caso di specie, in quanto le informazioni fornite alla paziente, pur ampie e complete per un intervento di colecistectomia, sono viziate da una diagnosi errata.
Le circostanze poste a fondamento della domanda attrice sono ulteriormente confermate dai CTU.
Sul punto, il Dr. , Specialista in Chirurgia generale e in chirurgia Persona_2 dell'apparato digerente, e Dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Persona_3
Assicurazioni, le cui conclusioni risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare, nel rassegnare la presente relazione (previo esame della documentazione e degli scritti difensivi delle parti, riferivano all'autorità giudicante che: “ La signora al momento del ricovero avvenuto in data Pt_1
09.07.2014 presso la Casa di Cura presentava una colecistopatia legata alla presenza di un adenoma della colecisti. Non riferiva in anamnesi comorbidità rilevanti, né assunzioni di Co farmaci. Durante il ricovero presso la casa di Cura Padre , la signora fu sottoposta ad
RX Torace in data 09.07.2014 ed intervento di colecistectomia per via laparoscopica in data 10.07.2014. Venne dimessa con diagnosi di “colecistopatia alitiasica”, mentre nella lettera di dimissioni del 12.07.2014 è indicata la diagnosi di “colelitiasi”. Si rileva un vizio del consenso informato, in quanto le informazioni fornite alla paziente, pur ampie e complete per un intervento di colecistectomia, sono a nostro avviso incomplete e viziate da una diagnosi errata. La signora era affetta da una colecistopatia verosimilmente adenomatosa delle cui peculiarità la paziente doveva essere edotta e messa in grado di decidere se operarsi subito (qualora ci fossero state le condizioni esaminate in precedenza),
o in caso contrario se beneficiare di un monitoraggio ecografico, finalizzato a valutarne
l'incremento dimensionale e, soltanto allora, porre indicazione al trattamento chirurgico.
Invece viene posta erroneamente diagnosi di calcolosi della colecisti, come si evince dallo stesso modulo di consenso informato del 09.07.2014 ( colelitiasi) Pertanto si ritiene il consenso viziato e non valido. La colecistectomia è complicata da due lesioni iatrogene: la perforazione del duodeno e la lesione della via biliare principale. Le due complicanze sono indipendenti tra loro, ovvero sono generate in zone anatomicamente non contigue, in differenti momenti della CL e con modalità diverse. Le lesioni interessano organi distanti tra loro e il meccanismo etiologico è differente, per cui i danni non possono essere generati da un'unica manovra errata. Le perforazioni della parete anteriore del duodeno possono essere causate da un danno termico (uso improprio di sistemi di energia), dall'introduzione dei trocar o da manovre incaute di dissezione. La lesione biliare nel caso in esame è generata da un errato posizionamento di clips (le graphe metalliche adoperate per chiudere dotto e arteria cistica). Prende quindi origine da un misconoscimento di strutture anatomiche. Non si tratta di una sezione della VBP, ma di un'errata applicazione delle clips in una zona in cui non si dovrebbero apporre. La perforazione del duodeno e la lesione della via biliare principale sono lesioni iatrogene note : • prevedibili - in caso di interventi eseguiti in urgenza, di flogosi acuta e di particolari situazioni anatomo-patologiche
(colecistite acuta sclero atrofica, sind. di • Prevenibili - in primis con un'adeguata Per_4 indicazione all'intervento, quindi con l'adozione di una corretta tecnica chirurgica come precedentemente escusso (selezione dei dispositivi ad energia, uso routinario del critical view of safety sec. Strasberg) o alla possibilità di modificare la tecnica (colecistectomia
“fundus-first” o conversione laparotomica, STC) in caso di anatomia non chiara. In considerazione di quanto escusso in precedenza si ritiene che sussistano note di censura per i chirurghi relativamente all'errata indicazione chirurgica ed alle complicanze legate ad errori tecnici. Non si condivide l'indicazione alla CL, che appare quanto mai superficiale. La paziente è accettata in ospedale con diagnosi di colecistectomia!! (non è una diagnosi ma un intervento). All'anamnesi si legge di litiasi della colecisti, reperto non confermato né da studi preoperatori, né dal referto operatorio, né dall'esame istologico. Si pone indicazione per litiasi (vedi anche consenso informato), mentre la paziente ha un polipo della colecisti, ovvero un'altra patologia con differenti scelte terapeutiche. Anche in questa eventualità non si approva l'approccio chirurgico immediato. La paziente è giovane (30 anni all'epoca dei fatti), asintomatica e il polipo è di piccole dimensioni, per cui poteva beneficiare di un approccio conservativo “wait and see”. Si segnala poi che le complicanze occorse nel caso in esame vanno ascritte ad errori per colpa lieve da imperizia dei chirurghi che effettuarono
l'intervento di colecistectomia laparoscopica. Inoltre, il referto operatorio non mette al riparo gli operatori da censura. Siffatta affermazione è confermata dalle seguenti osservazioni: non c'è alcun accenno alla tecnica di introduzione dei trocar sotto visione, al tipo di energia utilizzata (mono- o bipolare, ultrasuoni, etc), all'adozione del CVS. Non si ritiene opportuna un'eventuale conversione laparotomica o all'approccio “fundus-first” per le difficoltà riscontrate nell'isolamento di dotto e arteria cistica. Entrambe le lesioni, come precedentemente escusso, sono dovute ad errori tecnici in differenti fasi della CL. Si ribadisce che la perforazione duodenale può essere determinata da un danno termico (uso improprio di sistemi ad energia), dall'introduzione di trocars che accidentalmente ledono la parete del viscere o da manovre incaute di dissezione;
eventi tutti ascrivibili a una tecnica non corretta. Inoltre, anche la lesione biliare al dotto epatico ds. è causata da un errato posizionamento di clips per il misconoscimento di strutture anatomiche. La sfortunata vicenda clinica della paziente poteva essere evitata di principio non sottoponendola ad un intervento non indicato per una patologia per cui era sufficiente un monitoraggio clinico e strumentale. Una volta posta l'indicazione chirurgica – non condivisibile – si sarebbero dovuti adottare tutti quegli accorgimenti e dettami, ampiamente escussi, utili a prevenire e Cont evitare le ben note complicanze da Dall'esame della documentazione e dall'assenza di contraddittorio in sede peritale non si ha contezza che siano stati rispettati. L'intervento eseguito non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attorea
(giovane età, assenza di patologie associate, assenza di patologie infiammatorie della colecisti). Dalla documentazione in atti ovvero dalla descrizione dell'intervento di colecistectomia si legge di aderenze e colecisti sclerotica. Tali condizioni certamente non sono proibitive, né sono associate a particolari rischi aggiuntivi, né sono tali da rendere
l'operazione particolarmente difficile, come potrebbe essere in caso di colecistite acuta in atto, o di una colecistite sclero-atrofica o di una sindrome di Mirizzi”.
Le considerazioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal consulente di parte della clinica, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della convenuta clinica per le conseguenze dannose della condotta del collaboratore di cui si è servita per adempiere l'obbligazione di ricovero e cura assunta nei confronti della parte attrice.
Passando alla liquidazione del risarcimento, va rilevato che appare correttamente motivata la valutazione proposta dal c.t.u., che a tal fine ha considerato: inabilità temporanea totale - giorni: 61 inabilità temporanea parziale al 75 % - giorni: 15; inabilità temporanea parziale al 50 % - giorni: 15. Sono residuati postumi permanenti valutabili nell'ordine del 16%. Orbene, poiché all'epoca dei fatti l'attrice aveva un'età di 30 anni, applicando le più recenti tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'osservatorio della giustizia civile di Milano in applicazione dei criteri dettati dalle sezioni unite della
Suprema Corte con la sentenza 11.11.08 n. 26973, che impone la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza sottodistinzioni (in particolare tra danno biologico e danno morale), che di recente hanno ricevuto l'avallo della suprema corte (Cass. 7.6.11
n. 12408; id. 30.6.11 n. 14402), si hanno le seguenti liquidazioni:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
-Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
- Percentuale di invalidità permanente 16%
- Punto danno biologico € 3.330,81
- Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) non riconosciuto
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 61
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
- Danno non patrimoniale risarcibile € 45.565,00
- Invalidità temporanea totale € 7.015,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
- Totale danno biologico temporaneo € 9.171,25
- Totale generale: € 54.736,25
La va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva Controparte_1 somma di €. 50.000,00, tenuto conto che l'attore ha contenuto la domanda entro il limite della predetta somma anche comprensiva anche di interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 3585/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Accoglie la domanda spiegata dalla sig.ra e dichiara Parte_1
l'inadempimento della;
Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. Condanna la a rifondere in favore della le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 518,00 per spese vive, € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
4. Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. Controparte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 12.6.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3585 Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avente a oggetto: “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Domenico Bottoni (C.F. ) in virtù di mandato a margine dell'atto di C.F._2 citazione, presso il cui studio in Giugliano in Campania (NA), alla via B. Riccio n.5, elettivamente domicilia;
-Attrice-
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, (P.Iva Controparte_1
), rappresentata e difesa dagli avv.ti Steve Fucci (C.F. P.IVA_1
) e Giuseppe Stellato (C.F. ) in virtù di C.F._3 C.F._4 mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio in S.
Maria Capua Vetere, al C.so Garibaldi n. 8, elettivamente domicilia;
-Convenuta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, Parte_1 la convenuta indicata in epigrafe e deduceva che “ in data 09.07.2014 veniva sottoposta a visita presso la ove i sanitari le diagnosticavano una “litiasi della Controparte_1 colecisti” ed immediatamente ricoverata per essere sottoposta ad intervento chirurgico necessario per ovviare a tale patologia, senza minimamente prospettare e/o ipotizzare la possibilità di adottare terapie farmacologiche che potessero migliorare, se non risolvere, la patologia che si evidenziava all'atto dello ingresso nella struttura sanitaria;
in data
10/07/2014, dopo essere stata sottoposta agli accertamenti preoperatori ordinari veniva sottoposta ad intervento di “colecistectomia laparoscopica” da parte della equipe della struttura e che l'intervento veniva eseguito dallo stesso medico della struttura Dott.
; in data 12/07/2014 veniva dimessa dalla Soc. e Persona_1 CP_1 CP_1 rimessa al Medico curante per successiva terapia farmacologica ed alimentare e che, in data 18/07/2014, dopo avere accusato fortissimi dolori addominali, si recava presso il
Pronto Soccorso dell'Ospedale “Pineta Grande” di Castelvolturno, ove le veniva diagnosticata una “colica addominale associata a leucocitosi”; in data 20/07/2014 veniva sottoposta, presso la , ad una TAC dell'addome, che evidenziava una Controparte_2
“sospetta perforazione duodenale”, e, successivamente, stante il grave peggioramento della condizione fisica generale, sottoposta ad intervento di “laparotomia esplorativa urgente”, che confermava la diagnosi della TAC, e, più specificatamente, evidenziava che, nel corso dell'intervento effettuato presso la Soc. le era stata cagionata una Controparte_1
“perforazione duodenale sulla parete anteriore della regione bulbare, coperta per incremento cospicuo della quota fluida endoaddominale, e segni di reattività e di difesa peritoneale”; trasferita presso l'Ospedale “Cardarelli” di Napoli, Unità di Chirurgia
Epatobiliare e dei Trapianti, veniva sottoposta ad ulteriore intervento chirurgico volto a sanare la lesione cagionata nel primo intervento presso la Soc. di Controparte_1
Mondragone; di aver subito notevoli danni psicologici peggiorativi del suo tenore di vita, sia nei rapporti sociali che nei rapporti familiari”.
In conseguenza di ciò concludeva per l'accoglimento della domanda e la condanna della al risarcimento di tutti i danni subiti a causa ed a seguito della Controparte_3 errata diagnosi e cura medica, nella misura risultante dalla istruttoria, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali a far data dal fatto e fino all'effettivo soddisfo, e, comunque, nel limite di euro 50.000,00. Vittoria di spese e competenze con attribuzione.
Si costituiva, con rituale comparsa di costituzione la che, impugnata e Controparte_1 contestata ogni avversa deduzione, instava per il rigetto della domanda, vinte le spese.
Nel dettaglio parte convenuta, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità;
l'improcedibilità della domanda perché non proceduta dalla corretta istanza di mediazione obbligatoria;
nel merito, l'inesistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e la patologia nonché la diligenza, prudenza e perizia tenuta dai sanitari nell'effettuare l'intervento chirurgico.
Con ordinanza del 13.10.2022 veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'attivazione della procedura di mediazione obbligatoria.
Concessi alle parti i termini per le memorie istruttorie, la causa, ferme le produzioni documentali veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio. Venivano ritenute inammissibili sia la richiesta istruttoria di interrogatorio formale, sia la richiesta istruttoria di prova per testi sia la richiesta formulata da parte attorea di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Esauritasi l'istruttoria, all'udienza del 03.03.2025 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 16 gennaio 2025, come da decreto in atti.
Si dà atto, altresì, della procedibilità della domanda, essendo stato provato l'asserito esperimento, con esito negativo, della procedura di mediazione obbligatoria (v. verbale negativo del giorno 23.11.2022).
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte convenuta circa la nullità dell'atto introduttivo.
Ritiene questo Giudice che le circostanze indicate nell'atto introduttivo siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto,
l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo.
Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte convenuta, sulla scorta delle allegazioni dell'atto introduttivo,
è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, la domanda spiegata dalla è fondata e va accolta per Parte_1 le ragioni di seguito esplicitate.
Va premesso che, com'è noto, il rapporto che si crea tra paziente e la struttura sanitaria pubblica o privata, dove questi si ricoveri per subire interventi di diagnosi e cura, nonché tra lo stesso ed i sanitari che operano per l'ospedale o la casa di cura, ha natura contrattuale e trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità, che si conclude in via di fatto in virtù dell'accettazione e del contatto sociale con il paziente (tra le tante: Cass.
11.5.09 n. 10741; id.
8.10.08 n. 24791) ed ha per oggetto una prestazione complessa, che comprende sia la prestazione delle cure mediche o chirurgiche, sia la messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, delle attrezzature e dei medicinali, sia ancora prestazioni lato sensu alberghiere (ex multis: Cass. 26.1.06 n.
1698; id.
1.7.02 n. 9556).
Da ciò discende che, in caso di insuccesso dell'intervento, ci si trova a discutere di una responsabilità contrattuale, con la conseguenza che, mentre è onere del paziente, che deduca di aver subito danni, facendo valere l'inesatto adempimento dell'obbligazione gravante sulla struttura sanitaria e sui medici per essa operanti, dimostrare il rapporto di spedalità, l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra questo e la condotta dei sanitari, grava su questi ultimi e sulla struttura dimostrare che l'assenza di colpa (che altrimenti si presume) e quindi che l'intervento è stato eseguito in modo corretto e diligente (tra le tante: Cass. 16.1.09 n. 975; id. 11.1.08 n. 577; più in generale: Cass., ss.uu., 30.10.01
n. 13533), dovendosi aver riguardo alla diligenza del buon professionista, qual è quella normalmente adeguata in ragione del tipo di attività e alle relative modalità di esecuzione
(Cass. 31.5.06 n. 12995).
Ove, poi, in ordine all'aspetto della perizia, si invochi la speciale difficoltà dell'intervento, per gli effetti di cui all'art. 2236 c.c., è sul medico e sulla struttura sanitaria per la quale egli ha operato che grava l'onere di dimostrare tale circostanza (tra le tante: Cass.
13.4.07 n. 8826).
Tale inquadramento porta anche a definire la posizione della casa di cura rispetto alle prestazioni mediche o chirurgiche eseguite nell'ambito della sua struttura da medici che non siano suoi dipendenti. Se è vero, infatti, che in epoca meno recente la giurisprudenza riteneva che la casa di cura potesse esser chiamata a rispondere dell'insuccesso di un intervento solo nelle ipotesi di assunzione diretta da parte sua dell'obbligazione di eseguirlo o più esattamente di farlo eseguire o di insuccesso determinato dall'insufficienza della sua organizzazione sanitaria (ipotesi di responsabilità diretta per inadempimento ex art. 1218 c.c.) ovvero in quella in cui l'intervento fosse stato eseguito da un medico suo dipendente (ipotesi di responsabilità indiretta ai sensi dell'art. 2049 c.c.), onde tendeva ad escludere che essa potesse rispondere dell'esito di interventi eseguiti da medici scelti direttamente dal paziente, che utilizzassero la sua struttura per l'operazione, senza essere suoi dipendenti, una più recente e condivisibile rimeditazione del problema ha portato a conclusioni diverse.
Si è, infatti, osservato che anche quando l'operazione sia eseguita da un medico di fiducia del paziente, il quale utilizzi la struttura sanitaria, di cui non sia dipendente, per eseguire la sua prestazione, l'obbligazione che la casa di cura assume con l'accettazione del paziente comprende nella sua complessa articolazione sopra ricordata (che mai potrebbe esser ridotta alla sola prestazione dei servizi alberghieri: ex multis: Cass.
14.7.04 n. 13066) anche l'obbligo di assicurare l'esecuzione dell'intervento, quale parte essenziale del programma di cura, che essa si impegna a prestare al paziente, sicché il chirurgo nell'eseguire l'operazione assume, in ogni caso, la posizione di collaboratore di cui il debitore si avvale per l'esecuzione della prestazione, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1228 c.c., la casa di cura risponde verso il paziente anche dei suoi fatti dolosi o colposi, senza che assuma rilevanza il fatto che non sia la sua datrice di lavoro.
Invero la responsabilità per fatto dell'ausiliario disciplinata da tale norma prescinde (a differenza di quella prevista in campo extracontrattuale dall'art. 2049 c.c.) dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Cass. 21.2.98 n. 1883; id. 20.4.89 n.
1855), onde anche riguardo al rapporto di collaborazione che si crea tra medico e la struttura sanitaria (pubblica o privata), nel cui ambito egli opera, risulta irrilevante, ai fini che qui rilevano, la natura giuridica di tale rapporto, assumendo rilevanza solo la circostanza che dell'opera del medico la struttura si avvalga nell'attuazione di un aspetto del rapporto obbligatorio;
il che è sufficiente a fondare la sua responsabilità per il principio cuius commoda eius et incommoda, di cui è espressione l'art. 1228 c.c., atteso che non si tratta di responsabilità per colpa (nella scelta dell'ausi-liario), ma fondata sul rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempi-mento dell'obbligazione (Cass.
17.5.01 n. 6756).
Pertanto, costituisce affermazione ormai consolidata quella per cui la struttura sanitaria pubblica o privata risponde per l'insuccesso degli interventi eseguiti nel suo ambito dai medici, anche se questi non siano legati ad essa da rapporto di lavoro subordinato (Cass.
11.1.08 n. 577; id. 28.11.07 n. 24742; id. 14.6.07 n. 13953; id. 13.4.07 n. 8826; id.
14.7.04 n. 13066; id.
8.1.99 n. 103; il principio è ribadito in motivazione anche da Cass.
1.7.02 n. 9556 e non è riportato in massima solo per il fatto che nel caso di specie sussisteva responsabilità diretta per insufficienza della struttura organizzativa della casa di cura, onde quel passaggio non era rilevante ai fini della decisione).
La giurisprudenza ha chiarito che in tale ottica è anche irrilevante il fatto che il chirurgo sia stato scelto dal paziente come suo medico di fiducia, atteso che la scelta è comunque caduta su professionista che collabora con la casa di cura e rende, in tal modo, possibile per la stessa l'accettazione di pazienti che richiedano la sua opera professionale, onde anche in questo caso il medico assume la veste di collaboratore necessario del debitore nell'esecuzione della sua complessa obbligazione, con le conseguenze di cui all'art. 1228
c.c.. Infatti, la scelta del creditore (il paziente) risulta operata pur sempre nell'ambito di quella più generale e previamente effettuata a monte dal debitore (la casa di cura) di servirsi nell'ambito della sua organizzazione delle prestazioni professionali del medico, sicché essa non altera la posizione di ausiliario, che a questi va riconosciuta ed alla quale consegue la responsabilità della casa di cura per le conseguenze dannose della sua opera.
Ciò premesso va osservato che non è controverso (ed è documentato dalla cartella clinica prodotta in copia dall'attrice) che l'attrice sia stata ricoverata ed operata presso la clinica convenuta e che l'operazione sia stata eseguita dal dottor Verrengia, coadiuvato da una equipe di medici e paramedici messa a disposizione dalla clinica.
Risultano, altresì, dimostrate sia la stipulazione del contratto di spedalità (avvenuta all'atto dell'accettazione della paziente per la cura chirurgica ) sia l'esistenza di un rapporto di collaborazione, nel senso sopra precisato, tra il dottore e la clinica , CP_1 come si desume senza difficoltà dal fatto che egli abbia operato nella sala operatoria della clinica, coadiuvato da personale medico e paramedico messo a disposizione (non importa in virtù di quali rapporti giuridici) dalla clinica ed utilizzando la strumentazione e le apparecchiature della clinica.
Vi è prova anche dell'evento dannoso (“perforazione duodenale sulla parete anteriore della regione bulbare, coperta per incremento cospicuo della quota fluida endoaddominale, e segni di reattività e di difesa peritoneale) e delle conseguenze che ne sono derivate. Appare anche evidente, per il collegamento logico tra i fatti ora descritti, la prova del nesso eziologico, come descritto dal Ctu.
L'attrice, pertanto, ha ottemperato al proprio onere probatorio.
Deve escludersi, invece, che il convenuto abbia ottemperato al suo onere.
La clinica si è limitata ad asserire di aver operato in modo oculato e corretto, ma non ha allegato (ed ancor meno dimostrato) alcuna circostanza, che possa indurre a ritenere che le lesioni provocate alla paziente costituiscano eventi imprevedibili o inevitabili o il risultato di situazioni che solo con speciale e non comune abilità sarebbe stato possibile tenere sotto controllo. Allo stesso modo, la circostanza che la paziente sia stata resa edotta di un lento e graduale processo di informazione, sottoscrivendo consensi informati dettagliati, ed informata dai sanitari di tutte le conseguenze, rischi e complicanze dell'intervento, non rileva nel caso di specie, in quanto le informazioni fornite alla paziente, pur ampie e complete per un intervento di colecistectomia, sono viziate da una diagnosi errata.
Le circostanze poste a fondamento della domanda attrice sono ulteriormente confermate dai CTU.
Sul punto, il Dr. , Specialista in Chirurgia generale e in chirurgia Persona_2 dell'apparato digerente, e Dott. , Specialista in Medicina Legale e delle Persona_3
Assicurazioni, le cui conclusioni risultano del tutto prive di vizi logici e/o di metodo che possano in qualche modo inficiare l'attendibilità dei risultati conseguiti, apparendo al contrario analiticamente motivate e chiare, nel rassegnare la presente relazione (previo esame della documentazione e degli scritti difensivi delle parti, riferivano all'autorità giudicante che: “ La signora al momento del ricovero avvenuto in data Pt_1
09.07.2014 presso la Casa di Cura presentava una colecistopatia legata alla presenza di un adenoma della colecisti. Non riferiva in anamnesi comorbidità rilevanti, né assunzioni di Co farmaci. Durante il ricovero presso la casa di Cura Padre , la signora fu sottoposta ad
RX Torace in data 09.07.2014 ed intervento di colecistectomia per via laparoscopica in data 10.07.2014. Venne dimessa con diagnosi di “colecistopatia alitiasica”, mentre nella lettera di dimissioni del 12.07.2014 è indicata la diagnosi di “colelitiasi”. Si rileva un vizio del consenso informato, in quanto le informazioni fornite alla paziente, pur ampie e complete per un intervento di colecistectomia, sono a nostro avviso incomplete e viziate da una diagnosi errata. La signora era affetta da una colecistopatia verosimilmente adenomatosa delle cui peculiarità la paziente doveva essere edotta e messa in grado di decidere se operarsi subito (qualora ci fossero state le condizioni esaminate in precedenza),
o in caso contrario se beneficiare di un monitoraggio ecografico, finalizzato a valutarne
l'incremento dimensionale e, soltanto allora, porre indicazione al trattamento chirurgico.
Invece viene posta erroneamente diagnosi di calcolosi della colecisti, come si evince dallo stesso modulo di consenso informato del 09.07.2014 ( colelitiasi) Pertanto si ritiene il consenso viziato e non valido. La colecistectomia è complicata da due lesioni iatrogene: la perforazione del duodeno e la lesione della via biliare principale. Le due complicanze sono indipendenti tra loro, ovvero sono generate in zone anatomicamente non contigue, in differenti momenti della CL e con modalità diverse. Le lesioni interessano organi distanti tra loro e il meccanismo etiologico è differente, per cui i danni non possono essere generati da un'unica manovra errata. Le perforazioni della parete anteriore del duodeno possono essere causate da un danno termico (uso improprio di sistemi di energia), dall'introduzione dei trocar o da manovre incaute di dissezione. La lesione biliare nel caso in esame è generata da un errato posizionamento di clips (le graphe metalliche adoperate per chiudere dotto e arteria cistica). Prende quindi origine da un misconoscimento di strutture anatomiche. Non si tratta di una sezione della VBP, ma di un'errata applicazione delle clips in una zona in cui non si dovrebbero apporre. La perforazione del duodeno e la lesione della via biliare principale sono lesioni iatrogene note : • prevedibili - in caso di interventi eseguiti in urgenza, di flogosi acuta e di particolari situazioni anatomo-patologiche
(colecistite acuta sclero atrofica, sind. di • Prevenibili - in primis con un'adeguata Per_4 indicazione all'intervento, quindi con l'adozione di una corretta tecnica chirurgica come precedentemente escusso (selezione dei dispositivi ad energia, uso routinario del critical view of safety sec. Strasberg) o alla possibilità di modificare la tecnica (colecistectomia
“fundus-first” o conversione laparotomica, STC) in caso di anatomia non chiara. In considerazione di quanto escusso in precedenza si ritiene che sussistano note di censura per i chirurghi relativamente all'errata indicazione chirurgica ed alle complicanze legate ad errori tecnici. Non si condivide l'indicazione alla CL, che appare quanto mai superficiale. La paziente è accettata in ospedale con diagnosi di colecistectomia!! (non è una diagnosi ma un intervento). All'anamnesi si legge di litiasi della colecisti, reperto non confermato né da studi preoperatori, né dal referto operatorio, né dall'esame istologico. Si pone indicazione per litiasi (vedi anche consenso informato), mentre la paziente ha un polipo della colecisti, ovvero un'altra patologia con differenti scelte terapeutiche. Anche in questa eventualità non si approva l'approccio chirurgico immediato. La paziente è giovane (30 anni all'epoca dei fatti), asintomatica e il polipo è di piccole dimensioni, per cui poteva beneficiare di un approccio conservativo “wait and see”. Si segnala poi che le complicanze occorse nel caso in esame vanno ascritte ad errori per colpa lieve da imperizia dei chirurghi che effettuarono
l'intervento di colecistectomia laparoscopica. Inoltre, il referto operatorio non mette al riparo gli operatori da censura. Siffatta affermazione è confermata dalle seguenti osservazioni: non c'è alcun accenno alla tecnica di introduzione dei trocar sotto visione, al tipo di energia utilizzata (mono- o bipolare, ultrasuoni, etc), all'adozione del CVS. Non si ritiene opportuna un'eventuale conversione laparotomica o all'approccio “fundus-first” per le difficoltà riscontrate nell'isolamento di dotto e arteria cistica. Entrambe le lesioni, come precedentemente escusso, sono dovute ad errori tecnici in differenti fasi della CL. Si ribadisce che la perforazione duodenale può essere determinata da un danno termico (uso improprio di sistemi ad energia), dall'introduzione di trocars che accidentalmente ledono la parete del viscere o da manovre incaute di dissezione;
eventi tutti ascrivibili a una tecnica non corretta. Inoltre, anche la lesione biliare al dotto epatico ds. è causata da un errato posizionamento di clips per il misconoscimento di strutture anatomiche. La sfortunata vicenda clinica della paziente poteva essere evitata di principio non sottoponendola ad un intervento non indicato per una patologia per cui era sufficiente un monitoraggio clinico e strumentale. Una volta posta l'indicazione chirurgica – non condivisibile – si sarebbero dovuti adottare tutti quegli accorgimenti e dettami, ampiamente escussi, utili a prevenire e Cont evitare le ben note complicanze da Dall'esame della documentazione e dall'assenza di contraddittorio in sede peritale non si ha contezza che siano stati rispettati. L'intervento eseguito non presentava la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, anche in considerazione delle condizioni e del complessivo stato di salute della parte attorea
(giovane età, assenza di patologie associate, assenza di patologie infiammatorie della colecisti). Dalla documentazione in atti ovvero dalla descrizione dell'intervento di colecistectomia si legge di aderenze e colecisti sclerotica. Tali condizioni certamente non sono proibitive, né sono associate a particolari rischi aggiuntivi, né sono tali da rendere
l'operazione particolarmente difficile, come potrebbe essere in caso di colecistite acuta in atto, o di una colecistite sclero-atrofica o di una sindrome di Mirizzi”.
Le considerazioni rassegnate dal consulente d'ufficio vanno integralmente condivise in quanto immuni da vizi giuridici e tecnici e, pertanto, possono essere assunte a fondamento dell'odierna decisione (cfr. Cass. 3492/2002 e 8669/1994).
La corte Suprema di Cassazione ha ripetutamente affermato che il giudice di merito non
è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (cfr., per tutte, Cass. n.7364/2012, Cass. n. 10222/2009 e Cass. n.
10668/2005).
Non rilevano neppure ai fini di un diverso decidere le considerazioni avanzate dal consulente di parte della clinica, avendo il ctu confermato espressamente, a mezzo chiarimenti, quanto rassegnato in perizia.
Deve, pertanto, affermarsi la responsabilità della convenuta clinica per le conseguenze dannose della condotta del collaboratore di cui si è servita per adempiere l'obbligazione di ricovero e cura assunta nei confronti della parte attrice.
Passando alla liquidazione del risarcimento, va rilevato che appare correttamente motivata la valutazione proposta dal c.t.u., che a tal fine ha considerato: inabilità temporanea totale - giorni: 61 inabilità temporanea parziale al 75 % - giorni: 15; inabilità temporanea parziale al 50 % - giorni: 15. Sono residuati postumi permanenti valutabili nell'ordine del 16%. Orbene, poiché all'epoca dei fatti l'attrice aveva un'età di 30 anni, applicando le più recenti tabelle di liquidazione del danno biologico elaborate dall'osservatorio della giustizia civile di Milano in applicazione dei criteri dettati dalle sezioni unite della
Suprema Corte con la sentenza 11.11.08 n. 26973, che impone la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, senza sottodistinzioni (in particolare tra danno biologico e danno morale), che di recente hanno ricevuto l'avallo della suprema corte (Cass. 7.6.11
n. 12408; id. 30.6.11 n. 14402), si hanno le seguenti liquidazioni:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
-Età del danneggiato alla data del sinistro 30 anni
- Percentuale di invalidità permanente 16%
- Punto danno biologico € 3.330,81
- Incremento per sofferenza soggettiva (+ 32%) non riconosciuto
- Punto base I.T.T. € 115,00
- Giorni di invalidità temporanea totale 61
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
- Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
- Danno non patrimoniale risarcibile € 45.565,00
- Invalidità temporanea totale € 7.015,00
- Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.293,75
- Invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50
- Totale danno biologico temporaneo € 9.171,25
- Totale generale: € 54.736,25
La va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva Controparte_1 somma di €. 50.000,00, tenuto conto che l'attore ha contenuto la domanda entro il limite della predetta somma anche comprensiva anche di interessi e rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M.
147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Le spese di Ctu sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 3585/2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Accoglie la domanda spiegata dalla sig.ra e dichiara Parte_1
l'inadempimento della;
Controparte_1
2. Per l'effetto, condanna la in persona del l.r.p.t. al pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 50.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3. Condanna la a rifondere in favore della le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in € 518,00 per spese vive, € 3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne fatto anticipo.
4. Pone definitivamente a carico della le spese di CTU. Controparte_1
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 12.6.2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO