Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 07/07/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetana Rita Parlato e Bartolo Studiale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo sito in Palermo, via Agrigento n. 51;
contro
il Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Palermo - Questura Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del Decreto Prefettizio -OMISSIS- notificato in data 3 maggio 2023, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha fatto TO al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
- della nota del -OMISSIS- notificata in data pari data avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni”.
- della nota del -OMISSIS- - riportata nelle premesse del Decreto prefettizio - con la quale la Questura di Palermo ha proposto il TO di detenzioni armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. nei confronti del sig. -OMISSIS- Davide;
- della nota del -OMISSIS- - riportate sempre nelle premesse del Decreto prefettizio - con le quali la Questura di Palermo ha confermato la proposta, ritenendo;
- di ogni ulteriore atto dagli stessi presupposto, agli stessi connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Palermo - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Luca Girardi e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente promosso, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, tra gli altri, del Decreto Prefettizio-OMISSIS-, con il quale il Prefetto della Provincia di Palermo ha decretato in capo all’istante il TO di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
In fatto il ricorrente espone di essere da tempo titolare di licenza di porto d’armi per l’esercizio di tiro al volo e di aver ricevuto, in data 29 marzo 2022, la nota n-OMISSIS- con la quale gli è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto all’adozione del provvedimento di TO di detenzione armi e munizioni e materie esplodenti perché a carico dello stesso sarebbe “emersa una minore affidabilità in materia di armi, tenuto conto che, a seguito di denuncia – querela” il ricorrente “è stato segnalato all’A.G. in data 11.12.2021 in CODICE-ROSSO, per il reato di minacce (art. 612 c.p.…)”.
L’odierno ricorrente, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 10 della l. n. 241/90, provvedeva a presentare proprie osservazioni difensive. In particolare, il ricorrente specificava che per il procedimento penale scaturito dalla denuncia indicata era stata depositata al GIP del Tribunale penale di Palermo istanza di archiviazione. Inoltre, il sig. -OMISSIS- significava che la suddetta indagine nasceva dalla denuncia presentata da sua sorella, soggetto affetto anche da “disturbo bipolare e da disturbo schizo affettivo cronico con ripetute esacerbazioni”.
Nonostante ciò, gli veniva notificato in data 3 maggio 2023 il Decreto Prefettizio gravato con il quale l’Amministrazione resistente faceva TO al sig. -OMISSIS- di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, rilevando “non dirimente quanto rappresentato in seno alle memorie difensive, evidenziando che la situazione familiare in cui il proposto è coinvolto è alquanto compromessa in virtù delle patologie della sorella”.
Da cui il presente ricorso con il quale il ricorrente censura il provvedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS — eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/90 — eccesso di potere per motivazione perplessa ed apparente, erroneità dei presupposti, travisamento, carenza di istruttoria, ingiustizia e sproporzionalità manifesta.
In particolare, il ricorrente lamenta che nella fattispecie in esame non vi sarebbe alcuna condotta posta in essere che integri fatti impeditivi al mantenimento della licenza. Per tale ragione, l’istante ritiene non congruamente motivato e privo dei suoi indefettibili presupposti fattuali il giudizio d’inaffidabilità su cui riposa il diniego oggetto di odierna impugnazione.
Nel ricorso l’istante precisa anche che la mancanza di tale indefettibile apparato motivazionale assume pregnanza anche alla luce di un fatto sopravvenuto e cioè il decesso della sorella, avvenuto in data 27 maggio 2023. A questo fine, il ricorrente ha informato dell’accaduto proprio la Prefettura resistente in data 27 giugno 2023 ai fini di una possibile revoca in autotutela del provvedimento, senza però avere avuto alcun riscontro.
Resiste in giudizio l’amministrazione intimata, nella specie il Ministero dell’Interno - Prefettura di Palermo - Questura Palermo, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato di Palermo che, dopo una più esaustiva narrazione degli eventi, ha chiesto il rigetto del ricorso attesa la sua infondatezza.
In vista dell’odierna udienza, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. sostanzialmente ribadendo i propri assunti difensivi.
All’udienza pubblica dell’8 aprile 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Giova preliminarmente una più accurata ricostruzione fattuale della vicenda alla luce cella documentazione depositata a supporto dalla Difesa erariale.
Con nota n.-OMISSIS-, la Questura di Palermo ha proposto nei confronti del ricorrente il TO di detenzione armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S, in relazione alla situazione di acredine nei rapporti familiari in cui il medesimo era all’epoca coinvolto in quanto, l’11 dicembre 2021, il sig. -OMISSIS- è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria dalla sorella per il reato di minacce (art. 612 c.p.).
Seguiva il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni nonché del porto d’armi per uso sportivo in suo possesso da parte dei Carabinieri del Commissariato di P.S. Zisa Borgo Nuovo.
Durante la fase procedimentale, che ha poi portato all’emissione del provvedimento gravato, il ricorrente ha eccepito con memoria di essere totalmente estraneo ai fatti contestati, essendo la denuncia presentata a suo carico frutto del “disturbo bipolare e [da] disturbo schizo-affettivo cronico” di cui la sorella è affetta da anni e della conseguente terapia farmacologica che la rende “facilmente vittima di plagio e circonvenzione” , tanto che, in occasione di una denuncia a carico di terzi estranei sporta in data 5 aprile 2022 presso la Stazione Carabinieri di Mezzojuso, la stessa ha dichiarato che “nel dicembre 2021, presa da un momento di debolezza ed a seguito di un disguido, ho denunciato mio fratello per minacce presso il Commissariato Zisa di Palermo. Per fortuna, pochi giorni dopo, tornata in me, mi sono premurata di ritirare la denuncia”.
Il ricorrente ha pure chiarito che, in sede penale, il relativo procedimento è stato poi archiviato e che, in sede civile, è stato persino nominato amministratore di sostegno della propria sorella, in quanto persona ritenuta affidabile.
Con nota n.-OMISSIS-, la Questura di Palermo, interessata in merito alle osservazioni di parte, ha confermato la proposta di TO, non ritenendo dirimenti le argomentazioni ivi rappresentate. Pertanto, con nota n. -OMISSIS-, la Questura di Palermo ha di nuovo confermato la proposta di TO .
In ultimo, con il decreto oggi impugnato, è stato fatto TO al ricorrente di detenere armi munizioni e materie esplodenti, mentre con istanza del 27 giugno 2023 parte ricorrente ha chiesto la revoca del suddetto TO prefettizio, alla luce del fatto sopravvenuto del decesso della sorella. Dopo tre giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame, l’odierno ricorrente ha comunque deciso di notificare il presente gravame con il quale sostanzialmente lamenta un difetto istruttorio e di motivazione del provvedimento prefettizio.
2. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
3. Come esposto in narrativa, i fatti posti a fondamento del provvedimento prefettizio di TO consistono nella denuncia per il reato di minaccia sporta dalla sorella del ricorrente, successivamente archiviata dal GIP, e nel contesto familiare in cui il sig. -OMISSIS- si trova(va) inserito, caratterizzato all’epoca dell’emissione del provvedimento impugnato, dalla presenza della predetta sorella, affetta da gravi patologie psichiatriche che la rendevano incompatibile con la vicinanza di un’arma.
La regola generale nel nostro ordinamento è rappresentata dal TO di porto delle armi, che l'autorizzazione di polizia è suscettibile di rimuovere in via di eccezione in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
La licenza di porto d'armi (anche per il fucile ad uso sportivo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (cfr. Cons. Stato, III, 18 aprile 2016, n. 1538).
Per costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, “il precedente rilascio del titolo di porto d'armi non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all'atto del periodico rinnovo, non solo sull'uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all'autorizzazione, ma che abilita altresì l'Autorità competente a condurre - nonostante i precedenti rinnovi - anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche per l'effetto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica” (Cons. Stato, III, 19 agosto 2022, n. 7315).
E ancora "ai fini dell'accertamento del presupposto del TO, l'Amministrazione esercita un potere connotato in senso tipicamente discrezionale, essendo demandate alla stessa l'accurata acquisizione e l'attenta ponderazione delle circostanze rilevanti ai fini del compimento della suddetta valutazione, in vista della individuazione, particolarmente nelle situazioni in cui il presupposto legittimante l'esercizio del potere inibitorio non sia plasticamente configurabile né ictu oculi rilevabile, di un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze contrapposte, pur nella considerazione della natura cedevole dell'interesse del cittadino, proteso alla conservazione/acquisizione della facoltà di detenzione delle armi, a fronte del preminente interesse pubblico come dianzi delineato" (Cons. Stato, III, 15 luglio 2019, n. 4963).
Il TO di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto, familiare, e/o sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Cons. Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore o di soggetti terzi che comunque possano avere accesso alle stesse.
4. Sulla scorta delle suddette premesse, va rilevato che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo è assistito da un adeguato apparato motivazionale essendo enucleabile dall’esposizione delle circostanze di fatto evidenziate dall’Amministrazione le ragioni per le quali è stato formulato un giudizio di inaffidabilità del ricorrente nell’uso delle armi, sia pure nell’ampio margine di apprezzamento da riconoscersi all’Amministrazione nel perseguimento delle esigenze cautelari e preventive tipiche del potere esercitato in materia.
L’amministrazione, nella specie, ha ben ed opportunamente evidenziato il contesto familiare in cui il ricorrente viveva all’epoca , mettendo in luce la “situazione alquanto compromessa in virtù delle patologie della sorella” (soggetto affetto anche da disturbo bipolare e da disturbo schizo affettivo cronico con ripetute esacerbazioni, come da attestazione medica in atti), e ciò a prescindere dalla vicenda penale che ha visto coinvolto parte ricorrente e dall’analisi svolta sulla personalità dello stesso detentore.
Pertanto, i l provvedimento risponde all’esigenza di evitare il pericolo di un uso improprio delle armi, in ragione della particolare situazione familiare esistente al momento dell’adozione del provvedimento e per tale ragione va esente da censure seguendo l’indirizzo ermeneutico richiamato e qui condiviso.
Deve pure essere evidenziato, come attestato dal Questure di Palermo con nota del 27 gennaio 2023, che negli anni 2020/2021 si sono resi necessari altri interventi del personale di polizia talché, non può ritenersi manifestamente irragionevole la valutazione operata nel provvedimento impugnato circa il pericolo di un abuso delle armi.
La capacità di abuso delle armi, cui l'articolo 39, r.d. n. 773 del 1931 correla il potere prefettizio di TO di detenzione di armi e munizioni, delinea una formula ampia, suscettibile di abbracciare tutte le situazioni che secondo il prudente apprezzamento dell'Amministrazione sono sintomatiche della inaffidabilità dell'interessato, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e sociale in cui è stabilmente inserito. Pertanto, i provvedimenti in materia di armi possono essere legittimamente adottati anche nei casi in cui, pur non essendo nulla imputabile direttamente al richiedente, vi sia una situazione di fatto (ad es. lo stabile legame di coniugio e di convivenza) che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno), nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto (di recente, T.A.R., Salerno, sez. I, 24/07/2024, n. 1575).
Peraltro, il fatto nuovo del decesso della sorella del ricorrente avvenuto in data 27 maggio 2023, ma reso noto all’Amministrazione solo in data 27 giugno 2023, cioè successivamente all’emissione del provvedimento prefettizio, non può incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, in quanto lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo a riferimento la situazione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione (di recente, Consiglio di Stato, sez. V, 31/12/2024, n. 10556).
5. Appare perciò legittimo che l’Autorità prefettizia abbia disposto il TO di detenzione di armi e munizioni, così come esposto nella motivazione del provvedimento, essendo sufficiente “che esso si estrinsechi in valutazioni non irrazionali o arbitrarie” (Cons. Stato, III, 24 settembre 2013, n. 4684) ed essendo dunque censurabile da parte del Giudice Amministrativo “solo se del tutto mancante o manifestamente illogica” sia la motivazione (T.A.R. Lombardia Milano, I, 19 gennaio 2023, n. 177): circostanze che, nella specie, non ricorrono.
6. Il ricorso va dunque rigettato, con salvezza degli atti impugnati.
Resta impregiudicata la possibilità per l’amministrazione di rideterminarsi a seguito della richiesta di revoca presentata dal ricorrente in data 27 giugno 2023, nonché per lo stesso ricorrente di sollecitare una risposta alla stessa da parte dell’amministrazione alla luce delle circostanze sopravvenute, non note alla Prefettura in sede di emissione del provvedimento gravato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza degli atti impugnati, salve le ulteriori valutazioni dell’amministrazione alla luce del mutato quadro fattuale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Luca Girardi, Primo Referendario, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Girardi | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.