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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1192/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
13.6.2024
da
e , Parte_1 Parte_2
- ricorrenti –
rappresentati e difesi dall'Avvocato SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC
Email_1
con tro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. Stefano Capponi e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] CP_3
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 O G G ETTO : carta do cente.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015
n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna Controparte_1
ricorrente la predetta la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 1.500,00 (3 anni da 2020/2021 a 2022/2023) Parte_1
per € 2.500,00 (5 anni da 2018/2019 a 2022/2023), Parte_2
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio si accerti che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo - l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie, il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento delle somme indicate “in principalità” deve Controparte_1
intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 49,00), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022
n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
2 Per parte resistente:
Nel merito:
rigettare le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
In ogni caso:
con vittoria di spese del presente giudizio, nonché, in caso di rigetto integrale del ricorso, con condanna di parte ricorrente anche alla corresponsione in favore dell'Amministrazione resistente delle somme, ove ritenute dovute, a titolo risarcitorio, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 1, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge
183/2011, o, in subordine, comunque, con compensazione delle spese di lite stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docenti nel corso di taluni anni scolastici, ed agivano in giudizio nei confronti del
[...]
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, Controparte_1
proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del
Docente istituita dall'a.s. 2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, oltre accessori, quale contributo alla formazione professionale,
tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
3 2. Il costituendosi in giudizio eccepiva in via Controparte_1
preliminare la carenza di interesse ad agire dei ricorrenti in relazione all'a.s. 2023/24,
in cui avevano ottenuto supplenze annuali per le quali il diritto alla Carta Docente era previsto da legge ex art. 15 del D.L. 69/2023, nonché la prescrizione in riferimento all'annualità 2018/19 relativamente al ricorrente . Nel merito negava la Parte_2
spettanza al personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò
violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che a parte ricorrente spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. Dimessa da parte ricorrente documentazione afferente all'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. circuito scolastico, veniva autorizzato il deposito di note nell'ambito delle quali parte ricorrente dichiarava per entrambi i ricorrenti di rinunciare alla domanda in relazione all'a.s. 2023/24.
§ § § § § § § § § §
4. Va premesso che i ricorrenti lamentano – considerata la rinuncia operata nelle note conclusive - il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di €
500,00 in relazione ai seguenti a.s.:
per dal 2020/2021 a 2022/2023, in cui ha ottenuto incarichi di supplenza Parte_1
fino al termine delle attività didattiche;
per dal 2018/2019 a 2022/2023, in cui ha ottenuto incarichi di supplenza Parte_2
fino al termine delle attività didattiche ed annuale per l'a.s. 2019/20.
5. E' documentato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel cd. “circuito scolastico” in quanto successivamente immessi in ruolo.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
4 29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame -.
8. La prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del in relazione all'a.s. CP_1
2018/19 per , è effettivamente decorsa dovendo applicarsi il termine di Parte_2
prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. – si tratta infatti di obbligazione pecuniaria riferita a crediti da pagarsi annualmente – con decorrenza dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cu sarebbe stato possibile l'inserimento della richiesta nel portale attivato a questo fine dall'Amministrazione o dalla successiva stipulazione del relativo contratto di supplenza utile ai fini di causa (si conviene sul punto con Cass.,
29961/23). Si rileva infatti che per l'a.s. in questione il ricorrente ha ottenuto l'incarico di supplenza il 18.10.2018 ed il ricorso è stato notificato oltre il quinquennio.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento dei ricorrenti nel circuito scolastico -
da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento -, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per:
per importo di € 1.500,00; Parte_1
, per importo di € 2.000,00; Parte_2
con conseguente condanna del a provvedere al relativo accredito a loro CP_1
favore, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica:
5 per per importo di € 1.500,00; Parte_1
per , per importo di € 2.000,00, Parte_2
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla maggior CP_1
somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere al procuratore di parte ricorrente – che si é CP_1
dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in € 2.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 49,00.
Venezia, 14/03/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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