CASS
Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/07/2024, n. 18163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18163 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3544/2021 R.G. proposto da: COSTRUZIONI GENERALI SRL (già RF MA SPA), GA SRL IN LIQUIDAZIONE (già ING. RF MA GA SRL), MA SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso lo studio dell’avvocato IN CO, rappresentati e difesi, giuste procure speciali allegate al ricorso, dagli avvocati GARGANO NICOLA (nicgar@legalmail.it) e LA IO (lacirignola.valerio@coabrindisi.legalmail.it). -ricorrenti- Civile Sent. Sez. 3 Num. 18163 Anno 2024 Presidente: IL ES IA Relatore: TA AN Data pubblicazione: 02/07/2024 2 di 23 contro CITTA’ METROPOLITANA DI BARI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’avvocato STRADA SS (alessia.strada@pec.giuffrè.it), che la rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso. -controricorrente- nonchè contro INTERNAZIONAL FACTOR ITALIA-IFITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato VERRECCHIA OL IA (paolomariaverrecchia@ordineavvocatiroma.org), -controricorrente- nonchè contro MASCIOPINTO NZ SAS, BENINATO ES, AR PASQUALE, LV MATARRESE SPA, FALCICCHIO VITO SNC, GRUPPO ANDIDERO FINANZIARIO IMMOBILIARE SRL -intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 1896/2020 depositata il 04/11/2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 02/04/2024 dal Consigliere dr.ssa AN TA. Udito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. AN DE MA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’avvocato NICOLA GARGANO, anche in sostituzione dell’avvocato IO LA. 3 di 23 Udito l’avvocato LAURA ALESSANDRA LODI per delega dell’avvocato OL IA VERRECCHIA. Udito l’avvocato SS STRADA. FATTI DI CAUSA 1. International Factors TA s.p.a.-TA conveniva avanti al Tribunale di Bari la FE MA s.p.a. (ora Costruzioni Generali s.r.l.), nonché le società beneficiarie della scissione parziale della Ing. FE MA s.p.a. e precisamente la FE MA Gas s.r.l. (ora Gas s.r.l.) e la MA Sviluppo Immobiliare s.r.l., chiedendone la condanna al pagamento del suo credito portato dalla fattura n. 5/94. Si costituivano resistendo le società convenute, che estendevano il contraddittorio alla Provincia di Bari e all’impresa IN s.a.s. e alle altre società del gruppo. 1.1. Con sentenza n. 5704/2014 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda di condanna proposta da TA, rigettando la domanda di manleva avanzata dalle società convenuta nei confronti dei terzi chiamati. 2. TA notificava quindi la sentenza, ai fini del decorso del termine breve, in data 29 dicembre 2014, ai sensi degli artt. 170, 285 e 325 cod. proc. civ.; Costruzioni Generali s.r.l., FE MA Gas s.r.l. (ora Gas s.r.l.) e la MA Sviluppo Immobiliare s.r.l. la impugnavano e notificavano l’appello il successivo 5 marzo 2015. 2.1. Con sentenza n. 1895/2020 del 4 novembre 2020 la Corte d’Appello di Bari, accogliendo l’eccezione dell’appellata TA, dichiarava l’appello inammissibile per tardività. 4 di 23 3. Avverso tale sentenza Costruzioni Generali s.r.l., Gas s.r.l. in liquidazione e MA Sviluppo Immobiliare s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resistono con controricorso la International Factors Italia s.p.a. e la Città Metropolitana di Bari. Sebbene intimate, le altre parti indicate in epigrafe non hanno svolto attività difensiva. Nelle more del giudizio per la Città Metropolitana di Bari si è costituito nuovo difensore, in sostituzione delle due precedenti. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Le ricorrenti e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative. 5. In data 7 settembre 2023 il difensore di parte ricorrente ha depositato istanza di trattazione della causa in pubblica udienza. All’esito dell’adunanza camerale del 29 settembre 2023 il Collegio ha emesso ordinanza interlocutoria con cui ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte, cui si è riportato nella discussione orale. Le ricorrenti e le due resistenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della legge 53 del 1994 e, in conseguenza, dell’art. 11 della legge n. 53/1994. 5 di 23 Censurano quanto affermato a p. 6 primo capoverso della sentenza impugnata: “È incontestato tra le parti in causa, che la sentenza oggetto di impugnazione notificata a mezzo pec, presso il procuratore costituito delle società appellanti è avvenuta in data 29.12.2014. Tale sentenza avrebbe dovuto essere impugnata nel termine di 30 giorni dalla notifica, ossia entro il 28.1.2015 mentre è avvenuta pacificamente il 5.3.2015”. Lamentano non essere affatto pacifica la circostanza dell’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado, che è stata sempre puntualmente contestata da essa ricorrente;
la corte territoriale, invece, dando per “incontestata” tra le parti l’avvenuta notifica della sentenza, avrebbe del tutto omesso di considerare le eccezioni degli appellanti in ordine al mancato deposito della prova della notifica, eccezioni dedotte sin dalla prima udienza del giudizio di appello e reiterate financo nelle memorie di replica, e non avrebbe dunque fatto buon governo della normativa in materia di processo telematico. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 53/1994 e dell’art. 156 cod. proc. civ. Censurano il seguente passaggio della motivazione della sentenza impugnata (p. 6 della sentenza, terzo capoverso): “In ordine alle deduzioni delle appellanti, circa la omissione del codice fiscale nella relata di notifica che avrebbe dato luogo a nullità della notifica, il Collegio ritiene che si tratti di una mera irregolarità in quanto, completa di ogni altro elemento, ha prodotto il risultato della sua conoscenza. 2.1. Svolgono, in relazione, le seguenti plurime censure. Lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la nullità della notifica della sentenza di prime cure 6 di 23 era stata eccepita in appello sotto il profilo della mancanza del codice fiscale del destinatario. Denunciano la violazione delle norme in materia di notifica in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, con conseguente sussistenza della nullità ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53 del 1994 ed evidenziano che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancanza di una valida attestazione di conformità, palesemente inesistente per le motivazioni diffusamente esplicate in atti e del tutto ignorate nella parte motiva della sentenza. Deducono infine violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica della sentenza gravata invocando il principio del raggiungimento dello scopo, che è invece inapplicabile al caso di specie, dato che la parte, destinataria della notifica, non ha prestato acquiescenza alla notifica, ma l’ha sempre contestata, eccependone la nullità. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed il travisamento delle prove relative alla presunta intervenuta notifica telematica. Deducono e lamentano quanto segue: “Nella fattispecie, invero, la Corte di Appello è incorsa in un evidente travisamento nell’esame del documento costituente la prova dell’avvenuta notifica che, come si è ampiamente dedotto nel primo motivo, non è stato prodotto nel formato digitale .eml o .msg. (cfr. fascicolo di cortesia doc. 7 contenuto del file pdf contenente la prova della presunta notifica e doc. 8 schermata polisweb da cui si evince il deposito di un file pdf e non .eml o .msg)”. 4. Con il quarto motivo, articolato in più censure, le ricorrenti denunziano vizio di omessa pronuncia, nullità della sentenza ex art. 7 di 23 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 dello stesso codice, e ripropongono questioni, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai fini della invocata decisione nel merito da parte di questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. 5. I primi tre motivi, strettamente tra loro connessi, attengono alla medesima questione, in quanto deducono la presunta nullità della notifica della sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità, per essa, di far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello. Nel primo e nel terzo motivo la questione di nullità viene prospettata in riferimento alla assenza della prova, in modalità telematica, della notifica;
nel secondo motivo in riferimento alla mancanza, nella relata di notifica, sia della sottoscrizione autografa del difensore della attestazione di conformità, sia della mancata indicazione del codice fiscale della società, in alcuni passaggi del motivo indicata come la società richiedente la notifica, in altri come la società destinataria della notifica stessa (v. di seguito in motivazione). 5.1. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare anzitutto il primo e terzo motivo, rispetto ai quali va anzitutto osservato, per quanto rileva in questa sede, che non è contestato tra le parti l’andamento processuale dei precedenti gradi di merito secondo i seguenti passaggi: -la sentenza di primo grado è stata notificata da TA a mezzo pec ai difensori che assistevano in prime cure Costruzioni Generali e le altre società del gruppo MA in data 29 dicembre 2014 (si noti che nella esposizione in fatto, al punto 7 di p. 8, il ricorso fa riferimento anche ad una notifica della sentenza, in forma esecutiva, in data 4 febbraio 2015, senza alcuna altra specificazione;
solo il controricorso della Città Metropolitana di Bari 8 di 23 chiarisce che tale notifica, successiva a quella di TA, era appunto stata eseguita dall’ente pubblico); - la Costruzioni Generali s.r.l. e le altre collegate società, assistite da nuovi difensori, provvedevano a notificare l’atto di appello in data 5 marzo 2015, ovvero entro il cd. termine lungo che sarebbe spirato in data 22 Giugno 2015; - in data 7 maggio 2015 la appellata International Factors Italia si costituiva ai soli fini della sospensiva ex art. 373 cod. proc. civ. con memoria cartacea, alla quale allegava: la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (sentenza di primo grado e relata), le ricevute di accettazione e di consegna con la attestazione di conformità stampata in ogni pagina, e la attestazione di conformità della copia cartacea all’originale telematico da cui è estratta;
il tutto firmato digitalmente. Eccepiva il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza che, essendo stata notificata in data 29 dicembre 2014, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 28 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325 cod. proc. civ.; - all’udienza, fissata per discutere sulla inibitoria, dell’8 maggio 2015, i difensori delle società in allora appellanti, ora ricorrenti, eccepivano la nullità della notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado;
- TA s.p.a. si costituiva telematicamente nel giudizio di appello in data 17 luglio 2015, allegando alla comparsa di costituzione e risposta un file in formato .pdf contenente la scansione della notifica della sentenza. 5.2. Tanto premesso, va anzitutto sgombrato il campo dai rilievi svolti da TA nel controricorso, secondo cui la nullità della notificazione a mezzo pec della sentenza di primo grado sarebbe stata eccepita dalle appellanti soltanto all’udienza di discussione 9 di 23 sulla sospensiva e poi, nel successivo giudizio di merito, soltanto in comparsa conclusionale. Il disposto dell’art. 11 della legge 53/1994 infatti espressamente prevede che: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza (v. Cass., Sez. Un., 01/12/2000, n. 1242) consente pertanto di affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità, purché emergente ex actis, e trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass., 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass., Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; Cass., 31/08/2017, n. 20625; Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620; Cass., 05/03/2019, n. 6417; Cass., 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass., Sez. Un. 20/07/2016, n. 14916). 6. Ciò posto, occorre rilevare che le società ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto là dove afferma che è incontestata tra le parti l’avvenuta notificazione a mezzo pec della sentenza di primo grado in data 29 dicembre 2014, lamentando che in tal modo la Corte territoriale ha erroneamente deciso, senza considerare, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/1994, quanto da loro eccepito, e cioè che la prova della notifica della sentenza impugnata sia stata data dalla appellata Ifiitalia “con il solo deposito di una copia informe dei messaggi PEC 10 di 23 (costituenti la notifica)” al momento della costituzione, cartacea, per l’udienza di discussione sulla sospensiva, nonché, nel successivo giudizio di merito, “allegando ancora una volta un file .pdf contenente la scansione della presunta notifica, ben potendo - in sede di deposito telematico- allegare il duplicato informatico in formato .eml o .msg. come richiesto dall’art. 9 della legge 53 del 1994” (v. p. 18 del ricorso). Siffatta censura è infondata, nella misura in cui risulta del tutto eccentrica e decontestualizzata rispetto al regime normativo del pct-processo civile telematico, vigente ratione temporis all’epoca dei fatti di causa. In questo contesto, viene anzitutto in rilievo l’art. 16-bis, comma 1, del d.l. 179/2012, conv. con modificazioni nella legge 221/2012, che ha introdotto -a decorrere dal 30 giugno 2014- nei tribunali l’obbligo del deposito telematico degli atti delle parti già costituite (cd. atti endoprocessuali) per le cause promosse dopo detta data, mentre dal 31 dicembre 2014 l’obbligo è stato esteso anche agli atti depositati nelle cause iscritte prima del 30 giugno 2014. Al citato art. 16-bis è stato poi aggiunto un comma 1-bis, introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, che ha esteso -a decorrere dal 30 giugno 2015- l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi alle corti di appello. Inoltre, il comma 9-bis dell’art. 16-bis espressamente -ed in particolare per quanto qui di interesse- prevede: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti 11 di 23 contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale”. 6.1. A fini di coordinamento della disciplina delle notificazioni effettuate in proprio dall’avvocato con l’implementazione del processo civile telematico, l’art. 16-quater, comma 1, lett. d), del d.l. 179/2012, ha introdotto nella legge n. 53/1994 l’art.
3-bis. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla L. n. 53 del 1994, è stata introdotta espressamente la PEC-posta elettronica certificata quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all'art.
3-bis, di talché all'avvocato è attribuita la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione (così Cass., 14/12/2016 n. 25758). L’art.
3-bis prevede al comma 2: “2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità” ed al successivo comma 3 stabilisce che: “3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”. 12 di 23 Anche il successivo art. 9 della legge n. 53 del 1994 è stato novellato, mediante l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, in cui rispettivamente è stato previsto: “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”. 6.2. Orbene, in relazione all’inequivocabile disposto dell’art.
3- bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, consolidato orientamento di questa Corte afferma che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod. civ.” (Cass., 4624/2020; v. anche Cass., 25819/2017, che, sulla premessa per cui “la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario”, ha ritenuto che “la verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica”). 13 di 23 Nel caso che ci occupa, ed il ricorso non lo nega, risultano essere state generate sia la ricevuta di accettazione, sia la ricevuta di avvenuta consegna. Inoltre, il fatto che la prova della loro esistenza, e quindi della avvenuta notifica, non sia stata fornita in modalità telematica bensì in modalità analogica non è precluso dal disposto dell’art. 9 della legge n. 53/1994, ma è anzi specificatamente consentito dai suoi commi 1-bis e 1-ter, in relazione alla più generale previsione di cui al comma 9-bis dell’art. 16-bis d.lgs. 179/2012, disposizioni tutte che il ricorso trascura di considerare. 6.4. E’ dunque possibile rilevare che, sebbene la notifica da parte dell’avvocato avvenga in modalità telematica a mezzo pec, come appunto si è verificato nella fattispecie in esame, l’oggetto della notifica ben può essere una copia in formato analogico del provvedimento (nel caso di specie la sentenza di primo grado) e la prova della notificazione ben può essere fornita mediante estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, in caso di impossibilità a ricorrere a modalità esclusivamente telematiche. Sulla base delle norme tutte suindicate si evince infatti che, in linea generale, il difensore ha sempre la possibilità di estrarre copie analogiche di atti o di provvedimenti (così il comma 9-bis dell’art. 16 bis cit.) e, in tema di prova della notificazione a mezzo pec, ha la possibilità di produrre in giudizio la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di consegna: tale produzione, corredata da attestazione di conformità delle suddette copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte, assume efficacia equipollente alla produzione della documentazione con modalità telematiche. 14 di 23 6.5. Aggiungasi che le società ricorrenti, nello svolgere le loro censure, non specificano -salvo qualche generico e tardivo accenno in memoria illustrativa- se il giudizio di primo grado ed il successivo giudizio di appello si siano svolti nella vigenza, o meno, delle norme che rendevano obbligatorio il processo telematico. Invero, dalla esposizione in fatto del ricorso risulta -a mente della entrata in vigore della obbligatorietà del pct in tribunale con decorrenza dal 30 giugno 2014- che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nell’anno 2003 e che la sentenza del tribunale reca n. 5704/2014, e che -a mente della entrata in vigore della obbligatorietà del pct in corte d’appello con decorrenza dal 30 giugno 2015- TA s.p.a. si è costituita all’udienza fissata ex art. 373 cod. proc. civ. ancora in modalità cartacea. Inoltre, dall’esame diretto della relata di notifica della sentenza di primo grado (peraltro anche integralmente trascritta nel controricorso di TA), consentito a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale (v. Sezioni Unite, sentenza 22/05/2012 n° 8077), risulta “che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta” e che è stata attestata come ”conforme all’originale da cui è stata estratta”, circostanze queste che depongono nel senso per cui ancora il giudizio si fosse svolto nel regime cartaceo (dal doc. 007 depositato telematicamente in allegato al ricorso per cassazione si evince che la sentenza di primo grado non è stata né redatta né depositata telematicamente, ma ancora in forma analogica). 7. L’ulteriore censura, contenuta nel primo e nel terzo motivo, per cui vi sarebbe nullità della notificazione della sentenza di primo grado, in mancanza della prova in modalità telematica mediante la produzione di file .eml o .msg, non tiene pertanto conto del regime degli atti e dei provvedimenti processuali all’epoca dei fatti di causa 15 di 23 e trascura il dettato del comma 9-bis dell’art. 16-bis d.lgs. 179/2012 nonché, specificatamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, sembrando piuttosto mutuare questioni dibattute in tema di difetto di attestazione di conformità della copia della sentenza depositata, che determina la conseguente improcedibilità del ricorso in cassazione (art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.), senza affatto considerare la diversità fra le fattispecie messe a raffronto, nonché fra i regimi della nullità e della improcedibilità. Inoltre, nella delicata materia del diritto processuale civile telematico, caratterizzata da una pluralità di fonti, primarie e secondarie, succedutesi nel tempo, è per l’interprete più che mai necessaria l’analisi dei singoli casi concreti prima e la loro doverosa valutazione in termini eventualmente differenziati poi. Deve poi darsi atto che, ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare che «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la 16 di 23 conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione. Ciò in quanto soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
tanto più che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., 8.6.2023, n. 16189). Ma deve ritenersi, in secondo luogo, che la pronuncia fa sempre salva la previsione normativa della prova della notifica in modalità analogica, quando non sia possibile la modalità telematica, ipotesi questa a cui risulta riconducibile la fattispecie in esame, che, in difetto di differenti e precise allegazioni che era onere delle ricorrenti fornire nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risulta connotata da un peculiare andamento processuale, dipanatosi nel periodo di passaggio intertemporale tra il regime cartaceo ed il regime telematico del processo civile. 7.1. La stringata motivazione dell’impugnata sentenza, pur conforme a diritto nel finale approdo decisionale -con declaratoria 17 di 23 di inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure-, va dunque integrata proprio in riferimento alla possibilità per il difensore, prevista sia dall’art.
3-bis, commi 2 e 3, sia dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, vigenti ratione temporis all’epoca dei fatti di causa: - di notificare a mezzo pec una copia analogica dell’atto (e si ribadisce che la relata di notifica, che il ricorso non trascrive e non allega, ma che questa Corte, trattandosi di questione processuale, può direttamente visionare e che in ogni caso è stata riprodotta nel controricorso di TA, riferisce espressamente “che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta”); - di fornire la prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (v. sentenza n. 25686 del 2023: “In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza”); - in ogni caso, rendendo la prescritta attestazione di conformità. Le odierne ricorrenti, come già in appello, richiamano il vizio di violazione di legge in maniera del tutto astratta, senza considerare il disposto dell’art. 9 legge n. 53/1994 né nella sua interezza, comprensivo dei commi 1-bis e 1-ter, né in combinato disposto con i commi 2 e 3 dell’art.
3-bis. Ed oltretutto senza mai specificatamente disconoscere la conformità all’originale sia della sentenza oggetto di notificazione sia della ricevuta di avvenuta consegna prodotta in appello ed 18 di 23 attestante appunto la consegna della notifica a mezzo pec ai suoi destinatari, nella specie i difensori e delle società soccombenti in primo grado. Consegue dal complesso di tutte le argomentazioni qui indicate che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono privi di fondamento. 8. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Le società odierne ricorrenti anzitutto lamentano che nella impugnata sentenza la Corte barese non abbia dato rilievo alla mancanza, nella relata di notifica, di idonea attestazione di conformità e dell’indicazione del codice fiscale. 8.1. La censura, dedotta in maniera apodittica ed assertiva, è infondata. La normativa vigente in materia di attestazione di conformità da parte del difensore, che in questa ipotesi assume la veste di pubblico ufficiale, si rinviene nel d.l. 82/2005, il quale, sia all’art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici), sia all’art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici), richiamati dalle disposizioni, sopra citate, di cui al d.lgs. 179/2012 ed alla legge n. 53/1994, si limita a richiedere la attestazione di conformità all’originale, senza prevedere la necessità di firma autografa;
pertanto, là dove ha rilevato che la attestazione di conformità è valida in quanto firmata digitalmente (così p. 7), l’impugnata sentenza ha pronunciato correttamente, anche in conformità degli insegnamenti posti da questa Suprema Corte, secondo cui la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (v. Cass., 14338/2017, che richiama Cass. n. 22781/2015). Inoltre, entrambi i succitati artt. 22 e 23 e copie hanno la stessa efficacia probatoria 19 di 23 dell'originale “se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Anche questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere pronunciata la nullità della notificazione quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, circostanza questa confermata anche dal fatto che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha specificatamente contestato la conformità della copia notificata all'originale (così espressamente Cass., 27995/2022; Cass., 21507/2017). 9. Infondata è poi la critica svolta alla sentenza della Corte barese per non aver dato rilievo alla mancata indicazione del codice fiscale nella relata di notifica. In disparte il pur non marginale rilievo per cui la censura in alcuni punti lamenta la mancata indicazione del codice fiscale della società richiedente la notifica (ed in questi precisi termini la doglianza era già stata dedotta in appello: v. p. 5 della sentenza impugnata), mentre in altri, più oscuramente, denuncia la mancanza del codice fiscale “del destinatario” (p. 23 del ricorso), va rilevato che la sentenza impugnata -là dove ha escluso si potesse pronunciare la nullità della notifica in relazione alla omessa indicazione del solo codice fiscale della parte richiedente, mentre nella relata di notifica risultano individuati “l’oggetto della consegna, il numero della sentenza, l’ufficio giudiziario e la data di emissione, nonchè la data di pubblicazione” ed ancora “il mittente, i destinatari della consegna, il procedimento relativo, e la relativa attestazione di conformità firmata digitalmente” (p. 7)- si è pienamente conformata agli insegnamenti di questa Suprema Corte. E’ stato infatti già detto che la relata di notifica ha come scopo essenziale il rendere percepibile al destinatario la funzione 20 di 23 cui l’invio dell’atto assolve (Cass., 11593/2017) e, più specificatamente, che “ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante” (Cass., 1717/2020). In tema di omessa indicazione del codice fiscale si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che la sua mancanza costituisce una mera irregolarità, alla luce dell’orientamento, 28/09/2018 n° 23620). 10. Il passaggio motivazionale di cui alla p. 7 dell’impugnata sentenza, come sopra riportato, che dà atto che l’attestazione di conformità risulta contenuta nella relata di notificazione, consente di ritenere privo di pregio anche quanto argomentato dalle ricorrenti a p. 25 del ricorso, sempre nell’ambito del secondo motivo, circa la necessità che la attestazione di conformità sia contenuta all’interno della relata di notifica: tale asserzione, infatti, risulta priva di correlazione con la sentenza impugnata, che ha espressamente accertato la presenza della suddetta attestazione all’interno della relata (Cass., 10/02/2017, n. 6324; Cass., 07/04/2016, n. 13981). 21 di 23 11. Il motivo contiene infine l’ulteriore considerazione, secondo cui lo scopo della notificazione non sarebbe stato raggiunto e vi sarebbe lesione del diritto di difesa delle allora appellanti, oggi ricorrenti, riscontrabile dalla stessa mancanza di proposizione dell’appello nei trenta giorni decorrenti dalla notifica a mezzo pec viziata da nullità. Si sostiene, per un verso, che la nullità di tale notifica poteva essere sanata unicamente dalla proposizione dell’appello nel termine breve per impugnare (p. 29 ricorso) e, per altro verso, che “il raggiungimento dello scopo non potrà essere dichiarato sulla base della mera prova di conoscenza effettiva dell’atto, ma dovrà risultare da un “comportamento processuale” della parte a cui la notificazione è diretta” (p. 27 del ricorso). 11.1. Tali prospettazioni sono infondate. Così argomentando, in sostanza, si finisce per rimettere all’arbitrio della parte, soccombente in primo grado, di decidere se far decorrere il termine lungo oppure il termine breve di impugnazione, mentre, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte -nello statuire il principio di diritto per cui il termine breve di impugnazione ex art. art. 325 cod. proc. civ., decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti- ha evidenziato che funzione della notifica della sentenza di primo grado è quella far decorrere un termine, prima inesistente, per abbreviare, nei confronti di entrambe le parti, il tempo della formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019). Nel caso di specie, il raggiungimento dello scopo si è verificato perché la notifica è entrata nella sfera di conoscenza del 22 di 23 destinatario, il quale, pur deducendone astrattamente la nullità, non ha svolto contestazione alcuna di conformità all’originale: l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. Un., n. 7665 del 2016 richiamata da 28/09/2018 n° 23620). 12. In conclusione, i primi tre motivi devono essere rigettati, mentre il quarto motivo, attinente all’esame del merito della controversia nell’ ipotesi, qui invece esclusa, di riforma della sentenza impugnata e di ritenuta ammissibilità dell’appello, va dichiarato assorbito. 13. La peculiarità delle questioni trattate impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2024. Il Cons. estensore AN TA Il Presidente ES IA IL 23 di 23
la corte territoriale, invece, dando per “incontestata” tra le parti l’avvenuta notifica della sentenza, avrebbe del tutto omesso di considerare le eccezioni degli appellanti in ordine al mancato deposito della prova della notifica, eccezioni dedotte sin dalla prima udienza del giudizio di appello e reiterate financo nelle memorie di replica, e non avrebbe dunque fatto buon governo della normativa in materia di processo telematico. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 53/1994 e dell’art. 156 cod. proc. civ. Censurano il seguente passaggio della motivazione della sentenza impugnata (p. 6 della sentenza, terzo capoverso): “In ordine alle deduzioni delle appellanti, circa la omissione del codice fiscale nella relata di notifica che avrebbe dato luogo a nullità della notifica, il Collegio ritiene che si tratti di una mera irregolarità in quanto, completa di ogni altro elemento, ha prodotto il risultato della sua conoscenza. 2.1. Svolgono, in relazione, le seguenti plurime censure. Lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che la nullità della notifica della sentenza di prime cure 6 di 23 era stata eccepita in appello sotto il profilo della mancanza del codice fiscale del destinatario. Denunciano la violazione delle norme in materia di notifica in proprio ai sensi della legge 53 del 1994, con conseguente sussistenza della nullità ai sensi dell’art. 11 della legge n. 53 del 1994 ed evidenziano che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancanza di una valida attestazione di conformità, palesemente inesistente per le motivazioni diffusamente esplicate in atti e del tutto ignorate nella parte motiva della sentenza. Deducono infine violazione dell’art. 156 cod. proc. civ.: la Corte di merito ha ritenuto valida la notifica della sentenza gravata invocando il principio del raggiungimento dello scopo, che è invece inapplicabile al caso di specie, dato che la parte, destinataria della notifica, non ha prestato acquiescenza alla notifica, ma l’ha sempre contestata, eccependone la nullità. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ed il travisamento delle prove relative alla presunta intervenuta notifica telematica. Deducono e lamentano quanto segue: “Nella fattispecie, invero, la Corte di Appello è incorsa in un evidente travisamento nell’esame del documento costituente la prova dell’avvenuta notifica che, come si è ampiamente dedotto nel primo motivo, non è stato prodotto nel formato digitale .eml o .msg. (cfr. fascicolo di cortesia doc. 7 contenuto del file pdf contenente la prova della presunta notifica e doc. 8 schermata polisweb da cui si evince il deposito di un file pdf e non .eml o .msg)”. 4. Con il quarto motivo, articolato in più censure, le ricorrenti denunziano vizio di omessa pronuncia, nullità della sentenza ex art. 7 di 23 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 dello stesso codice, e ripropongono questioni, rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità dell’appello, ai fini della invocata decisione nel merito da parte di questa Suprema Corte ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. 5. I primi tre motivi, strettamente tra loro connessi, attengono alla medesima questione, in quanto deducono la presunta nullità della notifica della sentenza di primo grado e la conseguente impossibilità, per essa, di far decorrere il termine breve per la proposizione dell’appello. Nel primo e nel terzo motivo la questione di nullità viene prospettata in riferimento alla assenza della prova, in modalità telematica, della notifica;
nel secondo motivo in riferimento alla mancanza, nella relata di notifica, sia della sottoscrizione autografa del difensore della attestazione di conformità, sia della mancata indicazione del codice fiscale della società, in alcuni passaggi del motivo indicata come la società richiedente la notifica, in altri come la società destinataria della notifica stessa (v. di seguito in motivazione). 5.1. Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare anzitutto il primo e terzo motivo, rispetto ai quali va anzitutto osservato, per quanto rileva in questa sede, che non è contestato tra le parti l’andamento processuale dei precedenti gradi di merito secondo i seguenti passaggi: -la sentenza di primo grado è stata notificata da TA a mezzo pec ai difensori che assistevano in prime cure Costruzioni Generali e le altre società del gruppo MA in data 29 dicembre 2014 (si noti che nella esposizione in fatto, al punto 7 di p. 8, il ricorso fa riferimento anche ad una notifica della sentenza, in forma esecutiva, in data 4 febbraio 2015, senza alcuna altra specificazione;
solo il controricorso della Città Metropolitana di Bari 8 di 23 chiarisce che tale notifica, successiva a quella di TA, era appunto stata eseguita dall’ente pubblico); - la Costruzioni Generali s.r.l. e le altre collegate società, assistite da nuovi difensori, provvedevano a notificare l’atto di appello in data 5 marzo 2015, ovvero entro il cd. termine lungo che sarebbe spirato in data 22 Giugno 2015; - in data 7 maggio 2015 la appellata International Factors Italia si costituiva ai soli fini della sospensiva ex art. 373 cod. proc. civ. con memoria cartacea, alla quale allegava: la copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata, i suoi allegati (sentenza di primo grado e relata), le ricevute di accettazione e di consegna con la attestazione di conformità stampata in ogni pagina, e la attestazione di conformità della copia cartacea all’originale telematico da cui è estratta;
il tutto firmato digitalmente. Eccepiva il passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza che, essendo stata notificata in data 29 dicembre 2014, avrebbe dovuto essere impugnata entro il 28 gennaio 2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 325 cod. proc. civ.; - all’udienza, fissata per discutere sulla inibitoria, dell’8 maggio 2015, i difensori delle società in allora appellanti, ora ricorrenti, eccepivano la nullità della notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado;
- TA s.p.a. si costituiva telematicamente nel giudizio di appello in data 17 luglio 2015, allegando alla comparsa di costituzione e risposta un file in formato .pdf contenente la scansione della notifica della sentenza. 5.2. Tanto premesso, va anzitutto sgombrato il campo dai rilievi svolti da TA nel controricorso, secondo cui la nullità della notificazione a mezzo pec della sentenza di primo grado sarebbe stata eccepita dalle appellanti soltanto all’udienza di discussione 9 di 23 sulla sospensiva e poi, nel successivo giudizio di merito, soltanto in comparsa conclusionale. Il disposto dell’art. 11 della legge 53/1994 infatti espressamente prevede che: “Le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”. La configurazione del vizio in termini di nullità, anziché di inesistenza (v. Cass., Sez. Un., 01/12/2000, n. 1242) consente pertanto di affermare la rilevabilità d’ufficio della nullità, purché emergente ex actis, e trova rispondenza nell’orientamento di questa Corte, secondo cui la violazione delle forme digitali non integra una causa di inesistenza della notifica, unico vizio che non ammette la sanatoria per il raggiungimento dello scopo (Cass., 15/07/2021, n. 20214; in precedenza, v. Cass., Sez. Un., 18/04/2016, n. 7665; Cass., 31/08/2017, n. 20625; Cass., Sez. Un., 28/09/2018, n. 23620; Cass., 05/03/2019, n. 6417; Cass., 12/05/2020, n. 8815; in generale, sulla definitiva sistemazione del concetto di inesistenza della notifica, v. Cass., Sez. Un. 20/07/2016, n. 14916). 6. Ciò posto, occorre rilevare che le società ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto là dove afferma che è incontestata tra le parti l’avvenuta notificazione a mezzo pec della sentenza di primo grado in data 29 dicembre 2014, lamentando che in tal modo la Corte territoriale ha erroneamente deciso, senza considerare, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 53/1994, quanto da loro eccepito, e cioè che la prova della notifica della sentenza impugnata sia stata data dalla appellata Ifiitalia “con il solo deposito di una copia informe dei messaggi PEC 10 di 23 (costituenti la notifica)” al momento della costituzione, cartacea, per l’udienza di discussione sulla sospensiva, nonché, nel successivo giudizio di merito, “allegando ancora una volta un file .pdf contenente la scansione della presunta notifica, ben potendo - in sede di deposito telematico- allegare il duplicato informatico in formato .eml o .msg. come richiesto dall’art. 9 della legge 53 del 1994” (v. p. 18 del ricorso). Siffatta censura è infondata, nella misura in cui risulta del tutto eccentrica e decontestualizzata rispetto al regime normativo del pct-processo civile telematico, vigente ratione temporis all’epoca dei fatti di causa. In questo contesto, viene anzitutto in rilievo l’art. 16-bis, comma 1, del d.l. 179/2012, conv. con modificazioni nella legge 221/2012, che ha introdotto -a decorrere dal 30 giugno 2014- nei tribunali l’obbligo del deposito telematico degli atti delle parti già costituite (cd. atti endoprocessuali) per le cause promosse dopo detta data, mentre dal 31 dicembre 2014 l’obbligo è stato esteso anche agli atti depositati nelle cause iscritte prima del 30 giugno 2014. Al citato art. 16-bis è stato poi aggiunto un comma 1-bis, introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, che ha esteso -a decorrere dal 30 giugno 2015- l’obbligo del deposito telematico degli atti endoprocessuali anche nei giudizi innanzi alle corti di appello. Inoltre, il comma 9-bis dell’art. 16-bis espressamente -ed in particolare per quanto qui di interesse- prevede: “Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti 11 di 23 contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale”. 6.1. A fini di coordinamento della disciplina delle notificazioni effettuate in proprio dall’avvocato con l’implementazione del processo civile telematico, l’art. 16-quater, comma 1, lett. d), del d.l. 179/2012, ha introdotto nella legge n. 53/1994 l’art.
3-bis. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che, con le modifiche introdotte dalla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla L. n. 53 del 1994, è stata introdotta espressamente la PEC-posta elettronica certificata quale strumento utile per le notifiche degli atti da parte degli avvocati autorizzati, da effettuarsi con le modalità di cui all'art.
3-bis, di talché all'avvocato è attribuita la funzione di notificare a mezzo pec le sentenze, al fine di far decorrere i termini brevi di impugnazione (così Cass., 14/12/2016 n. 25758). L’art.
3-bis prevede al comma 2: “2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità” ed al successivo comma 3 stabilisce che: “3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, fermo quanto previsto dall'articolo 147, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile”. 12 di 23 Anche il successivo art. 9 della legge n. 53 del 1994 è stato novellato, mediante l’introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, in cui rispettivamente è stato previsto: “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis”. 6.2. Orbene, in relazione all’inequivocabile disposto dell’art.
3- bis, comma 3, della legge n. 53 del 1994, consolidato orientamento di questa Corte afferma che “nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'articolo 1335 cod. civ.” (Cass., 4624/2020; v. anche Cass., 25819/2017, che, sulla premessa per cui “la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando rispetto alla posta elettronica ordinaria caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell’invio e della consegna (o della mancata consegna) delle e-mail al destinatario”, ha ritenuto che “la verifica dell’avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, ad una determinata data ed ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica”). 13 di 23 Nel caso che ci occupa, ed il ricorso non lo nega, risultano essere state generate sia la ricevuta di accettazione, sia la ricevuta di avvenuta consegna. Inoltre, il fatto che la prova della loro esistenza, e quindi della avvenuta notifica, non sia stata fornita in modalità telematica bensì in modalità analogica non è precluso dal disposto dell’art. 9 della legge n. 53/1994, ma è anzi specificatamente consentito dai suoi commi 1-bis e 1-ter, in relazione alla più generale previsione di cui al comma 9-bis dell’art. 16-bis d.lgs. 179/2012, disposizioni tutte che il ricorso trascura di considerare. 6.4. E’ dunque possibile rilevare che, sebbene la notifica da parte dell’avvocato avvenga in modalità telematica a mezzo pec, come appunto si è verificato nella fattispecie in esame, l’oggetto della notifica ben può essere una copia in formato analogico del provvedimento (nel caso di specie la sentenza di primo grado) e la prova della notificazione ben può essere fornita mediante estrazione di copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, in caso di impossibilità a ricorrere a modalità esclusivamente telematiche. Sulla base delle norme tutte suindicate si evince infatti che, in linea generale, il difensore ha sempre la possibilità di estrarre copie analogiche di atti o di provvedimenti (così il comma 9-bis dell’art. 16 bis cit.) e, in tema di prova della notificazione a mezzo pec, ha la possibilità di produrre in giudizio la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di accettazione e di consegna: tale produzione, corredata da attestazione di conformità delle suddette copie analogiche ai documenti informatici da cui sono tratte, assume efficacia equipollente alla produzione della documentazione con modalità telematiche. 14 di 23 6.5. Aggiungasi che le società ricorrenti, nello svolgere le loro censure, non specificano -salvo qualche generico e tardivo accenno in memoria illustrativa- se il giudizio di primo grado ed il successivo giudizio di appello si siano svolti nella vigenza, o meno, delle norme che rendevano obbligatorio il processo telematico. Invero, dalla esposizione in fatto del ricorso risulta -a mente della entrata in vigore della obbligatorietà del pct in tribunale con decorrenza dal 30 giugno 2014- che il giudizio di primo grado è stato introdotto con atto di citazione notificato nell’anno 2003 e che la sentenza del tribunale reca n. 5704/2014, e che -a mente della entrata in vigore della obbligatorietà del pct in corte d’appello con decorrenza dal 30 giugno 2015- TA s.p.a. si è costituita all’udienza fissata ex art. 373 cod. proc. civ. ancora in modalità cartacea. Inoltre, dall’esame diretto della relata di notifica della sentenza di primo grado (peraltro anche integralmente trascritta nel controricorso di TA), consentito a questa Corte in quanto giudice del fatto processuale (v. Sezioni Unite, sentenza 22/05/2012 n° 8077), risulta “che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta” e che è stata attestata come ”conforme all’originale da cui è stata estratta”, circostanze queste che depongono nel senso per cui ancora il giudizio si fosse svolto nel regime cartaceo (dal doc. 007 depositato telematicamente in allegato al ricorso per cassazione si evince che la sentenza di primo grado non è stata né redatta né depositata telematicamente, ma ancora in forma analogica). 7. L’ulteriore censura, contenuta nel primo e nel terzo motivo, per cui vi sarebbe nullità della notificazione della sentenza di primo grado, in mancanza della prova in modalità telematica mediante la produzione di file .eml o .msg, non tiene pertanto conto del regime degli atti e dei provvedimenti processuali all’epoca dei fatti di causa 15 di 23 e trascura il dettato del comma 9-bis dell’art. 16-bis d.lgs. 179/2012 nonché, specificatamente, dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 della legge n. 53 del 1994, sembrando piuttosto mutuare questioni dibattute in tema di difetto di attestazione di conformità della copia della sentenza depositata, che determina la conseguente improcedibilità del ricorso in cassazione (art. 369, comma 2, n. 2 cod. proc. civ.), senza affatto considerare la diversità fra le fattispecie messe a raffronto, nonché fra i regimi della nullità e della improcedibilità. Inoltre, nella delicata materia del diritto processuale civile telematico, caratterizzata da una pluralità di fonti, primarie e secondarie, succedutesi nel tempo, è per l’interprete più che mai necessaria l’analisi dei singoli casi concreti prima e la loro doverosa valutazione in termini eventualmente differenziati poi. Deve poi darsi atto che, ancora di recente, questa Corte ha avuto modo di affermare che «In tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la violazione delle forme digitali previste dagli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n.53 del 1994, nonché dall’art. 19-bis delle “specifiche tecniche” date con provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia – che impongono il deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell’inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “datiAtto.xml” –, previste in funzione non solo della prova ma anche della validità dell’atto processuale (arg. ex art. 11 della stessa legge n. 53 del 1994), determina, salvo che sia impossibile procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis legge cit. (nel qual caso l’avvocato fornisce prova della notificazione estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la 16 di 23 conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: art. 9, commi 1-bis e 1-ter, legge n.53 del 1994), la nullità della notificazione. Ciò in quanto soltanto il rispetto delle predette forme (le quali permettono, attraverso l’apertura del file, di verificare la presenza dell’atto notificato nella disponibilità informatica del destinatario) consente di ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell’atto processuale di notificazione che, a differenza della comunicazione, non ha la funzione di portare la semplice notizia di un altro atto processuale, ma la diversa funzione di realizzarne la tempestiva consegna, nella sua interezza, al destinatario per consentirgli di esercitare appieno il diritto di difesa e al contraddittorio;
tanto più che tale dimostrazione non è invece consentita ove il deposito dell’atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenga in diverso formato (ad es. in formato PDF), salvo che, in tale ipotesi, la prova della tempestiva consegna sia desumibile ed in concreto desunta aliunde, sulla base delle circostanze emerse nella fattispecie concreta, nel qual caso la nullità è sanata per convalidazione oggettiva, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.» (Cass., 8.6.2023, n. 16189). Ma deve ritenersi, in secondo luogo, che la pronuncia fa sempre salva la previsione normativa della prova della notifica in modalità analogica, quando non sia possibile la modalità telematica, ipotesi questa a cui risulta riconducibile la fattispecie in esame, che, in difetto di differenti e precise allegazioni che era onere delle ricorrenti fornire nel rispetto dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., risulta connotata da un peculiare andamento processuale, dipanatosi nel periodo di passaggio intertemporale tra il regime cartaceo ed il regime telematico del processo civile. 7.1. La stringata motivazione dell’impugnata sentenza, pur conforme a diritto nel finale approdo decisionale -con declaratoria 17 di 23 di inammissibilità dell’appello perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di prime cure-, va dunque integrata proprio in riferimento alla possibilità per il difensore, prevista sia dall’art.
3-bis, commi 2 e 3, sia dall’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, vigenti ratione temporis all’epoca dei fatti di causa: - di notificare a mezzo pec una copia analogica dell’atto (e si ribadisce che la relata di notifica, che il ricorso non trascrive e non allega, ma che questa Corte, trattandosi di questione processuale, può direttamente visionare e che in ogni caso è stata riprodotta nel controricorso di TA, riferisce espressamente “che la sentenza notificata è copia fotoriprodotta conforme all’originale da cui è stata estratta”); - di fornire la prova dell’avvenuta notifica a mezzo pec estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna (v. sentenza n. 25686 del 2023: “In conclusione, la prova dell’avvenuta notifica della sentenza, per i fini di cui all’art. 325 c.p.c., è validamente fornita mediante il deposito, in formato *.pdf, del file contenente il messaggio PEC di notifica della sentenza”); - in ogni caso, rendendo la prescritta attestazione di conformità. Le odierne ricorrenti, come già in appello, richiamano il vizio di violazione di legge in maniera del tutto astratta, senza considerare il disposto dell’art. 9 legge n. 53/1994 né nella sua interezza, comprensivo dei commi 1-bis e 1-ter, né in combinato disposto con i commi 2 e 3 dell’art.
3-bis. Ed oltretutto senza mai specificatamente disconoscere la conformità all’originale sia della sentenza oggetto di notificazione sia della ricevuta di avvenuta consegna prodotta in appello ed 18 di 23 attestante appunto la consegna della notifica a mezzo pec ai suoi destinatari, nella specie i difensori e delle società soccombenti in primo grado. Consegue dal complesso di tutte le argomentazioni qui indicate che il primo ed il terzo motivo di ricorso sono privi di fondamento. 8. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Le società odierne ricorrenti anzitutto lamentano che nella impugnata sentenza la Corte barese non abbia dato rilievo alla mancanza, nella relata di notifica, di idonea attestazione di conformità e dell’indicazione del codice fiscale. 8.1. La censura, dedotta in maniera apodittica ed assertiva, è infondata. La normativa vigente in materia di attestazione di conformità da parte del difensore, che in questa ipotesi assume la veste di pubblico ufficiale, si rinviene nel d.l. 82/2005, il quale, sia all’art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici), sia all’art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici), richiamati dalle disposizioni, sopra citate, di cui al d.lgs. 179/2012 ed alla legge n. 53/1994, si limita a richiedere la attestazione di conformità all’originale, senza prevedere la necessità di firma autografa;
pertanto, là dove ha rilevato che la attestazione di conformità è valida in quanto firmata digitalmente (così p. 7), l’impugnata sentenza ha pronunciato correttamente, anche in conformità degli insegnamenti posti da questa Suprema Corte, secondo cui la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni (v. Cass., 14338/2017, che richiama Cass. n. 22781/2015). Inoltre, entrambi i succitati artt. 22 e 23 e copie hanno la stessa efficacia probatoria 19 di 23 dell'originale “se la loro conformità non è espressamente disconosciuta”. Anche questa Corte ha già avuto modo di affermare che non può essere pronunciata la nullità della notificazione quando l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato (art. 156, comma 3, cod. proc. civ.), che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, circostanza questa confermata anche dal fatto che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha specificatamente contestato la conformità della copia notificata all'originale (così espressamente Cass., 27995/2022; Cass., 21507/2017). 9. Infondata è poi la critica svolta alla sentenza della Corte barese per non aver dato rilievo alla mancata indicazione del codice fiscale nella relata di notifica. In disparte il pur non marginale rilievo per cui la censura in alcuni punti lamenta la mancata indicazione del codice fiscale della società richiedente la notifica (ed in questi precisi termini la doglianza era già stata dedotta in appello: v. p. 5 della sentenza impugnata), mentre in altri, più oscuramente, denuncia la mancanza del codice fiscale “del destinatario” (p. 23 del ricorso), va rilevato che la sentenza impugnata -là dove ha escluso si potesse pronunciare la nullità della notifica in relazione alla omessa indicazione del solo codice fiscale della parte richiedente, mentre nella relata di notifica risultano individuati “l’oggetto della consegna, il numero della sentenza, l’ufficio giudiziario e la data di emissione, nonchè la data di pubblicazione” ed ancora “il mittente, i destinatari della consegna, il procedimento relativo, e la relativa attestazione di conformità firmata digitalmente” (p. 7)- si è pienamente conformata agli insegnamenti di questa Suprema Corte. E’ stato infatti già detto che la relata di notifica ha come scopo essenziale il rendere percepibile al destinatario la funzione 20 di 23 cui l’invio dell’atto assolve (Cass., 11593/2017) e, più specificatamente, che “ai fini della determinazione del termine breve per impugnare occorre che la notifica della sentenza costituisca espressione della volontà di porre fine al processo, attraverso il compimento di un atto chiaramente preordinato a far decorrere i termini per l’impugnazione nei confronti sia del notificato sia del notificante” (Cass., 1717/2020). In tema di omessa indicazione del codice fiscale si sono pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte, affermando che la sua mancanza costituisce una mera irregolarità, alla luce dell’orientamento, 28/09/2018 n° 23620). 10. Il passaggio motivazionale di cui alla p. 7 dell’impugnata sentenza, come sopra riportato, che dà atto che l’attestazione di conformità risulta contenuta nella relata di notificazione, consente di ritenere privo di pregio anche quanto argomentato dalle ricorrenti a p. 25 del ricorso, sempre nell’ambito del secondo motivo, circa la necessità che la attestazione di conformità sia contenuta all’interno della relata di notifica: tale asserzione, infatti, risulta priva di correlazione con la sentenza impugnata, che ha espressamente accertato la presenza della suddetta attestazione all’interno della relata (Cass., 10/02/2017, n. 6324; Cass., 07/04/2016, n. 13981). 21 di 23 11. Il motivo contiene infine l’ulteriore considerazione, secondo cui lo scopo della notificazione non sarebbe stato raggiunto e vi sarebbe lesione del diritto di difesa delle allora appellanti, oggi ricorrenti, riscontrabile dalla stessa mancanza di proposizione dell’appello nei trenta giorni decorrenti dalla notifica a mezzo pec viziata da nullità. Si sostiene, per un verso, che la nullità di tale notifica poteva essere sanata unicamente dalla proposizione dell’appello nel termine breve per impugnare (p. 29 ricorso) e, per altro verso, che “il raggiungimento dello scopo non potrà essere dichiarato sulla base della mera prova di conoscenza effettiva dell’atto, ma dovrà risultare da un “comportamento processuale” della parte a cui la notificazione è diretta” (p. 27 del ricorso). 11.1. Tali prospettazioni sono infondate. Così argomentando, in sostanza, si finisce per rimettere all’arbitrio della parte, soccombente in primo grado, di decidere se far decorrere il termine lungo oppure il termine breve di impugnazione, mentre, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte -nello statuire il principio di diritto per cui il termine breve di impugnazione ex art. art. 325 cod. proc. civ., decorre, anche per il notificante, dalla data in cui la notifica viene eseguita nei confronti del destinatario, in quanto gli effetti del procedimento notificatorio, proprio perché interni al rapporto processuale, sono necessariamente comuni ai soggetti che ne sono parti- ha evidenziato che funzione della notifica della sentenza di primo grado è quella far decorrere un termine, prima inesistente, per abbreviare, nei confronti di entrambe le parti, il tempo della formazione del giudicato (Cass., Sez. Un., sentenza n. 6278 del 4 marzo 2019). Nel caso di specie, il raggiungimento dello scopo si è verificato perché la notifica è entrata nella sfera di conoscenza del 22 di 23 destinatario, il quale, pur deducendone astrattamente la nullità, non ha svolto contestazione alcuna di conformità all’originale: l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (così Cass., Sez. Un., n. 7665 del 2016 richiamata da 28/09/2018 n° 23620). 12. In conclusione, i primi tre motivi devono essere rigettati, mentre il quarto motivo, attinente all’esame del merito della controversia nell’ ipotesi, qui invece esclusa, di riforma della sentenza impugnata e di ritenuta ammissibilità dell’appello, va dichiarato assorbito. 13. La peculiarità delle questioni trattate impone l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 2 aprile 2024. Il Cons. estensore AN TA Il Presidente ES IA IL 23 di 23