Art. 1.
L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520 , destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. ((1)) E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 marzo 1981, n. 74 ha disposto (con l'art. 1)che "In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367 , viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni".
L'assegnazione annua di cui alla legge 4 febbraio 1958, n. 27, e all'articolo 14 della legge 23 giugno 1961, n. 520 , destinata alle spese per la gestione della Discoteca di Stato e' elevata, con decorrenza dall'anno finanziario 1966, da lire 22.500.000 a lire 40.000.000. ((1)) E' inoltre autorizzata, per le medesime finalita', una assegnazione straordinaria di lire 26.300.000.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 7 marzo 1981, n. 74 ha disposto (con l'art. 1)che "In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367 , viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni".