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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/10/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET AR ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3891 ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Latina via Picasso n. 30, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Giulio Nevi, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente CP_1 domiciliato in Nettuno via Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Simone Mari, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Alessia Manno
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022 ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000047621, emessa il 15 giugno 2022 dalla sede di
Pomezia e notificata il 23 giugno 2022, con la quale è stato ingiunto a nella Parte_1 qualità di legale rappresentante di ED VI S.a.s. di , di pagare la somma di € Parte_1
21.000,00, oltre spese di notifica, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, per l'anno 2014.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della sanzione e chiesto l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di aver provveduto in autotutela alla rideterminazione della sanzione, riducendola alla somma di € 10.000,00; ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
2. Con ordinanza del 26 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati prima della data del 28 febbraio 2023.
3. Parte opponente eccepisce la violazione del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981, dalla violazione dell'1 giugno 2016.
3.1. L'art. 28 legge 689/1981, prevede: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 103 comma 6-bis d.l. 18/2020, dettato in occasione della pandemia di Covid-19, ha previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3.1.1. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n.
80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. 6 settembre 2018, n. 21706).
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4088).
3.2. Risulta pacifico, nel caso di specie, che l'ordinanza-ingiunzione opposta trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 7015.27/02/2017.0019628, notificato in data 28 marzo 2017 CP_1
(doc. 2 di parte opposta); successivamente, è stata notificata l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione il 23 giugno 2022 (doc. 1 di parte opposta).
3.3. Tanto premesso, tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 103 comma 6-bis d.l.
18/2020, considerata la notifica dell'atto di accertamento del 28 marzo 2017, deve essere affermata la tempestività e l'effetto interruttivo della notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta, eseguita il
23 giugno 2022, e l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
4. Il ricorrente ha chiesto in ogni caso l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, CP_ avendo l' provveduto alla riduzione della sanzione irrogata.
4.1. Risulta che, con “PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE CP_ ANNUALITÀ FINO AL 2015 CON CONTENZIOSO”, l' ha così disposto: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000047621, prot. n. 7015.15/06/2022.0110131, relativa CP_1 all'annualità 2014, notificata il 23/06/2022 e opposta in giudizio con ricorso di cui a R.G. n.
3891/2022, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a euro 10.000,00” CP_ (doc. 3 di .
4.2. Alla luce del provvedimento depositato che è intervenuto sull'ordinanza-ingiunzione opposta, modificandola, la domanda di annullamento deve essere respinta, in quanto risulta l'ordinanza-ingiunzione risulta efficace per la sanzione già ridotta.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
6. In relazione alla regolamentazione dei compensi di lite, la rideterminazione della sanzione, con implicito riconoscimento della insussistenza parziale della sanzione, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata (unico motivo di ricorso) giustifica la compensazione integrale dei compensi di lite, tra le parti.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, 29 ottobre 2025
Il giudice
ET AR ZI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice ET AR ZI ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 3891 ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Latina via Picasso n. 30, presso lo studio Parte_1 del procuratore Avv. Giulio Nevi, che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente CP_1 domiciliato in Nettuno via Michelangelo n. 9, presso lo studio dell'Avv. Simone Mari, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Alessia Manno
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 20 luglio 2022 ha proposto opposizione Parte_1
CP_ avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-000047621, emessa il 15 giugno 2022 dalla sede di
Pomezia e notificata il 23 giugno 2022, con la quale è stato ingiunto a nella Parte_1 qualità di legale rappresentante di ED VI S.a.s. di , di pagare la somma di € Parte_1
21.000,00, oltre spese di notifica, quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate dell'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, per l'anno 2014.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della sanzione e chiesto l'annullamento dell'ordinanza - ingiunzione. CP_
1.1. Si è costituito in giudizio l' che ha rappresentato di aver provveduto in autotutela alla rideterminazione della sanzione, riducendola alla somma di € 10.000,00; ha contestato l'opposizione, chiedendone il rigetto.
2. Con ordinanza del 26 giugno 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'1 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi incardinati prima della data del 28 febbraio 2023.
3. Parte opponente eccepisce la violazione del termine quinquennale di cui all'art. 28 legge
689/1981, dalla violazione dell'1 giugno 2016.
3.1. L'art. 28 legge 689/1981, prevede: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”.
L'art. 103 comma 6-bis d.l. 18/2020, dettato in occasione della pandemia di Covid-19, ha previsto che “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal
23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
3.1.1. La giurisprudenza ha chiarito, al riguardo, che, in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella l. n. 689 del 1981 del termine per l'emissione dell'ordinanza- ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall'art. 2 della l. n. 241 del 1990 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, conv. dalla l. n.
80 del 2005), in quanto la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine così breve. È, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. 6 settembre 2018, n. 21706).
Inoltre, in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione (Cass. 25 febbraio 2005, n. 4088).
3.2. Risulta pacifico, nel caso di specie, che l'ordinanza-ingiunzione opposta trae origine dall'atto di accertamento prot. n. 7015.27/02/2017.0019628, notificato in data 28 marzo 2017 CP_1
(doc. 2 di parte opposta); successivamente, è stata notificata l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione il 23 giugno 2022 (doc. 1 di parte opposta).
3.3. Tanto premesso, tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 103 comma 6-bis d.l.
18/2020, considerata la notifica dell'atto di accertamento del 28 marzo 2017, deve essere affermata la tempestività e l'effetto interruttivo della notifica dell'ordinanza-ingiunzione opposta, eseguita il
23 giugno 2022, e l'eccezione di prescrizione deve essere respinta.
4. Il ricorrente ha chiesto in ogni caso l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta, CP_ avendo l' provveduto alla riduzione della sanzione irrogata.
4.1. Risulta che, con “PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA ORDINANZA INGIUNZIONE CP_ ANNUALITÀ FINO AL 2015 CON CONTENZIOSO”, l' ha così disposto: “In relazione all'ordinanza-ingiunzione n. OI-000047621, prot. n. 7015.15/06/2022.0110131, relativa CP_1 all'annualità 2014, notificata il 23/06/2022 e opposta in giudizio con ricorso di cui a R.G. n.
3891/2022, si comunica che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, che fissa la sanzione amministrativa da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00, si è proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata nella misura pari a euro 10.000,00” CP_ (doc. 3 di .
4.2. Alla luce del provvedimento depositato che è intervenuto sull'ordinanza-ingiunzione opposta, modificandola, la domanda di annullamento deve essere respinta, in quanto risulta l'ordinanza-ingiunzione risulta efficace per la sanzione già ridotta.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere respinto.
6. In relazione alla regolamentazione dei compensi di lite, la rideterminazione della sanzione, con implicito riconoscimento della insussistenza parziale della sanzione, e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata (unico motivo di ricorso) giustifica la compensazione integrale dei compensi di lite, tra le parti.
P.Q.M.
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
rigetta il ricorso;
compensa i compensi di lite tra le parti.
Si comunichi.
Velletri, 29 ottobre 2025
Il giudice
ET AR ZI