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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1989/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salardi Daniela CP_1
CONVENUTO
Conclusioni. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/03/2025 e, pertanto:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. accertare e dichiarare che per l'attività di ministero e difesa prestata nel procedimento penale n. 4822/2018 rgnr del Tribunale di PE, giudizi nn. 736/2020 rg giudice monocratico e 246/2022 Corte d'Appello di L'Aquila, nonché per l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita, il Sig. è tenuto a corrispondere all'Avv CP_1
un compenso ex art. 2233 c.c. pari ad Euro 13.409,55 Parte_1
(tredicimilaquattrocentonove/55), al netto degli acconti versati uguale ad Euro 12.000,00
(dodicimila/00), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo, nonché condannare i predetti convenuti a corrispondere all'Avv. l'importo così Pt_1 accertato.
2. in ogni caso, condannare parte resistente alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
3. condannare altresì al risarcimento ex art. 96 cpc. CP_1
Salvezze tutte”;
- Parte convenuta ha precisato le conclusioni, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione l'Avv. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, il Sig. Parte_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. accertare e dichiarare che per l'attività di ministero e difesa prestata nel procedimento penale n. 4822/2018 rgnr del Tribunale di PE, giudizi nn. 736/2020 rg giudice monocratico e 246/2022 Corte d'Appello di L'Aquila, nonché per l'attività
pagina 1 di 6 stragiudiziale di negoziazione assistita, il Sig. è tenuto a corrispondere all'Avv CP_1
un compenso ex art. 2233 c.c. pari ad Euro 13.409,55 Parte_1
(tredicimilaquattrocentonove/55) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo, nonché condannare il convenuto a corrispondere all'Avv. il predetto Pt_1 compenso al netto degli acconti versati dal cliente (ossia €12.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia).
2. In ogni caso, condannare parte resistente alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio”;
2. In particolare, parte attrice lamenta un danno patrimoniale derivante dal manato pagamento dei compensi spettanti per l'attività professionale espletata in favore dell'odierno convenuto. Più specificamente, l'Avv. rappresenta di aver svolto l'attività di difensore del Sig. Pt_1 nel procedimento penale n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE, nonché CP_1 attività stragiudiziali relativa alla rinuncia delle persone offese.
In data 01/02/2019 l'Avv. , infatti, su mandato dell'odierno convenuto, impugnava il Pt_1 decreto penale con cui il Sig. veniva condannato per il reato di cui agli artt. 570 bis c.p. e CP_1
81 cpv c.p., dal momento che, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare omettendo di versare al figlio la Parte_2 somma di euro 250,00.
In data 22.11.2018 veniva notificato decreto di giudizio immediato nel processo n.736/2020, con udienza fissata originariamente al 12/03/2020.
Nelle more, parte attrice si occupava della negoziazione assistita tra il suo assistito e le persone offese, la Sig.ra e il Sig. e, in particolare, in data 19.04.2019, le Controparte_2 Parte_2 parti sottoscrivevano modifica delle condizioni di separazione/divorzio e rinuncia delle persone offese ad ogni diritto nel procedimento n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE.
Successivamente, parte attrice continuava ad espletare la sua attività professionale in favore del
Sig. partecipando a diverse udienze nel corso del procedimento n.r.g. 736/2020, CP_1 conclusosi, poi, con sentenza di condanna n. 994/21.
Conseguentemente, l'odierno attore, redigeva e depositava atto di appello ex art. 593 c.p.p. e l'impugnazione veniva iscritta al ruolo n. 246/2022 innanzi alla Corte D'appello dell'Aquila. Tuttavia, in data 16.09.2023, l'Avv. riceveva la revoca del mandato difensivo da parte Pt_1 dell'assistito e contestuale sostituzione con nuovo difensore. Per la complessiva attività professionale espletata nei confronti dell'odierno convenuto, l'odierno attore maturava compensi per un totale di € 13.409,55, di cui riceveva unicamente acconti per un importo di € 1.409,55, residuando, così, nonostante la comunicazione della parcella, un debito di € 12.000,00, di cui chiede il ristoro nel presente giudizio.
3. Si è costituita parte convenuta, il Sig. rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejecti, previa ogni più opportuna declaratoria di legge: - Preliminarmente in rito: non essendo stata esperita la negoziazione assistita prodromica alla causa si chiede che la presente causa venga dichiarata improcedibile.
Nel Merito: 1) Accertare e dichiarare se vi è stata diligenza e corretto conferimento ed esecuzione, dei mandati penali per l'opposizione al decreto penale di condanna e correttezza informativa dell'Avv. nei rapporti con il sig. 2) Accertare e dichiarare Pt_1 CP_1 se il sig. abbia conferito il mandato per l'appello penale avanti alla Corte di CP_1
Appello di PE e se sia stato informato dal legale dei benefici, dei costi e di ogni altra
pagina 2 di 6 informazione relativa all'impugnazione, in maniera chiara, intellegibile ed esaustiva;
3) Accertare e dichiarare in relazione all'attività professionale svolta dall'Avv. nei Pt_1 procedimenti penali, quali siano i compensi a lui dovuti in relazione alla reale opera svolta, verificandone anche l'adempimento ai doveri di informazione e correttezza;
4) Accertare e dichiarare che l'appello presentato dall'attore non si rendeva necessario né vantaggioso per il sig. a fronte dei costi da sostenere per l'attività legale;
5) Accertare e dichiarare CP_1 che l'Avv. non ha ricevuto mandato da per la negoziazione assistita Pt_1 CP_1 prodotta al doc. 3 da parte attrice;
6) Accertare e dichiarare se il procedimento svolto di cui al doc. 3 sia di negoziazione assistita e se l'opera professionale svolta dall'attore in tale pratica, stipulata tra i sig. e i signori e , sia stata svolta con CP_1 Parte_2 Controparte_2 la diligenza e la professionalità richiesta;
7) Accertare e dichiarare che l'accordo di negoziazione assistita di cui al doc. 3 di parte attrice non è mai stata firmata dal convenuto e non è mai registrata al CNF e al Consiglio dell'Ordine di PE, determinandone anche le conseguenze giuridiche nei confronti del convenuto;
8) Conseguentemente dichiarare che nessun compenso per attività di negoziazione assistita è dovuto per l'opera prestata nella pratica di cui al doc. 3 di parte attrice, in quanto inesistente. IN OGNI CASO: vinte le spese in quanto provocate”;
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 11/03/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c..
5. La domanda attorea si ritiene fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono:
- Il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
La tesi prevalente in giurisprudenza sostiene che il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ossia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Pertanto, per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso.
- Nel caso di specie, l'Avv. , in qualità di attore, lamenta il mancato pagamento dei Pt_1 compensi per l'attività giudiziale ed extragiudiziale prestata in favore del convenuto, il Sig.
nel corso dei procedimenti penali a suo carico innanzi al Tribunale di PE e CP_1 alla Corte d'Appello dell'Aquila. Il legale attore ha dedotto e provato, nel presente giudizio, di aver prestato, in favore del convenuto, attività defensionale, sia di natura giudiziale che di natura stragiudiziale. Innanzitutto, il conferimento dell'incarico si desume dalla procura speciale alle liti sottoscritta da parte convenuta in data 04.03.2019 e riportata in atti da parte attrice. Dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice può dirsi, altresì, provato il diritto di credito nei confronti del Sig. per l'attività espletata, consistente specificamente CP_1 nell'assistenza legale di fronte al Tribunale Monocratico di PE (studio, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale fase decisoria), nonché nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila (fase di studio e introduttiva del giudizio), non portando, però, quest'ultimo a compimento data la revoca del mandato intervenuta nel corso del giudizio.
pagina 3 di 6 Dagli atti risulta, altresì, svolta attività stragiudiziale, consistente nella negoziazione assistita tra l'odierna parte convenuta e le persone offese, Sig.ra e Sig. , a cui Controparte_2 Parte_2 ha fatto seguito la modifica delle condizioni di separazione/divorzio e la rinuncia delle persone offese ad ogni diritto nel procedimento n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE;
- Il convenuto contesta il mancato pagamento del compenso affermando che il mandato professionale era stato conferito in favore dell'attore non da sé medesimo, bensì dal padre, il Sig. , in favore del figlio di talché l'unico obbligato al Persona_1 CP_1 pagamento dei compensi de legale era l'anzidetto Persona_1 Infatti, parte convenuta sostiene di essere mera parte assistita e non cliente dell'Avv. . Pt_1
Parte attrice, tuttavia, sottolinea che, anche a voler considerare cliente il Sig. , Persona_1 egli decedeva in data 10.11.2019, pochi giorni dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e molti mesi prima dell'udienza di comparizione tenutasi in data 12.03.2020, ragion per la quale, una volta venuto a mancare il cliente, gli eredi di questo avrebbero dovuto farsi carico del pagamento dell'avvocato per il resto del processo. La Cassazione ha, infatti, recentemente sancito, nella sentenza n. 25573/2023, il diritto dell'avvocato, in caso di morte del cliente, ad essere pagato dagli eredi. Pertanto, anche a voler considerare il convenuto parte assistita e non cliente dell'Avv. , Pt_1 egli, a seguito della morte del padre, è tenuto a corrispondere, in qualità di erede, il pagamento della parcella a parte attrice per le prestazioni eseguite in ossequio dell'incarico professionale assunto. Il convenuto, inoltre, asserisce di aver rinunciato all'eredità del padre ma non si rinviene in atti documentazione comprovante tale rinuncia;
- Con riferimento al mancato consenso alla proposizione dell'appello lamentato da parte convenuta, si evidenzia che dalla documentazione in atti emerge come il Sig. CP_1 avesse conferito, in data 04.03.2019, mandato e procura speciale alla lite all'Avv. , Pt_1 procura dal convenuto direttamente sottoscritta e firmata, nella quale si specifica che: “La presente nomina e il contestuale mandato, salvo revoca espressa, devono intendersi conferiti per ogni stato e grado del procedimento, compresa l'eventuale fase di esecuzione, nonché dinanzi agli organi di sorveglianza”. Giova ricordare, al riguardo, che la procura alle liti è una dichiarazione unilaterale e formale, in base alla quale il difensore può agire senza dover ottenere il consenso dal rappresentato ogni qual volta il primo intraprenda una qualche azione a tutela degli interessi del proprio assistito, ragion per la quale si ritiene non accoglibile la contestazione mossa dal convenuto di non aver conferito mandato al legale per la proposizione del secondo grado di giudizio, essendo questa attività rientrante tra quelle autorizzate mediante la procura conferitagli per il primo grado;
- In ordine al quantum, va in generale rammentato che, secondo l'orientamento consolidatosi nella Suprema Corte (v. da ultimo Cass. sez. II, sent. 24.10.2023 n. 29432), : “L'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta
"ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724
e 2725 c.c.
pagina 4 di 6 Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che l'art. 13 della nuova legge professionale forense (la L. n. 247/2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che «l'incarico può essere svolto a titolo gratuito» (comma 1) e che «la pattuizione dei compensi è libera»
(comma 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato «come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri" forensi, i quali «si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta» (comma 6).” Nel caso di specie, non risulta provato alcun previo accordo tra le parti per la determinazione dei compensi professionali dell'attore, per cui, in mancanza di diversa volontà delle parti, esso può essere determinato in base ai parametri ministeriali. La quantificazione prospettata in atti dall'Avv. (5.389,00 euro imponibili per giudizio Pt_1 innanzi al Tribunale penale+ euro 2.128,00 per assistenza stragiudiziale in esito a negoziazione assistita/transazione+ euro 3.695,00 per studio e redazione atto d'appello=11.212,00 euro, imponibili) risulta in linea con i parametri desunti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, vigenti all'epoca dell'espletamento dell'incarico e, quindi, condivisibile, in relazione all'assistenza nell'attività di negoziazione assistita/assistenza stragiudiziale per conciliazione per cause di valore indeterminato (prevedendo anche remissione di querele) ed in relazione all'attività di assistenza per il primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di PE ed alla redazione dell'atto di appello. Sa tali importi deve essere detratto l'incontestato acconto ricevuto pari a € 1.409,55 ed euro 250,00 di cui non risulta sufficientemente provata la natura di rimborso spese.
6. Con riferimento alla decorrenza degli interessi ex art. 1284 c.1 c.c., si specifica che la giurisprudenza di legittimità, mediante la recente ordinanza n. 8611/2022, ha condivisibilmente statuito quanto segue: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.
1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. Pertanto, nel caso in esame, gli interessi ex art. 1284 c.1 c.c. decorrono dalla data di notifica della domanda giudiziale, vale a dire dal 15.02.2024 (essendo la messa in mora atto recettizio,
v. comparsa di costituzione, pag.1).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., in base al valore della causa (tra 5.200,01 e 26.000,00 euro) con compensi medi per le prime tre fasi e minimi per la quarte in ragione della compressione della fase decisoria, comprendendo in tale liquidazione anche la fase di negoziazione (lo stesso convenuto riconosce in comparsa di avere ricevuto, seppur contestualmente alla notifica della citazione anche l'invito alla negoziazione, con conseguente successivo avveramento della condizione di procedibilità con lo spirare del termine di legge per aderirvi), in ragione della parziale compressione della fase istruttoria.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando,
Accoglie le domande attoree nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, a favore dell'Avv. , del compenso dovuto per l'attività CP_1 Parte_1 professionale espletata pari a € 11.212,00, imponibili (da cui detrarre l'acconto già versato pari pagina 5 di 6 a € 1.659,55), oltre rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge e oltre interessi legali dal 15 febbraio 2024 sino al saldo.
Condanna altresì alla rifusione, a favore dell'Avv. , delle spese di CP_1 Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in € 11,60 per anticipazioni ed in € 4.226,50 per compensi, compresa la fase di negoziazione, oltre rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge
Bologna, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
ATTORE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Salardi Daniela CP_1
CONVENUTO
Conclusioni. Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 11/03/2025 e, pertanto:
- Parte attrice ha precisato le conclusioni come da prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. accertare e dichiarare che per l'attività di ministero e difesa prestata nel procedimento penale n. 4822/2018 rgnr del Tribunale di PE, giudizi nn. 736/2020 rg giudice monocratico e 246/2022 Corte d'Appello di L'Aquila, nonché per l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita, il Sig. è tenuto a corrispondere all'Avv CP_1
un compenso ex art. 2233 c.c. pari ad Euro 13.409,55 Parte_1
(tredicimilaquattrocentonove/55), al netto degli acconti versati uguale ad Euro 12.000,00
(dodicimila/00), ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo, nonché condannare i predetti convenuti a corrispondere all'Avv. l'importo così Pt_1 accertato.
2. in ogni caso, condannare parte resistente alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio.
3. condannare altresì al risarcimento ex art. 96 cpc. CP_1
Salvezze tutte”;
- Parte convenuta ha precisato le conclusioni, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con atto di citazione l'Avv. ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, il Sig. Parte_1 al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni nel merito: “Voglia l'Ecc.mo CP_1
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
1. accertare e dichiarare che per l'attività di ministero e difesa prestata nel procedimento penale n. 4822/2018 rgnr del Tribunale di PE, giudizi nn. 736/2020 rg giudice monocratico e 246/2022 Corte d'Appello di L'Aquila, nonché per l'attività
pagina 1 di 6 stragiudiziale di negoziazione assistita, il Sig. è tenuto a corrispondere all'Avv CP_1
un compenso ex art. 2233 c.c. pari ad Euro 13.409,55 Parte_1
(tredicimilaquattrocentonove/55) ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi sino al saldo, nonché condannare il convenuto a corrispondere all'Avv. il predetto Pt_1 compenso al netto degli acconti versati dal cliente (ossia €12.000,00 ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia).
2. In ogni caso, condannare parte resistente alle spese e competenze difensive del presente grado di giudizio”;
2. In particolare, parte attrice lamenta un danno patrimoniale derivante dal manato pagamento dei compensi spettanti per l'attività professionale espletata in favore dell'odierno convenuto. Più specificamente, l'Avv. rappresenta di aver svolto l'attività di difensore del Sig. Pt_1 nel procedimento penale n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE, nonché CP_1 attività stragiudiziali relativa alla rinuncia delle persone offese.
In data 01/02/2019 l'Avv. , infatti, su mandato dell'odierno convenuto, impugnava il Pt_1 decreto penale con cui il Sig. veniva condannato per il reato di cui agli artt. 570 bis c.p. e CP_1
81 cpv c.p., dal momento che, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si sottraeva agli obblighi di assistenza familiare omettendo di versare al figlio la Parte_2 somma di euro 250,00.
In data 22.11.2018 veniva notificato decreto di giudizio immediato nel processo n.736/2020, con udienza fissata originariamente al 12/03/2020.
Nelle more, parte attrice si occupava della negoziazione assistita tra il suo assistito e le persone offese, la Sig.ra e il Sig. e, in particolare, in data 19.04.2019, le Controparte_2 Parte_2 parti sottoscrivevano modifica delle condizioni di separazione/divorzio e rinuncia delle persone offese ad ogni diritto nel procedimento n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE.
Successivamente, parte attrice continuava ad espletare la sua attività professionale in favore del
Sig. partecipando a diverse udienze nel corso del procedimento n.r.g. 736/2020, CP_1 conclusosi, poi, con sentenza di condanna n. 994/21.
Conseguentemente, l'odierno attore, redigeva e depositava atto di appello ex art. 593 c.p.p. e l'impugnazione veniva iscritta al ruolo n. 246/2022 innanzi alla Corte D'appello dell'Aquila. Tuttavia, in data 16.09.2023, l'Avv. riceveva la revoca del mandato difensivo da parte Pt_1 dell'assistito e contestuale sostituzione con nuovo difensore. Per la complessiva attività professionale espletata nei confronti dell'odierno convenuto, l'odierno attore maturava compensi per un totale di € 13.409,55, di cui riceveva unicamente acconti per un importo di € 1.409,55, residuando, così, nonostante la comunicazione della parcella, un debito di € 12.000,00, di cui chiede il ristoro nel presente giudizio.
3. Si è costituita parte convenuta, il Sig. rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejecti, previa ogni più opportuna declaratoria di legge: - Preliminarmente in rito: non essendo stata esperita la negoziazione assistita prodromica alla causa si chiede che la presente causa venga dichiarata improcedibile.
Nel Merito: 1) Accertare e dichiarare se vi è stata diligenza e corretto conferimento ed esecuzione, dei mandati penali per l'opposizione al decreto penale di condanna e correttezza informativa dell'Avv. nei rapporti con il sig. 2) Accertare e dichiarare Pt_1 CP_1 se il sig. abbia conferito il mandato per l'appello penale avanti alla Corte di CP_1
Appello di PE e se sia stato informato dal legale dei benefici, dei costi e di ogni altra
pagina 2 di 6 informazione relativa all'impugnazione, in maniera chiara, intellegibile ed esaustiva;
3) Accertare e dichiarare in relazione all'attività professionale svolta dall'Avv. nei Pt_1 procedimenti penali, quali siano i compensi a lui dovuti in relazione alla reale opera svolta, verificandone anche l'adempimento ai doveri di informazione e correttezza;
4) Accertare e dichiarare che l'appello presentato dall'attore non si rendeva necessario né vantaggioso per il sig. a fronte dei costi da sostenere per l'attività legale;
5) Accertare e dichiarare CP_1 che l'Avv. non ha ricevuto mandato da per la negoziazione assistita Pt_1 CP_1 prodotta al doc. 3 da parte attrice;
6) Accertare e dichiarare se il procedimento svolto di cui al doc. 3 sia di negoziazione assistita e se l'opera professionale svolta dall'attore in tale pratica, stipulata tra i sig. e i signori e , sia stata svolta con CP_1 Parte_2 Controparte_2 la diligenza e la professionalità richiesta;
7) Accertare e dichiarare che l'accordo di negoziazione assistita di cui al doc. 3 di parte attrice non è mai stata firmata dal convenuto e non è mai registrata al CNF e al Consiglio dell'Ordine di PE, determinandone anche le conseguenze giuridiche nei confronti del convenuto;
8) Conseguentemente dichiarare che nessun compenso per attività di negoziazione assistita è dovuto per l'opera prestata nella pratica di cui al doc. 3 di parte attrice, in quanto inesistente. IN OGNI CASO: vinte le spese in quanto provocate”;
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 11/03/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa oralmente ex art. 281 sexies c.p.c..
5. La domanda attorea si ritiene fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono:
- Il diritto al compenso dell'avvocato deriva dal contratto di mandato professionale, che non è soggetto a vincoli di forma e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale. In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte.
La tesi prevalente in giurisprudenza sostiene che il professionista che agisca nell'ordinario giudizio di cognizione per ottenere soddisfacimento dei crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare sia l'an del credito vantato, sia il quantum, ossia l'entità delle prestazioni eseguite, al fine di consentire la determinazione quantitativa del compenso. Pertanto, per esigere il pagamento del compenso l'avvocato deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso.
- Nel caso di specie, l'Avv. , in qualità di attore, lamenta il mancato pagamento dei Pt_1 compensi per l'attività giudiziale ed extragiudiziale prestata in favore del convenuto, il Sig.
nel corso dei procedimenti penali a suo carico innanzi al Tribunale di PE e CP_1 alla Corte d'Appello dell'Aquila. Il legale attore ha dedotto e provato, nel presente giudizio, di aver prestato, in favore del convenuto, attività defensionale, sia di natura giudiziale che di natura stragiudiziale. Innanzitutto, il conferimento dell'incarico si desume dalla procura speciale alle liti sottoscritta da parte convenuta in data 04.03.2019 e riportata in atti da parte attrice. Dall'analisi della documentazione prodotta da parte attrice può dirsi, altresì, provato il diritto di credito nei confronti del Sig. per l'attività espletata, consistente specificamente CP_1 nell'assistenza legale di fronte al Tribunale Monocratico di PE (studio, introduttiva, istruttoria e/o dibattimentale fase decisoria), nonché nel procedimento innanzi alla Corte d'Appello dell'Aquila (fase di studio e introduttiva del giudizio), non portando, però, quest'ultimo a compimento data la revoca del mandato intervenuta nel corso del giudizio.
pagina 3 di 6 Dagli atti risulta, altresì, svolta attività stragiudiziale, consistente nella negoziazione assistita tra l'odierna parte convenuta e le persone offese, Sig.ra e Sig. , a cui Controparte_2 Parte_2 ha fatto seguito la modifica delle condizioni di separazione/divorzio e la rinuncia delle persone offese ad ogni diritto nel procedimento n.r.g. 4822/2018 del Tribunale di PE;
- Il convenuto contesta il mancato pagamento del compenso affermando che il mandato professionale era stato conferito in favore dell'attore non da sé medesimo, bensì dal padre, il Sig. , in favore del figlio di talché l'unico obbligato al Persona_1 CP_1 pagamento dei compensi de legale era l'anzidetto Persona_1 Infatti, parte convenuta sostiene di essere mera parte assistita e non cliente dell'Avv. . Pt_1
Parte attrice, tuttavia, sottolinea che, anche a voler considerare cliente il Sig. , Persona_1 egli decedeva in data 10.11.2019, pochi giorni dopo la notifica del decreto di giudizio immediato e molti mesi prima dell'udienza di comparizione tenutasi in data 12.03.2020, ragion per la quale, una volta venuto a mancare il cliente, gli eredi di questo avrebbero dovuto farsi carico del pagamento dell'avvocato per il resto del processo. La Cassazione ha, infatti, recentemente sancito, nella sentenza n. 25573/2023, il diritto dell'avvocato, in caso di morte del cliente, ad essere pagato dagli eredi. Pertanto, anche a voler considerare il convenuto parte assistita e non cliente dell'Avv. , Pt_1 egli, a seguito della morte del padre, è tenuto a corrispondere, in qualità di erede, il pagamento della parcella a parte attrice per le prestazioni eseguite in ossequio dell'incarico professionale assunto. Il convenuto, inoltre, asserisce di aver rinunciato all'eredità del padre ma non si rinviene in atti documentazione comprovante tale rinuncia;
- Con riferimento al mancato consenso alla proposizione dell'appello lamentato da parte convenuta, si evidenzia che dalla documentazione in atti emerge come il Sig. CP_1 avesse conferito, in data 04.03.2019, mandato e procura speciale alla lite all'Avv. , Pt_1 procura dal convenuto direttamente sottoscritta e firmata, nella quale si specifica che: “La presente nomina e il contestuale mandato, salvo revoca espressa, devono intendersi conferiti per ogni stato e grado del procedimento, compresa l'eventuale fase di esecuzione, nonché dinanzi agli organi di sorveglianza”. Giova ricordare, al riguardo, che la procura alle liti è una dichiarazione unilaterale e formale, in base alla quale il difensore può agire senza dover ottenere il consenso dal rappresentato ogni qual volta il primo intraprenda una qualche azione a tutela degli interessi del proprio assistito, ragion per la quale si ritiene non accoglibile la contestazione mossa dal convenuto di non aver conferito mandato al legale per la proposizione del secondo grado di giudizio, essendo questa attività rientrante tra quelle autorizzate mediante la procura conferitagli per il primo grado;
- In ordine al quantum, va in generale rammentato che, secondo l'orientamento consolidatosi nella Suprema Corte (v. da ultimo Cass. sez. II, sent. 24.10.2023 n. 29432), : “L'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta
"ad substantiam" a pena di nullità, senza che rilevi la disciplina introdotta dall'art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012 (recante la nuova disciplina sull'ordinamento professionale forense), che, nell'innovare il solo profilo del momento della stipula del negozio individuato, di regola, nella data del conferimento dell'incarico, ha lasciato invariato (con la previsione di cui al successivo comma 6 dello stesso articolo 13) quello sul requisito di forma, con la conseguenza che, da un lato, l'accordo, quando non trasfuso in un unico documento sottoscritto da entrambe le parti, si intende formato quando la proposta, redatta in forma solenne, sia seguita dall'accettazione nella medesima forma e, dall'altro, che la scrittura non può essere sostituita con mezzi probatori diversi e la prova per presunzioni semplici, al pari della testimonianza, sono ammissibili nei soli casi di perdita incolpevole del documento ex artt. 2724
e 2725 c.c.
pagina 4 di 6 Al riguardo ed in via generale, va rimarcato che l'art. 13 della nuova legge professionale forense (la L. n. 247/2012), per quanto concerne i criteri di determinazione del compenso professionale, accorda preferenza alla volontà delle parti, da un lato stabilendo che «l'incarico può essere svolto a titolo gratuito» (comma 1) e che «la pattuizione dei compensi è libera»
(comma 3), fermo il divieto del patto che attribuisca all'avvocato «come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa» (comma 4), e dall'altro lato ribadisce la natura meramente sussidiaria dei "parametri" forensi, i quali «si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta» (comma 6).” Nel caso di specie, non risulta provato alcun previo accordo tra le parti per la determinazione dei compensi professionali dell'attore, per cui, in mancanza di diversa volontà delle parti, esso può essere determinato in base ai parametri ministeriali. La quantificazione prospettata in atti dall'Avv. (5.389,00 euro imponibili per giudizio Pt_1 innanzi al Tribunale penale+ euro 2.128,00 per assistenza stragiudiziale in esito a negoziazione assistita/transazione+ euro 3.695,00 per studio e redazione atto d'appello=11.212,00 euro, imponibili) risulta in linea con i parametri desunti dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, vigenti all'epoca dell'espletamento dell'incarico e, quindi, condivisibile, in relazione all'assistenza nell'attività di negoziazione assistita/assistenza stragiudiziale per conciliazione per cause di valore indeterminato (prevedendo anche remissione di querele) ed in relazione all'attività di assistenza per il primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di PE ed alla redazione dell'atto di appello. Sa tali importi deve essere detratto l'incontestato acconto ricevuto pari a € 1.409,55 ed euro 250,00 di cui non risulta sufficientemente provata la natura di rimborso spese.
6. Con riferimento alla decorrenza degli interessi ex art. 1284 c.1 c.c., si specifica che la giurisprudenza di legittimità, mediante la recente ordinanza n. 8611/2022, ha condivisibilmente statuito quanto segue: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.
1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora, coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento, e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, non potendosi escludere la mora solo perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. Pertanto, nel caso in esame, gli interessi ex art. 1284 c.1 c.c. decorrono dalla data di notifica della domanda giudiziale, vale a dire dal 15.02.2024 (essendo la messa in mora atto recettizio,
v. comparsa di costituzione, pag.1).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm., in base al valore della causa (tra 5.200,01 e 26.000,00 euro) con compensi medi per le prime tre fasi e minimi per la quarte in ragione della compressione della fase decisoria, comprendendo in tale liquidazione anche la fase di negoziazione (lo stesso convenuto riconosce in comparsa di avere ricevuto, seppur contestualmente alla notifica della citazione anche l'invito alla negoziazione, con conseguente successivo avveramento della condizione di procedibilità con lo spirare del termine di legge per aderirvi), in ragione della parziale compressione della fase istruttoria.
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Assorbita o rigettata ogni altra questione, definitivamente pronunciando,
Accoglie le domande attoree nei termini di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento, a favore dell'Avv. , del compenso dovuto per l'attività CP_1 Parte_1 professionale espletata pari a € 11.212,00, imponibili (da cui detrarre l'acconto già versato pari pagina 5 di 6 a € 1.659,55), oltre rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge e oltre interessi legali dal 15 febbraio 2024 sino al saldo.
Condanna altresì alla rifusione, a favore dell'Avv. , delle spese di CP_1 Parte_1 lite del presente giudizio che liquida in € 11,60 per anticipazioni ed in € 4.226,50 per compensi, compresa la fase di negoziazione, oltre rimborso spese generali 15%, iva e CPA come per legge
Bologna, 25.03.2025
Il Giudice
Dott. Anna Lisa Marconi
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