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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2411/2008 RGAC
TRA
in persona del l.r.p.t., e Parte_1 Pt_1
, in proprio, rapp.te e difese dagli Avv.ti M. Santoni, A. Niccolucci e F. Blasi,
[...] come da procura in atti;
CONTRO
Controparte_1
– già
[...] [...]
in persona del lr.p.t., Controparte_2 rapp.to e difeso dall'L. Bricca, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. RICONVENZIONALE.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 08.02.2024, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con decreto ingiuntivo n. 315/08 (n. 847/08 RG), l'intestato Tribunale ingiungeva a (così, anche, per brevità) ed alla (quest'ultima fino alla Parte_1 Pt_1 concorrenza della somma dovuta di €. 5.309,61) di pagare in favore della CP_1
(così, anche per brevità), la somma di €. 5.309,61, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40.
Il credito derivava dal saldo del c/c n. 3/611026, acceso dalla opponente società, con fideiussione della e per il quale la aveva comunicato il recesso Pt_1 CP_1 con propria nota del 03.01.2008.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione al monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, di non essere affatto debitrici per essere il presunto saldo negativo del c/c, al momento della chiusura, conseguenza dell'addebito, da parte della di importi CP_1 erroneamente effettuati.
In particolare, eccepivano che la aveva consentito la negoziazione di CP_1 assegni e l'esecuzione di disposizioni la cui firma, di traenza e di ordine, era chiaramente diversa da quella apposta sullo specimen rilasciato dalla Pt_1 unica legittimata a firmare, con conseguente grave responsabilità della CP_1 medesima cui competeva, stante la contestazione, l'esibizione di tutti gli assegni e gli ordini di pagamento asseritamente provenienti dall'opponente principale.
Inoltre, tale illegittimo comportamento aveva causato l'altrettanto illegittimo recesso dal rapporto di c/c e conseguente levata di protesto di alcuni altri assegni bancari, eseguiti dal P.U. in assenza della comunicazione, da parte della CP_1 che le firme di traenza differivano da quella dello specimen, con intuibili danni a carico delle opponenti.
Concludevano per la revoca e declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto opposto, previo accertamento che nulla era dovuto in favore della con CP_1 condanna di questa al risarcimento del danno quantificato in €. 5.000,00, in favore della e di €. 10.000,00 in favore di , ovvero Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 nella somma liquidata dal Tribunale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente la ricostruzione CP_1 operata ex adverso.
Protestava la nullità dell'atto di citazione per generica indicazione dei fatti posti a base della domanda, per mancata indicazione di quali fossero gli assegni negoziati dalla banca, ovvero gli ordini di pagamento eseguiti e recanti firma irregolare, risultando, anzi, la estrema correttezza dell'operato dell'opposta che, in presenza di titoli recanti firma difforme, aveva impedito ogni addebito.
Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del monitorio. Vinte le spese.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale -previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto- assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dei quali, anche in esito a numerosi rinvii, rigettava le richieste istruttorie, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, onde tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva rimessa in istruttoria con ordine alla Banca opposta di produrre in giudizio tutti gli assegni negoziati sul c/c, delle contabili di addebito, ed ogni altro documento dei relativi contratti bancari.
In esito a tale ordine, la depositava complessivamente nn. 19 assegni (14 CP_1 provenienti da stanza di compensazione e n. 5 trattati direttamente presso sportelli della stessa) e un elenco di 115 assegni negoziati secondo la procedura
“check-truncation”.
La difesa delle opponenti, riconosceva la attribuibilità alla di un solo Pt_1 assegno tra quelli esibiti, eccependo, ancora una volta, l'atteggiamento ostativo della banca che non aveva né indicato le Banche in possesso dei titoli negoziati elettronicamente, né produceva copia dei predetti titoli, peraltro osservando come l'ordine del Giudice fosse stato solo parzialmente evaso dall'opposta che non aveva -tra l'altro- esibito e depositato copia delle contabili di addebito né la pagina 3 di 6 documentazione da cui risultasse che effettivamente i 115 assegni dell'elenco fossero oggetto di procedura di check-truncation.
Seguiva una serie di rinvii per trattative di bonario componimento e la causa, senza ulteriori passaggi istruttori, perveniva alla udienza del 08.02.2024, per precisazione delle conclusioni, onde era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da e è fondata e merita Parte_1 Parte_1 accoglimento.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Applicati i principi suddetti alla fattispecie, era onere della dimostrare, CP_1 attraverso la esibizione della intera documentazione che aveva caratterizzato il rapporto di c/c e di tutta la documentazione che aveva dato luogo ai diversi addebiti sul c/c di corrispondenza.
Tanto, in particolare, perché il correntista, fin dalla fase stragiudiziaria ed immediatamente successiva alla comunicazione di recesso della banca dal pagina 4 di 6 rapporto di c/c, aveva contestato la legittimità della formazione del saldo e negata l'avvenuta ricezione degli estratti-conto, chiedendo a più riprese l'invio della documentazione necessaria alla concreta verifica delle operazioni annotate nel conto corrente.
La invero, anche nel corso del procedimento, ha -parzialmente- adempiuto CP_1 all'onere di deposito della documentazione comprovante il proprio asserito diritto di credito, dapprima esibendo gli estratti-conto (tempestivamente contestati dalle opponenti che hanno subito manifestato dubbi sulla legittimità dell'addebito degli assegni ivi indicati, chiedendone l'esibizione anche al fine di disconoscere la firma apposta) e, solo dopo l'ordine ex art. 210 c.p.c., depositando una parte degli assegni contestati ed omettendo il deposito delle contabili di addebito.
E tanto, anche in violazione del principio di vicinanza della prova e di correttezza e buona fede, soprattutto perché, a fronte della contestazione di aver mai ricevuto gli estratti di c/c, la non ha offerto prova del corretto e tempestivo CP_1 invio degli stessi.
La falsità della sottoscrizione degli assegni esibiti e depositati dalla banca è stata immediatamente eccepita dalla che ha disconosciuto la firma apposta su Pt_1
18 dei 19 titoli esibiti e depositati (riconoscendo la paternità di un solo titolo).
A tale disconoscimento non ha fatto seguito formale istanza di verificazione da parte della con la conseguenza che alcun valore probatorio può essere CP_1 attribuito ai detti “documenti”, essendo peraltro preclusa al Giudice ogni indagine volta a maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. SS.UU. n. n.
3086 del 01/02/2022).
Ad onor del vero, e per tuziorismo, si evidenzia che già dal mero confronto visivo tra la firma apposta dalla sullo specimen e sulla lettera di fideiussione con Pt_1 quella apposta sugli assegni esibii e depositati, emerge una tale differenza che neppure sarebbe stato necessario affidare incarico ad un CTU grafologo.
pagina 5 di 6 Ancora. La mancata esibizione e produzione degli altri 115 assegni asseritamente negoziati con la procedura di check-truncation, così come l'omesso deposito delle contabili di addebito ha precluso alla la possibilità di disconoscere (ovvero Pt_1 riconoscere) la paternità della sottoscrizione.
Ne consegue che tutte le poste annotate sugli estratti di c/c ed a base della richiesta di pagamento del saldo così ricostruito, debbono ritenersi illegittime, e l'intero credito non provato.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e posto nel nulla e la domanda di pagamento avanzata dalla banca va in sostanza respinta perché non provata.
Va respinta parimenti la sostanziale domanda riconvenzionale spiegata dalla e dal : nessuna prova circa l'effettivo danno conseguito al Pt_1 Parte_1 recesso della Banca è stato sostanzialmente dimostrato, men che meno nel suo ammontare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da da
[...] in persona del suo l.r.p.t. e , in Parte_1 Parte_1 proprio, ogni altra questione assorbita o disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che nessuna somma è dovuta dalle opponenti in favore dell'opposta.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti perché infondata.
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 315/08 (n. 847/08 RG), reso dall'intestato
Tribunale in data 28.02.2008, che dichiara nullo ed inefficace.
4. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
3.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 10.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 2^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2411/2008 RGAC
TRA
in persona del l.r.p.t., e Parte_1 Pt_1
, in proprio, rapp.te e difese dagli Avv.ti M. Santoni, A. Niccolucci e F. Blasi,
[...] come da procura in atti;
CONTRO
Controparte_1
– già
[...] [...]
in persona del lr.p.t., Controparte_2 rapp.to e difeso dall'L. Bricca, in virtù di procura in atti;
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. RICONVENZIONALE.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 08.02.2024, sostituita con termine per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., giusta note depositate da ambo le parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con decreto ingiuntivo n. 315/08 (n. 847/08 RG), l'intestato Tribunale ingiungeva a (così, anche, per brevità) ed alla (quest'ultima fino alla Parte_1 Pt_1 concorrenza della somma dovuta di €. 5.309,61) di pagare in favore della CP_1
(così, anche per brevità), la somma di €. 5.309,61, oltre interessi e spese della procedura monitoria, nel termine di giorni 40.
Il credito derivava dal saldo del c/c n. 3/611026, acceso dalla opponente società, con fideiussione della e per il quale la aveva comunicato il recesso Pt_1 CP_1 con propria nota del 03.01.2008.
Assumeva parte creditrice che, nonostante regolare costituzione in mora, non aveva ottenuto il pagamento, onde l'ingiunzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione al monitorio, sostenendo, per quanto qui rileva, di non essere affatto debitrici per essere il presunto saldo negativo del c/c, al momento della chiusura, conseguenza dell'addebito, da parte della di importi CP_1 erroneamente effettuati.
In particolare, eccepivano che la aveva consentito la negoziazione di CP_1 assegni e l'esecuzione di disposizioni la cui firma, di traenza e di ordine, era chiaramente diversa da quella apposta sullo specimen rilasciato dalla Pt_1 unica legittimata a firmare, con conseguente grave responsabilità della CP_1 medesima cui competeva, stante la contestazione, l'esibizione di tutti gli assegni e gli ordini di pagamento asseritamente provenienti dall'opponente principale.
Inoltre, tale illegittimo comportamento aveva causato l'altrettanto illegittimo recesso dal rapporto di c/c e conseguente levata di protesto di alcuni altri assegni bancari, eseguiti dal P.U. in assenza della comunicazione, da parte della CP_1 che le firme di traenza differivano da quella dello specimen, con intuibili danni a carico delle opponenti.
Concludevano per la revoca e declaratoria di nullità ed inefficacia del decreto opposto, previo accertamento che nulla era dovuto in favore della con CP_1 condanna di questa al risarcimento del danno quantificato in €. 5.000,00, in favore della e di €. 10.000,00 in favore di , ovvero Parte_1 Parte_1
pagina 2 di 6 nella somma liquidata dal Tribunale, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la che contestava integralmente la ricostruzione CP_1 operata ex adverso.
Protestava la nullità dell'atto di citazione per generica indicazione dei fatti posti a base della domanda, per mancata indicazione di quali fossero gli assegni negoziati dalla banca, ovvero gli ordini di pagamento eseguiti e recanti firma irregolare, risultando, anzi, la estrema correttezza dell'operato dell'opposta che, in presenza di titoli recanti firma difforme, aveva impedito ogni addebito.
Concludeva, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del monitorio. Vinte le spese.
**
Ritualmente costituito il contraddittorio, il Tribunale -previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto- assegnava i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., all'esito dei quali, anche in esito a numerosi rinvii, rigettava le richieste istruttorie, fissando udienza di precisazione delle conclusioni, onde tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c..
La causa veniva rimessa in istruttoria con ordine alla Banca opposta di produrre in giudizio tutti gli assegni negoziati sul c/c, delle contabili di addebito, ed ogni altro documento dei relativi contratti bancari.
In esito a tale ordine, la depositava complessivamente nn. 19 assegni (14 CP_1 provenienti da stanza di compensazione e n. 5 trattati direttamente presso sportelli della stessa) e un elenco di 115 assegni negoziati secondo la procedura
“check-truncation”.
La difesa delle opponenti, riconosceva la attribuibilità alla di un solo Pt_1 assegno tra quelli esibiti, eccependo, ancora una volta, l'atteggiamento ostativo della banca che non aveva né indicato le Banche in possesso dei titoli negoziati elettronicamente, né produceva copia dei predetti titoli, peraltro osservando come l'ordine del Giudice fosse stato solo parzialmente evaso dall'opposta che non aveva -tra l'altro- esibito e depositato copia delle contabili di addebito né la pagina 3 di 6 documentazione da cui risultasse che effettivamente i 115 assegni dell'elenco fossero oggetto di procedura di check-truncation.
Seguiva una serie di rinvii per trattative di bonario componimento e la causa, senza ulteriori passaggi istruttori, perveniva alla udienza del 08.02.2024, per precisazione delle conclusioni, onde era trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
***
La opposizione proposta da e è fondata e merita Parte_1 Parte_1 accoglimento.
La introduzione del giudizio a cognizione piena, con l'opposizione a decreto ingiuntivo, impone al Giudice di verificare non solo e non tanto i requisiti di ammissibilità della procedura monitoria, quanto la fondatezza della domanda dell'originario creditore ingiungente che, assunta la veste di attore in senso sostanziale, è sottoposto ai rigorosi oneri probatori ex art. 2697 c.c. cui soggiace, naturalmente, anche il debitore-ingiunto che, convenuto in senso sostanziale, deve dare la prova di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi delle pretese avversarie: “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (Cass. n. 14486/2019).
Applicati i principi suddetti alla fattispecie, era onere della dimostrare, CP_1 attraverso la esibizione della intera documentazione che aveva caratterizzato il rapporto di c/c e di tutta la documentazione che aveva dato luogo ai diversi addebiti sul c/c di corrispondenza.
Tanto, in particolare, perché il correntista, fin dalla fase stragiudiziaria ed immediatamente successiva alla comunicazione di recesso della banca dal pagina 4 di 6 rapporto di c/c, aveva contestato la legittimità della formazione del saldo e negata l'avvenuta ricezione degli estratti-conto, chiedendo a più riprese l'invio della documentazione necessaria alla concreta verifica delle operazioni annotate nel conto corrente.
La invero, anche nel corso del procedimento, ha -parzialmente- adempiuto CP_1 all'onere di deposito della documentazione comprovante il proprio asserito diritto di credito, dapprima esibendo gli estratti-conto (tempestivamente contestati dalle opponenti che hanno subito manifestato dubbi sulla legittimità dell'addebito degli assegni ivi indicati, chiedendone l'esibizione anche al fine di disconoscere la firma apposta) e, solo dopo l'ordine ex art. 210 c.p.c., depositando una parte degli assegni contestati ed omettendo il deposito delle contabili di addebito.
E tanto, anche in violazione del principio di vicinanza della prova e di correttezza e buona fede, soprattutto perché, a fronte della contestazione di aver mai ricevuto gli estratti di c/c, la non ha offerto prova del corretto e tempestivo CP_1 invio degli stessi.
La falsità della sottoscrizione degli assegni esibiti e depositati dalla banca è stata immediatamente eccepita dalla che ha disconosciuto la firma apposta su Pt_1
18 dei 19 titoli esibiti e depositati (riconoscendo la paternità di un solo titolo).
A tale disconoscimento non ha fatto seguito formale istanza di verificazione da parte della con la conseguenza che alcun valore probatorio può essere CP_1 attribuito ai detti “documenti”, essendo peraltro preclusa al Giudice ogni indagine volta a maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. SS.UU. n. n.
3086 del 01/02/2022).
Ad onor del vero, e per tuziorismo, si evidenzia che già dal mero confronto visivo tra la firma apposta dalla sullo specimen e sulla lettera di fideiussione con Pt_1 quella apposta sugli assegni esibii e depositati, emerge una tale differenza che neppure sarebbe stato necessario affidare incarico ad un CTU grafologo.
pagina 5 di 6 Ancora. La mancata esibizione e produzione degli altri 115 assegni asseritamente negoziati con la procedura di check-truncation, così come l'omesso deposito delle contabili di addebito ha precluso alla la possibilità di disconoscere (ovvero Pt_1 riconoscere) la paternità della sottoscrizione.
Ne consegue che tutte le poste annotate sugli estratti di c/c ed a base della richiesta di pagamento del saldo così ricostruito, debbono ritenersi illegittime, e l'intero credito non provato.
Per tali motivi, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e posto nel nulla e la domanda di pagamento avanzata dalla banca va in sostanza respinta perché non provata.
Va respinta parimenti la sostanziale domanda riconvenzionale spiegata dalla e dal : nessuna prova circa l'effettivo danno conseguito al Pt_1 Parte_1 recesso della Banca è stato sostanzialmente dimostrato, men che meno nel suo ammontare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da da
[...] in persona del suo l.r.p.t. e , in Parte_1 Parte_1 proprio, ogni altra questione assorbita o disattesa:
1. Accoglie l'opposizione e dichiara che nessuna somma è dovuta dalle opponenti in favore dell'opposta.
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalle opponenti perché infondata.
3. Revoca il decreto ingiuntivo n. 315/08 (n. 847/08 RG), reso dall'intestato
Tribunale in data 28.02.2008, che dichiara nullo ed inefficace.
4. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in €.
3.000,00 oltre rimborso forfetario 15%, CPA ed IVA se dovuta.
Così deciso in Perugia, addì 10.05.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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