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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari Composta da Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 316/2023 RG promossa da ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( , ( e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) e in Parte_4 C.F._4
VIA MURONI 24 SASSARI presso lo studio dell'avv. CATALDI GIANLUCA che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. MONTELLA LUCA CARLO APPELLANTI CONTRO
( ) domiciliato elettivamente in VIA CP_1 C.F._5
I v. LORUSSO SALVATORE NICOLA che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SINISCALCHI ENRICO APPELLATO E
, e quali CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_1 Controparte_5 CP_6
quali eredi di
[...] Persona_2
APPELLATI CONTUMACI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Tempio Pausania, , , , CP_1 Parte_4 Parte_3 Per_1
e d
[...] Persona_2 comunione ereditaria del defunto con assegnazione a ciascun Controparte_7 coerede della quota di propria spettanza, previo accertamento della nullità del testamento datato 22.9.2014 per incapacità del de cuius, il quale aveva nominato suo erede universale . CP_1
Regolarmente costituiti in giudi e aderivano Parte_4 Parte_3 alle domande proposte dagli attori.
, contestate le deduzioni attoree, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande. Rimanevano contumaci e . Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 345/2023, emessa in data 4.8.2023, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava le domande avanzate dagli attori e Parte_1 [...]
, cui avevano aderito e , regolando le Pt_2 Parte_4 Parte_3 condo soccombenza. , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
ii) l'erronea interpretazione delle conclusioni della consulenza medico legale;
iii) l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Gli appellanti, dato atto del decesso di e , Persona_1 Persona_2 convenute in primo grado rimaste contumaci, hanno citato in giudizio i loro eredi ed, in particolare:
- , , e , eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_1
- e , eredi di . Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
almente, istendo al CP_1 gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. Gli altri eredi non si sono costituiti. All'udienza di prima comparizione del 26.4.2024, gli appellanti hanno chiesto un termine per il rinnovo della notifica non andata a buon fine nei confronti di
[...]
, , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Con ordinanza riservata in data 15.5.2024 questa Corte, dichiarata la contumacia di la cui notifica era invece risultata regolare, ha CP_2 disposto il rinn ificazione a , , CP_3 Controparte_4
e nel termine perentorio del 10.7.2024, Controparte_6 Controparte_5
d ll'esito di quest'ultima udienza, con ordinanza riservata datata 3.12.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ed invitato le parti a dedurre per Controparte_6 Controparte_5 iscritto in ordine alla validità della notifica a e a Controparte_4 CP_3
, posto che “in ordine a effe
[...] Controparte_4 solo in data 28.8.2024, dopo due notifiche non andate a buon fine per irreperibilità, peraltro a mani di e non , ed in CP_4 Controparte_4 ordine a , residente in [...], la notificazione effettuata a mani il CP_3
2.7.202 i termini di comparizione pari a 150 giorni per i residenti all'estero risulta residente in [...])”. CP_3
Lette le n te depositate nell'interesse delle parti, la causa, istruita documentalmente, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Orbene, in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, la Suprema Corte (cfr Cass. n. 28298/21) ha avuto modo di chiarire che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (vedi anche Cass. n. 31316/2018; Cass. n. 6982/2016). Dalla documentazione allegata in ordine alle notifiche eseguite agli appellati e risulta che: CP_3 Controparte_4
- l'originaria notifica dell'atto di appello nei confronti di e di CP_3 [...]
per la prima udienza del 26.4.2024, ezzo Controparte_4 con ricevuta di ritorno datata 2.10.2023 per entrambe le parti, non è andata a buon fine per irreperibilità dei destinatari all'indirizzo utilizzato dagli appellanti (cfr. ricevute di mancata consegna allegate alla memoria in data 24.4.2024);
- questa Corte, con ordinanza in data 15.5.2024, ha, quindi, disposto il rinnovo della notifica per l'udienza del 22.11.2024 nel termine perentorio del 10.7.2024;
- l'atto di appello a – effettiva denominazione della appellata come CP_4 si evince dallo stato di famiglia in data 24.10.2023 depositato con le note in data 13.1.2025 - è stato, quindi, portato per la notifica a mezzo posta in via Aldo Moro 8 ad Ascea (SA) in data 19.6.2024 e tale notifica è risultata non andata a buon fine il 24.6.2024 in quanto la destinataria è risultata sconosciuta all'indirizzo;
- gli appellanti, senza chiedere di essere rimessi in termini nonostante l'imminente scadenza del termine perentorio, hanno iniziato un nuovo procedimento di notifica, questa a volta a mani presso l'ufficiale giudiziario di Vallo della Lucania in data 1.8.2024 e lo stesso si è perfezionato il 28.8.2024, peraltro in via Aldo Moro 18 (cfr. docc. 3 e 4 allegati alle note in data 24.11.2024);
- la notifica in rinnovazione a , sempre in forza dell'ordinanza CP_3
15.5.2024, si è perfezionata in 4 ma essendo risultato lo stesso residente in [...], come da certificato del 14.6.2024 (cfr. doc. 4 allegato alle note in data 13.1.2025), la notifica viola i termini di comparizione ex art 163 bis c.p.c. per i residenti all'estero rispetto all'udienza fissata per il 22.11.2024, tanto che all'ultima udienza gli appellanti, invitati da questa Corte a dedurre specificatamente sulla ritualità delle due notifiche, hanno chiesto un termine per la notifica a nel rispetto dei termini a comparire. CP_3
Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello è inammissibile in quanto la notifica a , e non , CP_4 Controparte_4 litisconsorte necessario, non è stata validamente eseguita nel termine perentorio assegnato. Invero, gli appellanti, dopo aver tentato la notifica a mezzo posta in data 19/24.6.2024, non andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di via Aldo Moro 8, a distanza di oltre un mese e precisamente l'1.8.2024, quando il termine perentorio era ormai scaduto e senza avere presentato nelle more alcuna istanza di rimessione in termini – hanno iniziato un nuovo procedimento notificatorio a mani perfezionatosi solo il 28.8.2024. Inoltre, giova evidenziare come, nonostante già la prima notificazione a CP_4
non fosse andata a buon fine nell'ottobre 2023, il certificato di resi
[...] depositato in atti sia datato solo 14.6.2024. A fronte di tali circostanze, non può trovare applicazione il principio invocato da parte appellante secondo cui il perfezionamento della notifica decorre dal momento in cui l'atto è stato consegnato la prima volta all'ufficiale giudiziario e quindi, nel caso di specie, in data 19.6.2024, prima della scadenza del termine perentorio, in quanto la conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13394/2022 “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento”). Inoltre, sul punto, è stato ulteriormente precisato (cfr Cass. Sez. Un. n. 14594/2016) che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” e, quindi nel caso di specie, nel termine di 15 giorni). Pertanto, in base ai principi suddetti, la Corte ritiene che la notifica del 28.8.2024 non possa farsi risalire al 19/24.6.2024 in presenza di un comportamento non diligente della parte, posto che nonostante già un primo tentativo di notifica andato male nell'ottobre 2023, risulta che il certificato di residenza sia stato chiesto solo nel giugno 2024 e l'atto portato alla notifica a mezzo posta solo il 19.6.2024, a fronte di una ordinanza datata 15.5.2024, con esito negativo il 24.6.2024 e ripresa del procedimento notificatorio solo l'1.8.2024, cioè 37 giorni dopo, quando ormai era trascorsa la “la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.” e scaduto il termine perentorio. Né parte appellante ha addotto qualche motivo particolare a giustificazione di tale ritardo. Alla luce di tali conclusioni, rimane assorbita la questione relativa alla nullità della citazione a , effettuata comunque senza il rispetto dei termini CP_3 di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. previsti per i residenti all'estero nonché il merito della causa. Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 345/2023, pubblicata Parte_4 Parte_3
u Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% CP_1 spese genera i legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi
( , ( e C.F._2 Parte_3 C.F._3
( ) e in Parte_4 C.F._4
VIA MURONI 24 SASSARI presso lo studio dell'avv. CATALDI GIANLUCA che li rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. MONTELLA LUCA CARLO APPELLANTI CONTRO
( ) domiciliato elettivamente in VIA CP_1 C.F._5
I v. LORUSSO SALVATORE NICOLA che lo rappresenta e difende per procura in atti, unitamente all'avv. SINISCALCHI ENRICO APPELLATO E
, e quali CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_1 Controparte_5 CP_6
quali eredi di
[...] Persona_2
APPELLATI CONTUMACI Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Tempio Pausania, , , , CP_1 Parte_4 Parte_3 Per_1
e d
[...] Persona_2 comunione ereditaria del defunto con assegnazione a ciascun Controparte_7 coerede della quota di propria spettanza, previo accertamento della nullità del testamento datato 22.9.2014 per incapacità del de cuius, il quale aveva nominato suo erede universale . CP_1
Regolarmente costituiti in giudi e aderivano Parte_4 Parte_3 alle domande proposte dagli attori.
, contestate le deduzioni attoree, chiedeva il rigetto delle CP_1 domande. Rimanevano contumaci e . Persona_1 Persona_2
Con sentenza n. 345/2023, emessa in data 4.8.2023, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava le domande avanzate dagli attori e Parte_1 [...]
, cui avevano aderito e , regolando le Pt_2 Parte_4 Parte_3 condo soccombenza. , , e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_3 proposto appello avverso la sentenza lamentando: i) l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie;
ii) l'erronea interpretazione delle conclusioni della consulenza medico legale;
iii) l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 2697 c.c. Gli appellanti, dato atto del decesso di e , Persona_1 Persona_2 convenute in primo grado rimaste contumaci, hanno citato in giudizio i loro eredi ed, in particolare:
- , , e , eredi di CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
Persona_1
- e , eredi di . Controparte_5 Controparte_6 Persona_2
almente, istendo al CP_1 gravame di cui ha chiesto il rigetto perché infondato insistendo per la conferma della sentenza di primo grado. Gli altri eredi non si sono costituiti. All'udienza di prima comparizione del 26.4.2024, gli appellanti hanno chiesto un termine per il rinnovo della notifica non andata a buon fine nei confronti di
[...]
, , , e CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Con ordinanza riservata in data 15.5.2024 questa Corte, dichiarata la contumacia di la cui notifica era invece risultata regolare, ha CP_2 disposto il rinn ificazione a , , CP_3 Controparte_4
e nel termine perentorio del 10.7.2024, Controparte_6 Controparte_5
d ll'esito di quest'ultima udienza, con ordinanza riservata datata 3.12.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia di e ed invitato le parti a dedurre per Controparte_6 Controparte_5 iscritto in ordine alla validità della notifica a e a Controparte_4 CP_3
, posto che “in ordine a effe
[...] Controparte_4 solo in data 28.8.2024, dopo due notifiche non andate a buon fine per irreperibilità, peraltro a mani di e non , ed in CP_4 Controparte_4 ordine a , residente in [...], la notificazione effettuata a mani il CP_3
2.7.202 i termini di comparizione pari a 150 giorni per i residenti all'estero risulta residente in [...])”. CP_3
Lette le n te depositate nell'interesse delle parti, la causa, istruita documentalmente, è stata fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Orbene, in tema di integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari, la Suprema Corte (cfr Cass. n. 28298/21) ha avuto modo di chiarire che “Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato” (vedi anche Cass. n. 31316/2018; Cass. n. 6982/2016). Dalla documentazione allegata in ordine alle notifiche eseguite agli appellati e risulta che: CP_3 Controparte_4
- l'originaria notifica dell'atto di appello nei confronti di e di CP_3 [...]
per la prima udienza del 26.4.2024, ezzo Controparte_4 con ricevuta di ritorno datata 2.10.2023 per entrambe le parti, non è andata a buon fine per irreperibilità dei destinatari all'indirizzo utilizzato dagli appellanti (cfr. ricevute di mancata consegna allegate alla memoria in data 24.4.2024);
- questa Corte, con ordinanza in data 15.5.2024, ha, quindi, disposto il rinnovo della notifica per l'udienza del 22.11.2024 nel termine perentorio del 10.7.2024;
- l'atto di appello a – effettiva denominazione della appellata come CP_4 si evince dallo stato di famiglia in data 24.10.2023 depositato con le note in data 13.1.2025 - è stato, quindi, portato per la notifica a mezzo posta in via Aldo Moro 8 ad Ascea (SA) in data 19.6.2024 e tale notifica è risultata non andata a buon fine il 24.6.2024 in quanto la destinataria è risultata sconosciuta all'indirizzo;
- gli appellanti, senza chiedere di essere rimessi in termini nonostante l'imminente scadenza del termine perentorio, hanno iniziato un nuovo procedimento di notifica, questa a volta a mani presso l'ufficiale giudiziario di Vallo della Lucania in data 1.8.2024 e lo stesso si è perfezionato il 28.8.2024, peraltro in via Aldo Moro 18 (cfr. docc. 3 e 4 allegati alle note in data 24.11.2024);
- la notifica in rinnovazione a , sempre in forza dell'ordinanza CP_3
15.5.2024, si è perfezionata in 4 ma essendo risultato lo stesso residente in [...], come da certificato del 14.6.2024 (cfr. doc. 4 allegato alle note in data 13.1.2025), la notifica viola i termini di comparizione ex art 163 bis c.p.c. per i residenti all'estero rispetto all'udienza fissata per il 22.11.2024, tanto che all'ultima udienza gli appellanti, invitati da questa Corte a dedurre specificatamente sulla ritualità delle due notifiche, hanno chiesto un termine per la notifica a nel rispetto dei termini a comparire. CP_3
Ciò posto, tenuto conto dei principi di diritto sopra enunciati, l'appello è inammissibile in quanto la notifica a , e non , CP_4 Controparte_4 litisconsorte necessario, non è stata validamente eseguita nel termine perentorio assegnato. Invero, gli appellanti, dopo aver tentato la notifica a mezzo posta in data 19/24.6.2024, non andata a buon fine in quanto il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo di via Aldo Moro 8, a distanza di oltre un mese e precisamente l'1.8.2024, quando il termine perentorio era ormai scaduto e senza avere presentato nelle more alcuna istanza di rimessione in termini – hanno iniziato un nuovo procedimento notificatorio a mani perfezionatosi solo il 28.8.2024. Inoltre, giova evidenziare come, nonostante già la prima notificazione a CP_4
non fosse andata a buon fine nell'ottobre 2023, il certificato di resi
[...] depositato in atti sia datato solo 14.6.2024. A fronte di tali circostanze, non può trovare applicazione il principio invocato da parte appellante secondo cui il perfezionamento della notifica decorre dal momento in cui l'atto è stato consegnato la prima volta all'ufficiale giudiziario e quindi, nel caso di specie, in data 19.6.2024, prima della scadenza del termine perentorio, in quanto la conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13394/2022 “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, l'estensione del principio della scissione degli effetti alla procedura notificatoria che non abbia avuto esito, ai fini della conservazione degli effetti collegati alla richiesta originaria, è condizionata all'accertamento dell'assenza di colpa del notificante, che rileva sotto un duplice aspetto in quanto, da un lato, è necessario che il mancato perfezionamento non derivi da responsabilità della parte, dall'altro che quest'ultima non sia rimasta inerte, ma abbia diligentemente agito per assicurare la continuità e la speditezza del procedimento”). Inoltre, sul punto, è stato ulteriormente precisato (cfr Cass. Sez. Un. n. 14594/2016) che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” e, quindi nel caso di specie, nel termine di 15 giorni). Pertanto, in base ai principi suddetti, la Corte ritiene che la notifica del 28.8.2024 non possa farsi risalire al 19/24.6.2024 in presenza di un comportamento non diligente della parte, posto che nonostante già un primo tentativo di notifica andato male nell'ottobre 2023, risulta che il certificato di residenza sia stato chiesto solo nel giugno 2024 e l'atto portato alla notifica a mezzo posta solo il 19.6.2024, a fronte di una ordinanza datata 15.5.2024, con esito negativo il 24.6.2024 e ripresa del procedimento notificatorio solo l'1.8.2024, cioè 37 giorni dopo, quando ormai era trascorsa la “la metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c.” e scaduto il termine perentorio. Né parte appellante ha addotto qualche motivo particolare a giustificazione di tale ritardo. Alla luce di tali conclusioni, rimane assorbita la questione relativa alla nullità della citazione a , effettuata comunque senza il rispetto dei termini CP_3 di comparizione ex art. 163 bis c.p.c. previsti per i residenti all'estero nonché il merito della causa. Per tali ragioni, l'appello va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo sulla base dello scaglione di valore della causa ai sensi del DM 147/2022, compensi minimi per la non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da , , Parte_1 Parte_2
e avverso la sentenza n. 345/2023, pubblicata Parte_4 Parte_3
u Pausania;
- condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellato che liquida in complessivi euro 4.996,00, oltre 15% CP_1 spese genera i legge. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale. Sassari, 14.3.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere est.
Dott. Cinzia Caleffi