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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
1848/24 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1848/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RINALDI CRISTINA e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PASSONI Controparte_1
LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/10/2020 in NI (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“− nulla viene disposto in ordine all'assegno di mantenimento neanche in via provvisoria, e divorzile essendo le parti economicamente indipendenti vantando redditi propri;
− a definizione di tutti i rapporti economici sorti durante il matrimonio, a titolo transattivo e al fine di definire ogni rapporto derivato o derivante dal precedente coniugio, le parti stabiliscono quanto segue:
a)il IG. cede e trasferisce alla IG.ra , che accetta ed acquista, i Parte_1 Controparte_1 propri diritti di comproprietà, trattandosi di comproprietà pro indiviso ed in parti uguali tra i predetti e e, comunque, tutti quelli ad essa spettanti sul seguente Parte_1 Controparte_1 immobile:
− appartamento ad uso civile abitazione, sito in NI, Via Vincenzo Bellini n.37, posto al primo piano, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 157, particella 73, subalterno 10, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 7, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq.108, escluse aree scoperte mq.99, e rendita euro 426,08, confinante con , Persona_1 [...]
vano scale, salvo altri;
− b) la cessione ha luogo a corpo e non a misura, nello stato di Per_2 fatto e di diritto in cui l'immobile, attualmente, si trova, noto alla IG.ra e comprende CP_1 accensioni, dipendenze e pertinenze della descritta porzione immobiliare, servitù attive e passive, spazi e diritti comuni e condominiali, annessi e connessi, azioni diritti e ragioni, nulla escluso, eccettuato o riservato al IG. , ivi compresi i proporzionali diritti di Parte_1 comproprietà sulle parti, sugli spazi e sugli impianti dei fabbricati, di cui è parte quanto oggetto di trasferimento come per legge;
Il corrispettivo della cessione viene concordemente determinato dalle parti nella quota parte del mutuo gravante sui coniugi di spettanza del sig. ; c) ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art.29 comma 1 bis della L.27.02.1985 n.52:
− si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare in oggetto raffigurata dalla planimetria depositata in catasto ed a cui si fa riferimento che in copia non autenticata – previa visione ed approvazione- si allega in uno al presente atto;
− le parti dichiarano che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana in oggetto, e in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale, ai sensi della vigente normativa catastale;
− l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai sensi e per gli effetti della legge 28.02.1985 n.47 e successive proroghe e modificazioni il IG.
ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 rende la seguente dichiarazione: Parte_1 assumendone la piena responsabilità dichiaro: “che il fabbricato di cui è porzione l'immobile sopra descritto è stato edificato in forza dei seguenti titoli: Permesso di costruire rilasciato il 03.12.2004 n.278, comunicazione di inizio lavori di Attività Edilizia Libera presentata il giorno 11.01.2023”
− la costruzione del fabbricato è stata ultimata il 03.11.2006 e che successivamente sulla porzione immobiliare, ferme le attività di edilizia libera suddette non sono state compiute opere edilizie che richiedessero il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni edilizie, permessi di costruire e neppure presentazioni di DIA o SCIA salva quella presentata nel 2023;
− la IG.ra da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Controparte_1 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici precisando che l'attestato di prestazione energetica è stato redatto in data 21.10.2021 dal Geom.
iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di NI, al n.1035 (classe Persona_3 energetica D) relativo all'appartamento oggetto di trasferimento che si allega al presente atto;
− il IG. dichiara e garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di Parte_1 quanto trasferito, ad esso pervenuto in forza dell'atto a rogito del Notaio del Persona_4
22.10.2021, Repertorio n. 72164, Numero di Raccolta 24258, nonché la libertà di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli, servitù passive, arretrati tributari e condominiali, diritti di terzi in genere di qualunque origine e natura ad eccezione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, del 18.11.2021, Registro Particolare 1570, Registro Generale
12671, Pubblico Ufficiale Notaio Repertorio 72165/24259 del 22.10.2021 Persona_4 per l'ammontare di euro 90.000,00, per l'importo totale di euro 180.000,00, a favore Parte_2 contro e gravame questo ben conosciuto da
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_1
, in quanto parte del contratto di mutuo a garanzia del quale la predetta ipoteca è stata
[...] iscritta. Il pagamento di tutte le residue rate del suddetto contratto di mutuo saranno completamente a carico della IG.ra che se ne accolla completamente il pagamento sino Controparte_1 all'estinzione, con contestuale liberazione del IG. , di ogni e qualsivoglia Parte_1 obbligo derivante dal predetto contratto di mutuo, a qualsivoglia titolo o ragione garantendolo e manlevandolo integralmente, in ogni caso, anche da qualsivoglia eventuale pretesa dell'istituto di credito mutuante qualsiasi titolo o ragione.
Più in particolare, si da rendere possibile l'accollo, si obbliga a presentare Controparte_1 all'istituto mutuante, così come da dichiarazione Intesa San Paolo S.p.a. allegata al presente atto, richiesta di rubricazione del mutuo a suo nome, con rinuncia agli effetti di cui all'art. 1301 c.c. e senza che l'Istituto riservi diritti nei confronti di , si da poter far conseguire Parte_1 idonea e piena liberazione di , allo stato, valutata positivamente dallo stesso Parte_1 istituto con conseguente cancellazione della garanzia ipotecaria a nome dello stesso attualmente insistente;
− le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale di NI e/o il Giudice delegato ed il Cancelliere del Tribunale di NI si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere, alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del presente atto, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica od impiantistica. La IG.ra , a proprie spese, si obbliga a Controparte_1 curare la trascrizione e le volture del verbale presso il competente Ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
− il IG. , in ogni caso, rinuncia espressamente all'ipoteca legale relativamente Parte_1 al trasferimento alla IG.ra dell'immobile a questa trasferito come sopra descritto, Controparte_1 con espresso esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
− le parti dichiarano che il presente atto è esente da qualsiasi imposta, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74 (Corte Cost. Sent. 29.04.- 10 maggio 1999 n.154, pubbl su Gazz. Uff.19.10.99 n.20 serie speciale);
− gli effetti giuridici ed economici, attivi e passivi, del presente atto, decorreranno dalla data della sentenza di divorzio nella quale le sopra indicate pattuizioni saranno integralmente riportate.
Nell'ipotesi in cui venisse a mancare, per qualsiasi ragione o causa, il titolo idoneo alla trascrizione dell'atto di cessione immobiliare sopra indicato, il IG. si impegna, sin da ora, Parte_1
a riproporre, alle medesime condizioni, la volontà al trasferimento della sua quota di proprietà immobiliare innanzi al Notaio, designato dalla IG.ra , entro e non oltre 10 giorni Controparte_1 dalla sua richiesta a totale cura e spese della IG.ra ; Controparte_1
− l'immobile, così, come descritto ed indicato, con tutti gli arredi (posto che il IG. ha già Parte_1 provveduto al ritiro di quelli di sua esclusiva proprietà) rimarrà, dunque, in piena ed esclusiva proprietà della IG.ra che si farà integralmente carico del mutuo accollato. Controparte_1
− Con compensazione delle spese tutte di lite.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/10/2020 tra e in NI (TR) alle condizioni congiunte Parte_1 Controparte_1 indicate dalle parti;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TE (TR) (atto n. 13, parte II, serie A, Uff.1, anno 2020);
spese compensate.
Così deciso in NI nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott. ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g 1848/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
RINALDI CRISTINA e dell'Avv. DOMENICA GUALFETTI, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. PASSONI Controparte_1
LUCA, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 04/10/2020 in NI (TR) precisando che dall'unione non sono nati figli e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione personale, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“− nulla viene disposto in ordine all'assegno di mantenimento neanche in via provvisoria, e divorzile essendo le parti economicamente indipendenti vantando redditi propri;
− a definizione di tutti i rapporti economici sorti durante il matrimonio, a titolo transattivo e al fine di definire ogni rapporto derivato o derivante dal precedente coniugio, le parti stabiliscono quanto segue:
a)il IG. cede e trasferisce alla IG.ra , che accetta ed acquista, i Parte_1 Controparte_1 propri diritti di comproprietà, trattandosi di comproprietà pro indiviso ed in parti uguali tra i predetti e e, comunque, tutti quelli ad essa spettanti sul seguente Parte_1 Controparte_1 immobile:
− appartamento ad uso civile abitazione, sito in NI, Via Vincenzo Bellini n.37, posto al primo piano, censito al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 157, particella 73, subalterno 10, zona censuaria 2, categoria A/2, classe 7, consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq.108, escluse aree scoperte mq.99, e rendita euro 426,08, confinante con , Persona_1 [...]
vano scale, salvo altri;
− b) la cessione ha luogo a corpo e non a misura, nello stato di Per_2 fatto e di diritto in cui l'immobile, attualmente, si trova, noto alla IG.ra e comprende CP_1 accensioni, dipendenze e pertinenze della descritta porzione immobiliare, servitù attive e passive, spazi e diritti comuni e condominiali, annessi e connessi, azioni diritti e ragioni, nulla escluso, eccettuato o riservato al IG. , ivi compresi i proporzionali diritti di Parte_1 comproprietà sulle parti, sugli spazi e sugli impianti dei fabbricati, di cui è parte quanto oggetto di trasferimento come per legge;
Il corrispettivo della cessione viene concordemente determinato dalle parti nella quota parte del mutuo gravante sui coniugi di spettanza del sig. ; c) ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art.29 comma 1 bis della L.27.02.1985 n.52:
− si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare in oggetto raffigurata dalla planimetria depositata in catasto ed a cui si fa riferimento che in copia non autenticata – previa visione ed approvazione- si allega in uno al presente atto;
− le parti dichiarano che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto dell'unità immobiliare urbana in oggetto, e in particolare non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria catastale, ai sensi della vigente normativa catastale;
− l'intestazione catastale dell'unità immobiliare urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari.
Ai sensi e per gli effetti della legge 28.02.1985 n.47 e successive proroghe e modificazioni il IG.
ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 rende la seguente dichiarazione: Parte_1 assumendone la piena responsabilità dichiaro: “che il fabbricato di cui è porzione l'immobile sopra descritto è stato edificato in forza dei seguenti titoli: Permesso di costruire rilasciato il 03.12.2004 n.278, comunicazione di inizio lavori di Attività Edilizia Libera presentata il giorno 11.01.2023”
− la costruzione del fabbricato è stata ultimata il 03.11.2006 e che successivamente sulla porzione immobiliare, ferme le attività di edilizia libera suddette non sono state compiute opere edilizie che richiedessero il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni edilizie, permessi di costruire e neppure presentazioni di DIA o SCIA salva quella presentata nel 2023;
− la IG.ra da atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, Controparte_1 comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici precisando che l'attestato di prestazione energetica è stato redatto in data 21.10.2021 dal Geom.
iscritta al Collegio dei Geometri della Provincia di NI, al n.1035 (classe Persona_3 energetica D) relativo all'appartamento oggetto di trasferimento che si allega al presente atto;
− il IG. dichiara e garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità di Parte_1 quanto trasferito, ad esso pervenuto in forza dell'atto a rogito del Notaio del Persona_4
22.10.2021, Repertorio n. 72164, Numero di Raccolta 24258, nonché la libertà di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi e vincoli, servitù passive, arretrati tributari e condominiali, diritti di terzi in genere di qualunque origine e natura ad eccezione di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, del 18.11.2021, Registro Particolare 1570, Registro Generale
12671, Pubblico Ufficiale Notaio Repertorio 72165/24259 del 22.10.2021 Persona_4 per l'ammontare di euro 90.000,00, per l'importo totale di euro 180.000,00, a favore Parte_2 contro e gravame questo ben conosciuto da
[...] Parte_1 Controparte_1 CP_1
, in quanto parte del contratto di mutuo a garanzia del quale la predetta ipoteca è stata
[...] iscritta. Il pagamento di tutte le residue rate del suddetto contratto di mutuo saranno completamente a carico della IG.ra che se ne accolla completamente il pagamento sino Controparte_1 all'estinzione, con contestuale liberazione del IG. , di ogni e qualsivoglia Parte_1 obbligo derivante dal predetto contratto di mutuo, a qualsivoglia titolo o ragione garantendolo e manlevandolo integralmente, in ogni caso, anche da qualsivoglia eventuale pretesa dell'istituto di credito mutuante qualsiasi titolo o ragione.
Più in particolare, si da rendere possibile l'accollo, si obbliga a presentare Controparte_1 all'istituto mutuante, così come da dichiarazione Intesa San Paolo S.p.a. allegata al presente atto, richiesta di rubricazione del mutuo a suo nome, con rinuncia agli effetti di cui all'art. 1301 c.c. e senza che l'Istituto riservi diritti nei confronti di , si da poter far conseguire Parte_1 idonea e piena liberazione di , allo stato, valutata positivamente dallo stesso Parte_1 istituto con conseguente cancellazione della garanzia ipotecaria a nome dello stesso attualmente insistente;
− le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Presidente del Tribunale di NI e/o il Giudice delegato ed il Cancelliere del Tribunale di NI si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento di proprietà da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere, alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni oggetto del presente atto, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica od impiantistica. La IG.ra , a proprie spese, si obbliga a Controparte_1 curare la trascrizione e le volture del verbale presso il competente Ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente;
− il IG. , in ogni caso, rinuncia espressamente all'ipoteca legale relativamente Parte_1 al trasferimento alla IG.ra dell'immobile a questa trasferito come sopra descritto, Controparte_1 con espresso esonero del Conservatore da qualsiasi responsabilità;
− le parti dichiarano che il presente atto è esente da qualsiasi imposta, ai sensi dell'art.19 L. 06.03.1987 n.74 (Corte Cost. Sent. 29.04.- 10 maggio 1999 n.154, pubbl su Gazz. Uff.19.10.99 n.20 serie speciale);
− gli effetti giuridici ed economici, attivi e passivi, del presente atto, decorreranno dalla data della sentenza di divorzio nella quale le sopra indicate pattuizioni saranno integralmente riportate.
Nell'ipotesi in cui venisse a mancare, per qualsiasi ragione o causa, il titolo idoneo alla trascrizione dell'atto di cessione immobiliare sopra indicato, il IG. si impegna, sin da ora, Parte_1
a riproporre, alle medesime condizioni, la volontà al trasferimento della sua quota di proprietà immobiliare innanzi al Notaio, designato dalla IG.ra , entro e non oltre 10 giorni Controparte_1 dalla sua richiesta a totale cura e spese della IG.ra ; Controparte_1
− l'immobile, così, come descritto ed indicato, con tutti gli arredi (posto che il IG. ha già Parte_1 provveduto al ritiro di quelli di sua esclusiva proprietà) rimarrà, dunque, in piena ed esclusiva proprietà della IG.ra che si farà integralmente carico del mutuo accollato. Controparte_1
− Con compensazione delle spese tutte di lite.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/10/2020 tra e in NI (TR) alle condizioni congiunte Parte_1 Controparte_1 indicate dalle parti;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di TE (TR) (atto n. 13, parte II, serie A, Uff.1, anno 2020);
spese compensate.
Così deciso in NI nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti