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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BORGHESI Parte_1 CodiceFiscale_1
GIORGIO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187-L, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SUCCI BEATRICE e dell'avv. PUCILLO FAUSTO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], contraevano matrimonio in San Paolo
[...]
(Brasile), in data 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno
2016, n.592, parte II, Serie C.
Pers Pers Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]) e nato il [...]).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver posto in essere plurime violazioni dell'obbligo di assistenza morale e materiale, per aver violato l'obbligo di fedeltà e di coabitazione e per aver assunto atteggiamenti verbali aggressivi ed offensivi;
al contempo domandava l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso l'abitazione coniugale, di cui chiedeva l'assegnazione e, dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli in euro 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 14/11/2024 le parti comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti ed i rispettivi difensori;
all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. affida i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui assegna la casa familiare;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola ad ora di cena (salvo diverso accordo nelle giornate d martedì e giovedì); i minori, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, e due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
3. pone a carico del padre un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (350,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo, come richiesto da parte ricorrente.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
*** La separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalle parti.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, sia sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa davanti al giudice delegato per l'istruttoria.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/06/1986, e , nato in [...], il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a San Paolo (Brasile) in data 13/08/2016, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2016, n.592, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Chiara Zito Presidente Relatore
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1635/2024 promossa da:
( ), con il patrocinio dell'avv. BORGHESI Parte_1 CodiceFiscale_1
GIORGIO ed elettivamente domiciliata in Rimini (RN), Via Flaminia, n. 187-L, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. SUCCI BEATRICE e dell'avv. PUCILLO FAUSTO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 14/11/2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
nata a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
, nato in [...] il [...], contraevano matrimonio in San Paolo
[...]
(Brasile), in data 13/08/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rimini, anno
2016, n.592, parte II, Serie C.
Pers Pers Dall'unione dei coniugi sono nati i figli (nata il [...]) e nato il [...]).
Nel presente giudizio, la ricorrente chiedeva la pronuncia della separazione con addebito al marito per aver posto in essere plurime violazioni dell'obbligo di assistenza morale e materiale, per aver violato l'obbligo di fedeltà e di coabitazione e per aver assunto atteggiamenti verbali aggressivi ed offensivi;
al contempo domandava l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione presso l'abitazione coniugale, di cui chiedeva l'assegnazione e, dal punto di vista economico, chiedeva porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli in euro 1.500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio il resistente, non opponendosi alla pronuncia di separazione ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 14/11/2024 le parti comparivano avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, il quale, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, sentiva le parti ed i rispettivi difensori;
all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto ed adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “1. affida i figli minori a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui assegna la casa familiare;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera e due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita da scuola ad ora di cena (salvo diverso accordo nelle giornate d martedì e giovedì); i minori, inoltre, trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie e pasquali, secondo il principio dell'alternanza, e due settimane non consecutive durante le vacanze estive;
3. pone a carico del padre un assegno mensile di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (350,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla pronuncia della presente ordinanza, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da disciplinare secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna”, riservandosi di riferire al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sul vincolo, come richiesto da parte ricorrente.
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni.
*** La separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1
deve essere senz'altro pronunciata, come richiesto dalle parti.
[...]
Come si desume dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per pronunciare la separazione personale tra i coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c., essendo evidente l'intollerabilità della convivenza, sia dal tenore degli atti difensivi delle parti, sia sulla base dei comportamenti mantenuti dalle parti, elementi che indicano l'avvenuta irrimediabile frattura del rapporto coniugale.
Quanto alle altre domande, occorre rimettere la causa davanti al giudice delegato per l'istruttoria.
Spese alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
30/06/1986, e , nato in [...], il [...], Controparte_1
unitisi in matrimonio a San Paolo (Brasile) in data 13/08/2016, con atto trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Rimini, anno 2016, n.592, parte II, Serie C;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RIMINI di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Presidente Relatore
dott.ssa Chiara Zito