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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1182/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1182/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SILVIA ALBANI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Nino Bixio 31 53100 53100 Siena Italia presso il difensore avv. SILVIA
ALBANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, Parte_1
agisce nei confronti di esponendo che con contratto di affitto di azienda CP_1
del 31.10.2020 la società SCLAVI 1949 SRL diveniva affittuaria della società relativamente alle unità locali operative di proprietà di CP_2 quest'ultima società e i rapporti di lavoro con i dipendenti venivano trasferiti in capo alla affittuaria SCLAVI 1949 SRL;
che con sentenza del Tribunale di Siena
n. 51 del 29.12.2020 la società (già Controparte_3 CP_2
veniva dichiarata fallita ed il curatore fallimentare decideva di proseguire
[...] nel rapporto contrattuale di affitto di azienda in essere con l'affittuaria Sclavi
1949 Srl;
che la SCLAVI 1949 srl, risultava perciò creditrice a titolo di regresso verso la società fallimento per TFR e crediti di lavoro Controparte_3
corrisposti ai lavoratori, ma di spettanza della fallita in quanto afferenti a periodi lavorativi nei quali gli stessi erano in forza presso detta società; che su tutte le somme corrisposte ai lavoratori (per crediti diversi e anche Tfr) la Sclavi 1949 srl avesse già versato anche la relativa contribuzione, e dunque sugli importi richiesti in sede di ammissione al passivo non potesse essere applicata una nuova tassazione;
che il verbale di ammissione al passivo dichiarato esecutivo dal
Giudice e depositato in cancelleria non è stato opposto;
che per effetto della suddetta ammissione è subentrata nella Controparte_4
posizione vantata dai lavoratori nei confronti della fallita, tanto da essere stata ammessa al passivo fallimentare con il medesimo privilegio ex art 2751 bis n. 1
c.c.; che in data 18.01.2024 la ricorrente, nella sua qualità di unica socia ed amministratrice della depositava domanda di Controparte_4
intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art 2 Legge 297/82 quale cessionaria e comunque quale creditrice surrogatasi nel credito vantato dai lavoratori verso la fallita liquidazione in fallimento, sia per crediti di CP_3 lavoro che per il TFR, per la complessiva somma di € 40.406,96 di cui €
39.191,03 per TFR ed € 1.215,93 per crediti diversi;
che rigettava la CP_1
domanda di intervento del Fondo di garanzia per difetto di legittimazione attiva.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce l' resistente – ancorché ritualmente citato – CP_5
pertanto ne viene dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Lo scopo del Fondo di garanzia è di garantire i dipendenti dell'azienda per il pagamento delle spettanze loro non corrisposte sia per emolumenti di lavoro che a titolo di TFR dalla datrice insolente e/o fallita.
Infatti, la L. 29 maggio 1982 n. 297, all'art. 2 prevede istituzione di uno specifico Fondo di Garanzia avente il chiaro scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza e/o di inadempienza di quest'ultimo nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzioni spettanti ai lavoratori ed ai loro aventi diritto.
Nel caso di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il Fondo si sostituisce al datore di lavoro pagando al prestatore il TFR, a patto che il relativo credito del lavoratore sia già stato accertato e determinato nella competente sede fallimentare. Le somme vantate dal lavoratore a titolo di liquidazione (e/o di ultime tre mensilità) devono risultare dallo stato passivo definitivo e solo quelli ammessi potranno ricevere erogazione da parte del Fondo. Una volta corrisposto il dovuto al lavoratore, l si surroga nei diritti del prestatore Controparte_6
subordinato e si sostituisce allo stesso attraverso la domanda di insinuazione al passivo.
In sintesi, affinché il lavoratore, o suo avente diritto, possa inoltrare domanda di pagamento al Fondo sono necessarie e sufficienti le seguenti condizioni:
1. che il credito del lavoratore o dell'avente diritto sia stato ammesso al passivo fallimentare;
2. che siano decorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo e sia definitivo;
3. la ricezione del Fondo della domanda da parte del lavoratore e/o del suo avente diritto.
Orbene, tali condizioni sono tutte ricorrenti nella fattispecie.
Con riferimento alla nozione di avente diritto, e quindi di soggetti legittimati a proporre la domanda di intervento del Fondo di garanzia, il novero di tali soggetti si è ampliato nel tempo per effetto di interventi giurisprudenziali che hanno determinato ad assumere diverse circolari nel corso degli anni. CP_1
Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che legittimati a richiedere il pagamento del TFR sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano succeduti nel relativo credito al prestatore di lavoro e non già soltanto, secondo la restrittiva
3 interpretazione sostenuta dal ricorrente, gli "aventi diritto" di cui al combinato disposto dell'art. 2122 c.c., co. 1 e 2. (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/10/2010, n. 21143, Cass. civ., 8 aprile 2008, n. 10208; Cass 25256/2010).
Inoltre, “La problematica oggetto del ricorso è già stata affrontata da questa Corte, che è giunta alla conclusione che "la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell' di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, CP_1
art. 2, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli "aventi diritto" e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 cod. civ., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto". (Cass. civ., 8 aprile 2008, n. 10208; nello stesso senso, 5 maggio 2008, 11010). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questo orientamento, che anzi condivide e fa proprio integralmente. Si deve ritenere perciò che nell'ambito degli aventi diritto del lavoratore, in cui favore interviene
l'apposito Fondo in favore dei dipendenti di aziende colpite da insolvenza, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore” (Cfr.
Cass. 21143/2010).
In ossequio alla previsione di cui all'art 2112 c.c., la Controparte_4
ha corrisposto tutte le spettanze dei lavoratori (cessati nel corso
[...] dell'affitto di azienda) per crediti che gli stessi avevano maturato anche antecedentemente al trasferimento dell'azienda, divenuti esigibili solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, corrispondendo su tali somme anche il relativo onere contributivo.
Giova tuttavia osservare che la sussistenza dell'obbligazione solidale del cessionario di cui all'art 2112 cc non esclude il diritto di regresso e/o di rivalsa che la cessionaria vanta nei confronti della cedente (condebitore solidale ex art
1299 c,c,) per il pagamento delle obbligazioni maturate precedentemente alla cessione/affitto quindi di spettanza della cedente. Né risulta essersi verificata
4 nella fattispecie de qua la liberazione della cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ad opera dei lavoratori.
Nel caso in esame, la ricorrente ha corrisposto in favore dei lavoratori che sono cessati nel corso del contratto di affitto tutti i crediti maturati dagli stessi, sia quelli sorti ante contratto di affitto verso la cedente fallita, (30.11.2020) sia quelle maturate successivamente, sino alla cessazione del rapporto, come specificato dal curatore e dal Giudice Delegato nel verbale di ammissione al passivo della Sclavi 1949 srl.
La domanda di ammissione al passivo ha riguardato esclusivamente i crediti dei lavoratori che gli stessi avevano maturato verso la società fallita ante trasferimento, e che sono stati tuttavia corrisposti da Sclavi 1949 srl in quanto la cessazione dei rapporti di lavoro è avvenuta dopo il passaggio degli stessi con l'affitto di azienda (30.11.2020) e dopo la pronuncia di fallimento (29.12.2020).
Solo per questi ultimi importi la ricorrente ha fatto domanda ed è stata ammessa al passivo in surroga dei lavoratori e con lo stesso privilegio ad essi spettante ex art 2751 bis n. 1) c.c e limitatamente a tali crediti ha operato la surroga della ricorrente nella posizione dei lavoratori.
Occorre altresì considerare che le circolari , quale atto CP_1
amministrativo ad efficacia meramente interna, non possono incidere sui diritti dei cittadini fondati su norme legislative statali (Cfr. Cass. S.U. n. 23031/07,
Cass. n. 6185/17, Cons. St. n. 567/17).
La circolare per definizione è “atto interno alla pubblica amministrazione mediante il quale i superiori comunicano direttive o impartiscono norme”, disciplina il funzionamento interno di una amministrazione e dà orientamenti di condotta ai propri dipendenti, e non può prevedere limitazioni o restrizioni rispetto alla normativa, che è l'unica fonte in grado di disciplinare in modo cogente la materia.
La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede di procedura concorsuale l'esistenza e l'ammontare di un credito in favore del dipendente dell'imprenditore, importa, ai sensi dell'art. 2 n. 297/1982, il subentro dell CP_1
5 nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale medesima e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
La Suprema Corte, più in particolare, ha ritenuto che l'ammissione del credito allo stato passivo “l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato” e che “ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, laddove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia all'uopo istituto presso
l' del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori”, ovvero CP_1 che “in breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti” (Cass. n. 24231/2014; ma anche Cass. n. 7604/2003, Cass. n.
9231/2010, Cass. n. 23258/2015, Cass. n. 24730/2015, App. Firenze Lav.
18/10/2016).
Dunque, non è consentito ad di mettere in discussione CP_1
l'accertamento operato dal Giudice delegato al fallimento che si pone per l'istituto previdenziale in termini di definitività (Cfr. Cass. Sez Lav. 04/12/2015
n. 24730).
Quanto al credito vantato dalla Sclavi 1949 Srl, questo è stato, previa verifica della documentazione allegata, ammesso al passivo fallimentare della
[...]
, in surroga alla posizione dei lavoratori soddisfatti Controparte_3 dalla stessa Sclavi 1949 Srl, e pertanto in via privilegiata ai sensi dell'art 2751 bis n. 1) c.c. e pertanto il Giudice delegato al fallimento ha già effettuato la verifica del suddetto credito sia nell'an che nel quantum, ritenendo di ammettere
6 la domanda della ricorrente. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo depositato in cancelleria e non è stato opposto come attesa la dichiarazione rilasciata dalla Cancelleria Trib Fallimentare Siena in data 16.11.2023 (Cfr. doc.
n. 4 ricorso).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – della CP_1 somma di € 40.406,96 di cui € 39.191.03 a titolo di TFR ed € 1.215,93 a titolo di crediti di lavoro diversi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 21/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1182/2024 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SILVIA ALBANI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Nino Bixio 31 53100 53100 Siena Italia presso il difensore avv. SILVIA
ALBANI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 11.11.2024, Parte_1
agisce nei confronti di esponendo che con contratto di affitto di azienda CP_1
del 31.10.2020 la società SCLAVI 1949 SRL diveniva affittuaria della società relativamente alle unità locali operative di proprietà di CP_2 quest'ultima società e i rapporti di lavoro con i dipendenti venivano trasferiti in capo alla affittuaria SCLAVI 1949 SRL;
che con sentenza del Tribunale di Siena
n. 51 del 29.12.2020 la società (già Controparte_3 CP_2
veniva dichiarata fallita ed il curatore fallimentare decideva di proseguire
[...] nel rapporto contrattuale di affitto di azienda in essere con l'affittuaria Sclavi
1949 Srl;
che la SCLAVI 1949 srl, risultava perciò creditrice a titolo di regresso verso la società fallimento per TFR e crediti di lavoro Controparte_3
corrisposti ai lavoratori, ma di spettanza della fallita in quanto afferenti a periodi lavorativi nei quali gli stessi erano in forza presso detta società; che su tutte le somme corrisposte ai lavoratori (per crediti diversi e anche Tfr) la Sclavi 1949 srl avesse già versato anche la relativa contribuzione, e dunque sugli importi richiesti in sede di ammissione al passivo non potesse essere applicata una nuova tassazione;
che il verbale di ammissione al passivo dichiarato esecutivo dal
Giudice e depositato in cancelleria non è stato opposto;
che per effetto della suddetta ammissione è subentrata nella Controparte_4
posizione vantata dai lavoratori nei confronti della fallita, tanto da essere stata ammessa al passivo fallimentare con il medesimo privilegio ex art 2751 bis n. 1
c.c.; che in data 18.01.2024 la ricorrente, nella sua qualità di unica socia ed amministratrice della depositava domanda di Controparte_4
intervento del Fondo di Garanzia ai sensi dell'art 2 Legge 297/82 quale cessionaria e comunque quale creditrice surrogatasi nel credito vantato dai lavoratori verso la fallita liquidazione in fallimento, sia per crediti di CP_3 lavoro che per il TFR, per la complessiva somma di € 40.406,96 di cui €
39.191,03 per TFR ed € 1.215,93 per crediti diversi;
che rigettava la CP_1
domanda di intervento del Fondo di garanzia per difetto di legittimazione attiva.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Non si costituisce l' resistente – ancorché ritualmente citato – CP_5
pertanto ne viene dichiara la contumacia.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2 Lo scopo del Fondo di garanzia è di garantire i dipendenti dell'azienda per il pagamento delle spettanze loro non corrisposte sia per emolumenti di lavoro che a titolo di TFR dalla datrice insolente e/o fallita.
Infatti, la L. 29 maggio 1982 n. 297, all'art. 2 prevede istituzione di uno specifico Fondo di Garanzia avente il chiaro scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza e/o di inadempienza di quest'ultimo nel pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità di retribuzioni spettanti ai lavoratori ed ai loro aventi diritto.
Nel caso di impresa sottoposta a procedura concorsuale, il Fondo si sostituisce al datore di lavoro pagando al prestatore il TFR, a patto che il relativo credito del lavoratore sia già stato accertato e determinato nella competente sede fallimentare. Le somme vantate dal lavoratore a titolo di liquidazione (e/o di ultime tre mensilità) devono risultare dallo stato passivo definitivo e solo quelli ammessi potranno ricevere erogazione da parte del Fondo. Una volta corrisposto il dovuto al lavoratore, l si surroga nei diritti del prestatore Controparte_6
subordinato e si sostituisce allo stesso attraverso la domanda di insinuazione al passivo.
In sintesi, affinché il lavoratore, o suo avente diritto, possa inoltrare domanda di pagamento al Fondo sono necessarie e sufficienti le seguenti condizioni:
1. che il credito del lavoratore o dell'avente diritto sia stato ammesso al passivo fallimentare;
2. che siano decorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo e sia definitivo;
3. la ricezione del Fondo della domanda da parte del lavoratore e/o del suo avente diritto.
Orbene, tali condizioni sono tutte ricorrenti nella fattispecie.
Con riferimento alla nozione di avente diritto, e quindi di soggetti legittimati a proporre la domanda di intervento del Fondo di garanzia, il novero di tali soggetti si è ampliato nel tempo per effetto di interventi giurisprudenziali che hanno determinato ad assumere diverse circolari nel corso degli anni. CP_1
Infatti, la Corte di cassazione ha precisato che legittimati a richiedere il pagamento del TFR sono tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano succeduti nel relativo credito al prestatore di lavoro e non già soltanto, secondo la restrittiva
3 interpretazione sostenuta dal ricorrente, gli "aventi diritto" di cui al combinato disposto dell'art. 2122 c.c., co. 1 e 2. (Cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
13/10/2010, n. 21143, Cass. civ., 8 aprile 2008, n. 10208; Cass 25256/2010).
Inoltre, “La problematica oggetto del ricorso è già stata affrontata da questa Corte, che è giunta alla conclusione che "la funzione previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia dell' di cui al D.Lgs. n. 297 del 1982, CP_1
art. 2, non osta all'intervento del Fondo a favore del cessionario a titolo oneroso del credito relativo al trattamento di fine rapporto spettante al lavoratore, in quanto l'intervento è previsto in favore degli "aventi diritto" e, con tale termine, che non può che essere inteso nel medesimo significato attribuito all'identica espressione contenuta nell'art. 2122 cod. civ., si fa riferimento agli aventi causa in genere del lavoratore, a prescindere dal titolo, universale o particolare, della successione nel diritto". (Cass. civ., 8 aprile 2008, n. 10208; nello stesso senso, 5 maggio 2008, 11010). Il Collegio non ha ragione di discostarsi da questo orientamento, che anzi condivide e fa proprio integralmente. Si deve ritenere perciò che nell'ambito degli aventi diritto del lavoratore, in cui favore interviene
l'apposito Fondo in favore dei dipendenti di aziende colpite da insolvenza, rientrano anche i cessionari a titolo oneroso del credito del lavoratore” (Cfr.
Cass. 21143/2010).
In ossequio alla previsione di cui all'art 2112 c.c., la Controparte_4
ha corrisposto tutte le spettanze dei lavoratori (cessati nel corso
[...] dell'affitto di azienda) per crediti che gli stessi avevano maturato anche antecedentemente al trasferimento dell'azienda, divenuti esigibili solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, corrispondendo su tali somme anche il relativo onere contributivo.
Giova tuttavia osservare che la sussistenza dell'obbligazione solidale del cessionario di cui all'art 2112 cc non esclude il diritto di regresso e/o di rivalsa che la cessionaria vanta nei confronti della cedente (condebitore solidale ex art
1299 c,c,) per il pagamento delle obbligazioni maturate precedentemente alla cessione/affitto quindi di spettanza della cedente. Né risulta essersi verificata
4 nella fattispecie de qua la liberazione della cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ad opera dei lavoratori.
Nel caso in esame, la ricorrente ha corrisposto in favore dei lavoratori che sono cessati nel corso del contratto di affitto tutti i crediti maturati dagli stessi, sia quelli sorti ante contratto di affitto verso la cedente fallita, (30.11.2020) sia quelle maturate successivamente, sino alla cessazione del rapporto, come specificato dal curatore e dal Giudice Delegato nel verbale di ammissione al passivo della Sclavi 1949 srl.
La domanda di ammissione al passivo ha riguardato esclusivamente i crediti dei lavoratori che gli stessi avevano maturato verso la società fallita ante trasferimento, e che sono stati tuttavia corrisposti da Sclavi 1949 srl in quanto la cessazione dei rapporti di lavoro è avvenuta dopo il passaggio degli stessi con l'affitto di azienda (30.11.2020) e dopo la pronuncia di fallimento (29.12.2020).
Solo per questi ultimi importi la ricorrente ha fatto domanda ed è stata ammessa al passivo in surroga dei lavoratori e con lo stesso privilegio ad essi spettante ex art 2751 bis n. 1) c.c e limitatamente a tali crediti ha operato la surroga della ricorrente nella posizione dei lavoratori.
Occorre altresì considerare che le circolari , quale atto CP_1
amministrativo ad efficacia meramente interna, non possono incidere sui diritti dei cittadini fondati su norme legislative statali (Cfr. Cass. S.U. n. 23031/07,
Cass. n. 6185/17, Cons. St. n. 567/17).
La circolare per definizione è “atto interno alla pubblica amministrazione mediante il quale i superiori comunicano direttive o impartiscono norme”, disciplina il funzionamento interno di una amministrazione e dà orientamenti di condotta ai propri dipendenti, e non può prevedere limitazioni o restrizioni rispetto alla normativa, che è l'unica fonte in grado di disciplinare in modo cogente la materia.
La giurisprudenza ha da tempo affermato il principio secondo cui l'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede di procedura concorsuale l'esistenza e l'ammontare di un credito in favore del dipendente dell'imprenditore, importa, ai sensi dell'art. 2 n. 297/1982, il subentro dell CP_1
5 nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale medesima e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
La Suprema Corte, più in particolare, ha ritenuto che l'ammissione del credito allo stato passivo “l'istituto non può mettere in discussione, proprio perché subentra ex lege nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori mediante insinuazione nello stato passivo del fallimento divenuto definitivo e nella misura in cui esso risulta in quella sede accertato” e che “ciò è confermato dallo stesso tenore letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 2, laddove si prevede che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi della L. Fall., art. 97, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere "a domanda" il pagamento, a carico del Fondo di Garanzia all'uopo istituto presso
l' del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori”, ovvero CP_1 che “in breve, l'esecutività dello stato passivo basta a sorreggere la pretesa del lavoratore nei confronti del Fondo, senza neppure la necessità di una preventiva informazione all'istituto previdenziale riguardo alla misura del credito e ai suoi presupposti” (Cass. n. 24231/2014; ma anche Cass. n. 7604/2003, Cass. n.
9231/2010, Cass. n. 23258/2015, Cass. n. 24730/2015, App. Firenze Lav.
18/10/2016).
Dunque, non è consentito ad di mettere in discussione CP_1
l'accertamento operato dal Giudice delegato al fallimento che si pone per l'istituto previdenziale in termini di definitività (Cfr. Cass. Sez Lav. 04/12/2015
n. 24730).
Quanto al credito vantato dalla Sclavi 1949 Srl, questo è stato, previa verifica della documentazione allegata, ammesso al passivo fallimentare della
[...]
, in surroga alla posizione dei lavoratori soddisfatti Controparte_3 dalla stessa Sclavi 1949 Srl, e pertanto in via privilegiata ai sensi dell'art 2751 bis n. 1) c.c. e pertanto il Giudice delegato al fallimento ha già effettuato la verifica del suddetto credito sia nell'an che nel quantum, ritenendo di ammettere
6 la domanda della ricorrente. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo depositato in cancelleria e non è stato opposto come attesa la dichiarazione rilasciata dalla Cancelleria Trib Fallimentare Siena in data 16.11.2023 (Cfr. doc.
n. 4 ricorso).
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – della CP_1 somma di € 40.406,96 di cui € 39.191.03 a titolo di TFR ed € 1.215,93 a titolo di crediti di lavoro diversi, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
2. CONDANNA al pagamento – in favore della ricorrente – delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 3.291,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 21/01/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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