Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 1199/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1199/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: scioglimento del matrimonio
Con Decreto del 30/01/2025 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni:
per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data 22/01/2025
I ricorrenti in data 20/03/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di scioglimento del matrimonio ai sensi degli articoli 473-bis.47, 474-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c.
Con la sentenza n. 136/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 23/07/2024 è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni congiunte come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in data 28/05/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 23/07/2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria della scioglimento del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473-bis.51 e
279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 30/01/2025 con modalità cartolare.
Tanto premesso i ricorrenti proponevano congiuntamente, sulla base dei presupposti di legge, domanda diretta alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473bis.51 depositate in data
22/01/2025 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, con gli arredi, corredi e pertinenze verrà assegnata alla GN , Pt_1 la quale vi continuerà ad abitare con i figli e I coniugi danno atto che il SI si è già trasferito Per_1 Per_2 Pt_2 presso altro immobile, dal medesimo condotto in locazione, a Scorzè (VE);
3. i figli minori e saranno affidati ad entrambi i genitori i quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che li riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a istruzione - educazione - salute - scelta della residenza abituale) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé dei figli;
4. i figli minori e avranno la residenza della madre e saranno collocati prevalentemente presso la stessa;
Per_1 Per_2
5. i coniugi si occuperanno della cura dei figli minori in modo paritario. Fatti salvi diversi e più puntuali accordi che i coniugi concorderanno in ragione dei turni di lavoro cui è soggetta la GN , i ricorrenti stabiliscono delle regole Pt_1 generali di indirizzo come di seguito illustrate, che peraltro stanno già osservando dall'anno 2023. Turni di responsabilità:
* il SI terrà con sé i figli per almeno due pernotti nelle giornate infrasettimanali comprese tra il lunedì e il Pt_2 venerdì (dal termine dell'orario lavorativo sino al mattino seguente allorquando si occuperà di accompagnarli a scuola o presso la casa della madre in caso di sospensione scolastica ovvero ancora nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori), mentre nel week end (sabato/domenica) li terrà per almeno una giornata intera con pernotto;
* nelle giornate che i minori trascorreranno con la madre, in considerazione dei turni lavorativi cui è soggetta la medesima, il padre si rende disponibile e si impegna ad accudire i figli e ad accompagnarli a scuola ovvero nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dagli stessi nelle mattinate in cui la madre è impegnata con il turno lavorativo che inizia alle 6:00 (oppure alle 6:30) e nelle serate in cui il turno della stessa termina alle 21:30 (oppure 23:00). In questi momenti il padre accudirà i minori presso la casa coniugale, fatti salvi diversi accordi tra i coniugi;
* il padre trascorrerà con i figli minori sette giorni anche non consecutivi durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale (25-31.12) o quello di Capodanno (31.12-06.01) e due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello dell'Angelo, con la precisazione che sia il giorno di
Natale che quello di Pasqua i genitori concorderanno le modalità di visita affinché i minori - ove possibile - possano trascorrere alcune ore con ciascun genitore (a titolo esemplificativo il pranzo con un genitore e la cena con l'altro);
* ciascun genitore trascorrerà con i figli due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori previo congruo avviso e comunque entro il 31 maggio di ogni anno;
* i ponti scolastici e le altre festività saranno equamente suddivisi in modo alternato tra i due genitori;
* indipendentemente dal calendario sopra elencato, e trascorreranno il giorno del compleanno di un genitore Per_1 Per_2 con quello, mentre nel giorno dei loro rispettivi compleanni i genitori concorderanno le modalità di visita affinché possano trascorrere alcune ore con ciascun genitore (il pranzo con un genitore e la cena con l'altro ovvero, in caso di giornata scolastica, il pomeriggio con un genitore e la cena con l'altro);
* in caso di malattia dei minori, il genitore non in turno di responsabilità - se libero da impegni lavorativi - verrà preferito rispetto ai terzi nell'accudimento dei figli.
La GN , non appena resole noto dal datore, si impegna a fornire mensilmente al SI il calendario dei Pt_1 Pt_2 propri turni di lavoro al fine di concordare insieme i tempi di accudimento dei minori secondo i termini sopraindicati, ed in ogni caso entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi tempestivamente ogni variazione nei rispettivi orari lavorativi. In seguito, qualora l'attività lavorativa della GN non fosse più soggetta a turnazione, l'esercizio del diritto di visita Pt_1 del padre avverrà secondo le modalità più ampie possibili e comunque nel pieno rispetto delle fasi di crescita e degli impegni scolastici/extrascolastici e di relazione dei minori nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Dunque, fatti salvi eventuali diversi accordi, il SI terrà con sé i figli secondo il calendario che segue: Pt_2
* a fine settimana alterni, dal venerdì tardo pomeriggio sino al lunedì mattina allorquando il medesimo si occuperà di accompagnarli a scuola o presso la casa della madre in caso di sospensione scolastica ovvero ancora nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori;
* nelle settimane in cui e trascorreranno il week end con la madre, il padre trascorrerà con i figli due/tre Per_1 Per_2 pomeriggi infrasettimanali con pernotto, mentre nelle settimane in cui e trascorreranno il week end con il padre Per_1 Per_2 quest'ultimo li terrà un pomeriggio infrasettimanale con pernotto, in ogni caso sempre occupandosi di accompagnare i figli a scuola o presso la casa della madre in caso di sospensione scolastica ovvero ancora nel luogo di svolgimento delle attività ludico/ricreative/sportive frequentate dai minori;
* fermi tutti gli accordi in ordine alle vacanze natalizie, pasquali, estive, ponti/festività, compleanni e malattia come sopra già dettagliati;
6. il SI si obbliga a corrispondere alla GN , entro il giorno 12 (dodici) di ciascun mese, a titolo di Pt_2 Pt_1 concorso al mantenimento ordinario dei figli minori e la somma di €.300,00 (ovvero €.150,00 a figlio), da Per_1 Per_2 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale somma verrà versata dal SI tramite bonifico bancario Pt_2 sul conto corrente intestato alla GN;
Pt_1
7. le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, con obbligo reciproco dei genitori di consegnare all'altro il documento giustificativo di ogni spesa effettuata, verranno ripartite in ragione del 50% in capo a ciascun genitore e con rimborso mensile. In ogni caso le spese straordinarie sono da individuarsi e ripartirsi secondo il protocollo del 20.09.2019 vigente presso Codesto Tribunale, che le parti dichiarano di conoscere e accettare (cfr. doc.19), con le seguenti precisazioni:
- i coniugi concordano di sostenere al 50% ciascuno le spese per l'abbigliamento dei figli nonché dei farmaci in genere e della mensa scolastica;
- la spesa per la baby sitter verrà sostenuta dai coniugi in ugual misura laddove il ricorso alla stessa sia determinato da esigenze lavorative di entrambi e quindi entrambi siano occupati a lavoro. Negli altri casi, e previo diniego della disponibilità del genitore non in turno di responsabilità, la spesa per la baby sitter sarà sostenuta dalla parte che ne farà ricorso secondo i tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore;
8. l'assegno unico e universale spetterà ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9. eventuali detrazioni per i figli a carico saranno effettuate da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
10. i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o degli equivalenti documenti idonei all'espatrio anche in relazione ai figli minori, sia per turismo che per motivi di lavoro, sostenendo le relative spese in ugual misura;
11. i coniugi si impegnano inoltre:
- a crescere e educare i figli minori secondo gli indirizzi via via concordati, con onere reciproco di informativa sulle scelte più significative, decisioni ed indirizzi relativi all'educazione, istruzione e formazione dei minori, nonché con riguardo alla salute e cura degli stessi;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
- a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- a riconoscere agli ascendenti e gli altri parenti di entrambi i rami parentali la facoltà di vedere e tenere i minori, in accordo con gli stessi, in modo da consentire il mantenimento di rapporti significativi, equilibrati e continuativi con gli ascendenti e gli altri parenti dei coniugi;
12. i ratei del mutuo fondiario con garanzia ipotecaria sull'immobile familiare, stipulato il 19.03.2021 da entrambi i coniugi con continueranno ad essere corrisposti da ciascun coniuge nella misura del 50% (così come le Controparte_1 spese di gestione del conto e di quant'altro si rendesse necessario), che gli stessi avranno cura di versare mensilmente nel conto corrente cointestato ( IBAN [...]) almeno 5 (cinque) giorni prima del Controparte_1 giorno di prelevamento del rateo da parte della banca e ciò sino a completa estinzione del mutuo stesso. All'atto di estinzione del mutuo l'eventuale giacenza nel suddetto c/c, previa chiusura del medesimo, verrà ripartita in parti uguali tra i coniugi;
13. entrambi i coniugi, fruendo ciascuno di un proprio reddito da lavoro dipendente, rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo nel mantenimento essendo economicamente autosufficienti;
14. spese ed oneri del presente procedimento di scioglimento del matrimonio integralmente compensate tra le parti;
15. entrambi i coniugi dichiarano di prestare la loro acquiescenza piena e totale all'emananda sentenza di scioglimento del matrimonio e, conseguentemente, di rinunciare a qualsivoglia forma di impugnazione avverso la predetta sentenza.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed
è altresì rispondente all'interesse dei minori e , non potrà che andare accolta con le Per_1 Per_2 conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 15/05/2016 tra e Parte_1 matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Quinto Parte_2 di Treviso (TV), al n. 23, parte II, serie C, Uff. 1, dell'anno 2016;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- nulla in punto di spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 30/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca