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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27584 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(GIRIFALCO (CZ), 13/09/1954), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CAPEZZONE TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/01/1958), con il patrocinio CP_1
dell'avv. STASI CECILIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
13/09/1986 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1990) e (1994), esponeva Per_1 Per_2
che con sentenza n. 23854/2015 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere alla , a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
450,00, di cui euro 150,00 per ed euro 300,00 per , entrambi i Per_1 Per_2
genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra in ragione del 50%
ciascuno e la casa familiare è assegnata alla , convivente con i due CP_1
figli; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'obbligo dell'istante di contribuire al mantenimento dei due figli.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contesta le ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire il “mantenimento” per se stessa.
Alla prima udienza del 6/11/2023 comparivano personalmente le parti 3
e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
dichiarava cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Parte_1
corrispondere il mantenimento e le spese extra per il figlio , fermi per Per_1
il pregresso i provvedimenti separativi che per il resto confermava, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1
mantenimento del figlio e a far data dal mese di novembre 2023, la Per_2
somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base novembre 2023; quindi rinviava la causa all'udienza del
10/12/2024 all'esito della quale il giudice delegato rimetteva il giudizio al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
13/09/1986, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie formulate dalla resistente afferenti il mantenimento del figlio (1994) e l'assegno divorzile, Per_2
mette conto evidenziare che, in ordine alla prima, meritano di essere confermati i vigenti provvedimenti in forza dei quali il padre è obbligato a corrispondere alla madre, a tale titolo e a far data dal mese di novembre
2023, ferme per il pregresso le condizioni separative, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2023, con onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, preso atto della disponibilità del in Parte_1 4
tal senso, ovvero a continuare a corrispondere il suindicato importo nonostante l'età del figlio e l'originaria domanda di segno contrario. Per_2
Per completezza mette conto evidenziare che il è titolare di Parte_1
trattamento pensionistico pari a circa euro 1.080,00 mensili oltre tredicesima mensilità, non ha proprietà immobiliari e vive in locazione in un immobile dell'Ater già assegnato alla di lui madre, mentre la , consulente del CP_1
lavoro, è titolare di un reddito mensile netto pari a circa euro 800,00 ed è
piena proprietaria dell'immobile di abitazione, già casa familiare.
Non vi è alcuna contestazione sulla raggiunta indipendenza economica del primogenito (1990) relativamente al quale deve essere dichiarato Per_1
cessato l'obbligo del padre di contribuire al di lui mantenimento a far data dalla domanda, come già statuito in via provvisoria.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente non avendo la stessa allegato né tantomeno provato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto azionato, dalla medesima ancorato non già ai presupposti di cui all'art. 5
della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni quanto piuttosto all'inadempimento del di corrispondere il mantenimento per i figli Parte_1
come stabilito in sede separativa e di pagare il mutuo contratto oltre che sulla necessità di garantire alla medesima resistente la pensione di reversibilità in caso di premorienza del . Parte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27584/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 13/09/1986 tra (GIRIFALCO (CZ), Parte_1
13/09/1954) e (ROMA (RM), 03/01/1958) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 967, Parte II,
Serie A03, Anno 1986, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Parte_1
corrispondere il mantenimento ordinario e le spese extra per il figlio Per_1
(1990);
fermi per il pregresso i provvedimenti della separazione, dispone che a far data dal mese di novembre 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (1994), la somma Per_2
mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base novembre 2023, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024 6
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27584 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(GIRIFALCO (CZ), 13/09/1954), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. CAPEZZONE TIZIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 03/01/1958), con il patrocinio CP_1
dell'avv. STASI CECILIA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data Parte_1
13/09/1986 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
che dall'unione nascevano i figli (1990) e (1994), esponeva Per_1 Per_2
che con sentenza n. 23854/2015 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al
Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate in forza delle quali il ricorrente è obbligato a corrispondere alla , a titolo di CP_1
contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro
450,00, di cui euro 150,00 per ed euro 300,00 per , entrambi i Per_1 Per_2
genitori sono tenuti al pagamento delle spese extra in ragione del 50%
ciascuno e la casa familiare è assegnata alla , convivente con i due CP_1
figli; che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con elisione dell'obbligo dell'istante di contribuire al mantenimento dei due figli.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contesta le ulteriori avverse allegazioni e istanze chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire il “mantenimento” per se stessa.
Alla prima udienza del 6/11/2023 comparivano personalmente le parti 3
e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente,
dichiarava cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Parte_1
corrispondere il mantenimento e le spese extra per il figlio , fermi per Per_1
il pregresso i provvedimenti separativi che per il resto confermava, poneva a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla , a titolo di CP_1
mantenimento del figlio e a far data dal mese di novembre 2023, la Per_2
somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
Istat con base novembre 2023; quindi rinviava la causa all'udienza del
10/12/2024 all'esito della quale il giudice delegato rimetteva il giudizio al collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
13/09/1986, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle domande accessorie formulate dalla resistente afferenti il mantenimento del figlio (1994) e l'assegno divorzile, Per_2
mette conto evidenziare che, in ordine alla prima, meritano di essere confermati i vigenti provvedimenti in forza dei quali il padre è obbligato a corrispondere alla madre, a tale titolo e a far data dal mese di novembre
2023, ferme per il pregresso le condizioni separative, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base novembre 2023, con onere di ambo i genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, preso atto della disponibilità del in Parte_1 4
tal senso, ovvero a continuare a corrispondere il suindicato importo nonostante l'età del figlio e l'originaria domanda di segno contrario. Per_2
Per completezza mette conto evidenziare che il è titolare di Parte_1
trattamento pensionistico pari a circa euro 1.080,00 mensili oltre tredicesima mensilità, non ha proprietà immobiliari e vive in locazione in un immobile dell'Ater già assegnato alla di lui madre, mentre la , consulente del CP_1
lavoro, è titolare di un reddito mensile netto pari a circa euro 800,00 ed è
piena proprietaria dell'immobile di abitazione, già casa familiare.
Non vi è alcuna contestazione sulla raggiunta indipendenza economica del primogenito (1990) relativamente al quale deve essere dichiarato Per_1
cessato l'obbligo del padre di contribuire al di lui mantenimento a far data dalla domanda, come già statuito in via provvisoria.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente non avendo la stessa allegato né tantomeno provato la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento del diritto azionato, dalla medesima ancorato non già ai presupposti di cui all'art. 5
della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni quanto piuttosto all'inadempimento del di corrispondere il mantenimento per i figli Parte_1
come stabilito in sede separativa e di pagare il mutuo contratto oltre che sulla necessità di garantire alla medesima resistente la pensione di reversibilità in caso di premorienza del . Parte_1
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 27584/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
ROMA in data 13/09/1986 tra (GIRIFALCO (CZ), Parte_1
13/09/1954) e (ROMA (RM), 03/01/1958) trascritto nel CP_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 967, Parte II,
Serie A03, Anno 1986, alle seguenti condizioni:
dichiara cessato a far data dalla domanda l'obbligo del di Parte_1
corrispondere il mantenimento ordinario e le spese extra per il figlio Per_1
(1990);
fermi per il pregresso i provvedimenti della separazione, dispone che a far data dal mese di novembre 2023 il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (1994), la somma Per_2
mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base novembre 2023, e condanna il al versamento, in favore Parte_1
della ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi CP_1
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti con le specificazioni di cui al suindicato Per_2
Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 20/12/2024 6
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi