Articolo 8 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Articolo 7Articolo 9
Versione
22 febbraio 1992
Art. 8. Distribuzione degli utili 1. L' articolo 2536 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). -
Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.
La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".
Entrata in vigore il 22 febbraio 1992
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