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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/11/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
In persona del giudice LV TA, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad Prestazione d'opera intellettuale proposta da:
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe d'Aleo; ATTORE
nei confronti di
CP_1
già unipersonale, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante prof. corrente in Licata nella C/da Piano Bugiadas S.S.123, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Damanti;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28/07/2020 l'Ing. ha Parte_1 chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a conseguire il giusto compenso per l'opera professionale svolta in favore della già unipersonale, CP_1 Controparte_2 in esecuzione del disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 7 aprile 2016 avente ad oggetto l'esecuzione di una serie di attività tecniche necessarie per garantire la necessaria funzionalità e l'apertura di una struttura alberghiera;
conseguentemente ha chiesto la condanna
1 della convenuta società al pagamento della somma di € 34.257,60, al lordo di Iva e Cnpai, ovvero di quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 3
e ss. D.Lgs.vo n. 231/2002.
La società (già unipersonale) in persona del suo CP_1 Controparte_2 amministratore si è costituita disconoscendo, in primo luogo, la firma apposta Controparte_3 in calce al disciplinare di incarico professionale del 7 aprile 2016.
Ad ogni modo nel merito ha contestato tutte le prestazioni professionali indicate dall'ing.
sostenendo in estrema sintesi che: Pt_1
- le pratiche catastali e le variazioni dell'immobile erano già state curate dall'ing.
[...]
, direttore dei lavori della società, e non dal Per_1 Pt_1
- le attività relative ai nulla osta dei Vigili del Fuoco e alla prevenzione incendi erano state svolte da altri tecnici abilitati poiché il non era iscritto all'albo dei professionisti Pt_1 antincendio;
- le attività connesse alla classificazione alberghiera, alle SCIA e alle DIA erano state gestite dall'ing. ; Per_1
- il non avrebbe mai eseguito lavori sulla piscina, sul residence per anziani o sul Pt_1 campo di calcio, né redatto progetti o assunto direzione dei lavori.
Anche le attività di sorveglianza del funzionamento della struttura e di progettazione delle vie di fuga e delle insegne non risultano mai commissionate né documentate.
Ha sottolineato che, ad ogni modo, il diritto dell'ing. al compenso sarebbe comunque Pt_1 prescritto, essendo trascorsi più di tre anni dal compimento delle attività.
Infine ha contestato la fattura n. 5/2018 e l'intera parcella professionale, poiché fondate su un disciplinare nullo e in assenza di un preventivo di massima, obbligatorio dopo l'abrogazione delle tariffe professionali.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del disciplinare di incarico, l'insussistenza delle prestazioni contestate e, di conseguenza, accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ing. Pt_1
Con ordinanza del 7.5.2021 il Giudice a suo tempo titolare del fascicolo, ritenendo che il procedimento necessitasse un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento di rito.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali e di una c.t.u. grafologica.
Mutato il giudice, stante il trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, il procedimento è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.
****
Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, occorre innanzitutto soffermarsi sull'operato disconoscimento della firma apposta in calce al disciplinare d'incarico professionale del 07/04/2016.
2 A fronte dell'istanza di verificazione sollecitata dal è stata disposta c.t.u. grafologica Pt_1 al fine di accertare e verificare “…previa acquisizione dell'originale del…disciplinare di incarico
(disconosciuto), la riferibilità della sottoscrizione all'esclusiva mano dell'amministratore della società , sig. ”. CP_2 Persona_2
Ai fini della decisione ci si può senz'altro riferire alle risultanze della consulenza tecnica a firma della dr.ssa che, innanzitutto, applicando il metodo grafologico francese, Persona_3 integrato da esami strumentali (luce radente, trasmessa, UV e IR), ha escluso qualsiasi alterazione materiale del documento.
L'analisi ha poi riguardato nove generi grafici fondamentali, tra cui ductus, tratto, segni liberi e velocità, ritenuti altamente significativi per l'attribuzione autografica.
Il confronto tra la firma in verifica e le firme comparative attribuite ha Controparte_3 consentito di concludere, alla luce delle numerose analogie nei generi grafici sostanziali e accessori, che la firma contestata sia da attribuire con certezza a Controparte_3
Le conclusioni del c.t.u., frutto di un approfondito esame della documentazione in atti, vengono senz'altro condivise dal Tribunale e prese in considerazione per giungere alla decisione sulla riconducibilità della sottoscrizione apposta nel disciplinare di incarico a Controparte_3 quale amministratore della società convenuta.
In relazione alle osservazioni critiche del c.t.p. di parte convenuta che ha sostenuto che le firme comparative e quella in verifica possono sembrare similari ma non vi sarebbe identità, il c.t.u. dr.ssa ha compiutamente evidenziato che le similarità riscontrate riguardano Per_3 generi difficilmente imitabili, come il ductus, i valori dimensionali e i segni liberi mentre le differenze rilevate rientrano nell'abituale ambito di variabilità personale;
ne consegue che la convergenza di segni dominanti consente di esprimere un giudizio di certezza sulla riconducibilità della firma a Controparte_3
Ciò detto, il procedimento non può essere definito in quanto si rivela necessario un ulteriore approfondimento tecnico al fine di verificare, anche in relazione alle ulteriori contestazioni svolte nel merito dalla società convenuta, l'effettiva attività professionale svolta dall'attore alla luce della documentazione in atti prodotta da entrambe le parti.
La causa va dunque rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione.
Spese al merito.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di (già unipersonale) in persona CP_1 Controparte_2 dell'amministratore ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_3 provvede:
3 ACCERTA e DICHIARA che la sottoscrizione di cui al “Disciplinare di incarico professionale del
7 aprile 2016” è opera grafica di n.q. di amministratore già Controparte_3 CP_1 unipersonale;
Controparte_2
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al merito.
Così deciso in Agrigento l'8 novembre 2025 Il Giudice
LV TA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
In persona del giudice LV TA, in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A non definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1930 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad Prestazione d'opera intellettuale proposta da:
Parte_1
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe d'Aleo; ATTORE
nei confronti di
CP_1
già unipersonale, in persona dell'amministratore unico e legale Controparte_2 rappresentante prof. corrente in Licata nella C/da Piano Bugiadas S.S.123, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Damanti;
CONVENUTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 28/07/2020 l'Ing. ha Parte_1 chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto a conseguire il giusto compenso per l'opera professionale svolta in favore della già unipersonale, CP_1 Controparte_2 in esecuzione del disciplinare di incarico professionale sottoscritto in data 7 aprile 2016 avente ad oggetto l'esecuzione di una serie di attività tecniche necessarie per garantire la necessaria funzionalità e l'apertura di una struttura alberghiera;
conseguentemente ha chiesto la condanna
1 della convenuta società al pagamento della somma di € 34.257,60, al lordo di Iva e Cnpai, ovvero di quell'altra maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 3
e ss. D.Lgs.vo n. 231/2002.
La società (già unipersonale) in persona del suo CP_1 Controparte_2 amministratore si è costituita disconoscendo, in primo luogo, la firma apposta Controparte_3 in calce al disciplinare di incarico professionale del 7 aprile 2016.
Ad ogni modo nel merito ha contestato tutte le prestazioni professionali indicate dall'ing.
sostenendo in estrema sintesi che: Pt_1
- le pratiche catastali e le variazioni dell'immobile erano già state curate dall'ing.
[...]
, direttore dei lavori della società, e non dal Per_1 Pt_1
- le attività relative ai nulla osta dei Vigili del Fuoco e alla prevenzione incendi erano state svolte da altri tecnici abilitati poiché il non era iscritto all'albo dei professionisti Pt_1 antincendio;
- le attività connesse alla classificazione alberghiera, alle SCIA e alle DIA erano state gestite dall'ing. ; Per_1
- il non avrebbe mai eseguito lavori sulla piscina, sul residence per anziani o sul Pt_1 campo di calcio, né redatto progetti o assunto direzione dei lavori.
Anche le attività di sorveglianza del funzionamento della struttura e di progettazione delle vie di fuga e delle insegne non risultano mai commissionate né documentate.
Ha sottolineato che, ad ogni modo, il diritto dell'ing. al compenso sarebbe comunque Pt_1 prescritto, essendo trascorsi più di tre anni dal compimento delle attività.
Infine ha contestato la fattura n. 5/2018 e l'intera parcella professionale, poiché fondate su un disciplinare nullo e in assenza di un preventivo di massima, obbligatorio dopo l'abrogazione delle tariffe professionali.
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la nullità del disciplinare di incarico, l'insussistenza delle prestazioni contestate e, di conseguenza, accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'ing. Pt_1
Con ordinanza del 7.5.2021 il Giudice a suo tempo titolare del fascicolo, ritenendo che il procedimento necessitasse un'istruzione non sommaria, ha disposto il mutamento di rito.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali e di una c.t.u. grafologica.
Mutato il giudice, stante il trasferimento del precedente titolare ad altra sede giudiziaria, il procedimento è stato trattenuto in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art 190 c.p.c.
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Così brevemente sintetizzato il fatto e lo svolgimento del processo, occorre innanzitutto soffermarsi sull'operato disconoscimento della firma apposta in calce al disciplinare d'incarico professionale del 07/04/2016.
2 A fronte dell'istanza di verificazione sollecitata dal è stata disposta c.t.u. grafologica Pt_1 al fine di accertare e verificare “…previa acquisizione dell'originale del…disciplinare di incarico
(disconosciuto), la riferibilità della sottoscrizione all'esclusiva mano dell'amministratore della società , sig. ”. CP_2 Persona_2
Ai fini della decisione ci si può senz'altro riferire alle risultanze della consulenza tecnica a firma della dr.ssa che, innanzitutto, applicando il metodo grafologico francese, Persona_3 integrato da esami strumentali (luce radente, trasmessa, UV e IR), ha escluso qualsiasi alterazione materiale del documento.
L'analisi ha poi riguardato nove generi grafici fondamentali, tra cui ductus, tratto, segni liberi e velocità, ritenuti altamente significativi per l'attribuzione autografica.
Il confronto tra la firma in verifica e le firme comparative attribuite ha Controparte_3 consentito di concludere, alla luce delle numerose analogie nei generi grafici sostanziali e accessori, che la firma contestata sia da attribuire con certezza a Controparte_3
Le conclusioni del c.t.u., frutto di un approfondito esame della documentazione in atti, vengono senz'altro condivise dal Tribunale e prese in considerazione per giungere alla decisione sulla riconducibilità della sottoscrizione apposta nel disciplinare di incarico a Controparte_3 quale amministratore della società convenuta.
In relazione alle osservazioni critiche del c.t.p. di parte convenuta che ha sostenuto che le firme comparative e quella in verifica possono sembrare similari ma non vi sarebbe identità, il c.t.u. dr.ssa ha compiutamente evidenziato che le similarità riscontrate riguardano Per_3 generi difficilmente imitabili, come il ductus, i valori dimensionali e i segni liberi mentre le differenze rilevate rientrano nell'abituale ambito di variabilità personale;
ne consegue che la convergenza di segni dominanti consente di esprimere un giudizio di certezza sulla riconducibilità della firma a Controparte_3
Ciò detto, il procedimento non può essere definito in quanto si rivela necessario un ulteriore approfondimento tecnico al fine di verificare, anche in relazione alle ulteriori contestazioni svolte nel merito dalla società convenuta, l'effettiva attività professionale svolta dall'attore alla luce della documentazione in atti prodotta da entrambe le parti.
La causa va dunque rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la prosecuzione.
Spese al merito.
p.q.m.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di (già unipersonale) in persona CP_1 Controparte_2 dell'amministratore ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così Controparte_3 provvede:
3 ACCERTA e DICHIARA che la sottoscrizione di cui al “Disciplinare di incarico professionale del
7 aprile 2016” è opera grafica di n.q. di amministratore già Controparte_3 CP_1 unipersonale;
Controparte_2
DISPONE come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al merito.
Così deciso in Agrigento l'8 novembre 2025 Il Giudice
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