Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4768/2024 RGAC
TRA rappresentato e difeso dall'avv. MARCO VETERE Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA, anche quali procuratori di CP_2
opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3342024000499361000, notificato il 15.11.2024, con il quale l' ha chiesto il pagamento della CP_1 somma di euro 1.675,24 per il mancato versamento di contributi IVS, dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2012 e 2018. In via preliminare l'opponente ha dedotto che il Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1096/2021 ha annullato un precedente avviso di addebito (n. 33420180004517724000) emesso in relazione a crediti contributivi riferiti agli stessi anni 2012 e 2018. Ha, altresì, eccepito la prescrizione dei crediti azionati, deducendo comunque di aver adempiuto all'obbligo del versamento dei contributi. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
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La parte opponente depositava le note di trattazione scritta in data 14.05.2025, l' il 09.05.2025. CP_1
Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di
CP_2
Invero, tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino al 31 CP_1 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla detta data.
Poiché il credito vantato riguarda i contributi dovuti alla Gestione Commercianti per gli anni 2012 e 2018 non sussiste legittimazione della suddetta società.
Ciò posto rileva il Tribunale che la sentenza n. 1096/2021 non ha efficacia di giudicato, atteso che l'avviso di addebito oggetto di annullamento (n.
33420180004517724000) era riferito a crediti contributivi relativi al primo trimestre degli anni 2012 e 2018, laddove l'avviso di addebito oggetto della presente opposizione è relativo a contributi dovuti alla Gestione commercianti relativamente al quarto trimestre dei medesimi anni.
L'eccezione di prescrizione è sicuramente fondata con riferimento ai contributi richiesti per l'anno 2012, non risultando alcun atto interruttivo della prescrizione.
L'eccezione, per contro, non è fondata con riferimento ai crediti contributivi relativi al quarto trimestre dell'anno 2018.
Si tratta trattasi di contributi IVS a percentuale entro il minimale. La Corte di Cassazione in numerose occasioni ha chiarito che “il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito
2 costituente la base imponibile per il calcolo del contributo” e che “la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa” (n. 4899 del 23 febbraio 2021, n. 3367 dell'11 febbraio 2021 e n. 14410 del 27 maggio 2019).
Con riferimento all'anno 2018 i termini di pagamento scadevano per le quattro rate il 16 maggio 2018, il 20 agosto 2018, il 17 novembre 2018 e il 16 febbraio 2019. Ciò premesso, si osserva che il termine prescrizionale per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, inizialmente era fissato dalla legge in 10 anni (legge 153/69 art. 41) e tale termine era stato sospeso per un triennio a norma della legge 638 del 1983.
La legge n. 335 del 1995 ha poi introdotto una nuova disciplina in materia di prescrizione dei contributi.
In precedenza, come visto, la normativa era caratterizzata da una maggior tutela nei confronti degli enti previdenziali con una progressiva elevazione dei termini vigenti in materia a 10 anni. In particolare, sin dal 1969 con l'art. 41 l. n. 153/69 era stato elevato ad un decennio il termine di prescrizione relativo ai contributi per l'assicurazione obbligatoria.
Inoltre, con l'art. 2 comma 19 d.l. n.463/83 conv. l. n. 638/83 era stata eccezionalmente sospesa per oltre un triennio la prescrizione dei contributi
"dovuti o la cui riscossione sia affidata a qualsiasi titolo" all' ed all' CP_1 CP_3
La nuova disciplina – legge 335 del 1995 – introduce un generalizzato termine breve quinquennale per tutti i crediti che al pari dei contributi devono "pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi".
Egualmente si assiste ad un allineamento con la disciplina delle sanzioni amministrative (ex art.28 l. n. 689/81) mentre non può dubitarsi, stante il carattere generale della nuova disciplina, dell'applicabilità del termine suddetto alle sanzioni civili.
La nuova disciplina è entrata in vigore in data 17.8.95 ma, con riferimento alla disciplina transitoria, ''art.3 comma 10 ha disposto l'applicazione dei
3 nuovi termini anche " alle contribuzioni relative a periodi precedenti l'entrata in vigore della presente legge ", senza però prevedere alcun meccanismo di salvaguardia delle situazioni giuridiche in corso.
Viene inoltre eliminata l'operatività della sospensione triennale di cui all'art.2 cit. In tal modo la l. n. 335/95 dispone l'automatica estinzione dei crediti contributivi pregressi. La legge introduce unicamente un meccanismo di temperamento per le sole gestioni pensionistiche (comma 9 lett. a) l. n. 335/95): la previsione di un periodo intermedio (17 agosto-31 dicembre) con termine decennale ha dato la possibilità agli enti di interrompere la prescrizione e far salvo almeno il decennio precedente la data di entrata in vigore della l. n. 335/95 ovvero il decennio precedente la data in cui l'interruzione ha effetto. Deve pertanto ritenersi che con l'entrata in vigore della l. n. 335/95 si sono automaticamente prescritti: 1) i contributi afferenti ai regimi pensionistici relativi ai periodi anteriori al
17 agosto 1985; 2) ogni altro tipo di contribuzione relativa a periodi anteriori al 17 agosto
1990, salvi gli effetti prodotti da atti interruttivi intervenuti medio tempore. Per tutti gli altri contributi si applica il termine quinquennale di cui alla l. n.
335/95. Deve, inoltre, tenersi conto della sospensione dei termini disposta dalla normativa emergenziale. A norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”.
È poi intervenuta un'ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente
4 decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Complessivamente, pertanto, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per 311 giorni.
Ebbene, i crediti contributivi azionati afferiscono al periodo ottobre/dicembre 2018.
Il “dies a quo” del termine di prescrizione coincide con il giorno 16 febbraio 2019, giorno di scadenza del termine per il versamento della contribuzione.
Di conseguenza il termine quinquennale, scadente il 16 febbraio 2024, tenuto conto della sospensione di 311 giorni prevista dalla normativa emergenziale, si sarebbe compiuto in data 23.12.2024, ma è stato interrotto dalla notifica dell'avviso di addebito tempestivamente eseguita il
15.11.2024. Il credito, pertanto, non è estinto e non risulta che sia stato soddisfatto.
La documentazione prodotta dal ricorrente (F24, allegato n. 3 al ricorso) riscontra infatti il pagamento di sole tre rate (pagamento eseguito a maggio, agosto e novembre del 2018) laddove nulla risulta proprio in ordine al versamento della quarta rata.
Previo annullamento dell'avviso di addebito, l'opponente va, pertanto, condannato al pagamento dei contributi richiesti per tale periodo
L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Annulla l'avviso di addebito opposto e dichiara prescritti i crediti azionati relativi al quarto trimestre dell'anno 2012. Condanna l'opponente a corrispondere all' gli importi richiesti CP_1 relativamente ai crediti riferiti al quarto trimestre dell'anno 2018. Compensa le spese di lite.
Cosenza, 20/05/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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