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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 17/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – g.o.t.c. -
All'udienza del 17/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 1218/2024 RG, promossa da:
, nata a [...] al Vomano (TE) il 21/10/1956, C.F. , Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Montorio al
Vomano (TE), via Cavour n. 2, nello studio del procuratore Avv. Franco Patella, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura estesa in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
Armando Gambino, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Fiumicino (RM) Persona_1 in data 22/03/2024 (n. rep. 37875 – raccolta 7313), elettivamente domiciliato nell'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, C.so San Giorgio n. 14/16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento assegno sociale (art. 3, comma 6°, della legge n. 335 del 1995).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15/06/2024, ha evocato in giudizio l' chiedendo il Parte_1 CP_1 riconoscimento dell'assegno sociale (art. 3, comma 6°, della legge n. 335 del 1995), negatole per via amministrativa.
L' costituitosi ritualmente in giudizio, ha resistito all'opposizione, chiedendone il rigetto. CP_1 In assenza di indicazione di ulteriori mezzi di prova, la causa è stata istruita mediante produzione documentale;
quindi, è stata rinviata, per la discussione con termine per note, all'udienza del
17/12/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
°°°°°°°°°°
Va richiamata, anzitutto, la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
6: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino
a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nel caso in esame l' ha negato la spettanza dell'assegno sociale sostenendo che la sig. non CP_1 Pt_1 versasse in stato di bisogno, in presenza di un coniuge in grado di darle sostegno economico perché percettore di assegno sociale da 1° maggio 2010 e pensione INAIL dal 1° settembre 1983.
La tesi dell' è meritevole di accoglimento. CP_1
Invero, la ricorrente in sede di domanda volta all'ottenimento dell'assegno sociale, datata 18/10/2023, ha dichiarato di essere separata, con data di annotazione a cura dell'Ufficiale dello stato civile a far data dal 10/01/2023, di essere residente in Italia da almeno 10 anni, di non aver percepito alcun tipo di reddito nell'anno 2023, nonché di aver raggiunto l'età prevista, allegando alla stessa domanda documenti pertinenti. Pur tuttavia, dall'esame della documentazione in atti emerge che il coniuge della ricorrente, , percepisce un assegno sociale da 1° maggio 2010 e pensione INAIL dal Persona_2
1° settembre 1983. Su entrambe le pensioni risulta ancora lo stato civile “coniugato” e, circostanza dirimente, sulla pensione INAIL egli continua a percepire gli assegni familiari per la moglie (cfr., documento prospetto rendita INAIL, cedolino INAIL). CP_1
Con riferimento, poi, all'assegno sociale di cui è titolare il coniuge della ricorrente, risulta trasmesso modello RED dal CAF in data 25/03/2024 su delega fornita dal pensionato in data 15/01/2024, dunque successivamente alla registrazione della separazione. Ebbene, secondo quanto asserito dall' nel modello RED, il pensionato, che per effettuare la dichiarazione si deve recare CP_1 personalmente presso il CAF, ha dichiarato di essere coniugato, nonché i redditi della coniuge odierna ricorrente.
L' , infine, ha fornito ulteriori elementi da cui questo giudice trae il convincimento che la CP_1 separazione personale dei coniugi sia soltanto fittizia e che, invece, la coabitazione non sia di fatto mai cessata. La comunicazione di decadenza dal reddito di cittadinanza è stata recapitata al sig. Persona_2
in data 3/05/2023 a mani di , come risulta dalla lettera datata 1/04/2023;
[...] Parte_1 CP_1 mentre la racc.ta a.r. contenente la comunicazione di rigetto della domanda di assegno sociale, è stata ricevuta, in data 1/1/12/2023, a mani di . Persona_2
Ne consegue il rigetto della domanda.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, stante la dichiarazione reddituale contenuta nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
R.G. n. 1218/2024 così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Teramo, addì 17/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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