Articolo 2 della Legge 3 novembre 2016, n. 211
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 2016
Art. 2. Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XXI del Trattato e dall'articolo 2 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge.
Entrata in vigore il 23 novembre 2016