Articolo 17 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 16Articolo 18
Versione
15 marzo 1974
Art. 17.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo di lire 329.843.660.000 a copertura del disavanzo di gestione dell'Amministrazione stessa per l'anno 1974.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le poste e le telecomunicazioni
Entrata in vigore il 15 marzo 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente