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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 552 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
E_
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Fiorillo in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
nella qualità di titolare della ditta IMPREDIV Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Lodovico Di Brita e Lucio Di Brita in virtù di procura speciale su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
Controparte_2
1 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Michele Salviuolo in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Controparte_4
rappresentata e difesa dall'avv. Edmondo Caprio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
; in proprio e unitamente Controparte_5 Controparte_6
a nella qualità di genitori dei minori e CP_7 Persona_1
Persona_2
congiuntamente rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Sebastiano in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 889/2023
pubblicata il 28/02/2023 (Risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua piovana)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal CI ai sensi dell'art. 352 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19/02/2014, Controparte_5 CP_6
in proprio e, unitamente a quale titolare della
[...] CP_7
responsabilità genitoriale sui figli minori e Persona_1 Persona_2
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di E_
ottenerne la condanna al risarcimento dei danni prodotti all'appartamento di proprietà di e , sito in Salerno alla via Lungomare Colombo Controparte_6 Controparte_5
n. 84, piano secondo, nonché del danno alla salute subìto da e dalle Controparte_6
2 di lei figlie per effetto delle copiose infiltrazioni provenienti dal sovrastante piano mansarda, di proprietà esclusiva della convenuta, allorquando, a fine novembre 2012,
nel corso dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento e di ripristino dell'impermeabilizzazione del terrazzo, non essendo stata adottata alcuna idonea cautela giacché i teli di plastica con i quali era stata coperta la mansarda erano stati lacerati dal vento, l'acqua piovana si era infiltrata nel solaio che era ancora allo stato grezzo. I
danni materiali venivano richiesti nella misura di € 8.434,31come quantificata all'esito dell'ATP di cui essi attori avevano fatto richiesta;
la liquidazione dei danni alla salute veniva invece rimessa al Giudice sulla base di CTU medica di cui veniva fatta richiesta.
Si costituiva che contestava ogni responsabilità eccependo che le E_
infiltrazioni d'acqua piovana si erano verificate, nel corso dei lavori di ristrutturazione,
per effetto di un imprevedibile evento meteorologico di pioggia e vento, che aveva squarciato le protezioni del cantiere. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e,
comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa, quale soggetto effettivamente responsabile, la ED di , ditta esecutrice dei lavori. Controparte_1
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la ED di , che Controparte_1
chiedeva il rigetto della domanda di garanzia proposta nei suoi confronti eccependo che l'eventuale responsabilità del sinistro doveva essere attribuita alla Controparte_3
che era l'impresa che aveva realizzato la copertura provvisoria dell'edificio, rivelatasi incapace di svolgere la sua funzione. Chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in causa sia la predetta società che l' , al fine di essere da essa Controparte_2
manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole in caso di condanna.
Si costituiva la chiamata in causa che eccepiva di aver noleggiato Controparte_3
a freddo alla ED la struttura di copertura dell'edificio; di averla montata a regola d'arte nel luglio 2012 consegnandola all'impresa; di non essere responsabile per la sua custodia e manutenzione. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda nei suoi
3 confronti e chiedeva comunque di chiamare in causa la per Controparte_4
farsi garantire.
Si costituivano quindi le rispettive compagnie assicuratrici, e Controparte_2
, che si opponevano alle avverse domande. Controparte_4
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di ATP avente R.G. n. 4487/2013, il
Giudice non ammetteva altri mezzi istruttori e, ricevute le conclusioni delle parti,
riservava la causa a sentenza con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 889/2023 il Tribunale di Salerno, sulla base dell'ATP, utilizzato quale prova atipica, e delle risultanze del Verbale dei Vigili del Fuoco del 30/11/2012,
dichiarava che la responsabilità dei danni all'immobile degli attori fosse da ascrivere all'impresa appaltatrice ED di , in quanto custode del cantiere;
a Controparte_1
in quanto a sua volta custode giacché la conclusione di un contratto di E_
appalto non comporta la perdita della custodia del bene sicché ai sensi dell'art. 2051 cc,
nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere effettuate in forza di contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva;
all'impresa poiché aveva fornito ed installato una struttura sul Controparte_3
terrazzo di copertura dell'edificio poi rivelatasi inadeguata. Quantificava il danno nella misura di € 8.434,31oltre rivalutazione monetaria ed interessi secondo le modalità
disposte; accoglieva le domande di manleva nei confronti delle compagnie di assicurazioni;
rigettava, in quanto non provata, la domanda di risarcimento dei danni alle persone. Pertanto il Tribunale così provvedeva: “1) accoglie la domanda attorea e,
per l'effetto, condanna , quale titolare della Ditta E_ Controparte_1
ED e la in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_3
al pagamento nei confronti di e , proprietari Controparte_6 Controparte_5
dell'immobile per cui è casa, per le causali di cui in motivazione, della somma di euro
8.434,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria calcolata secondo i criteri indicati in
4 motivazione, rigettando per il resto la domanda attorea;
2) condanna E_
, quale titolare della Ditta ED e la
[...] Controparte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento nei confronti di
[...]
e delle spese di lite del giudizio di merito che Controparte_6 Controparte_5
liquida complessivamente in € 500,00 per esborsi ed € 4.237,00 per compenso
avvocato, oltre accessori di legge;
3) condanna al pagamento nei E_
confronti di e delle spese di lite del giudizio Controparte_6 Controparte_5
per ATP che liquida complessivamente in € 120,00 per esborsi, oltre spese di CTU, ed €
832,00 per compenso avvocato, oltre accessori di legge;
4) compensa per il resto le
spese processuali;
condanna in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore a tenere indenne quale titolare della Controparte_1
Ditta ED di quanto quest'ultimo sarà tenuto a pagare a parte attrice in forza della
presente sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese, al netto dello scoperto
e/o franchigia previsti dalla polizza come indicate in motivazione;
5) condanna
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore a tenere Controparte_4
indenne in persona del legale rappresentante pro-tempore di Controparte_3
quanto quest'ultima sarà tenuta a pagare a parte attrice in forza della presente
sentenza per capitale, rivalutazione, interessi e spese, al netto dello scoperto e/o
franchigia previsti dalla polizza come indicate in motivazione”.
Con atto di citazione notificato il 15-17/05/2023 ha impugnato la E_
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, per sentir così provvedere: “Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza
o eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza
appellata: - nel merito, ritenere responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. unicamente
l'impresa proprietaria dei teloni che hanno consentito l'ingresso Controparte_3
di acqua piovana e determinato l'insorgenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori
5 del giudizio di primo grado;
- in via subordinata, accogliere la domanda di manleva
della esponente e, per l'effetto, ordinare alla Ditta ED di di Controparte_1
tenerla indenne dai pregiudizi patrimoniali derivanti dalla decisione impugnata.
Vittoria di spese, compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio oltre che del
procedimento per ATP, spese forfettarie, Iva e CPA come per legge, con attribuzione al
sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo”.
Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati:
- e Controparte_3 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
nella qualità spiegata in atti;
la ; la , Controparte_2 Controparte_4
che hanno tutti chiesto il rigetto dell'appello, con la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese del grado;
- la ditta IMPREDIV dell'ing. ha così concluso: “Voglia la Corte a) Controparte_1
Dichiarare inammissibile l'appello per manifesta infondatezza;
b) Nel merito,
confermare la sentenza impugnata e, per l'effetto rigettare l'appello proposto dalla
IG.ra ; c) In subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della E_
avversa domanda proposta dalla IG.ra , per le ragioni esposte in premessa, Pt_1
laddove fosse ravvisata qualche responsabilità in relazione alla
realizzazione/manutenzione dell'impalcato posto a protezione dei lavori eseguito dalla
condannare quest'ultima tenendo indenne la ED da qualsiasi Controparte_3
conseguenza pregiudizievole derivante dalla emananda sentenza;
d) Ancora in
subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della avversa domanda di garanzia,
dichiarare che la era tenuta a garantire il sinistro per cui è Controparte_2
causa in forza di polizza in atti, e, per l'effetto, condannare quest'ultima a manlevare la
da qualsiasi effetto patrimoniale pregiudizievole Parte_2
scaturente dal presente giudizio;
e) In ogni caso, condannare l'appellante al
6 pagamento delle spese e competenze di dei due gradi di giudizio, con diretta
attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatarii”
Con ordinanza del 29/09/2023 il C.I. ha concesso i termini di cui all'art. 352 cpc e rinviato dinanzi a sé per l'udienza del 10/10/2024. Con successiva ordinanza del
07/11/2024, dato atto che le parti avevano inviato gli scritti conclusionali e le note scritte nel termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha rimesso la causa al Collegio
per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello articolando due motivi di gravame: E_
- con il primo motivo – Violazione dell'art. 2051 cc -- ha contestato la decisione lamentando che il Tribunale le aveva attribuito la responsabilità dei danni in qualità di custode del bene benché dalle risultanze istruttorie fosse emerso che le infiltrazioni non erano dipese dalla sua condotta. Evidenzia a tal fine di aver commissionato i lavori alla ditta ED, che non aveva eliminato la copertura del fabbricato ma aveva incaricato una ditta specializzata, la di realizzare una idonea copertura Controparte_3
mobile; che dette circostanze erano emerse sia dal verbale dei Viglio del Fuoco
intervenuti il 30/11/2012 che dall'ATP; che con la sentenza il Giudice di primo grado aveva accertato che la causa delle infiltrazioni doveva rinvenirsi proprio nella inidonea protezione del cantiere con i teloni plastificati, che si erano in parte lacerati a causa del forte vento di mare;
che, non essendo essa appellante la proprietaria dei teloni dai quali erano provenute le infiltrazioni, non poteva essere ritenuta responsabile dell'evento dannoso;
che infatti in recenti pronunce il Giudice di legittimità ( cfr. Cass.
n.41507/2021; n. 23442/2018) aveva distinto, ai fini della responsabilità di cui all'art. 2051 cc, l'ipotesi in cui il danno derivi dalla 'cosa' oggetto dell'appalto, in cui si configura la responsabilità anche del proprietario-custode, dall'ipotesi in cui esso derivi dall''attività' dell'appaltatore, in cui quest'ultimo è l'unico soggetto responsabile per
7 effetto dell'autonomia nell'organizzazione dell'attività e dei mezzi per l'esecuzione dell'opera; che nella specie essa appellante non avrebbe dovuto essere dichiarata responsabile in quanto il danno era derivato non dal suo immobile ma dalla rottura del telone di copertura, che era di proprietà della ditta , alla quale Controparte_3
l'appaltatore ing. aveva commissionato la installazione e che ne aveva curato CP_1
anche la manutenzione e la custodia;
- con il secondo motivo – Violazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia del
Tribunale di Salerno su un fatto decisivo per la controversia -- l'appellante impugna la sentenza per avere il Tribunale omesso di pronunciare sulla domanda di manleva da lei spiegata nei confronti della ditta appaltatrice ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto e della successiva convenzione del 20/01/2014; fa altresì rilevare che essa andava accolta anche perché non aveva costituito oggetto di alcuna contestazione da parte dell'ing. . CP_1
2. Preliminarmente rileva la Corte che, nonostante le contestazioni avverso le motivazioni della sentenza in punto di attribuzione della responsabilità, nessuna delle due imprese appellate ha proposto appello incidentale al fine di ottenerne la riforma.
Del pari, la sentenza non è stata impugnata da nessuna delle due compagnie di assicurazioni in ordine all'accoglimento delle domande di garanzia proposte dalle imprese rispettivamente assicurate.
Ne consegue che, avendo tutte le chiamate in causa in primo grado chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza, l'accertamento della responsabilità delle imprese - l'una in quanto custode del cantiere e l'altra per aver fornito una attrezzatura rivelatasi inidonea alla funzione di copertura - e dell'obbligo di manlevarle in capo alle rispettive compagnie di assicurazioni è ormai coperto dal giudicato.
8 Restano conseguentemente assorbite tutte le questioni relative all'accertamento dei fatti,
al nesso di causalità ed all'evento dannoso prospettate dalle appellate nella parte illustrativa delle rispettive comparse di costituzione in questo grado di giudizio.
L'appello va pertanto esaminato con esclusivo riferimento alle doglianze di E_
[...]
3. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
3.1. Il primo motivo va rigettato.
La motivazione resa dal Tribunale nella sentenza qui impugnata per attribuire la responsabilità dei danni anche alla proprietaria dell'immobile interessato dai lavori di ristrutturazione in quanto comunque custode di esso appare del tutto coerente con i consolidati princìpi giurisprudenziali richiamati dalla difesa della ed espressi Pt_1
nelle pronunce del Giudice di legittimità n. 41507/2021 e n. 23442/2018 ( cfr. pag. 7
dell'atto di appello).
Ed infatti, si legge nella sentenza n. 41507/2021 richiamata a sostegno del motivo di gravame con il quale la chiede il rigetto della domanda di risarcimento Pt_1
proposta nei suoi confronti: “La Corte ritiene di confermare e ribadire i seguenti
principi di diritto, in tema di danni causati da cose oggetto di appalto: «in caso di
danni subiti da terzi nel corso dell'esecuzione di un appalto, bisogna distinguere tra i
danni derivanti dall'attività dell'appaltatore e i danni derivanti dalla cosa oggetto
dell'appalto; per i primi si applica l'art. 2043 c.c. e ne risponde di regola
esclusivamente l'appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l'art.
2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta
ingerenza del committente nell'attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di
vigilanza e controllo;
per i secondi (e cioè per i danni direttamente derivanti dalla cosa
oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa
posti in essere dall'appaltatore) risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051
9 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza
della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il
committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo
danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire
la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. e, quindi, dimostrare che il danno si è
verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che
egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire
eventualmente in manleva contro l'appaltatore)» (principi testualmente enunciati in
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23442 del 28/09/2018, non massimata;
a tali principi risulta,
nella sostanza, conforme la successiva Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021,
Rv. 660915 – 01, per quanto sembra qui opportuno ribadire, a puri fini di completezza
espositiva, la necessità di distinguere, in ogni caso tra danni derivanti dalla cosa
oggetto dell'appalto e danni derivanti dall'attività dell'appaltatore di esecuzione
dell'appalto, essendo insuperabile il dato normativo emergente dalla disposizione di cui
all'art. 2051 c.c., la quale, per sua espressa definizione, non riguarda i danni causati
da una condotta umana, ma esclusivamente quelli causati direttamente da cose;
cfr.,
altresì, ancor più di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16609 del 11/06/2021 e Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 31601 del 04/11/2021, Rv. 662646 – 01, anch'esse di fatto adesive
ai principi di diritto sopra enunciati). La decisione impugnata risulta conforme a tali
principi (..). Il danno di cui è stato chiesto il risarcimento risulta, infatti, certamente
cagionato direttamente dalla cosa oggetto dell'appalto (cioè la tribuna del campo
sportivo), come modificata dall'attività dell'appaltatore (con la realizzazione della
tettoia di copertura), non dall'attività dell'appaltatore stesso. Di conseguenza, per i
relativi danni, l'ente committente deve ritenersi rispondere ai sensi dell'art. 2051 c.c. e,
per essere esonerato da tale responsabilità, non avrebbe potuto semplicemente limitarsi
ad allegare e provare l'avvenuta stipulazione dell'appalto, dovendo invece fornire la
10 prova liberatoria del fortuito richiesta dall'art. 2051 c.c., anche se eventualmente
coincidente con l'attività dell'appaltatore, quale fatto del terzo costituente causa
esclusiva del danno che il custode non poteva prevedere e impedire. In altri termini,
l'ente ricorrente avrebbe dovuto dimostrare «di avere scelto un appaltatore adeguato,
di avergli fornito adeguate direttive e di avere esercitato i suoi poteri di controllo e
vigilanza sull'attività dello stesso con la necessaria diligenza, di modo che il danno
possa ritenersi causato da una condotta dell'appaltatore non prevedibile e/o evitabile»
(così, ancora espressamente, la richiamata Cass. 23442/2018, in motivazione), ciò che,
certamente, nella specie non è avvenuto”.
Orbene, tenendo conto di questi principi richiamati dalla medesima appellante e confermati dalla giurisprudenza successiva, ritiene questa Corte che, in ordine alla vicenda oggetto di causa, il Tribunale abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2051 cc attribuendo anche alla proprietaria del terrazzo la responsabilità dei danni subìti dagli attori in quanto custode del bene, e ciò in quanto dal verbale di sopralluogo dei Vigili
del Fuoco riportato anche nell'ATP, entrambi posti a base della decisione, è risultato che, a causa del fortissimo vento di libeccio, i teloni impermeabili posti a protezione del cantiere si erano lacerati e che l'acqua piovana era penetrata attraverso il solaio, che era allo stato grezzo.
Non può quindi affermarsi che le infiltrazioni siano state causate esclusivamente dall''attività' dell'appaltatore ovvero del subappaltatore, ma deve invece confermarsi che le stesse furono provocate anche dalla 'cosa', ovvero dalle condizioni in cui versava il solaio di copertura a seguito dell'intervento dell'impresa appaltatrice, con riferimento alle quali la committente, in virtù della previsione contenuta nell'art. 5 del contratto di appalto, aveva la facoltà di provvedere, direttamente o con propri incaricati, agli
“opportuni controlli nel corso dei lavori” anche con riferimento alle “modalità di
esecuzione degli stessi”.
11 La nominò infatti un direttore dei lavori, nella persona dell'ing. Pt_1 CP_8
, ovvero un professionista che, per suo conto, avrebbe dovuto verificare
[...]
l'andamento dei lavori e le condizioni del cantiere anche al fine di evitare il rischio di danni a terzi ( sul punto, cfr. Cass. n. 29177/2022; n. 41435/2021; n. 31601/2021).
Ne consegue che, conservando la committente poteri di vigilanza sul bene di sua proprietà anche nel corso dei lavori di ristrutturazione appaltati all'impresa ED,
correttamente il Tribunale l'ha ritenuta corresponsabile dei danni derivanti dalle infiltrazioni dal terrazzo.
La sentenza va poi confermata anche sul punto dell'esclusione del caso fortuito, giacché
una copertura di teli di plastica come quella che appare dalle fotografie allegate agli atti doveva ritenersi evidentemente insufficiente a proteggere adeguatamente il solaio non ancora impermeabilizzato di un edificio posto direttamente sul mare, soprattutto se i lavori di ristrutturazione si svolgevano in un periodo dell'anno (fine novembre)
notoriamente caratterizzato da improvvisi mutamenti del tempo e da forti mareggiate.
3.2. Il secondo motivo, che va esaminato in quanto proposto in via subordinata per
il caso di rigetto del primo, va accolto.
Ed infatti il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla domanda di garanzia che E_
aveva avanzato nei confronti della appaltatrice ED sia con riferimento
[...]
all'art. 5 del contratto di appalto, che prevedeva che “ Sono a carico
dell'appaltatore…la custodia del cantiere, ivi compresi tutti i materiali installati ed
immagazzinati, fino alla consegna dei locali a lavori ultimati…la responsabilità per
danni causati a propri dipendenti, a terze persone o a cose per fatto o colpa propria o
dei propri dipendenti o addetti, ed il pagamento degli eventuali risarcimenti…”, ed ancora che “l'impresa dichiara di costituirsi garante e responsabile, nel modo più
assoluto, per i lavori che dovrà eseguire, dei danni causati da imperizia o negligenza
dei dipendenti, o da frode e di qualsiasi infortunio o disgrazia sul lavoro in dipendenza
12 di questo, a qualsiasi causa possa attribuirsi”, sia con riferimento alla successiva convenzione del 20/01/2014, in cui l'ing. , “nella qualità di titolare Ditta CP_1
ED, in relazione ai lavori di cui al contratto di appalto”, si impegnava “a tenere
indenne la IG.ra da eventuali azioni giudiziali risarcitorie proposte o Pt_1
proponende dai IGg.ri e per danni riconducibili all'attività di Parte_3 CP_6
cantiere eseguita in favore della committente presso l'appartamento sito in Salerno alla
via Lungomare Colombo n. 84”.
Ne consegue che, fermo l'accertamento della responsabilità come statuito in primo grado, l'ing. , quale titolare della ditta ED, dovrà rimborsare a CP_1 E_
quanto eventualmente da lei pagato sia a titolo di risarcimento dei danni in
[...]
favore di e sia per le spese e competenze Controparte_5 Controparte_6
dell'ATP, del giudizio di primo grado e del presente grado.
Va invece dichiarata inammissibile la domanda di manleva del nei confronti CP_1
dell'impresa in quanto proposta per la prima volta in questa sede di Controparte_3
appello, essendo stata, la predetta società, chiamata in causa in primo grado dal CP_1
non a titolo di garanzia ma esclusivamente quale terzo responsabile dei danni.
4. La sentenza va pertanto riformata con l'accoglimento della domanda di
garanzia della appellante . E_
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento al valore della causa - compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00 -, negli importi minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto, e per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
13 L' , nella veste di titolare della ditta ED, deve rimborsare le spese CP_9
processuali di quest'ultima deve rimborsare le spese alla E_ [...]
CP_3
Le spese degli altri appellati relative a questo grado di giudizio vanno invece compensate essendo stati essi evocati quali meri litisconsorti processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 15-17/05/2023 da E_
nei confronti di quale titolare della ditta IMPREDIV;
[...] Controparte_1
Controparte_3 Controparte_5 CP_6
, ; ;
[...] CP_10 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza n. 889/2023 del Tribunale di Salerno, così Controparte_4
provvede:
1. ACCOGLIE IN PARTE L'APPELLO e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda di manleva proposta da E_
dispone che l'ing. , quale titolare della ditta ED,
[...] Controparte_1
rimborsi a quanto da lei eventualmente pagato sia a titolo di E_
risarcimento dei danni in favore di e sia per le Controparte_5 Controparte_6
spese e competenze dell'ATP, del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
CONFERMA IL RESTO;
2. CONDANNA a) al pagamento delle spese processuali in favore di E_
che liquida in € 1.984,00 a titolo di compenso, oltre rimborso Controparte_3
forfettario del 15% per spese generali, iva e cap con attribuzione all'avv. Michele
Salviuolo, che dichiara di averne fatto anticipo;
b) l'ing. al pagamento delle CP_1
spese processuali in favore di che liquida in € 355,00 per c.u. ed € E_
14 1.984,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv. Vincenzo Fiorillo, che dichiara di averne fatto anticipo;
3) COMPENSA le spese nei confronti delle altre parti del giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 03 gennaio 2025
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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