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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1620/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice dott. Stefania Calò
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania
Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1620/2023 r.g. promossa da:
, sito in Castellarano (RE), via Chiaviche, nn. 67/69, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato GIAN PIERO RAVAZZINI presso il cui studio in
CASTELLARANO, VIA ROMA, N. 8, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANNI PONTI e Controparte_1
NICOLA PETTA e presso il loro domicilio elettronico elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.4.2025.
Per parte resistente, come da note conclusive depositate il 18.3.2024.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.3.2023, il Parte_1
corrente in Castellarano (RE), via Chiaviche, nn. 67/69, ha convenuto in
[...]
giudizio il sig. titolare della ditta individuale OT OR, Controparte_1
pagina 2 di 18 assumendo che il predetto non ha adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto concluso inter partes in data 7.6.2023, inviando, anche, con ritardo la comunicazione di inizio lavori (c.d. ), così provocando la perdita del beneficio fiscale di cui Pt_2
all'art.119 del D.L. 34/2020 nella misura del 110%.
Sulla base di tali premesse, il ha chiesto la risoluzione del contratto per il Parte_1
grave inadempimento di e la conseguente condanna Controparte_2 Controparte_1
di quest'ultima alla restituzione del corrispettivo contrattuale versato ed al rimborso delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di mediazione.
Il sig. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, allegando l'avvenuto adempimento della quasi totalità delle obbligazioni assunte, salvo alcune rispetto alle quali ha dedotto che l'inadempimento non fosse imputabile a sé ma al condominio, non avendo quest'ultimo adottato le delibere assembleari all'uopo necessarie;
ha affermato, altresì, il carattere non essenziale del termine contrattualmente pattuito per il proprio adempimento, la non imputabilità a sé anche dell'eventuale ritardo e comunque la tolleranza di tale ritardo da parte del condominio;
ha negato, infine, la propria responsabilità anche a proposito dell'invio della , affermando di avervi provveduto, pur non essendovi tenuta, e che in ogni Pt_2
caso il ritardo sarebbe imputabile alla ritardata trasmissione, da parte del , Parte_1
della delibera assembleare di approvazione dei lavori, nonché a problematiche del sistema informatico del comune destinatario.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, è stato autorizzato il deposito di memorie integrative ex articolo 281 duedecies c.p.c..
Con ordinanza resa all'udienza del 5.10.2013, sono stati ammessi i capitoli di prova formulati dal ricorrente e dichiarata, invece, l'inammissibilità di quelli articolati dal resistente.
All'udienza del 25.10.2023 sono stati sentiti tre dei quattro testi indotti, avendo le parti concordemente rinunciato all'escussione del teste Testimone_1
pagina 3 di 18 Con provvedimento del 3.5.2024, è stata disposta una c.t.u. sulla base del seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e documenti di causa, con esclusione del documento n. 5 di parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. depositata il
26.7.2023, (i) dica quali attività, tra quelle indicate a pagina 3 del contratto inter partes
(doc. 2 del Condominio), siano state correttamente compiute da OT P_
; (ii) dica se la C.I.L.A. presentata dal convenuto fosse conforme alla Controparte_1
normativa di settore e, in ogni caso, idonea allo scopo dell'intervento di ristrutturazione con accesso al c.d. bonus 110%; (iii) quantifichi, in relazione a ciascuna attività compiuta, il corrispettivo spettante ad OT OR, tenuto conto di quanto complessivamente pattuito, a tale titolo, nel contratto inter partes, formulando due distinte ipotesi di calcolo, a seconda che venga contemplata, o meno, tra le attività contrattuali da compiersi a cura di OT OR, la presentazione della (iv) Pt_3
esperisca il tentativo di conciliazione”.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.4.2025, con termine sino al 3.3.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
Sono fatti pacifici tra le parti, oltre che provati per via documentale, l'avvenuta conclusione del contratto in data 7.6.2022 (doc. 2 del ricorso) ed il tempestivo adempimento dell'obbligazione, in capo al condominio, di pagamento anticipato del corrispettivo di € 48.992,76 (doc. 3 del ricorso).
E' rimasto controverso, invece, se tra le obbligazioni assunte da OT OR fosse ricompresa, o meno, la presentazione della Pt_2
Al riguardo, il C.T.U. ha ben evidenziato che, sebbene il contratto rechi l'intitolazione
“Contratto per attività propedeutiche per la verifica dello stato di legittimità all'accesso al superbonus 110%”, l'elencazione delle attività di cui alla pagina 3 del medesimo dimostra che, in realtà, gli impegni contrattualmente assunti non erano limitati ad un pagina 4 di 18 mero studio di prefattibilità, riguardando, invece, un insieme di attività comprendenti, anche, tutte le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento, ivi compresa la pratica comunale , “ragionevolmente riconducibile al punto 15 del Pt_2
contratto “presentazione di tutta la documentazione agli enti preposti…”. In relazione a tale ultimo aspetto, il C.T.U. ha chiarito che “…nell'ambito autorizzativo di un intervento superbonus 110%, la documentazione “da presentare” agli “enti preposti” prevista dalla normativa corrisponde essenzialmente alla redazione e presentazione della pratica edilizia CILA-Superbonus ex art. 119 DL 34/2020, unica attività tecnica che in effetti pare ragionevolmente riconducibile ad interpretazione del punto 15 del contratto”. In definitiva, il C.T.U. ha correttamente osservato che “In altri termini, sulla base delle attività contrattualmente previste a pagina 3, l'oggetto del contratto appare identificabile nell'intera e completa fase progettuale dell'intervento edilizio, finalizzato alla fruizione del Superbonus 110% ed altre agevolazioni fiscali …”.
2.
Così delineato il perimetro dell'indagine, deve ora verificarsi se l'impresa convenuta sia stata inadempiente, o meno, alle obbligazioni contrattualmente assunte.
A tal fine, appare opportuno riportare l'elenco delle prestazioni espressamente indicate nel contratto: “
1. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle parti comuni del .
2. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle singole Parte_1
unità abitative.
3. Restituzione grafica digitale delle parti comuni e di tutti gli appartamenti privati (dwg). 4. -impatto ambientale.
5. Asseverazione di CP_3
stato legittimo delle parti comuni e delle parti private se interessate da lavori di efficientamento.
6. APE/ APE pre operam e post operam (A.P.E. Convenzionale). 7.
Relazione tecnico descrittiva degli interventi necessari al salto di due classi energetiche.
8. Progettazione preliminare.
9. Capitolato descrittivo delle opere. 10. Computo metrico estimativo preliminare. 11. Computo metrico definitivo. 12. Progettazione definitiva. 13.
Contratto d'appalto fra il NE TO, (Sabego s.p.a.) e il condominio. 14.
Contratti di subappalto con fornitori e imprese. 15. Presentazione di tutta la
pagina 5 di 18 documentazione agli enti preposti. 16. Qualsiasi altra attività necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste”.
Il contratto prevede, inoltre, l'esecuzione di un'ulteriore attività e, precisamente,
“All'esito delle operazioni descritte, OT OR redigerà una relazione, comprendente anche l'indicazione delle eventuali sanatorie necessarie, alla quale allegherà la documentazione tecnica di cui sopra. La detta relazione verrà consegnata al committente nel termine di 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data del pagamento del corrispettivo di seguito indicato come STEP 1.”.
A dimostrazione dell'adempimento degli impegni contrattuali assunti, il resistente ha prodotto un documento denominato “piano di fattibilità e documenti correlati inviati a controparte” (doc. 3 della comparsa di costituzione).
Sulla base di tale documento, va ora verificata l'effettiva esecuzione, o meno, da parte del resistente, delle prestazioni indicate nel contratto, alla luce dell'istruttoria testimoniale e delle indagini peritali.
3.
In particolare:
1. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle parti comuni del . Parte_1
Premesso che precedentemente alla stipula del contratto oggetto di causa, il Parte_1
aveva conferito un incarico all'arch. nell'ambito di un precedente Persona_1
rapporto contrattuale sorto in data 19/02/2021 tra lo stesso Condominio e la società
(doc. 10 della memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. del Controparte_4
ricorrente), sentito quale teste, l'arch. dopo essersi qualificato quale “architetto Per_1
direttore dei lavori e progettista riqualificazione energetica del Parte_1
per il Super bonus”, ha riferito che aveva “già fatto la raccolta dati per la verifica
[...]
di conformità edilizia catastale dei vari appartamenti del condominio, al febbraio
2022”; ha riconosciuto “il certificato di stato legittimo – dichiarazione asseverata di conformità urbanistica” da lui redatto, precisando “che quest'ultimo documento lo compilai su modulistica fornita da ECOTIME Martorana in pendenza del rapporto con
pagina 6 di 18 lui” e ”che la raccolta dati per compilare quest'ultimo documento la curai in pendenza del rapporto con con il quale il Condominio aveva rapporto prima di CP_4
”; per tutte le attività svolte, ha anche dichiarato di non essere ancora stato CP_1
pagato da nessuno;
infine, rispondendo sul capitolo 4 della memoria del ricorrente, ha confermato che era “presente all'assemblea di condominio del 22/12/2022 quale tecnico di EcoTime perché avevo un accordo preliminare con per svolgere le prime CP_1
attività tecniche”.
L'eccezione di incapacità del teste sollevata dal convenuto con riferimento a tale capitolo è inammissibile. Valga al riguardo osservare che, come osservato dalla Corte di
Cassazione, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”
e poi, ancora, “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cass. sentenza 6.4.2023, n. 9456).
Tutto ciò premesso, non è quindi vi prova che l'attività di cui al punto 1 dell'elencazione che precede sia stata svolta anche in pendenza del rapporto con OT OR.
2. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle singole unità abitative.
Tale attività risulta effettuata dall'arch. in pendenza del rapporto con Per_1 [...]
nell'ambito del contratto tra il condominio e (doc. 3 della CP_4 CP_4
comparsa di costituzione, pagg. 34-105) e poi riutilizzata in pendenza del rapporto con
OT OR, “in quanto essenziale per la redazione dei “Certificati di Stato legittimo” degli appartamenti, datati 2/9/2022, emessi successivamente alla stipula del
pagina 7 di 18 contratto per cui è causa” e, pertanto, da considerarsi quale attività svolta dal resistente, tramite l'arch. Per_1
3. Restituzione grafica digitale delle parti comuni e di tutti gli appartamenti privati
(dwg).
Lo svolgimento di tale attività non risulta documentato;
4. Rendering 3d – impatto ambientale,
Anche lo svolgimento di tale attività non risulta documentato;
5. Asseverazione di stato legittimo delle parti comuni e delle parti private se interessate da lavori di efficientamento.
La convenuta OT OR ha prodotto in atti n.18 “Certificati di Stato Legittimo – dichiarazione asseverata di conformità urbanistica” (doc.3 pagg.34-105), redatti ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis e art. 34-bis, comma 3 DPR 380/2001 dall'Arch. Per_1
[...]
Tali certificati sono relativi a tutti i diciotto appartamenti che compongono il condominio attoreo.
I Certificati sono datati 02/09/2022 e, quindi, sono successivi alla stipula del contratto inter partes; essi non recano il timbro e la firma del professionista, ma risulta selezionata la casella “Documento firmato digitalmente”, in ogni caso, in sede testimoniale, l'arch. ha riconosciuto il “certificato di stato legittimo – dichiarazione asseverata di Per_1
conformità urbanistica” da lui redatto (doc. 3 della comparsa di costituzione pag. 34-
105), precisando “che quest'ultimo documento lo compilai su modulistica fornita da
OT Martorana in pendenza del rapporto con lui”, e ”che la raccolta dati per compilare quest'ultimo documento la curai in pendenza del rapporto con CP_4
con il quale il Condominio aveva rapporto prima di ”, e che aveva
[...] CP_1
“già fatto la raccolta dati per la verifica di conformità edilizia catastale dei vari appartamenti del condominio, al febbraio 2022”; infine, l'arch. ha confermato Per_1
che era “presente all'assemblea di condominio del 22/12/2022 quale tecnico di EcoTime
pagina 8 di 18 perché avevo un accordo preliminare con per svolgere le prime attività CP_1
tecniche”.
Pertanto, deve ritenersi provato che l'arch. quale tecnico di fiducia del Per_1
per i lavori di riqualificazione energetica per il superbonus, Parte_1
abbia redatto tali certificati in pendenza del rapporto con ECOTIME WORK, successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, utilizzando il lavoro di raccolta dati, già precedentemente svolto dal medesimo in pendenza del rapporto con
. CP_4
Non è in atti, invece, la certificazione relativa alle parti condominiali.
Dunque, l'attività in esame deve ritenersi compiuta dal convenuto per il tramite dell'arch. limitatamente alle parti private;
Per_1
6. APE/APE pre operam e post operam (A.P.E. Convenzionale).
Tale attività non risulta documentata;
7. Relazione tecnico descrittiva degli interventi necessari al salto di due classi energetiche.
Il resistente ha prodotto il documento “Diagnosi energetica preliminare e bonus fiscali, di accesso al superbonus 110%- Verifica Positiva”, (doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg.106-136), datato 11/01/2022, redatto e sottoscritto dal per. ind.
[...]
Il medesimo documento è stato prodotto anche dal ricorrente (doc.11 della CP_5
memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Il documento è datato 11/01/2022 e, quindi, risulta redatto in data antecedente la stipula del contratto per cui è causa.
Ciò premesso, il Condominio ha provato che tale relazione era nella sua disponibilità già prima della stipula del contratto con OT OR, producendo la comunicazione mail del 17/01/2022 (doc. 11 della memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.), con la quale il perito ha inviato la relazione all'arch. (già all'epoca tecnico CP_5 Persona_1
fiduciario del in pendenza del contratto con , Parte_1 Controparte_4
pagina 9 di 18 unitamente al relativo avviso di parcella dell'importo di euro 4.500,00 oltre accessori, intestato al Condominio.
In sede testimoniale, il per. ind. qualificatosi quale “termotecnico CP_5
incaricato dall'Arch. per eseguire una perizia tecnica Diagnosi Persona_1
energetica preliminare per accesso al Superbonus 110 che io ho eseguito dopo sopralluogo”, ha confermato “di aver inviato la mail di cui al capitolo che mi viene rammostrata (doc. 10 fascicolo ricorrente) nonché la diagnosi energetica di cui al doc.
3 fascicolo parte resistente che mi viene rammostrato e l'avviso di parcella che mi viene rammostrata (doc. 10 fascicolo ricorrente), avviso di parcella mai saldato”; ha inoltre precisato “che l'avviso di parcella era intestato al come da indicazione che Parte_1
mi aveva dato l'arch. progettista e direttore dei lavori”. Per_1
Ne deriva che è accertato che il per.ind. ha redatto la diagnosi energetica CP_5
preliminare prima della stipula del contratto oggetto di causa, su incarico dell'arch.
in pendenza del rapporto che quest'ultimo aveva in essere con Per_1 CP_4
[...]
Ne consegue che tale attività non può ritenersi compiuta da OT OR;
8. Progettazione preliminare.
Tale attività non risulta documentata;
9. Capitolato descrittivo delle opere
Lo volgimento di tale attività non risulta documentato, considerato che il documento denominato “Schede tecniche nano cappotto caldaie”, prodotto dal resistente (doc. 3 della comparsa di costituzione pagg. 446-508), “non è identificabile quale Capitolato descrittivo delle opere, e comunque inidoneo, incompleto e non attinente alle opere previste nel computo metrico preliminare”;
10. Computo metrico estimativo preliminare.
Il resistente ha prodotto i “Computi metrici estimativi” (doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg.137-445), redatti dall'arch. datati 9.7.2022 e, quindi, Per_1
successivi alla stipula del contratto per cui è causa. Essi non risultano sottoscritti dal pagina 10 di 18 professionista, ma il medesimo, in sede testimoniale, ha riconosciuto come da lui redatto il “computo metrico estimativo che mi viene rammostrato”, confermando che aveva “già effettuato il computo metrico estimativo nel febbraio 2022”; ora, considerato che tale professionista ha dichiarato che era “presente all'assemblea di condominio del
22/12/2022 quale tecnico di EcoTime perché avevo un accordo preliminare con
per svolgere le prime attività tecniche”, deve ritenersi accertato che l'arch. CP_1
quale tecnico di fiducia del abbia redatto tali computi Per_1 Parte_1
metrici preliminari nell'ambito del rapporto in essere con OT OR, successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, ancorché riutilizzando i computi asseritamente redatti dallo stesso tecnico in pendenza del rapporto con CP_4
[...]
11. Computo metrico definitivo.
12. Progettazione definitiva.
Tali attività non risultano compiute: la circostanza è pacifica, avendone dato atto lo stesso resistente nella comparsa di costituzione ove si legge, a pagina 3, “NON FATTO perché presupponeva l'incarico alla ditta edile, che mai è stato dato dal Condominio” e
“NON FATTO perché presupponeva la preliminare delibera del Condominio sulla progettazione preliminare”.
Premesso che il contratto inter partes non prevede una delibera assembleare o l'incarico ad una impresa edile per il compimento, da parte del resistente, delle predette attività, in ogni caso mai OT OR ha richiesto alcunché al committente, nemmeno con la mail del 19.10.2022 inviata all'amministratore, con cui scriveva: “In previsione dell'Assemblea del allego il file dell'intero studio di fattibilità Parte_1
preparato che potrà intanto visionare ed eventualmente girare ai condomini”;
13. Contratto d'appalto fra il NE TO (Sabego s.p.a.) e il condominio.
Il resistente ha prodotto il documento denominato “Proposta di contratto di appalto”
(doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg. 509-520).
pagina 11 di 18 Trattasi di uno schema di proposta di contratto di appalto, che non reca alcun riferimento specifico né al ricorrente, né ai lavori da eseguire, e neppure riporta Parte_1
l'indicazione dell'indirizzo dell'intervento, né del NE TO Sabego s.p.a..
Tale documento rappresenta, dunque, una mera bozza di contratto, non compilata.
Lo stesso resistente, nella propria “Nota di aggiornamento – nella redazione CP_6
dello studio di fattibilità per il , aggiornamento 19/10/2022” (doc. Controparte_7
3 della comparsa di costituzione, pagg.2-33), redatta in data 19/10/2022, ha rappresentato: “Abbiamo concluso lo studio di fattibilità che vi alleghiamo di seguito che è stato inserito nella piattaforma online di SABEGO s.p.a. che nel giro di 4/5 settimane ci darà la conferma della finanziabilità dell'opera tramite la Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Da quel momento, il NE NT proporrà al vs. condominio un contratto
d'appalto per realizzare le opere di efficentamento energetico …. “
È pertanto la stessa OT OR a confermare che il contratto con il NE
TO Sabego s.p.a. sarebbe stato sottoposto al Condominio solo a seguito dalla conferma di finanziabilità dell'opera da parte dell'istituto di credito, a distanza di 4/5 settimane dall'emissione della predetta nota di aggiornamento;
Trattasi, in conclusione, di attività non compiuta;
14. Contratti di subappalto con fornitori e imprese.
Tale attività non risulta documentata;
15. Presentazione di tutta la documentazione agli enti preposti.
Come osservato dal C.T.U., “nell'ambito autorizzativo di un intervento superbonus
110%, la documentazione “da presentare” agli “enti preposti” prevista dalla normativa corrisponde essenzialmente alla redazione e presentazione della pratica edilizia CILA-
Superbonus ex art. 119 DL 34/2020, unica attività tecnica che in effetti pare ragionevolmente riconducibile ad interpretazione del punto 15 del contratto”, con l'ulteriore precisazione che “altri documenti eventualmente da allegare alla suddetta pratica CILA-S, quali ad esempio la cd Relazione energetica ex Legge 10/91, sono da
pagina 12 di 18 intendersi già ricompresi nell'attività 12 “progettazione definitiva” del contratto inter partes;
così come l'eventuale documentazione inerente gli aspetti sismici dell'intervento, che nel caso in esame non erano previsti”.
Ciò posto deve osservarsi, da un lato, che la risulta deposita tardivamente, Pt_2
dall'altro, che essa non è conforme alla normativa di settore.
In particolare, con riferimento al primo aspetto, il C.T.U. ha evidenziato che la Pt_2
risulta inoltrata al in data 2.12.2022 (docc.13 e 14 della Controparte_8
memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Non vi è prova, invece, di quanto sostenuto dal resistente nella comparsa di costituzione, circa l'asserita avvenuta presentazione della in data 25/11/2022, con relativa Pt_2
accettazione da parte del Comune in data 26/11/2022 “a causa dell'intasamento del sito del Comune”.
Ora, il DL n.176 del 18/11/2022, in vigore dal 19/11/2022, ha disposto la riduzione del beneficio fiscale superbonus dal 110% al 90%, fatta salva la possibilità di continuare ad usufruire dell'originaria percentuale del 110%, secondo l'art. 9, comma 2), lett.a) limitatamente “agli interventi per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata ( ) e, in caso di interventi su edifici Pt_3
condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato
l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022”.
E, difatti, nel verbale assembleare del 22/11/2022 è indicato espressamente che “OT
OR si impegna a presentare la entro il 25/11/2022, termine ultimo per Pt_2
mantenere il diritto di usufruire del superbonus 110% anche nel 2023” (doc. 4 della comparsa di costituzione).
Pertanto, è accertata la tardività della presentazione della da parte del resistente. Pt_2
A nulla rileva osservare che “i termini presenti nel contratto fossero solo indicativi”
(pag. 4 della comparsa di costituzione), posto che è proprio l'interesse del condominio pagina 13 di 18 all'ottenimento dei benefici fiscali, documentato nel contratto, a dimostrare l'essenzialità dei termini.
Né rileva che la delibera di approvazione dei lavori sia stata adottata dall'assemblea condominiale solo in data 22.11.22 (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione), considerato che il DL n. 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, ossia tre giorni prima della predetta delibera. E' del tutto evidente, pertanto, che il ha Parte_1
deliberato, in data 22.11.2022, l'approvazione dei lavori al fine di non vedersi precluso l'incentivo fiscale di cui al predetto DL.
Sotto l'altro profilo, a seguito della presentazione della , il di Pt_2 CP_8
Castellarano ha inviato tramite pec al resistente una prima “Richiesta documentazione integrativa CILA Superbonus Condominio Secchia” datata 17/12/2022, prot.n.
20210/2022 del 19/12/2022 (doc 13 del ricorrente), invitandolo a produrre documentazione integrativa, disponendo la contestuale “sospensione dell'istruttoria della pratica e dell'inizio dei lavori fino all'avvenuta presentazione di tutte le integrazioni richieste” e, contestualmente, avvertendo il che “in caso di Parte_1
mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente ed in assenza di giustificato e motivato ritardo, la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.- Superbonus) n° 2022/01368 deve intendersi rigettata”.
Peraltro, il C.T.U. ha spiegato che le integrazioni richieste attenevano “a documentazione obbligatoriamente prevista per la completezza della pratica”.
Decorsi i 30 giorni indicati sopra, ad aprile 2023 il ha inviato, Controparte_8
sempre tramite pec, al resistente una seconda “Comunicazione inerente CILA
Superbonus Condominio Secchia” datata 15/04/2023, prot.n.0006261/2023 del
18/04/2023 (doc. 14 del ricorrente), con la quale, richiamando la precedente missiva del
19/12/2022, ha dato atto che “la documentazione integrativa richiesta “non risulta ancora essere stata tutta o in parte presentata”,comunicando che “in data 29/04/2023, in mancanza di tutta o parte della documentazione integrativa richiesta, il Comune di
pagina 14 di 18 Castellarano procederà con l'archiviazione della Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (C.I.L.A.- Superbonus) n° 2022/01368 presentata in data 02/12/2022 ed assunta agli atti del con il n. 19300 di protocollo generale e Controparte_8
pertanto, qualora la S.V. fosse ancora intenzionata a realizzare l'intervento in progetto, dovrà essere presentata nuova istanza”.
E' provato, dunque, che il resistente non ha ottemperato alla prima richiesta di integrazione documentale e neppure alla seconda, non essendovi prova che tale intimazione sia stata dal medesimo riscontrata.
Quindi, la deve ritenersi rigettata;
Pt_2
16. Qualsiasi altra attività necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste.
Al di là della genericità della descrizione, tale attività non risulta documentata;
Quanto, infine, alla relazione da redigersi all'esito delle operazioni descritte sopra, comprendente anche l'indicazione delle eventuali sanatorie necessarie, il resistente ha prodotto il documento denominato “Nota di aggiornamento – Ritardi nella redazione dello studio di fattibilità per il , aggiornamento 19/10/2022” (doc. Controparte_7
3 della comparsa di costituzione, pagg.2-33).
Detto documento non rappresenta, però, la relazione finale prevista dal contratto, non venendo in essa riportati gli esiti delle attività di cui all'elenco del contratto.
In particolare, si legge, nella nota di aggiornamento, “Con la presente nota intendiamo rendere edotti l'amministrazione del condominio e i condomini dei motivi per i quali la redazione dello studio di fattibilità e i lavori di efficientamento energetico stanno subendo dei ritardi. Pur prendendoci la responsabilità delle nostre comunicazioni al riguardo, vorremmo spiegare come e perché la complessità della procedura e i continui cambiamenti normativi hanno reso praticamente impossibile iniziare i lavori nei tempi previsti….Visto quanto è successo, EcoTime, insieme al nostro partner Sabego s.p.a. In qualità di NE NT è ora nelle condizioni, non avendo ancora affrontato spese di inizio cantiere, di organizzare l'inizio lavori in una situazione di mercato
pagina 15 di 18 MOLTO più stabile e di mettere a frutto tutte le esperienze accumulate in questo difficile anno.
Tra l'altro, visti i numerosi cantieri bloccati e l'accumulo di merci NON più ritirate, si sono calmierati i prezzi e si stanno normalizzando anche i tempi di consegna dei materiali. Gli accordi presi con i nostri fornitori, possono ora determinare un cronoprogramma più realistico del quale vi daremo conto nelle prossime settimane.
Abbiamo concluso lo studio di fattibilità che vi alleghiamo di seguito che è stato inserito nella piattaforma online di SABEGO s.p.a. che nel giro di 4/5 settimane ci darà la conferma della finanziabilità dell'opera tramite la Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Da quel momento, il NE NT proporrà al vs. condominio un contratto
d'appalto per realizzare le opere di efficientamento energetico con allegato il
CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE (che comunque non termineranno in nessun caso dopo il 30 giugno 2023, prudentemente 6 mesi prima della fine prevista per il bonus 110%)”.
4.
Ora, per ciascuna attività prevista dal contratto, il C.T.U. ha determinato il corrispettivo astrattamente spettante al resistente sulla base dei corrispondenti valori indicati nel DM
17/6/2016, operando una proporzione rispetto alla somma di € 48.992,76 iva compresa, complessivamente pattuita inter partes. In particolare, il C.T.U. ha quantificato tale compenso in complessivi € 6.281,47 iva compresa.
Da quanto sopra discende, anzitutto, che è acclarato il sostanziale inadempimento del resistente alle obbligazioni contrattualmente assunte, atteso che la maggior parte delle attività previste nel contratto non risulta compiuta.
L'accertamento del C.T.U. sul valore delle prestazioni eseguite conferma, poi, la gravità dell'inadempimento in cui OT OR è incorsa.
Pertanto, e concludendo, va accolta la domanda di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del resistente, con conseguente condanna del medesimo alla pagina 16 di 18 restituzione del corrispettivo versato di euro 48.992,76, oltre interessi legali ex D.lgs. n.
231/2002.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 24.1.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico del resistente.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto concluso in data 7.6.2022 tra il Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultimo;
[...] Controparte_1
2) condanna alla restituzione al del Controparte_1 Parte_1
corrispettivo di euro 48.992,76 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231/2002;
3) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 536,00 per il procedimento di mediazione, oltre euro 48,80 per esborsi ed in euro 7.616,00 per questo giudizio, oltre euro 545,00 per esborsi ed euro 1.068,80 per spese del c.t.p., oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di;
Controparte_1
5) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. di
[...]
CP_1
Reggio Emilia, 11.4.2025
Il Giudice
pagina 17 di 18 (dott. Stefania Calò)
pagina 18 di 18
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice dott. Stefania Calò
pagina 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania
Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1620/2023 r.g. promossa da:
, sito in Castellarano (RE), via Chiaviche, nn. 67/69, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocato GIAN PIERO RAVAZZINI presso il cui studio in
CASTELLARANO, VIA ROMA, N. 8, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dagli Avvocati GIANNI PONTI e Controparte_1
NICOLA PETTA e presso il loro domicilio elettronico elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
10.4.2025.
Per parte resistente, come da note conclusive depositate il 18.3.2024.
FATTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 31.3.2023, il Parte_1
corrente in Castellarano (RE), via Chiaviche, nn. 67/69, ha convenuto in
[...]
giudizio il sig. titolare della ditta individuale OT OR, Controparte_1
pagina 2 di 18 assumendo che il predetto non ha adempiuto alle obbligazioni assunte con il contratto concluso inter partes in data 7.6.2023, inviando, anche, con ritardo la comunicazione di inizio lavori (c.d. ), così provocando la perdita del beneficio fiscale di cui Pt_2
all'art.119 del D.L. 34/2020 nella misura del 110%.
Sulla base di tali premesse, il ha chiesto la risoluzione del contratto per il Parte_1
grave inadempimento di e la conseguente condanna Controparte_2 Controparte_1
di quest'ultima alla restituzione del corrispettivo contrattuale versato ed al rimborso delle spese di lite, comprese quelle del procedimento di mediazione.
Il sig. si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree, allegando l'avvenuto adempimento della quasi totalità delle obbligazioni assunte, salvo alcune rispetto alle quali ha dedotto che l'inadempimento non fosse imputabile a sé ma al condominio, non avendo quest'ultimo adottato le delibere assembleari all'uopo necessarie;
ha affermato, altresì, il carattere non essenziale del termine contrattualmente pattuito per il proprio adempimento, la non imputabilità a sé anche dell'eventuale ritardo e comunque la tolleranza di tale ritardo da parte del condominio;
ha negato, infine, la propria responsabilità anche a proposito dell'invio della , affermando di avervi provveduto, pur non essendovi tenuta, e che in ogni Pt_2
caso il ritardo sarebbe imputabile alla ritardata trasmissione, da parte del , Parte_1
della delibera assembleare di approvazione dei lavori, nonché a problematiche del sistema informatico del comune destinatario.
Esperito invano il tentativo di conciliazione, è stato autorizzato il deposito di memorie integrative ex articolo 281 duedecies c.p.c..
Con ordinanza resa all'udienza del 5.10.2013, sono stati ammessi i capitoli di prova formulati dal ricorrente e dichiarata, invece, l'inammissibilità di quelli articolati dal resistente.
All'udienza del 25.10.2023 sono stati sentiti tre dei quattro testi indotti, avendo le parti concordemente rinunciato all'escussione del teste Testimone_1
pagina 3 di 18 Con provvedimento del 3.5.2024, è stata disposta una c.t.u. sulla base del seguente quesito: “Il C.T.U., letti gli atti e documenti di causa, con esclusione del documento n. 5 di parte convenuta in allegato alla memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. depositata il
26.7.2023, (i) dica quali attività, tra quelle indicate a pagina 3 del contratto inter partes
(doc. 2 del Condominio), siano state correttamente compiute da OT P_
; (ii) dica se la C.I.L.A. presentata dal convenuto fosse conforme alla Controparte_1
normativa di settore e, in ogni caso, idonea allo scopo dell'intervento di ristrutturazione con accesso al c.d. bonus 110%; (iii) quantifichi, in relazione a ciascuna attività compiuta, il corrispettivo spettante ad OT OR, tenuto conto di quanto complessivamente pattuito, a tale titolo, nel contratto inter partes, formulando due distinte ipotesi di calcolo, a seconda che venga contemplata, o meno, tra le attività contrattuali da compiersi a cura di OT OR, la presentazione della (iv) Pt_3
esperisca il tentativo di conciliazione”.
Depositata la relazione peritale, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 10.4.2025, con termine sino al 3.3.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
Sono fatti pacifici tra le parti, oltre che provati per via documentale, l'avvenuta conclusione del contratto in data 7.6.2022 (doc. 2 del ricorso) ed il tempestivo adempimento dell'obbligazione, in capo al condominio, di pagamento anticipato del corrispettivo di € 48.992,76 (doc. 3 del ricorso).
E' rimasto controverso, invece, se tra le obbligazioni assunte da OT OR fosse ricompresa, o meno, la presentazione della Pt_2
Al riguardo, il C.T.U. ha ben evidenziato che, sebbene il contratto rechi l'intitolazione
“Contratto per attività propedeutiche per la verifica dello stato di legittimità all'accesso al superbonus 110%”, l'elencazione delle attività di cui alla pagina 3 del medesimo dimostra che, in realtà, gli impegni contrattualmente assunti non erano limitati ad un pagina 4 di 18 mero studio di prefattibilità, riguardando, invece, un insieme di attività comprendenti, anche, tutte le attività di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento, ivi compresa la pratica comunale , “ragionevolmente riconducibile al punto 15 del Pt_2
contratto “presentazione di tutta la documentazione agli enti preposti…”. In relazione a tale ultimo aspetto, il C.T.U. ha chiarito che “…nell'ambito autorizzativo di un intervento superbonus 110%, la documentazione “da presentare” agli “enti preposti” prevista dalla normativa corrisponde essenzialmente alla redazione e presentazione della pratica edilizia CILA-Superbonus ex art. 119 DL 34/2020, unica attività tecnica che in effetti pare ragionevolmente riconducibile ad interpretazione del punto 15 del contratto”. In definitiva, il C.T.U. ha correttamente osservato che “In altri termini, sulla base delle attività contrattualmente previste a pagina 3, l'oggetto del contratto appare identificabile nell'intera e completa fase progettuale dell'intervento edilizio, finalizzato alla fruizione del Superbonus 110% ed altre agevolazioni fiscali …”.
2.
Così delineato il perimetro dell'indagine, deve ora verificarsi se l'impresa convenuta sia stata inadempiente, o meno, alle obbligazioni contrattualmente assunte.
A tal fine, appare opportuno riportare l'elenco delle prestazioni espressamente indicate nel contratto: “
1. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle parti comuni del .
2. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle singole Parte_1
unità abitative.
3. Restituzione grafica digitale delle parti comuni e di tutti gli appartamenti privati (dwg). 4. -impatto ambientale.
5. Asseverazione di CP_3
stato legittimo delle parti comuni e delle parti private se interessate da lavori di efficientamento.
6. APE/ APE pre operam e post operam (A.P.E. Convenzionale). 7.
Relazione tecnico descrittiva degli interventi necessari al salto di due classi energetiche.
8. Progettazione preliminare.
9. Capitolato descrittivo delle opere. 10. Computo metrico estimativo preliminare. 11. Computo metrico definitivo. 12. Progettazione definitiva. 13.
Contratto d'appalto fra il NE TO, (Sabego s.p.a.) e il condominio. 14.
Contratti di subappalto con fornitori e imprese. 15. Presentazione di tutta la
pagina 5 di 18 documentazione agli enti preposti. 16. Qualsiasi altra attività necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste”.
Il contratto prevede, inoltre, l'esecuzione di un'ulteriore attività e, precisamente,
“All'esito delle operazioni descritte, OT OR redigerà una relazione, comprendente anche l'indicazione delle eventuali sanatorie necessarie, alla quale allegherà la documentazione tecnica di cui sopra. La detta relazione verrà consegnata al committente nel termine di 45 giorni lavorativi decorrenti dalla data del pagamento del corrispettivo di seguito indicato come STEP 1.”.
A dimostrazione dell'adempimento degli impegni contrattuali assunti, il resistente ha prodotto un documento denominato “piano di fattibilità e documenti correlati inviati a controparte” (doc. 3 della comparsa di costituzione).
Sulla base di tale documento, va ora verificata l'effettiva esecuzione, o meno, da parte del resistente, delle prestazioni indicate nel contratto, alla luce dell'istruttoria testimoniale e delle indagini peritali.
3.
In particolare:
1. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle parti comuni del . Parte_1
Premesso che precedentemente alla stipula del contratto oggetto di causa, il Parte_1
aveva conferito un incarico all'arch. nell'ambito di un precedente Persona_1
rapporto contrattuale sorto in data 19/02/2021 tra lo stesso Condominio e la società
(doc. 10 della memoria ex art. 281 duodecies c.p.c. del Controparte_4
ricorrente), sentito quale teste, l'arch. dopo essersi qualificato quale “architetto Per_1
direttore dei lavori e progettista riqualificazione energetica del Parte_1
per il Super bonus”, ha riferito che aveva “già fatto la raccolta dati per la verifica
[...]
di conformità edilizia catastale dei vari appartamenti del condominio, al febbraio
2022”; ha riconosciuto “il certificato di stato legittimo – dichiarazione asseverata di conformità urbanistica” da lui redatto, precisando “che quest'ultimo documento lo compilai su modulistica fornita da ECOTIME Martorana in pendenza del rapporto con
pagina 6 di 18 lui” e ”che la raccolta dati per compilare quest'ultimo documento la curai in pendenza del rapporto con con il quale il Condominio aveva rapporto prima di CP_4
”; per tutte le attività svolte, ha anche dichiarato di non essere ancora stato CP_1
pagato da nessuno;
infine, rispondendo sul capitolo 4 della memoria del ricorrente, ha confermato che era “presente all'assemblea di condominio del 22/12/2022 quale tecnico di EcoTime perché avevo un accordo preliminare con per svolgere le prime CP_1
attività tecniche”.
L'eccezione di incapacità del teste sollevata dal convenuto con riferimento a tale capitolo è inammissibile. Valga al riguardo osservare che, come osservato dalla Corte di
Cassazione, “L'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova”
e poi, ancora, “Qualora la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità” (Cass. sentenza 6.4.2023, n. 9456).
Tutto ciò premesso, non è quindi vi prova che l'attività di cui al punto 1 dell'elencazione che precede sia stata svolta anche in pendenza del rapporto con OT OR.
2. Sopralluogo tecnico per determinare la conformità delle singole unità abitative.
Tale attività risulta effettuata dall'arch. in pendenza del rapporto con Per_1 [...]
nell'ambito del contratto tra il condominio e (doc. 3 della CP_4 CP_4
comparsa di costituzione, pagg. 34-105) e poi riutilizzata in pendenza del rapporto con
OT OR, “in quanto essenziale per la redazione dei “Certificati di Stato legittimo” degli appartamenti, datati 2/9/2022, emessi successivamente alla stipula del
pagina 7 di 18 contratto per cui è causa” e, pertanto, da considerarsi quale attività svolta dal resistente, tramite l'arch. Per_1
3. Restituzione grafica digitale delle parti comuni e di tutti gli appartamenti privati
(dwg).
Lo svolgimento di tale attività non risulta documentato;
4. Rendering 3d – impatto ambientale,
Anche lo svolgimento di tale attività non risulta documentato;
5. Asseverazione di stato legittimo delle parti comuni e delle parti private se interessate da lavori di efficientamento.
La convenuta OT OR ha prodotto in atti n.18 “Certificati di Stato Legittimo – dichiarazione asseverata di conformità urbanistica” (doc.3 pagg.34-105), redatti ai sensi dell'art. 9-bis, comma 1-bis e art. 34-bis, comma 3 DPR 380/2001 dall'Arch. Per_1
[...]
Tali certificati sono relativi a tutti i diciotto appartamenti che compongono il condominio attoreo.
I Certificati sono datati 02/09/2022 e, quindi, sono successivi alla stipula del contratto inter partes; essi non recano il timbro e la firma del professionista, ma risulta selezionata la casella “Documento firmato digitalmente”, in ogni caso, in sede testimoniale, l'arch. ha riconosciuto il “certificato di stato legittimo – dichiarazione asseverata di Per_1
conformità urbanistica” da lui redatto (doc. 3 della comparsa di costituzione pag. 34-
105), precisando “che quest'ultimo documento lo compilai su modulistica fornita da
OT Martorana in pendenza del rapporto con lui”, e ”che la raccolta dati per compilare quest'ultimo documento la curai in pendenza del rapporto con CP_4
con il quale il Condominio aveva rapporto prima di ”, e che aveva
[...] CP_1
“già fatto la raccolta dati per la verifica di conformità edilizia catastale dei vari appartamenti del condominio, al febbraio 2022”; infine, l'arch. ha confermato Per_1
che era “presente all'assemblea di condominio del 22/12/2022 quale tecnico di EcoTime
pagina 8 di 18 perché avevo un accordo preliminare con per svolgere le prime attività CP_1
tecniche”.
Pertanto, deve ritenersi provato che l'arch. quale tecnico di fiducia del Per_1
per i lavori di riqualificazione energetica per il superbonus, Parte_1
abbia redatto tali certificati in pendenza del rapporto con ECOTIME WORK, successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, utilizzando il lavoro di raccolta dati, già precedentemente svolto dal medesimo in pendenza del rapporto con
. CP_4
Non è in atti, invece, la certificazione relativa alle parti condominiali.
Dunque, l'attività in esame deve ritenersi compiuta dal convenuto per il tramite dell'arch. limitatamente alle parti private;
Per_1
6. APE/APE pre operam e post operam (A.P.E. Convenzionale).
Tale attività non risulta documentata;
7. Relazione tecnico descrittiva degli interventi necessari al salto di due classi energetiche.
Il resistente ha prodotto il documento “Diagnosi energetica preliminare e bonus fiscali, di accesso al superbonus 110%- Verifica Positiva”, (doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg.106-136), datato 11/01/2022, redatto e sottoscritto dal per. ind.
[...]
Il medesimo documento è stato prodotto anche dal ricorrente (doc.11 della CP_5
memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Il documento è datato 11/01/2022 e, quindi, risulta redatto in data antecedente la stipula del contratto per cui è causa.
Ciò premesso, il Condominio ha provato che tale relazione era nella sua disponibilità già prima della stipula del contratto con OT OR, producendo la comunicazione mail del 17/01/2022 (doc. 11 della memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.), con la quale il perito ha inviato la relazione all'arch. (già all'epoca tecnico CP_5 Persona_1
fiduciario del in pendenza del contratto con , Parte_1 Controparte_4
pagina 9 di 18 unitamente al relativo avviso di parcella dell'importo di euro 4.500,00 oltre accessori, intestato al Condominio.
In sede testimoniale, il per. ind. qualificatosi quale “termotecnico CP_5
incaricato dall'Arch. per eseguire una perizia tecnica Diagnosi Persona_1
energetica preliminare per accesso al Superbonus 110 che io ho eseguito dopo sopralluogo”, ha confermato “di aver inviato la mail di cui al capitolo che mi viene rammostrata (doc. 10 fascicolo ricorrente) nonché la diagnosi energetica di cui al doc.
3 fascicolo parte resistente che mi viene rammostrato e l'avviso di parcella che mi viene rammostrata (doc. 10 fascicolo ricorrente), avviso di parcella mai saldato”; ha inoltre precisato “che l'avviso di parcella era intestato al come da indicazione che Parte_1
mi aveva dato l'arch. progettista e direttore dei lavori”. Per_1
Ne deriva che è accertato che il per.ind. ha redatto la diagnosi energetica CP_5
preliminare prima della stipula del contratto oggetto di causa, su incarico dell'arch.
in pendenza del rapporto che quest'ultimo aveva in essere con Per_1 CP_4
[...]
Ne consegue che tale attività non può ritenersi compiuta da OT OR;
8. Progettazione preliminare.
Tale attività non risulta documentata;
9. Capitolato descrittivo delle opere
Lo volgimento di tale attività non risulta documentato, considerato che il documento denominato “Schede tecniche nano cappotto caldaie”, prodotto dal resistente (doc. 3 della comparsa di costituzione pagg. 446-508), “non è identificabile quale Capitolato descrittivo delle opere, e comunque inidoneo, incompleto e non attinente alle opere previste nel computo metrico preliminare”;
10. Computo metrico estimativo preliminare.
Il resistente ha prodotto i “Computi metrici estimativi” (doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg.137-445), redatti dall'arch. datati 9.7.2022 e, quindi, Per_1
successivi alla stipula del contratto per cui è causa. Essi non risultano sottoscritti dal pagina 10 di 18 professionista, ma il medesimo, in sede testimoniale, ha riconosciuto come da lui redatto il “computo metrico estimativo che mi viene rammostrato”, confermando che aveva “già effettuato il computo metrico estimativo nel febbraio 2022”; ora, considerato che tale professionista ha dichiarato che era “presente all'assemblea di condominio del
22/12/2022 quale tecnico di EcoTime perché avevo un accordo preliminare con
per svolgere le prime attività tecniche”, deve ritenersi accertato che l'arch. CP_1
quale tecnico di fiducia del abbia redatto tali computi Per_1 Parte_1
metrici preliminari nell'ambito del rapporto in essere con OT OR, successivamente alla stipula del contratto per cui è causa, ancorché riutilizzando i computi asseritamente redatti dallo stesso tecnico in pendenza del rapporto con CP_4
[...]
11. Computo metrico definitivo.
12. Progettazione definitiva.
Tali attività non risultano compiute: la circostanza è pacifica, avendone dato atto lo stesso resistente nella comparsa di costituzione ove si legge, a pagina 3, “NON FATTO perché presupponeva l'incarico alla ditta edile, che mai è stato dato dal Condominio” e
“NON FATTO perché presupponeva la preliminare delibera del Condominio sulla progettazione preliminare”.
Premesso che il contratto inter partes non prevede una delibera assembleare o l'incarico ad una impresa edile per il compimento, da parte del resistente, delle predette attività, in ogni caso mai OT OR ha richiesto alcunché al committente, nemmeno con la mail del 19.10.2022 inviata all'amministratore, con cui scriveva: “In previsione dell'Assemblea del allego il file dell'intero studio di fattibilità Parte_1
preparato che potrà intanto visionare ed eventualmente girare ai condomini”;
13. Contratto d'appalto fra il NE TO (Sabego s.p.a.) e il condominio.
Il resistente ha prodotto il documento denominato “Proposta di contratto di appalto”
(doc. 3 della comparsa di costituzione, pagg. 509-520).
pagina 11 di 18 Trattasi di uno schema di proposta di contratto di appalto, che non reca alcun riferimento specifico né al ricorrente, né ai lavori da eseguire, e neppure riporta Parte_1
l'indicazione dell'indirizzo dell'intervento, né del NE TO Sabego s.p.a..
Tale documento rappresenta, dunque, una mera bozza di contratto, non compilata.
Lo stesso resistente, nella propria “Nota di aggiornamento – nella redazione CP_6
dello studio di fattibilità per il , aggiornamento 19/10/2022” (doc. Controparte_7
3 della comparsa di costituzione, pagg.2-33), redatta in data 19/10/2022, ha rappresentato: “Abbiamo concluso lo studio di fattibilità che vi alleghiamo di seguito che è stato inserito nella piattaforma online di SABEGO s.p.a. che nel giro di 4/5 settimane ci darà la conferma della finanziabilità dell'opera tramite la Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Da quel momento, il NE NT proporrà al vs. condominio un contratto
d'appalto per realizzare le opere di efficentamento energetico …. “
È pertanto la stessa OT OR a confermare che il contratto con il NE
TO Sabego s.p.a. sarebbe stato sottoposto al Condominio solo a seguito dalla conferma di finanziabilità dell'opera da parte dell'istituto di credito, a distanza di 4/5 settimane dall'emissione della predetta nota di aggiornamento;
Trattasi, in conclusione, di attività non compiuta;
14. Contratti di subappalto con fornitori e imprese.
Tale attività non risulta documentata;
15. Presentazione di tutta la documentazione agli enti preposti.
Come osservato dal C.T.U., “nell'ambito autorizzativo di un intervento superbonus
110%, la documentazione “da presentare” agli “enti preposti” prevista dalla normativa corrisponde essenzialmente alla redazione e presentazione della pratica edilizia CILA-
Superbonus ex art. 119 DL 34/2020, unica attività tecnica che in effetti pare ragionevolmente riconducibile ad interpretazione del punto 15 del contratto”, con l'ulteriore precisazione che “altri documenti eventualmente da allegare alla suddetta pratica CILA-S, quali ad esempio la cd Relazione energetica ex Legge 10/91, sono da
pagina 12 di 18 intendersi già ricompresi nell'attività 12 “progettazione definitiva” del contratto inter partes;
così come l'eventuale documentazione inerente gli aspetti sismici dell'intervento, che nel caso in esame non erano previsti”.
Ciò posto deve osservarsi, da un lato, che la risulta deposita tardivamente, Pt_2
dall'altro, che essa non è conforme alla normativa di settore.
In particolare, con riferimento al primo aspetto, il C.T.U. ha evidenziato che la Pt_2
risulta inoltrata al in data 2.12.2022 (docc.13 e 14 della Controparte_8
memoria ex art. 281 duodecies c.p.c.).
Non vi è prova, invece, di quanto sostenuto dal resistente nella comparsa di costituzione, circa l'asserita avvenuta presentazione della in data 25/11/2022, con relativa Pt_2
accettazione da parte del Comune in data 26/11/2022 “a causa dell'intasamento del sito del Comune”.
Ora, il DL n.176 del 18/11/2022, in vigore dal 19/11/2022, ha disposto la riduzione del beneficio fiscale superbonus dal 110% al 90%, fatta salva la possibilità di continuare ad usufruire dell'originaria percentuale del 110%, secondo l'art. 9, comma 2), lett.a) limitatamente “agli interventi per i quali, alla data del 25/11/2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata ( ) e, in caso di interventi su edifici Pt_3
condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato
l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/2022”.
E, difatti, nel verbale assembleare del 22/11/2022 è indicato espressamente che “OT
OR si impegna a presentare la entro il 25/11/2022, termine ultimo per Pt_2
mantenere il diritto di usufruire del superbonus 110% anche nel 2023” (doc. 4 della comparsa di costituzione).
Pertanto, è accertata la tardività della presentazione della da parte del resistente. Pt_2
A nulla rileva osservare che “i termini presenti nel contratto fossero solo indicativi”
(pag. 4 della comparsa di costituzione), posto che è proprio l'interesse del condominio pagina 13 di 18 all'ottenimento dei benefici fiscali, documentato nel contratto, a dimostrare l'essenzialità dei termini.
Né rileva che la delibera di approvazione dei lavori sia stata adottata dall'assemblea condominiale solo in data 22.11.22 (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione), considerato che il DL n. 176/2022 è entrato in vigore il 19.11.2022, ossia tre giorni prima della predetta delibera. E' del tutto evidente, pertanto, che il ha Parte_1
deliberato, in data 22.11.2022, l'approvazione dei lavori al fine di non vedersi precluso l'incentivo fiscale di cui al predetto DL.
Sotto l'altro profilo, a seguito della presentazione della , il di Pt_2 CP_8
Castellarano ha inviato tramite pec al resistente una prima “Richiesta documentazione integrativa CILA Superbonus Condominio Secchia” datata 17/12/2022, prot.n.
20210/2022 del 19/12/2022 (doc 13 del ricorrente), invitandolo a produrre documentazione integrativa, disponendo la contestuale “sospensione dell'istruttoria della pratica e dell'inizio dei lavori fino all'avvenuta presentazione di tutte le integrazioni richieste” e, contestualmente, avvertendo il che “in caso di Parte_1
mancata presentazione delle integrazioni richieste, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della presente ed in assenza di giustificato e motivato ritardo, la
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.- Superbonus) n° 2022/01368 deve intendersi rigettata”.
Peraltro, il C.T.U. ha spiegato che le integrazioni richieste attenevano “a documentazione obbligatoriamente prevista per la completezza della pratica”.
Decorsi i 30 giorni indicati sopra, ad aprile 2023 il ha inviato, Controparte_8
sempre tramite pec, al resistente una seconda “Comunicazione inerente CILA
Superbonus Condominio Secchia” datata 15/04/2023, prot.n.0006261/2023 del
18/04/2023 (doc. 14 del ricorrente), con la quale, richiamando la precedente missiva del
19/12/2022, ha dato atto che “la documentazione integrativa richiesta “non risulta ancora essere stata tutta o in parte presentata”,comunicando che “in data 29/04/2023, in mancanza di tutta o parte della documentazione integrativa richiesta, il Comune di
pagina 14 di 18 Castellarano procederà con l'archiviazione della Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (C.I.L.A.- Superbonus) n° 2022/01368 presentata in data 02/12/2022 ed assunta agli atti del con il n. 19300 di protocollo generale e Controparte_8
pertanto, qualora la S.V. fosse ancora intenzionata a realizzare l'intervento in progetto, dovrà essere presentata nuova istanza”.
E' provato, dunque, che il resistente non ha ottemperato alla prima richiesta di integrazione documentale e neppure alla seconda, non essendovi prova che tale intimazione sia stata dal medesimo riscontrata.
Quindi, la deve ritenersi rigettata;
Pt_2
16. Qualsiasi altra attività necessaria all'ottenimento delle agevolazioni previste.
Al di là della genericità della descrizione, tale attività non risulta documentata;
Quanto, infine, alla relazione da redigersi all'esito delle operazioni descritte sopra, comprendente anche l'indicazione delle eventuali sanatorie necessarie, il resistente ha prodotto il documento denominato “Nota di aggiornamento – Ritardi nella redazione dello studio di fattibilità per il , aggiornamento 19/10/2022” (doc. Controparte_7
3 della comparsa di costituzione, pagg.2-33).
Detto documento non rappresenta, però, la relazione finale prevista dal contratto, non venendo in essa riportati gli esiti delle attività di cui all'elenco del contratto.
In particolare, si legge, nella nota di aggiornamento, “Con la presente nota intendiamo rendere edotti l'amministrazione del condominio e i condomini dei motivi per i quali la redazione dello studio di fattibilità e i lavori di efficientamento energetico stanno subendo dei ritardi. Pur prendendoci la responsabilità delle nostre comunicazioni al riguardo, vorremmo spiegare come e perché la complessità della procedura e i continui cambiamenti normativi hanno reso praticamente impossibile iniziare i lavori nei tempi previsti….Visto quanto è successo, EcoTime, insieme al nostro partner Sabego s.p.a. In qualità di NE NT è ora nelle condizioni, non avendo ancora affrontato spese di inizio cantiere, di organizzare l'inizio lavori in una situazione di mercato
pagina 15 di 18 MOLTO più stabile e di mettere a frutto tutte le esperienze accumulate in questo difficile anno.
Tra l'altro, visti i numerosi cantieri bloccati e l'accumulo di merci NON più ritirate, si sono calmierati i prezzi e si stanno normalizzando anche i tempi di consegna dei materiali. Gli accordi presi con i nostri fornitori, possono ora determinare un cronoprogramma più realistico del quale vi daremo conto nelle prossime settimane.
Abbiamo concluso lo studio di fattibilità che vi alleghiamo di seguito che è stato inserito nella piattaforma online di SABEGO s.p.a. che nel giro di 4/5 settimane ci darà la conferma della finanziabilità dell'opera tramite la Banca Nazionale del Lavoro (BNL).
Da quel momento, il NE NT proporrà al vs. condominio un contratto
d'appalto per realizzare le opere di efficientamento energetico con allegato il
CRONOPROGRAMMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE (che comunque non termineranno in nessun caso dopo il 30 giugno 2023, prudentemente 6 mesi prima della fine prevista per il bonus 110%)”.
4.
Ora, per ciascuna attività prevista dal contratto, il C.T.U. ha determinato il corrispettivo astrattamente spettante al resistente sulla base dei corrispondenti valori indicati nel DM
17/6/2016, operando una proporzione rispetto alla somma di € 48.992,76 iva compresa, complessivamente pattuita inter partes. In particolare, il C.T.U. ha quantificato tale compenso in complessivi € 6.281,47 iva compresa.
Da quanto sopra discende, anzitutto, che è acclarato il sostanziale inadempimento del resistente alle obbligazioni contrattualmente assunte, atteso che la maggior parte delle attività previste nel contratto non risulta compiuta.
L'accertamento del C.T.U. sul valore delle prestazioni eseguite conferma, poi, la gravità dell'inadempimento in cui OT OR è incorsa.
Pertanto, e concludendo, va accolta la domanda di risoluzione del contratto inter partes per grave inadempimento del resistente, con conseguente condanna del medesimo alla pagina 16 di 18 restituzione del corrispettivo versato di euro 48.992,76, oltre interessi legali ex D.lgs. n.
231/2002.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo, tenendo conto dei parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
Analogamente le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto del 24.1.2025, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico del resistente.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte ricorrente non può accogliersi, non risultando provata la mala fede o colpa grave del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la risoluzione del contratto concluso in data 7.6.2022 tra il Parte_1
e per grave inadempimento di quest'ultimo;
[...] Controparte_1
2) condanna alla restituzione al del Controparte_1 Parte_1
corrispettivo di euro 48.992,76 oltre interessi legali ex D.lgs. n. 231/2002;
3) condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 536,00 per il procedimento di mediazione, oltre euro 48,80 per esborsi ed in euro 7.616,00 per questo giudizio, oltre euro 545,00 per esborsi ed euro 1.068,80 per spese del c.t.p., oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed iva;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di;
Controparte_1
5) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. di
[...]
CP_1
Reggio Emilia, 11.4.2025
Il Giudice
pagina 17 di 18 (dott. Stefania Calò)
pagina 18 di 18