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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/03/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paolo Filippone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 63/2022 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CASTELLANO FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
opponente
contro
(c.f. ), con gli avv.ti CONTI LEOPOLDO e MENGATO Controparte_1 P.IVA_2
ANTONELLO
opposta con l'intervento di con l'avv. SARDI RENATO Controparte_2
terza intervenuta
CONCLUSIONI
Conclusioni dell'opponente:
1) In via preliminare rimettere in termini l'opponente ai fini della proposizione di eventuali eccezioni
e/o domande (a titolo esemplificativo ma non esaustivo incombenza- riconvenzionali ecc.) che, a causa
della riferita impossibilità di esaminare i documenti causata dalla mancata autorizzazione da parte
della cancelleria non è stato possibile proporre in questa sede;
pagina 1 di 5 2) Nel merito, Accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo
opposto, con ogni provvedimento conseguenziale in ordine alla revoca dello stesso e per l'effetto,
dichiarare che nulla è dovuto dalla alla società opposta;
Parte_1
Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni della terza intervenuta:
In via principale: respingere l'opposizione proposta e le domande tutte formulate da parte avversa, in
quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra indicati e per l'effetto confermare il
decreto ingiuntivo opposto n. 2280/2021 a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del
credito Controparte_2
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertati i crediti
complessivamente vantati dall'opposta nei confronti delle opponenti, in forza dei contratti prodotti in
atti, condannare la società (C.F. al pagamento in favore Parte_1 P.IVA_1
della cessionaria del credito dell'importo di cui al ricorso monitorio ovvero della Controparte_2
diversa somma, minore o maggiore, che dovesse essere accertata in corso, oltre interessi come dovuti
sino al saldo.
In ogni caso:
- Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e Cpa.
In via istruttoria:
- Ci si oppone all'ammissione di istanze istruttorie avversarie in irrilevanti ai fini della decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 6.10.21 l'intestato Tribunale ingiungeva a il pagamento, Parte_1
in favore di della somma capitale di € 14.179,07, oltre interessi e spese monitorie, CP_2 CP_1
corrispondente all'ammontare delle fatture emesse dall'ingiunta a carico del proprio cliente CP_3
il cui importo era stato dalla ricorrente anticipato in forza di un contratto di factoring.
[...]
Parte Con atto di citazione del 23.12.21 proponeva tempestiva opposizione avverso il provvedimento pagina 2 di 5 monitorio deducendo, a motivi, la negata visibilità del fascicolo monitorio con conseguente lesione del diritto di difesa, la nullità del ricorso monitorio in ragione della mancata specificazione della causa
petendi, l'erronea qualificazione come factoring del rapporto intercorso tra le parti.
si costituiva ritualmente nel procedimento chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1
conferma del provvedimento monitorio.
Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e disposto senza esito il tentativo di mediazione, con comparsa depositata il 12.9.24 si costituiva ex art. 111 c.p.c., Controparte_2
quale cessionaria del credito azionato con il monitorio.
In data 4.10.24 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate da CP_2
L'opposizione è infondata.
Quanto alla negata visibilità del fascicolo monitorio, l'opponente ha addotto l'impossibilità di prendere visione dei documenti depositati dalla ricorrente con conseguente lesione del diritto di difesa,
chiedendo di essere rimessa in termini per svolgere le opportune difese.
Deduce l'opponente, a fondamento della doglianza, di aver contattato reiteratamente la Cancelleria del
Tribunale, senza tuttavia fornire prova di tali asserite richieste.
Risulta, inoltre, da un lato che l'opponente ha formulato istanza di visibilità del fascicolo monitorio solo in data 16.12.21 (quindi 21 giorni dopo la notifica del decreto ingiuntivo), dall'altro che l'opposizione è stata notificata il 23.12.21, ben prima della scadenza del termine perentorio (4.1.22),
senza attendere la (asseritamente richiesta e negata) visibilità del fascicolo monitorio.
Soggiunto che, avuto completa visione del fascicolo monitorio all'esito della costituzione in giudizio dell'opposta, l'opponente alcuna ulteriore deduzione difensiva ha ritenuto di formulare.
Nessuna lesione del diritto di difesa sembra, pertanto, sussistere.
È infondato anche il secondo motivo di opposizione, afferente la pretesa nullità del ricorso monitorio per genericità del fatto costitutivo.
Nel ricorso, invero, viene precisato che la pretesa si fonda su un contratto di factoring ed ha ad oggetto pagina 3 di 5 Parte le somme erogate dalla alla propria cliente a titolo di acconto prezzo dei crediti vantati CP_2
dall'opponente nei confronti di e da quest'ultima non adempiuti. Controparte_4
La domanda monitoria contiene, dunque, elementi sufficienti che consentano di individuare i fatti e le ragioni allegati a sostegno della richiesta ingiunzione.
Con il terzo motivo di opposizione l'attrice evidenzia che, nel caso, al factor viene riconosciuta la mera facoltà (non l'obbligo) di accreditare il prezzo dei crediti ceduti alla loro scadenza e di accordare una dilazione di pagamento al debitore ceduto a fronte del pagamento di una commissione.
Tali previsioni, assume la difesa, non consentirebbero di qualificare come factoring il contratto posto a fondato della pretesa creditoria.
Anche tale motivo non è fondato.
Va osservato, in primo luogo, che le parti di un contratto sono libere di regolare i propri interessi,
utilizzando gli schemi tipici previsti dal codice civile o i meccanismi negoziali atipici, laddove meritevoli di tutela per l'ordinamento e non contrastanti con norme imperative.
La clausola in questione, da ricondurre all'autonomia configurativa che va unicamente ad incidere sulle modalità di esecuzione del rapporto, non sembra idonea a snaturare la struttura contrattuale del factoring.
Nella fattispecie, inoltre, non consta sussista un accordo di dilazione tra cessionario e debitore ceduto.
In ogni caso, si osserva in via assorbente, ammessa l'errata qualificazione del rapporto, parte opponente, la quale non nega di aver ricevuto gli anticipi dalla non ha dedotto che il quadro CP_2
negoziale così descritto sia tale da determinare la nullità del contratto e/o la non debenza delle somme richieste.
Va, da ultimo, valorizzato l'abbandono della difesa da parte dell'opponente, la quale, dopo la prima udienza, non ha svolto ulteriore attività processuale. Circostanza sintomatica della pretestuosità
dell'opposizione.
L'opposizione va, per l'effetto, respinta ed il decreto ingiuntivo confermato.
pagina 4 di 5 Le spese del giudizio di opposizione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/14.
Considerato che originaria titolare del credito azionato con il monitorio, non ha svolto CP_1
attività difensiva dopo la costituzione in giudizio ex art. 111 c.p.c. della cessionaria Controparte_2
è da ritenersi che quest'ultima sia l'esclusiva beneficiaria della rifusione delle spese processuali.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta o assorbita:
- rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'intervenuta Controparte_2
che si liquidano in € 4.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Venezia, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Paolo Filippone
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT (magistrato ordinario in tirocinio) Dott. Osvaldo
Nicolò Rasa
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