Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei sig.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 247 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Pescara, Via Volturno n. 38, presso lo studio dell'Avv. Donatella Laureti, che la rappresenta e difende, come da procura a margine del ricorso. RICORRENTE E (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Pescara, Via Rigopiano n. 65, presso lo studio dell'Avv.ti Anna Berghella e Vittorio Masci, che lo rappresentano e difendono, coma da procura in atti. RESISTENTE E
presso questo Tribunale. Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: divorzio. CONCLUSIONI: concordi per le parti: come da verbale di udienza del 19.5.2025. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.3.2025, la sig.ra ha chiesto Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Foggia il 28 dicembre 2016, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 132, Parte 1, dell'anno 2016, con il sig. Controparte_1
Ha esposto che dall'unione non sono nati figli. Ha dichiarato che preso atto dell'incompatibilità di carattere e dell'impossibilità di riconciliazione, persistente la mancanza di comunione materiale e spirituale, addivenivano alla separazione consensuale, definita con omologa del 21.2.2023. Si è costituito il sig. senza opporsi alla dichiarazione Controparte_1 di scioglimento del matrimonio e contestando la notifica del ricorso di divorzio al di lui tutore legale, avendo riportato una condanna a pena superiore a 5 anni, con conseguente violazione della privacy. Ha chiesto, quindi, dichiararsi l'improcedibilità della domanda e, in subordine, condannarsi la ricorrente al risarcimento dei danni ex artt. 473 bis c.18, 116, 92 e 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in Foggia in data 28 dicembre 2016, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 132, Parte 1, dell'anno 2016 tra i sig.ri Pt_1
(C.F.: e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
); C.F._2
2. ordina l'annotazione della sentenza, al suo passaggio in giudicato, nei registri dello stato civile del Comune di Foggia;
3. compensa le spese di lite. Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 23.5.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI