Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 368/2023 R.G.L., vertente TRA
nato il [...] a [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato a Bovalino Via F.lli Bandiera n. 116, nello studio dell'Avv. Giovanni IOZZO, C.F. , che lo rappresenta e difende fax 0964/670470, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), con sede legale in Roma, Via IV
[...] P.IVA_1 Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri, CF , in persona del Direttore P.IVA_1 Regionale per la Calabria Legale rappresentante dell' – Dott. ( CP_1 CP_2 [...]
), rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti conferita dal C.F._3 Direttore Regionale "pro-tempore" l'08 febbraio 2022, autenticata per Notar
[...]
di Catanzaro, rep. n. 47098, racc. n. 17470, dall'Avv. Antonio D'Agostino, CF Per_1
, fax 0965/363206, pec elettivamente C.F._4 Email_2 domiciliato in Reggio Cal. C.so Garibaldi n. 635 presso la sede CP_1 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato in data 01.08.2018 innanzi al Tribunale di Locri, Parte_1
esponeva di essere affetto da plurime patologie, ipoacusia bilaterale
[...] neurosensoriale e ernia del disco lombare con limitazione funzionale, causalmente ascrivibili all'attività lavorativa svolta come operaio idraulico forestale, quale dipendente del
. Controparte_3
Affermava di esser portatore di un maggior grado di invalidità rispetto alla percentuale riconosciuta in sede amministrativa nella misura del 5% per la patologia ernia del disco lombare (domanda 515450628), nonché per altro verso, per l'altra menomazione: Ipoacusia bilaterale neurosensoriale (domanda 525450629) non riconosciuta dall'ente.
Chiedeva, quindi, l'accertamento del nesso di causalità fra le malattie denunciate e l'attività lavorativa prestata, con conseguente erogazione delle prestazioni di legge connesse al grado di invalidità riconosciuto. Resisteva l , che eccepiva l'inesistenza di elementi obbiettivi e specialistico– CP_1 strumentali differenti da quelli già valutati e il difetto del nesso eziologico e la carenza di esposizione al rischio lamentata dal ricorrente.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento prova testimoniale e di consulenza medico legale.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 421/2023 pubblicata il 03/05/2023, il Tribunale accoglieva il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condannava l a corrispondere al ricorrente CP_1 l'indennizzo in capitale per il danno biologico subito a causa della malattia professionale dell'ernia discale lombare nella misura del 7%, al netto dell'importo già liquidato per lo stesso titolo, oltre interessi legali dal dì al soddisfo. Rigettava la domanda nel resto. Compensava nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell' , liquidata in € 750,00 oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario. Poneva definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
Esponeva il Tribunale che all'esito dell'esame testimoniale, non si ravvisavano –in difetto di specifiche allegazioni delle parti– ragioni per discostarsi dalle logiche valutazioni, congruamente motivate, del consulente tecnico d'ufficio (alla cui relazione poteva farsi integrale rinvio), secondo cui la malattia professionale dell'ernia discale lombare, indicata e riconosciute dall' , aveva determinato un danno biologico in misura che, CP_1 permanentemente e sin dalla data della denuncia, poteva essere valutato pari al 7% e, dunque, in misura maggiore a quella riconosciuta dall'ente. In contrario, per l'ipoacusia bilaterale neurosensoriale il c.t.u. non aveva riconosciuto la sussistenza di un nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta. Così il CTU: Con riferimento alla pratica n. 515450628, l ha riconosciuto già la CP_1 natura professionale della menomazione: “Ernia del disco lombare”, con una inabilità permanente commisurata al grado percentuale complessivo del 5%. Con riferimento al codice 213 delle Tabelle delle menomazioni” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale (pubblicato in G.U. n° 172 del 25.07.2000), si ritiene che, nel caso concreto, in relazione ai deficit algo-disfunzionali obbiettivati, a tale menomazione possa attribuirsi una percentuale di danno biologico complessivo pari al 7%. Alla infermità sopra riportata, configurabile come MALATTIA PROFESSIONALE è imputabile un DANNO BIOLOGICO complessivo valutabile nella misura del 7% ( ) Per_2 con dalla data di denuncia all'Istituto di detta infermità. CP_4 Con riferimento alla pratica n. 515450629, relativa alla ipoacusia neurosensoriale bilaterale, si ritiene non sussista nesso di causalità tra la malattia insorta e documentata e l'attività lavorativa svolta, per come già riconosciuto dall' , ritenendola non CP_1 indennizzabile per inesistenza del nesso eziologico, non risultando in atti una chiara e documentata esposizione dell'assicurato al rischio specifico, tale da avere una incidenza causale determinante e decisiva nella patogenesi di detta infermità” Ne conseguiva l'accoglimento parziale della domanda e la condanna dell' CP_1 assicuratore limitatamente alla domanda 515450628, a determinare nella misura e per le patologia suindicata, l'indennizzo già accordato al ricorrente, maggiorando la relativa differenza economica dei soli interessi legali, ex art. 16, c.6, L. 412/1991, con decorrenza di legge. Il mancato riconoscimento del nesso causale della patologia dell'Ipoacusia bilaterale, invece, comportava il rigetto per tale parte della domanda. 3
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal relativamente al capo Pt_1 con il quale non era stata riconosciuta la menomazione di “Ipocusia bilaterale neurosensoriale” di cui alla domanda n.525450629, oltre che al capo relativo alla liquidazione delle spese legali nella misura inferiore al minimo tariffario e al capo relativo alla compensazione per metà delle stesse. Lamentava che il c.t.u. non si era limitato agli accertamenti e alle valutazioni di carattere tecnico, ma era andato oltre con vere e proprie valutazione giuridiche che non gli competevano: “Nel caso concreto che qui si discute, parte ricorrente non ha fornito tale prova, non potendosi fare riferimento solo sul “riferito” del periziato (“riferisce di aver svolto mansioni lavorative usando la motosega tutti i giorni per più della metà delle ore di ogni turno lavorativo”); non è stata dimostrata, infatti, né la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia e le mansioni svolte, né la esposizione a rischio specifico”. Nella risposta alle osservazioni proposte da parte ricorrente, così aveva affermato:
“Nel caso concreto che qui si discute, parte ricorrente non ha fornito tale prova, non potendosi fare riferimento solo sul “riferito” del periziato (“riferisce di aver svolto mansioni lavorative usando la motosega tutti i giorni per più della metà delle ore di ogni turno lavorativo”); non è stata dimostrata, infatti, né la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia e le mansioni svolte, né la esposizione a rischio specifico”. Il c.t.u. non aveva risposto al quesito relativo al “nesso di causalità tra la ipoacusia bilaterale e l'attività lavorativa svolta (utilizzo per 3-4 o 5-6 ore al giorno di decespugliatore e/o motosega)”, perché a suo dire non poteva fare riferimento al “riferito del periziato”, sottacendo che i testi escussi avevano dichiarato che il ricorrente aveva sempre lavorato per più di mezza giornata (4/5 ore) con motori a scoppio senza alcun mezzo di protezione. Il ricorrente aveva provato che lavorava tutti i giorni per diverse ore (4/5) con il decespugliatore e la motosega, entrambi dotati di motore a scoppio e, quindi, rumorosi oltremisura, senza alcun mezzo di protezione. Non avrebbe potuto escludersi la sussistenza del nesso di causalità, considerato anche che il ricorrente non aveva familiarità per ipoacusia e che compiva regolarmente le mansioni lavorative cui era preposto, anche senza le dovute protezioni acustiche (cuffie), in base alle testimonianze di colleghi operai e capo cantiere. Le circostanze lavorative quotidiane protratte per anni avevano esposto il periziando a rumori, forti, senza le dovute protezioni. Questo, inevitabilmente aveva comportato un evento otolesivo a livello dell'organo recettoriale cocleare. Con altro motivo affermava che il Tribunale di Locri aveva compensato nella misura della metà le spese del procedimento, ponendo la restante parte a carico dell' , CP_1 liquidandole in € 750,00 oltre accessori, somma complessiva al di sotto del minimo tariffario. Nel caso in esame il valore non era stato determinato perché è stato chiesto:
“l'indennizzo mediante corresponsione di capitale previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% (detraendo quanto già corrisposto a detto titolo), ovvero l'indennizzo sotto forma di corresponsione di rendita, previsto per i gradi di menomazione permanente pari o superiori al 16%”. Pertanto, ai fini dell'individuazione dei parametri applicabili ai sensi del D.M. n. 55/2014, il Tribunale avrebbe dovuto rifarsi alla tabella attività giudiziale civile cause di lavoro, applicando lo scaglione relativo alle cause indeterminabili, ed anche volendo applicare lo scaglione del valore indeterminabile di complessità bassa al valore minimo tariffario, si aveva: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.623,00; Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 601,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 940,00; Fase decisionale, valore minimo: € 1.465,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 4.629,00. 4
Il Tribunale di Locri, invece, aveva liquidato complessivamente € 750,00, oltre accessori di legge, in misura nettamente inferiore al parametro minimo che nel caso di specie è previsto in € 4.629,00, ovvero € 2.314,50, senza neppure motivare le ragioni che avevano indotto a tale determinazione e senza giustificare tale riduzione del compenso ben al di sotto del minimo tariffario stabilito per lo scaglione di valore. Pertanto, la sentenza appellata andava riformata, anche sul capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, con rideterminazione delle stesse, tenuto conto del valore e delle attività espletate, nella misura complessiva non inferiore ai minimi tariffari stabiliti in €
€ 4.629,00 ridotta della metà. Affermava, infine, che l'accoglimento del primo motivo di appello comportava anche la modifica del capo che aveva previsto la compensazione per la metà delle spese in primo grado che dovevano, quindi, essere liquidate nella loro interezza. In via istruttoria, chiedeva la rinnovazione della c.t.u. per l'accertamento della malattia denunciata dal ricorrente con la domanda n. 515450629 (ipoacusia neurosensoriale bilaterale) e per accertare se la stessa fosse stata contratta per cause di lavoro, specificando le ragioni della ritenuta esposizione a rischio professionale, nonché i motivi della sussistenza del nesso di causalità, determinando la percentuale di inabilità permanente al lavoro sussistente all'epoca della domanda amministrativa e successivamente.
Costituitosi, l' resisteva all'appello. CP_1 Precisava che la ipoacusia costituiva una patologia a genesi multifattoriale, che rientrava tra le malattie tabellate, ma solo con riferimento a specifiche lavorazioni dettagliatamente elencate nella “tabella” allegata al DPR 1124/65, tra le quali non rientrava quella di operaio idraulico forestale svolta dal ricorrente. L'attività da questi svolta era attività lavorativa svolta all'aperto, per cui il livello rumorosità non poteva superare - o comunque non risultava provato- che superasse gli 80 decibel, soglia minima per legge perché possa parlarsi di rumore nocivo. Trattandosi di malattia non tabellata, gravava sul ricorrente la dimostrazione del nesso eziologico. Anche a seguito della prova testimoniale assunta, non era emersa un'esposizione a rischio idonea, sotto il profilo della intensità e durata, che potesse determinare l'insorgenza della patologia suindicata. Anche dalla raccolta anamnestico-lavorativa non si evinceva l'esplicazione di lavorazioni di sicura esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata. In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro gravava sul lavoratore onerato della prova delle caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa svolta, dell'esposizione al rischio ambientale, del nesso di causalità tra questo e la malattia. In particolare, “per conseguire il diritto ad una rendita per malattia professionale, il lavoratore addetto ad una lavorazione non tabellata è tenuto a dimostrare, in base ai princìpi fissati in tema di onere probatorio dall'art. 2697 c.c., l'avvenuta esposizione a rischio nonché le particolari caratteristiche dell'affezione che la distinguono dalle altre patologie di natura comune” (Cass. Civ. n. 2500/97; in senso conforme Cass. Civ. nn. 4223/95, 6094/96). Tale orientamento era stato sempre confermato dalla Suprema Corte, la quale aveva osservato che, “a seguito della sentenza n. 179/88 della Corte Costituzionale, si è instaurato un sistema di tutela delle malattie professionali di natura mista: uno tabellare e a rischio specifico che prevede la tutela per determinate lavorazioni e per determinate malattie indicate nelle tabelle annesse al DPR 1124/65, in relazione alle quali il lavoratore si giova della presunzione legale del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno a cui egli è stato esposto;
un altro non tabellare e a rischio generico, il quale consente e richiede al lavoratore di fornire la prova sia della esistenza della malattia sia 5
delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta sia, infine, del nesso eziologico tra questa e la tecnopatia” (Cas. Civ. 8468/2003). Ed ancora, secondo la Suprema Corte "in caso di malattia non tabellata perché multifattoriale ..., non direttamente collegabile con una particolare attività patogena del soggetto, occorre che colui che ne chiede il riconoscimento fornisca la prova delle specifiche caratteristiche e delle concrete modalità di svolgimento dell'attività deputatagli, della malattia di cui è portatore, nonché del nesso eziologico, dandone completa dimostrazione in eventuale opposizione con le contrastanti confutazioni della controparte, trovando integrale applicazione il principio dell'onere della prova….” (Cass. Lav. 12997/2004; Cass. Lav. 17053/2005; Cass. Lav. 27865/2013). Nel caso delle malattie non tabellate occorreva, dunque, che l'attività lavorativa sia la causa sufficiente, la conditio sine qua non, dell'insorgenza della malattia (in tal senso Cass. Civ. 15955/2001). In proposito la giurisprudenza ha concordemente riconosciuto che in campo medico- legale l'argomentazione probativa, ai fini della sussistenza del nesso causale non poteva essere posta in termini di mero possibilismo, ma occorreva che la stessa fosse di indubbio valore causale e basata su elementi accertati che potessero consentire, con minime possibilità di errore, che l'effetto dannoso fosse in tutto o in parte conseguente ad un determinato fatto causale. Il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute doveva essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica (v. Cass. n. 8773 del 2018 e, in merito alle prestazioni di assistenza sociale, Cass. n. 753 del 2005, Cass. n. 27449 del 2016, Cass. n. 24959 del 2017). Peraltro, perché l'ipoacusia potesse essere riconosciuta di natura professionale, era necessario accertare la sussistenza del nesso di causalità con l'attività lavorativa in particolare sotto il profilo della abitualità che non emerge affatto nella fattispecie in questione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, opponendosi al rinnovo di CTU medico- legale. Con compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Non sono assistiti da pregio i motivi con i qual l'appellante ha avversato le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u., recepite in sentenza. Il c.t.u., con riferimento alla ipoacusia, ha evidenziati che in atti non risultava documentata un'esposizione del periziato al rischio specifico, tale da avere una incidenza causale determinante e decisiva di detta infermità.
“Non risulta dagli atti, infatti, che il periziato abbia esplicato lavorazioni di sicura esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e l'onere della prova, non essendo tale patologia tabellata, incombe su parte ricorrente, la quale nulla ha prodotto in tal senso.
… In tali casi, infatti, non opera (come, invece, è per le tecnopatie tabellate) la presunzione legale dell'eziologia professionale della malattia, ma il lavoratore ha la possibilità di provare la natura dell'eziologia professionale delle malattia non tabellate. Nel caso concreto che qui si discute, parte ricorrente non ha fornito tale prova, non potendosi fare riferimento solo sul “riferito” del periziato (“riferisce di aver svolto mansioni lavorative usando la motosega”); non è stata dimostrata, infatti, né la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia e le mansioni svolte, né la esposizione a rischio specifico”. Nell'addivenire a tali conclusioni, contrariamente all'assunto dell'appellante, il c.t.u. non ha esorbitato dall'incarico a lui conferito, avendo solo dato atto che il periziato aveva 6
riferito di aver svolto mansioni lavorative usando la motosega e che tale affermazione non poteva integrare uno dei presupposti necessari per l'accertamento del nesso eziologico, vale a dire la prolungata esposizione a fonti di rumore potenzialmente lesive. Neppure la prova testimoniale assunta è idonea ad offrire la prova di tale presupposto, considerato che il teste , ha riferito: “… Durante la giornata il decespugliatore Testimone_1
o la motosega, veniva utilizzata dal ricorrente per circa 4/5 ore. Posso precisare che il decespugliatore veniva utilizzato tutti i giorni, mentre la motosega veniva utilizzata solo quando c'erano degli alberi caduti” e il teste ha riferito: “ … Durante la Testimone_2 giornata il decespugliatore o la motosega, veniva utilizzata dal ricorrente per circa 3/4 ore. Posso precisare che il decespugliatore veniva utilizzato tutti i giorni, quando era necessario pulire il campo, mentre la motosega veniva utilizzata solo quando c'erano degli alberi caduti”. Le affermazioni dei testi non appaiono dettagliate, posto che l'uso della motosega è stato descritto utilizzando un'unità di misura generica ed inidonea a consentire l'apprezzamento dei tempi di utilizzo della motosega: “… solo quando c'erano degli alberi caduti”. Non si è, dunque, in condizione di poter valutare l'esposizione al rischio. Quanto all'uso del decespugliatore - in disparte la genericità delle deposizioni testimoniale, limitate all'enunciato dell'uso per 3 - 4 o 4 - 5 ore al giorno, rimasto carente di contenuto esplicativo - non ci si può esimere dal prendere atto dell'osservazione, conferente, resa dall' , a tenore della quale l'attività lavorativa veniva svolta all'aperto CP_1 e non risultava allegato e provato che il rumore superasse gli 80 decibel, soglia minima perché potesse parlarsi di rumore nocivo. Ecco, dunque, che difettano taluni dei presupposti indispensabili ai fini in esame, vale l'entità del rumore in misura potenzialmente lesiva, il che integra la caratteristica morbigena della lavorazione, e la prolungata esposizione al rischio da parte del ricorrente. In difetto di ciò, il c.t.u. non avrebbe potuto accertare alcun nesso eziologico, a fronte di una patologia a genesi multifattoriale, che non rientrava tra le malattie tabellate per le lavorazioni di operaio idraulico forestale, attività svolta dal ricorrente. Correttamente, pertanto, il c.t.u. nelle risposte offerte ai rilievi articolati dalla parte, ha confermato: “In effetti, con riferimento a tale patologia, si deve evidenziare che in atti non risulta documentata una esposizione del periziato al rischio specifico, tale da avere una incidenza causale determinante e decisiva di detta infermità. Dalla prova testimoniale si evince che il periziato utilizzava il decespugliatore per alcune ore durante il turno di lavoro (3-4 ore) e solo occasionalmente la motosega (in occasione di alberi caduti). Non risulta dagli atti, pertanto, che il periziato abbia esplicato per un adeguato periodo di tempo nel corso del turno lavorativo, lavorazioni di sicura esposizione al rischio di contrarre la malattia denunciata e l'onere della prova, non essendo tale patologia tabellata, incombe su parte ricorrente, la quale nulla ha prodotto in tal senso. Si precisa, infatti, che a seguito dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, la tutela assicurativa è stata estesa alle malattie diverse da quelle comprese nelle apposite tabelle di legge, sempre che sia dimostrato però il nesso eziologico tra la malattia e l'attività svolta. In tali casi, infatti, non opera (come, invece, è per le tecnopatie tabellate) la presunzione legale dell'eziologia professionale della malattia, ma il lavoratore ha la possibilità di provare la natura dell'eziologia professionale delle malattie non tabellate. Nel caso concreto che qui si discute, parte ricorrente non ha fornito tale prova, non potendosi fare riferimento solo sul “riferito” del periziato (“riferisce di aver svolto mansioni lavorative usando la motosega tutti i giorni per più della metà delle ore di ogni turno lavorativo”); non è stata dimostrata, infatti, né la sussistenza di un nesso eziologico tra la malattia e le mansioni svolte, né la esposizione a rischio specifico. 7
Infine, si dà atto che le caratteristiche dei tracciati audiometrici allegati in atti, fanno propendere per una forma di presbiacusia, piuttosto che di ipoacusia da rumore”. Va confermata, pertanto, la correttezza delle conclusioni rassegnate dal c.t.u. e non ricorrono i presupposti per l'invocata rinnovazione. Il rigetto di tali motivi di appello e la conferma sul punto dell'impugnata sentenza assorbono la questione dedotta con il quarto motivo di appello, con cui è stato dedotto che
“l'accoglimento del primo motivo di appello comporta anche la modifica del capo che ha previsto la compensazione per la metà delle spese in primo grado che dovranno, quindi, essere liquidate nella loro interezza”. Va confermata, quindi, la compensazione delle spese del giudizio di primo grado già disposta dal primo giudice.
5. È fondato il motivo di appello con cui è stata lamentata la liquidazione degli onorari di lite in violazione dei parametri di cui al 4 e 5 D.M. n. 55/2014. Infatti, per la controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i minimi tariffari, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite, l'importo da liquidare era pari a € 4.629,00, di cui € 1.623,00 per fase di studio;
€ 601,00 per fase introduttiva;
€ 940,00 per fase istruttoria/trattazione; € 1.465,00 per fase decisionale, valore minimo. Va, pertanto, riformata la sentenza nella parte in cui ha condannato l al CP_1 pagamento in favore del difensore distrattario del ricorrente delle spese del giudizio di primo grado nella misura – già dimidiata per la disposta compensazione - di € 750,00 oltre accessori, e l va condannato alla rifusione della somma di € 2.314,50 -già dimidiata CP_1 per la disposta compensazione -, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario. L'accoglimento solo motivo di appello riguardante la misura delle spese di lite, con soccombenza reciproca delle parti e preponderante per l'appellante, determina a disporre la compensazione nella misura di 2/3 delle spese di questo grado di giudizio - liquidate nell'intero - valore per tale capo di domanda € 2.314,15 – in € 1.954,00, oltre accessori come per legge e condanna dell' al pagamento della restante quota di 1/3 in favore CP_1 del difensore distrattario dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. Controparte_1 421/2023 emessa dal Tribunale di Locri, Sezione Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 03/05/2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa nella misura della metà le spese del giudizio di primo grado, ponendo la restante metà a carico dell' , liquidata in € 2.314,50 oltre accessori come per legge, da distrarsi CP_1 in favore del difensore antistatario del ricorrente.
2. Conferma nelle restanti statuizioni l'impugnata sentenza.
3. Dichiara compensate fra le parti nella misura di 2/3 le spese di questo grado di giudizio, liquidate nell'intero in complessivi € 1.954,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, e condanna l al pagamento della restante quota di 1/3 in CP_1 favore del difensore distrattario dell'appellante. Così deciso nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti