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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 23/01/2026, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1095/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134540372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16665/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate – RI (di seguito indicata per brevità anche ADER) e alla Regione Campania in data 21.02.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 25.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 17.01.2025, inerente a tassa automobilistica 2017, dell'importo complessivo di euro 407,76,
e ha chiesto conclusivamente, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, “- l'accoglimento, totale o parziale, del presente ricorso, per le suesposte motivazioni, in via gradata e/o subordinata;
- e per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione/cartella in oggetto;
- condannare l'Ente Impositore convenuto e/o concessionario alla riscossione al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo;
- in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, condannare al pagamento da parte del ricorrente del minimo edittale previsto”.
A fondamento del proposto ricorso, la parte ricorrente ha dedotto: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici e di ogni avviso bonario 2) la non ritualità della notifica della cartella di pagamento, 3) "l'inesistenza, la nullità
e l'inammissibilità del preteso credito tributario in oggetto alla cartella in questione, ovvero del ruolo di conseguenza nullo anch'esso, nonché delle rispettive sanzioni in essa contenute”, 3) la prescrizione del tributo.
In data 4.03.2025 si è costituita ADER, che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici, essendo al riguardo legittimato l'ente impositore;
ha contestato la sussistenza di vizi nel procedimento di notifica della cartella impugnata e ha sostenuto, in via subordinata, che, in ogni caso, ove ritenuta viziata la notifica, ogni vizio sarebbe comunque sanato ex art. 156 c.p.c., stante la tempestiva impugnazione dell'atto; ha dedotto il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto prima della notifica dell'atto impugnato. La resistente ha quindi concluso chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di:
“• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della RI in riferimento al merito della pretesa ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici;
• Dichiarare che l'Ente della RI in qualità di “adiectus solutionis causa” venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
All'udienza del 14.04.2025 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva e questo Collegio ha dichiarato non esservi luogo a provvedere al riguardo.
La Regione Campania, benché le sia stato ritualmente notificato il riscorso e benché lo stesso sia stato iscritto a ruolo anche nei suoi confronti, non ha svolto attività difensiva in questa sede. All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata l'eccezione relativa alla non ritualità della notifica dell'atto impugnato, che risulta essere stata effettuata a mezzo posta raccomandata con ricezione del plico da parte della moglie del ricorrente.
Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del
1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, e tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, con la conseguenza che la consegna a persona diversa del destinatario comporta il perfezionamento dell'invio della raccomandata senza che sia necessario l'ulteriore invio al predetto di successiva raccomandata informativa, presumendosi che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo, essendo onere di quest'ultimo provare, con proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare (Cass. n. 9866 del 11/04/2024 e da ultimo Cass. n. 34333 del 28/12/2025).
Peraltro, un eventuale, ma, come già detto insussistente, vizio della notifica, sarebbe comunque ormai sanato alla luce del principio secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 27326 del 22/10/2024 e Cass. n. 17198 del 12/07/2017).
2. Quanto alla lamentata omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, va precisato che, in relazione a tale censura, come in relazione a quelle attinenti all'an della pretesa e all'eventuale prescrizione anteriore alla notifica dell'atto impugnato, è legittimato passivo l'ente impositore, sicché l'eccezione sollevata da ADER sul punto è fondata.
3. Nel resto è assorbente il rilievo che la Regione Campania non ha provato la notifica dell'atto presupposto al contribuente, né comunque l'ADER ha provveduto a tanto. Ne consegue che la doglianza sul punto proposta dal ricorrente è fondata, così come, in difetto di prova di atti interruttivi, deve ritenersi fondata anche l'eccezione di prescrizione triennale già intervenuta alla data di notifica della cartella impugnata.
4. Il ricorso va pertanto accolto nei confronti della Regione Campania e nei termini sopra precisati.
5. Le spese tra il ricorrente e DE ben possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e sopra evidenziate, mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte ricorrente, disponendosene la chiesta distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giustizia, che liquida in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1;
- compensa per intero le spese tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate-RI.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
TT IM
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3533/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134540372000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16665/2025 depositato il
06/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato ad Agenzia delle Entrate – RI (di seguito indicata per brevità anche ADER) e alla Regione Campania in data 21.02.2025 e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 25.02.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe, notificata in data 17.01.2025, inerente a tassa automobilistica 2017, dell'importo complessivo di euro 407,76,
e ha chiesto conclusivamente, previa sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, “- l'accoglimento, totale o parziale, del presente ricorso, per le suesposte motivazioni, in via gradata e/o subordinata;
- e per l'effetto dichiararsi l'annullamento dell'ingiunzione/cartella in oggetto;
- condannare l'Ente Impositore convenuto e/o concessionario alla riscossione al pagamento delle spese processuali, con attribuzione al sottoscritto procuratore che ne ha fatto anticipo;
- in via del tutto subordinata, e nella denegata ipotesi di non accoglimento del presente ricorso, condannare al pagamento da parte del ricorrente del minimo edittale previsto”.
A fondamento del proposto ricorso, la parte ricorrente ha dedotto: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici e di ogni avviso bonario 2) la non ritualità della notifica della cartella di pagamento, 3) "l'inesistenza, la nullità
e l'inammissibilità del preteso credito tributario in oggetto alla cartella in questione, ovvero del ruolo di conseguenza nullo anch'esso, nonché delle rispettive sanzioni in essa contenute”, 3) la prescrizione del tributo.
In data 4.03.2025 si è costituita ADER, che ha eccepito il suo difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alle eccezioni relative alla mancata notifica degli atti prodromici, essendo al riguardo legittimato l'ente impositore;
ha contestato la sussistenza di vizi nel procedimento di notifica della cartella impugnata e ha sostenuto, in via subordinata, che, in ogni caso, ove ritenuta viziata la notifica, ogni vizio sarebbe comunque sanato ex art. 156 c.p.c., stante la tempestiva impugnazione dell'atto; ha dedotto il suo difetto di legittimazione passiva in relazione all'asserita prescrizione che avrebbe determinato l'estinzione del diritto prima della notifica dell'atto impugnato. La resistente ha quindi concluso chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di:
“• Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente della RI in riferimento al merito della pretesa ruolo e alla mancata notifica degli atti prodromici;
• Dichiarare che l'Ente della RI in qualità di “adiectus solutionis causa” venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, anche in ordine alle spese di lite;
• Rigettare la domanda proposta dal ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
• Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2- sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
All'udienza del 14.04.2025 la parte ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva e questo Collegio ha dichiarato non esservi luogo a provvedere al riguardo.
La Regione Campania, benché le sia stato ritualmente notificato il riscorso e benché lo stesso sia stato iscritto a ruolo anche nei suoi confronti, non ha svolto attività difensiva in questa sede. All'udienza del 6.10.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo, di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va rigettata l'eccezione relativa alla non ritualità della notifica dell'atto impugnato, che risulta essere stata effettuata a mezzo posta raccomandata con ricezione del plico da parte della moglie del ricorrente.
Al riguardo si osserva che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.p.r. n. 602 del
1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, e tale forma semplificata di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale, con la conseguenza che la consegna a persona diversa del destinatario comporta il perfezionamento dell'invio della raccomandata senza che sia necessario l'ulteriore invio al predetto di successiva raccomandata informativa, presumendosi che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario medesimo, essendo onere di quest'ultimo provare, con proposizione di querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sua sfera personale o familiare (Cass. n. 9866 del 11/04/2024 e da ultimo Cass. n. 34333 del 28/12/2025).
Peraltro, un eventuale, ma, come già detto insussistente, vizio della notifica, sarebbe comunque ormai sanato alla luce del principio secondo cui la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto ex artt. 156 e 160 c.p.c. (v., ex multis, Cass. n. 27326 del 22/10/2024 e Cass. n. 17198 del 12/07/2017).
2. Quanto alla lamentata omessa notifica dell'atto presupposto a quello impugnato, va precisato che, in relazione a tale censura, come in relazione a quelle attinenti all'an della pretesa e all'eventuale prescrizione anteriore alla notifica dell'atto impugnato, è legittimato passivo l'ente impositore, sicché l'eccezione sollevata da ADER sul punto è fondata.
3. Nel resto è assorbente il rilievo che la Regione Campania non ha provato la notifica dell'atto presupposto al contribuente, né comunque l'ADER ha provveduto a tanto. Ne consegue che la doglianza sul punto proposta dal ricorrente è fondata, così come, in difetto di prova di atti interruttivi, deve ritenersi fondata anche l'eccezione di prescrizione triennale già intervenuta alla data di notifica della cartella impugnata.
4. Il ricorso va pertanto accolto nei confronti della Regione Campania e nei termini sopra precisati.
5. Le spese tra il ricorrente e DE ben possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità delle questioni esaminate e sopra evidenziate, mentre tra il ricorrente e la Regione Campania seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte ricorrente, disponendosene la chiesta distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, che se ne è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede: - accoglie il ricorso;
- condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giustizia, che liquida in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore antistatario, avv. Difensore_1;
- compensa per intero le spese tra il ricorrente e Agenzia delle Entrate-RI.
Così deciso in Napoli il 6 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
TT IM