Articolo 49 della Legge 23 aprile 1981, n. 164
Articolo 48Articolo 50
Versione
15 maggio 1981
Art. 49.

E' approvato, in termini di competenza e cassa, il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, per l'anno finanziario 1981, annesso allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell' articolo 29 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 (Appendice n. 1).
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio determinate da impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale e' iscritto, al capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di cui sopra, un apposito fondo di riserva.
I prelevamenti dal detto fondo, per competenza e cassa, nonche' le iscrizioni ai competenti capitoli delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Entrata in vigore il 15 maggio 1981