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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 841/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 841/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) alla Traversa Corso Marco Polo n. 2, codice fiscale: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Butera per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, concorrendo gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni esposte dalla ricorrente, nonché
pagina 1 di 3 dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso deriverebbe dalla riscossione delle somme che
l' potrebbe richiedere, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso CP_1
di addebito n. 593 2024 00050838 16 000, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo giuridicamente inefficace, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente all' ed alla S.C.C.I. S.P.A.”. CP_1
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 20 novembre
2024, ha chiesto “… IN VIA PREGIUDIZIALE, DICHIARARE INAMMISSIBILE IL
RICORSO, STANTE LA ECCEPITA TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE;
IN
SUBORDINE, NEL MERITO, dichiarare cessata la materia del contendere, per le ragioni spiegate in premessa, stante l'intervenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione
Commercio Con compensazione delle competenze e delle spese di lite”. CP_1
In esito all'udienza del 16 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso deposito in data 27 gennaio 2025 a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 19 dicembre
2024 per come dedotto dalla parte ricorrente e documentato dallo stesso . CP_1
Occorre poi dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato anche dall'istituto resistente, nelle more del giudizio è intervenuta la cancellazione retroattiva del ricorrente fin dal 2018 dalla gestione commercianti con conseguente sgravio dell'avviso di addebito impugnato relativo a contributi 2022-2023.
CP_ Invero, l' ha documentato soltanto la cancellazione e non anche lo sgravio dell'atto che in ogni caso consegue alla cancellazione e non vi è per altro contestazione da parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della cancellazione intervenuta solo in data 17 marzo 2025, successivamente alla data di notifica in data 4 marzo 2025 ma comunque in data anteriore alla prima udienza.
pagina 2 di 3 La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 442,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Butera.
Catania, 16 aprile 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 16 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 841/2025 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(CT) alla Traversa Corso Marco Polo n. 2, codice fiscale: , CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Butera per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariotti ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto “previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato, concorrendo gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni esposte dalla ricorrente, nonché
pagina 1 di 3 dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso deriverebbe dalla riscossione delle somme che
l' potrebbe richiedere, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'avviso CP_1
di addebito n. 593 2024 00050838 16 000, per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarlo, dichiararlo nullo, ovvero con qualsiasi altra formula renderlo giuridicamente inefficace, dichiarando comunque non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte dell'odierno ricorrente all' ed alla S.C.C.I. S.P.A.”. CP_1
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 20 novembre
2024, ha chiesto “… IN VIA PREGIUDIZIALE, DICHIARARE INAMMISSIBILE IL
RICORSO, STANTE LA ECCEPITA TARDIVITA' DELLA OPPOSIZIONE;
IN
SUBORDINE, NEL MERITO, dichiarare cessata la materia del contendere, per le ragioni spiegate in premessa, stante l'intervenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione
Commercio Con compensazione delle competenze e delle spese di lite”. CP_1
In esito all'udienza del 16 aprile 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso deposito in data 27 gennaio 2025 a fronte della notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 19 dicembre
2024 per come dedotto dalla parte ricorrente e documentato dallo stesso . CP_1
Occorre poi dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato anche dall'istituto resistente, nelle more del giudizio è intervenuta la cancellazione retroattiva del ricorrente fin dal 2018 dalla gestione commercianti con conseguente sgravio dell'avviso di addebito impugnato relativo a contributi 2022-2023.
CP_ Invero, l' ha documentato soltanto la cancellazione e non anche lo sgravio dell'atto che in ogni caso consegue alla cancellazione e non vi è per altro contestazione da parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione di metà delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della cancellazione intervenuta solo in data 17 marzo 2025, successivamente alla data di notifica in data 4 marzo 2025 ma comunque in data anteriore alla prima udienza.
pagina 2 di 3 La restante quota viene liquidata come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia, della natura della pronuncia e della brevità del giudizio. Di essa va concessa la chiesta distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 27 gennaio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida – già ridotte – in € 442,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario avvocato Butera.
Catania, 16 aprile 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
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