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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/05/2025, n. 1778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1778 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 02/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8553/2024 R.G. promossa da:
, rapp. e dif. dall' avv. MICHELE GERONIMO;
Parte_1
RICORRENTE
Contro
rapp. e Controparte_1 dif. dagli avv.ti RAFFAELLA TRAVI e COSTANZA SOLLECITO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio per sentir: “1) Accertare e dichiarare che la somma spettante alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno da usura psico fisica da mancato riposo nel corso del periodo indicato in sentenza, è pari ad €. 39.634,71, o quell'altra maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia;
2) Condannare, per l'effetto, l
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 corrente in alla Piazza Giulio Cesare n.11, al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, della somma sopra indicata, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
3) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, ivi compreso il contributo unificato, con distrazione”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese. All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda è inammissibile, pertanto, va rigettata.
Giova premettere che l'art. 474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile;
in particolare, secondo il n.1 della prefata norma,
“sono titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva”.
Ciò premesso, la sentenza di questo Tribunale n. 628/2022 (procedimento iscritto al n. 12918/2021 R.G.), in atti, ha accolto la domanda, condannando “la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente del risarcimento del danno nella misura di cui in motivazione e nei limiti della prescrizione come in motivazione”.
È noto che una sentenza di condanna può definirsi generica quando non è possibile quantificare la prestazione spettante all'interessato mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nel medesimo provvedimento giudiziale o mediante il richiamo ai criteri di legge, ma necessita dell'ulteriore intervento di un giudice diverso (ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 14154 del
23/05/2019).
Si vuol dire che i dati occorrenti per il calcolo sono giuridicamente certi quando risultano dal titolo esecutivo o, in alternativa, sono riportati in parte nel titolo e, per il resto, in atti o documenti cui il titolo abbia legittimamente operato un espresso rinvio, ovvero sono da considerare legalmente noti o direttamente rintracciabili negli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui il titolo-sentenza si è formato. In altri termini, può essere portata direttamente ad esecuzione, senza necessità di ricorrere ad altro giudizio di merito, la sentenza che condanna la parte al pagamento di un emolumento anche non espressamente quantificato ma comunque determinabile mediante una mera operazione aritmetica e sulla scorta, dunque, di quei dati che nel corso del giudizio erano noti o costituivano fatto notorio.
Infatti, il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, comma 2,
n. 1, c.p.c., non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, in quanto è consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi unicamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza 23 maggio
2019, n. 14154 ed ordinanza 21 dicembre 2016, n. 26567).
Nel caso di specie, la pronuncia già ottenuta dalla ricorrente consente di determinare agevolmente il credito spettante, in ragione di quanto osservato dal Tribunale nelle motivazioni, cui rinvia altresì il dispositivo, secondo cui: “Ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nel compenso per lavoro straordinario in una giornata lavorativa festiva per ogni riposo settimanale non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte (cfr. nello stesso senso, Trib. Bari n. 5642/2019). A questo punto, però, va valutata
l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte convenuta.
In merito si rileva che l'istante ha chiesto la corresponsione del risarcimento del danno da usura psico-fisica per non aver fruito del riposo settimanale previsto a decorrere dall'anno 2010 (cfr. prospetto indicato in ricorso). Ora, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato in data 16.10.2021, per cui, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione, il diritto al risarcimento del danno maturato precedentemente al 16.10.2011 (ossia 10 anni prima della notifica della notifica del ricorso) deve essere considerato prescritto”.
Infatti, facendo applicazione di quanto statuito da Codesto Tribunale, con la suddetta sentenza, l'odierna istante ha facilmente quantificato il credito spettante (peraltro, senza tener conto di quanto statuito dal
Tribunale in ordine alla prescrizione).
Ne consegue che trattasi di sentenza costituente titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., atteso che il dispositivo specifica gli elementi da cui ricavarsi il corrispettivo dovuto, nonché la decorrenza dello stesso.
In conclusione, la domanda è inammissibile, non avendo necessità il ricorrente di proporre un nuovo giudizio di cognizione per la quantificazione del credito.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del precedente di Codesto Tribunale di segno favorevole per fattispecie analoga, depositato in atti da parte ricorrente, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
-rigetta il ricorso.
-compensa le spese.
Bari, 02.05.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)