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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 22/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2013/2020 R.G. proposta da
C.F. , in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1 dott. Andrea Benettin e Avv. Lorenza Prati, rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F.: – PEC: C.F._1
e Paolo Marra (C.F.: – PEC: Email_1 CodiceFiscale_2
, presso il cui studio in Milano, corso Italia n.13 è domiciliata;
Email_2
ATTORE/I
contro
, in persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv.
Vittoria Sitra (C.F.: ) dell'Avvocatura dell'ente, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il Palazzo Comunale con sede in Piazza della Resistenza n.1 (PEC: CP_1
rotone.it); Email_3 CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno concluso riportandosi alle note di p.c. e agli atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part 1). Con atto di citazione ritualmente notificato (in breve ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo l'accertamento della debenza da parte Controparte_1 dell'ente convenuto degli importi dedotti a titolo di capitale, come da fatture indicate, interessi
1 moratori maturati e maturandi sul capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02, interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato interessi di mora, ovvero, in subordine, delle diverse somme accertande per le medesime causali. Chiedeva, pertanto, la condanna del CP_1
Part al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, chiedeva la
[...]
Part condanna del al pagamento in favore di delle somme dovute a qualsiasi Controparte_1
titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e che nell'ambito di tale attività si è resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da
[...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] CP_5 Controparte_6
- che alcuni atti di cessione hanno avuto ad oggetto esclusivamente crediti già sorti in capo alla società fornitrice, altri invece hanno avuto ad oggetto oltre ai crediti già sorti anche crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'ente convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
- che gli atti di cessione sono stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e sono stati regolarmente notificati alla parte debitrice;
Part
- che per effetto di tali cessioni è divenuta, pertanto, titolare dei predetti crediti ed in tale qualità ha la legittimazione a chiedere la condanna dell'ente convenuto al pagamento in proprio favore;
- che i crediti azionati sono certi, liquidi ed esigibili, atteso che, fra l'altro, dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento, l'ente comunale non ha sollevato contestazioni in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei crediti, né in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti hanno trovato origine;
Part
- che, per effetto degli atti di cessione prodotti, si è resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale, anche degli interessi di mora già maturati, così come di quelli non ancora scaduti nella misura stabilita dagli artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/02 e decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo;
2 - che gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultano scaduti da almeno sei mesi a loro volta producono interessi dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.;
- che ai sensi dell'art. 6 d.lgs n.231/02, come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera f, d. lgs n.
Part 192/12, ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, un importo forfetario di € 40,00 per ciascuna delle 6 fatture impagate;
Part
- che, in relazione alle fatture pagate dall'ente convenuto, ma in ritardo, ha diritto agli interessi moratori, non corrisposti, essendo cessionaria dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'ente hanno maturato nei confronti di quest'ultimo e che sono portati dalle fatture denominate Part note debito interessi (alcune emesse prima della stipula degli atti di cessione in favore di altre
Part direttamente da successivamente alla cessione), relativamente alle quali l'ente convenuto non ha contestato alcuno degli elementi e/o dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora;
- che anche gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi, che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultano scaduti da almeno sei mesi, a loro volta producono interessi dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c, nella misura degli interessi legali di mora;
Part
- che ha altresì diritto al pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi.
Part Nella successiva memoria del secondo termine ex art. 183, 6° comma cpc, la precisava di agire, in riferimento alla cessionaria , per crediti maturati dall'esecuzione della CP_3
somministrazione di energia elettrica in regime di c.c. Servizio di Salvaguardia, quale affidataria del servizio all'esito di procedura concorsuale pubblica.
1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo: Controparte_1
- preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e/o della titolarità del rapporto dedotto in giudizio da parte attorea, in quanto la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti ex artt. 1260 ss. c.c. ed è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
conseguentemente, perché la cessione sia opponibile al debitore è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso e, per tale motivo, nella fattispecie, nessun credito può essere azionato dalla nei confronti del in mancanza di espressa Parte_1 Controparte_1 accettazione delle cessioni da parte di quest'ultimo;
- l'infondatezza della pretesa nel merito, atteso l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'ente mediante liquidazione delle fatture nn. 3474276102/2019 emessa da CP_4
2900052201/2016 emessa da , 2900045055/2015 emessa da , Controparte_5 Controparte_5
2900073213/2016 emessa da;
Controparte_5
3 - il difetto di legittimazione passiva del in ordine alle fatture nn. Controparte_1
1706253458/2017 e 1705333417/2017 emesse dalla società in quanto riguardanti CP_3
fornitura di energia elettrica in favore del Palazzo di Giustizia, al quale compete il relativo pagamento;
la relativa amministrazione, infatti, non ha provveduto tempestivamente alla volturazione dell'utenza in ossequio alla legge n. 190 del 23.12.2014; in ogni caso, eccepisce l'inesistenza del credito, carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per assenza di titolo, non essendo stati prodotti i contratti di somministrazione, che non possono essere presunti nei confronti degli enti pubblici;
- che è stata operata dall'attrice una distinzione degli interessi, moratori e anatocistici, ma nella realtà, sono richieste somme per la medesima causale, oltre ad essere applicati interessi anatocistici non dovuti in assenza di interessi principali;
- in merito alle note di debito contesta il credito ivi richiamato per non avere ricevuto le relative richieste, oltre a non essere allegati e provati i titoli e le fatture a fondamento del credito preteso, da ritenersi insussistente;
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e, in via istruttoria, producevano la pertinente documentazione.
All'udienza del 17.02.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 28.04.2022.
In seguito a diversi rinvii per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente Giudice (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022) e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, depositate, poi, dalle parti.
Part 2). Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto. La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della CP_1
P.A., in considerazione degli interessi coinvolti, contempla oneri più formali rispetto alla disciplina attinente alla cessione del credito verso soggetti privati: dalla forma del contratto di cessione, vincolata all'atto pubblico o scrittura privata autenticata, che nella fattispecie risulta rispettata, alla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, essendo necessaria, nell'ipotesi di contratto in corso di esecuzione, la notifica alla PA ceduta, che ha la possibilità di rifiutare la cessione
(il silenzio della PA è da considerarsi assenso se trattasi di enti statali e territoriali). Nell'ipotesi di rapporto contrattuale concluso, invece, si applica la regola generale ex art. 1264 c.c., con conseguente esaustività della notifica dell'atto di cessione. Nella fattispecie che ci occupa, i rapporti risultano in
4 parte esauriti con applicazione dell'art. 1264 c.c., mentre per quelli in corso alla data di cessione, considerandoli come contratti di durata in corso di esecuzione (essendosi consolidato altresì
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali contratti sarebbero da considerarsi conclusi, in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui viene immessa nella disponibilità del cliente), risultano regolarmente notificati gli atti di cessione dei crediti all'ente convenuto, che, al contrario, non ha allegato e provato la propria manifestazione di diniego.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'ente convenuto non può trovare accoglimento.
2).1 Nel merito, prova il credito azionato mediante produzione delle Parte_1
fatture intestate al con relativi dettagli dei consumi, portati direttamente in fattura Controparte_1
laddove la società emittente sia stata fornitrice dell'energia elettrica e con allegazione del dettaglio consumi a latere (con identificazione del debitore attraverso POD corrispondente a quello riportato nelle relative fatture e riferibile, pertanto, all'ente convenuto) laddove il creditore abbia acquisito il credito dalla società fornitrice.
Risulta, pertanto, allegata e provata documentalmente la fonte del rapporto obbligatorio e dedotto l'inadempimento da parte del debitore. A quest'ultimo spetta dimostrare di avere eseguito esattamente la prestazione dovuta.
Quanto all'eccepita infondatezza della pretesa creditoria nel merito, per essere stata l'obbligazione asseritamente adempiuta da parte del convenuto, effettivamente si riscontra in atti prova CP_1
dell'avvenuto pagamento delle fatture nn. 2900052201/2016 di importo pari ad € 0,02 e
2900045055/2015 di importo pari ad € 698,50 emesse da , per le quali sono stati Controparte_5
prodotti dall'ente i mandati di pagamento (all.ti 2 e 3 atto di costituzione), corredati da quietanze del tesoriere (all. OM1283 e all. OM1368 della memoria II termine ex art. 183 cpc rimessa nei termini), riguardanti, fra altre, anche le fatture de quibus; tali importi devono essere detratti dalla sorte capitale
Part richiesta da Tuttavia, non risulta provato l'adempimento in relazione alle ulteriori fatture menzionate dal nell'atto costitutivo (paragrafo “adempimento Controparte_1 dell'obbligazione”), in quanto la documentazione prodotta non risulta all'uopo sufficiente, in mancanza dei relativi mandati e/o quietanze.
Quanto alle fatture nn. 1706253458/2017 e 1705333417/2017 emesse dalla società CP_3 risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
fondata sul fatto che la fornitura di energia elettrica sarebbe avvenuta in favore del Palazzo di
Giustizia. Preliminarmente non risulta provato che le fatture de quibus si riferiscano a consumi del
Palazzo di Giustizia, essendo dirette ed intestate al in secondo luogo, pur Controparte_1
ipotizzando che siano sostanzialmente riferibili al Palazzo di Giustizia, seppure intestate al CP_1
5 di per mancata volturazione, la responsabilità per l'adempimento nei confronti del creditore CP_1 permane in capo all'intestatario formale: infatti, unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza (C. d'Appello Messina Sent. N.272/2022
– Cass. Civ. ordinanza n. 17097/2022).
Infine, in riferimento all'eccepita omissione di produzione documentale da parte attorea relativamente al titolo contrattuale, si rileva che nella materia che ci occupa non è richiesta la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo essere il contratto concluso per facta concludentia, quale è
l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica. Sul punto la Cassazione Civile, con ordinanza n.
20267/2023 ribadisce il concetto per cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non è soggetto a forma scritta. Nel caso di specie, oltre ad esservi la prova documentale dei consumi effettuati dall'ente comunale, quest'ultimo ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del contratto allegando il proprio adempimento e contestando la debenza delle somme per energia elettrica somministrata in favore del Palazzo di Giustizia ma addebitate all'ente per mancata volturazione dell'intestazione. Risulta, pertanto, pacifica, oltre che provata, l'esecuzione del contratto da parte delle società fornitrici.
2).2 Sull'importo dovuto a titolo di sorte capitale devono essere calcolati gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato nelle singole fatture. Devono, altresì, essere riconosciuti, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, anche gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione. Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura impagata, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2).3 Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora, interessi anatocistici sugli interessi di mora e risarcimento ex art. 6, comma secondo, d.lgs 231/2002, di cui alle fatture indicate nel doc. 4 allegato all'atto di citazione, ad oggetto interessi maturati su fatture pagate tardivamente, la medesima non può trovare accoglimento;
infatti, i prospetti riepilogativi dei dati riportati nelle note di debito, allegate con i nn. 5.1, 5.2 5.3, non sono di per sé idonei all'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.: trattasi di fatture aventi quale sorte capitale interessi da ritardato pagamento, ma non si riscontra in atti la prova del ritardo, quale titolo della pretesa creditoria. Infatti, in mancanza di documentazione attestante il pagamento eseguito dall'ente convenuto, non è possibile riscontrare la data di esecuzione dello stesso.
2).4 Per quanto esposto, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica: dall'importo richiesto quale sorte capitale (€ 35.343,19) devono essere detratti gli importi delle fatture già pagate dall'amministrazione (€ 0,02 + € 698,50); sono altresì dovuti gli
6 interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c., nonché i costi di recupero ex art. 6 d.lgs n. 231/02 sulle fatture impagate (nn.
3474276102/2019 emessa da 2900073213/2016 emessa da , 1706253458/2017 CP_4 CP_7
e 1705333417/2017 emesse da ). CP_3
3) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016), sussistono i presupposti per compensare le spese nella misura di 1/3 e porle a carico dell'ente comunale convenuto nella misura di 2/3, che si liquidano, in ragione del credito accertato, come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il in persona del Controparte_1
p.t. legale rappresentante, al pagamento in favore di della CP_8 Parte_1
somma di Euro 34.644,67 per sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi al soddisfo ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici maturati e maturandi al soddisfo ex art. 1283
c.c., e costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02, sulle fatture impagate;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il alla rifusione delle Controparte_1
spese nei confronti di che si liquidano, nella misura dei restanti 2/3, in Parte_1
€ 2.539,33 per compensi, € 363,33 per spese di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Sofia Nobile de Santis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2013/2020 R.G. proposta da
C.F. , in persona dei procuratori speciali Parte_1 P.IVA_1 dott. Andrea Benettin e Avv. Lorenza Prati, rappresentata e difesa in forza di procura in calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni (C.F.: – PEC: C.F._1
e Paolo Marra (C.F.: – PEC: Email_1 CodiceFiscale_2
, presso il cui studio in Milano, corso Italia n.13 è domiciliata;
Email_2
ATTORE/I
contro
, in persona del Sindaco p.t. legale rappresentante, C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv.
Vittoria Sitra (C.F.: ) dell'Avvocatura dell'ente, elettivamente domiciliato C.F._3
presso il Palazzo Comunale con sede in Piazza della Resistenza n.1 (PEC: CP_1
rotone.it); Email_3 CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
All'udienza del 31 ottobre 2024 le parti hanno concluso riportandosi alle note di p.c. e agli atti e verbali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Part 1). Con atto di citazione ritualmente notificato (in breve ha Parte_1 convenuto in giudizio il chiedendo l'accertamento della debenza da parte Controparte_1 dell'ente convenuto degli importi dedotti a titolo di capitale, come da fatture indicate, interessi
1 moratori maturati e maturandi sul capitale, interessi anatocistici prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02, interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo, risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento ha generato interessi di mora, ovvero, in subordine, delle diverse somme accertande per le medesime causali. Chiedeva, pertanto, la condanna del CP_1
Part al relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, chiedeva la
[...]
Part condanna del al pagamento in favore di delle somme dovute a qualsiasi Controparte_1
titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c..
In particolare, parte attrice ha allegato e dedotto:
- di essere un istituto di credito specializzato nella gestione e nello smobilizzo del credito verso le pubbliche amministrazioni e che nell'ambito di tale attività si è resa cessionaria dei crediti vantati nei confronti dell'ente convenuto da vari fornitori di quest'ultimo e, in particolare, da
[...]
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
[...] CP_5 Controparte_6
- che alcuni atti di cessione hanno avuto ad oggetto esclusivamente crediti già sorti in capo alla società fornitrice, altri invece hanno avuto ad oggetto oltre ai crediti già sorti anche crediti futuri, derivanti da contratti già stipulati o da stipularsi tra la società fornitrice e l'ente convenuto entro 24 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di cessione;
- che gli atti di cessione sono stati stipulati nella forma della scrittura privata autenticata da notaio e sono stati regolarmente notificati alla parte debitrice;
Part
- che per effetto di tali cessioni è divenuta, pertanto, titolare dei predetti crediti ed in tale qualità ha la legittimazione a chiedere la condanna dell'ente convenuto al pagamento in proprio favore;
- che i crediti azionati sono certi, liquidi ed esigibili, atteso che, fra l'altro, dopo il ricevimento delle fatture, della notifica degli atti di cessione e delle intimazioni di pagamento, l'ente comunale non ha sollevato contestazioni in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei crediti, né in ordine all'esecuzione delle prestazioni dalle quali i crediti hanno trovato origine;
Part
- che, per effetto degli atti di cessione prodotti, si è resa cessionaria, oltre che dei crediti per sorte capitale, anche degli interessi di mora già maturati, così come di quelli non ancora scaduti nella misura stabilita dagli artt. 2 e 5 D.lgs n. 231/02 e decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento di ciascuna fattura sino al saldo;
2 - che gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultano scaduti da almeno sei mesi a loro volta producono interessi dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c.;
- che ai sensi dell'art. 6 d.lgs n.231/02, come modificato dall'art. 1 comma 1, lettera f, d. lgs n.
Part 192/12, ha diritto a vedersi riconosciuto, a titolo di risarcimento del danno, un importo forfetario di € 40,00 per ciascuna delle 6 fatture impagate;
Part
- che, in relazione alle fatture pagate dall'ente convenuto, ma in ritardo, ha diritto agli interessi moratori, non corrisposti, essendo cessionaria dei crediti per interessi moratori che i fornitori dell'ente hanno maturato nei confronti di quest'ultimo e che sono portati dalle fatture denominate Part note debito interessi (alcune emesse prima della stipula degli atti di cessione in favore di altre
Part direttamente da successivamente alla cessione), relativamente alle quali l'ente convenuto non ha contestato alcuno degli elementi e/o dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora;
- che anche gli interessi di mora portati dalle Note Debito Interessi, che alla data di notifica dell'atto introduttivo risultano scaduti da almeno sei mesi, a loro volta producono interessi dal giorno della domanda giudiziale ex art. 1283 c.c, nella misura degli interessi legali di mora;
Part
- che ha altresì diritto al pagamento dell'importo di € 40,00 per ciascuna fattura il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi.
Part Nella successiva memoria del secondo termine ex art. 183, 6° comma cpc, la precisava di agire, in riferimento alla cessionaria , per crediti maturati dall'esecuzione della CP_3
somministrazione di energia elettrica in regime di c.c. Servizio di Salvaguardia, quale affidataria del servizio all'esito di procedura concorsuale pubblica.
1).1 Ritualmente si costituiva il eccependo: Controparte_1
- preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva e/o della titolarità del rapporto dedotto in giudizio da parte attorea, in quanto la disciplina della cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione ha natura speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione dei crediti ex artt. 1260 ss. c.c. ed è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione;
conseguentemente, perché la cessione sia opponibile al debitore è necessario che l'ente pubblico esprima il proprio consenso e, per tale motivo, nella fattispecie, nessun credito può essere azionato dalla nei confronti del in mancanza di espressa Parte_1 Controparte_1 accettazione delle cessioni da parte di quest'ultimo;
- l'infondatezza della pretesa nel merito, atteso l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'ente mediante liquidazione delle fatture nn. 3474276102/2019 emessa da CP_4
2900052201/2016 emessa da , 2900045055/2015 emessa da , Controparte_5 Controparte_5
2900073213/2016 emessa da;
Controparte_5
3 - il difetto di legittimazione passiva del in ordine alle fatture nn. Controparte_1
1706253458/2017 e 1705333417/2017 emesse dalla società in quanto riguardanti CP_3
fornitura di energia elettrica in favore del Palazzo di Giustizia, al quale compete il relativo pagamento;
la relativa amministrazione, infatti, non ha provveduto tempestivamente alla volturazione dell'utenza in ossequio alla legge n. 190 del 23.12.2014; in ogni caso, eccepisce l'inesistenza del credito, carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità per assenza di titolo, non essendo stati prodotti i contratti di somministrazione, che non possono essere presunti nei confronti degli enti pubblici;
- che è stata operata dall'attrice una distinzione degli interessi, moratori e anatocistici, ma nella realtà, sono richieste somme per la medesima causale, oltre ad essere applicati interessi anatocistici non dovuti in assenza di interessi principali;
- in merito alle note di debito contesta il credito ivi richiamato per non avere ricevuto le relative richieste, oltre a non essere allegati e provati i titoli e le fatture a fondamento del credito preteso, da ritenersi insussistente;
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge.
1).2 Con successive memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c. le parti ribadivano le proprie posizioni, reiteravano le proprie richieste e, in via istruttoria, producevano la pertinente documentazione.
All'udienza del 17.02.2022 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata, per precisazione delle conclusioni, al 28.04.2022.
In seguito a diversi rinvii per esigenze legate al carico del ruolo, all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le conclusioni davanti allo scrivente Giudice (assegnatario in via definitiva della causa a far data dal 30.11.2022) e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini per comparse conclusionali e memorie di replica, depositate, poi, dalle parti.
Part 2). Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto. La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della CP_1
P.A., in considerazione degli interessi coinvolti, contempla oneri più formali rispetto alla disciplina attinente alla cessione del credito verso soggetti privati: dalla forma del contratto di cessione, vincolata all'atto pubblico o scrittura privata autenticata, che nella fattispecie risulta rispettata, alla modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto, essendo necessaria, nell'ipotesi di contratto in corso di esecuzione, la notifica alla PA ceduta, che ha la possibilità di rifiutare la cessione
(il silenzio della PA è da considerarsi assenso se trattasi di enti statali e territoriali). Nell'ipotesi di rapporto contrattuale concluso, invece, si applica la regola generale ex art. 1264 c.c., con conseguente esaustività della notifica dell'atto di cessione. Nella fattispecie che ci occupa, i rapporti risultano in
4 parte esauriti con applicazione dell'art. 1264 c.c., mentre per quelli in corso alla data di cessione, considerandoli come contratti di durata in corso di esecuzione (essendosi consolidato altresì
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui tali contratti sarebbero da considerarsi conclusi, in quanto ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento stesso in cui viene immessa nella disponibilità del cliente), risultano regolarmente notificati gli atti di cessione dei crediti all'ente convenuto, che, al contrario, non ha allegato e provato la propria manifestazione di diniego.
Pertanto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'ente convenuto non può trovare accoglimento.
2).1 Nel merito, prova il credito azionato mediante produzione delle Parte_1
fatture intestate al con relativi dettagli dei consumi, portati direttamente in fattura Controparte_1
laddove la società emittente sia stata fornitrice dell'energia elettrica e con allegazione del dettaglio consumi a latere (con identificazione del debitore attraverso POD corrispondente a quello riportato nelle relative fatture e riferibile, pertanto, all'ente convenuto) laddove il creditore abbia acquisito il credito dalla società fornitrice.
Risulta, pertanto, allegata e provata documentalmente la fonte del rapporto obbligatorio e dedotto l'inadempimento da parte del debitore. A quest'ultimo spetta dimostrare di avere eseguito esattamente la prestazione dovuta.
Quanto all'eccepita infondatezza della pretesa creditoria nel merito, per essere stata l'obbligazione asseritamente adempiuta da parte del convenuto, effettivamente si riscontra in atti prova CP_1
dell'avvenuto pagamento delle fatture nn. 2900052201/2016 di importo pari ad € 0,02 e
2900045055/2015 di importo pari ad € 698,50 emesse da , per le quali sono stati Controparte_5
prodotti dall'ente i mandati di pagamento (all.ti 2 e 3 atto di costituzione), corredati da quietanze del tesoriere (all. OM1283 e all. OM1368 della memoria II termine ex art. 183 cpc rimessa nei termini), riguardanti, fra altre, anche le fatture de quibus; tali importi devono essere detratti dalla sorte capitale
Part richiesta da Tuttavia, non risulta provato l'adempimento in relazione alle ulteriori fatture menzionate dal nell'atto costitutivo (paragrafo “adempimento Controparte_1 dell'obbligazione”), in quanto la documentazione prodotta non risulta all'uopo sufficiente, in mancanza dei relativi mandati e/o quietanze.
Quanto alle fatture nn. 1706253458/2017 e 1705333417/2017 emesse dalla società CP_3 risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_1
fondata sul fatto che la fornitura di energia elettrica sarebbe avvenuta in favore del Palazzo di
Giustizia. Preliminarmente non risulta provato che le fatture de quibus si riferiscano a consumi del
Palazzo di Giustizia, essendo dirette ed intestate al in secondo luogo, pur Controparte_1
ipotizzando che siano sostanzialmente riferibili al Palazzo di Giustizia, seppure intestate al CP_1
5 di per mancata volturazione, la responsabilità per l'adempimento nei confronti del creditore CP_1 permane in capo all'intestatario formale: infatti, unico soggetto contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è l'intestatario dell'utenza (C. d'Appello Messina Sent. N.272/2022
– Cass. Civ. ordinanza n. 17097/2022).
Infine, in riferimento all'eccepita omissione di produzione documentale da parte attorea relativamente al titolo contrattuale, si rileva che nella materia che ci occupa non è richiesta la forma scritta ad substantiam, né ad probationem, potendo essere il contratto concluso per facta concludentia, quale è
l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica. Sul punto la Cassazione Civile, con ordinanza n.
20267/2023 ribadisce il concetto per cui il contratto di somministrazione di energia elettrica non è soggetto a forma scritta. Nel caso di specie, oltre ad esservi la prova documentale dei consumi effettuati dall'ente comunale, quest'ultimo ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del contratto allegando il proprio adempimento e contestando la debenza delle somme per energia elettrica somministrata in favore del Palazzo di Giustizia ma addebitate all'ente per mancata volturazione dell'intestazione. Risulta, pertanto, pacifica, oltre che provata, l'esecuzione del contratto da parte delle società fornitrici.
2).2 Sull'importo dovuto a titolo di sorte capitale devono essere calcolati gli interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002, decorrenti dalla scadenza del termine per il pagamento indicato nelle singole fatture. Devono, altresì, essere riconosciuti, a decorrere dalla data della domanda giudiziale, anche gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c. sugli interessi moratori scaduti da almeno sei mesi prima della notifica dell'atto di citazione. Deve essere, inoltre, riconosciuto l'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura impagata, dovuto a titolo di risarcimento ai sensi dell'art. 6, comma secondo, d. lgs. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2).3 Quanto alla domanda relativa agli interessi di mora, interessi anatocistici sugli interessi di mora e risarcimento ex art. 6, comma secondo, d.lgs 231/2002, di cui alle fatture indicate nel doc. 4 allegato all'atto di citazione, ad oggetto interessi maturati su fatture pagate tardivamente, la medesima non può trovare accoglimento;
infatti, i prospetti riepilogativi dei dati riportati nelle note di debito, allegate con i nn. 5.1, 5.2 5.3, non sono di per sé idonei all'assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.: trattasi di fatture aventi quale sorte capitale interessi da ritardato pagamento, ma non si riscontra in atti la prova del ritardo, quale titolo della pretesa creditoria. Infatti, in mancanza di documentazione attestante il pagamento eseguito dall'ente convenuto, non è possibile riscontrare la data di esecuzione dello stesso.
2).4 Per quanto esposto, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento nella misura che di seguito si indica: dall'importo richiesto quale sorte capitale (€ 35.343,19) devono essere detratti gli importi delle fatture già pagate dall'amministrazione (€ 0,02 + € 698,50); sono altresì dovuti gli
6 interessi di mora ai sensi degli artt. 4 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 e gli interessi anatocistici maturati ex art. 1283 c.c., nonché i costi di recupero ex art. 6 d.lgs n. 231/02 sulle fatture impagate (nn.
3474276102/2019 emessa da 2900073213/2016 emessa da , 1706253458/2017 CP_4 CP_7
e 1705333417/2017 emesse da ). CP_3
3) Quanto al regolamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, deve ritenersi che, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea (cfr., sul punto, ex multis Cass. civ. 3438/2016), sussistono i presupposti per compensare le spese nella misura di 1/3 e porle a carico dell'ente comunale convenuto nella misura di 2/3, che si liquidano, in ragione del credito accertato, come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente espletata e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il in persona del Controparte_1
p.t. legale rappresentante, al pagamento in favore di della CP_8 Parte_1
somma di Euro 34.644,67 per sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi al soddisfo ex artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2002, interessi anatocistici maturati e maturandi al soddisfo ex art. 1283
c.c., e costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. lgs n. 231/02, sulle fatture impagate;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna il alla rifusione delle Controparte_1
spese nei confronti di che si liquidano, nella misura dei restanti 2/3, in Parte_1
€ 2.539,33 per compensi, € 363,33 per spese di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 22 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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