Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 29/05/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Nr. 172/2024
C r o n . N r .
D e p o s i t o m i n u t a
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Lavoro – riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dr. ROBERTO SPAGNUOLO Presidente rel.
Dr. AIDA SABBATO Consigliera
Dr. ROSA LAROCCA Consigliera ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 246 - 2022 R.G., avente ad oggetto: “altre controversie in materia di lavoro parasubordinato” e vertente
T R A
nato a [...] il [...], e ivi residente a[...], Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Ida Francesca Ginori e dall'avv. Antonino Matina, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Catanzaro al viale V. De Filippis n. 26/B
APPELLANTE
E in persone del suo legale rappresentante p.t., con sede in Controparte_1 CP_1
via Saffi 2/D, con l'avv. Michele Rosa, con studio in Lung'Adige Catena 13, suo CP_1
procuratore e domiciliatario, come da mandato a margine del ricorso introduttivo del procedimento a quo RG 715/2020 Tribunale Lavoro Potenza”
APPELLATA
All'udienza in data 14/11/2024 i procuratori delle parti costituite, rassegnate le seguenti conclusioni:
1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza:
1) nel merito dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione proposta da in p.l.r.p.t., alla stregua dei motivi sopra esposti e rigettare Controparte_1
l'opposizione formulata da parte avversa per le motivazioni indicate in parte narrativa. In particolare il decreto ingiuntivo n. 5/2020 del Tribunale di Potenza – sez. lavoro veniva ritualmente notificato a parte opponente in data 22/01/2020, la quale formulava la propria opposizione in data 03.03.2020, oltre il termine di 40 giorni concesso nel decreto stesso. In ogni caso sono prive di fondamento le tesi sostenute da parte opponente per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede;
2) confermare il decreto ingiuntivo de quo, ovvero condannare al Controparte_1
pagamento della somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
3) condannare ex art. 96 c.p.c., stante la palese inammissibilità e Controparte_1 infondatezza dell'opposizione formulata;
4) con vittoria di spese e competenze processuali di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dei procuratori costituiti;
per l'appellata:
“… chiede a Codesta Ecc.ma Corte di Appello di voler accogliere le seguenti conclusioni;
Nel rito, dichiararsi l'inammissibilità/nullità, o come meglio, del gravame;
nel merito, rigettarsi l'atto di appello proposto dal sig. , perché infondato in fatto e in Parte_1
diritto, con conseguente integrale conferma della sentenza di 1° grado;
con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso spese forfetarie, IVA e CPA per il presente grado del giudizio.”, discutevano la causa nella forma della trattazione scritta, decidendola come da dispositivo in calce, depositato in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 marzo 2020, la società adiva il Tribunale di Controparte_1
Potenza, in composizione monocratica e in funzione di g.d.l., e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5/2020, notificatole il 22 gennaio 2020 da , Parte_1
promotore per suo conto di contratti per servizi di telecomunicazioni, e riferito a crediti maturati tra il 2015 e il 2017, per un importo complessivo di euro 4.489,12. A fondamento
2 dell'opposizione deduceva l'insussistenza del credito vantato dal promotore e, comunque, ne contestava l'importo.
Si costituiva nel giudizio di opposizione il e preliminarmente eccepiva Pt_1
l'inammissibilità per tardività dell'opposizione stessa;
nel merito insisteva sulla fondatezza della propria pretesa creditoria.
Con sentenza n. 539/2022 del 16/6/2022, il primo giudice accoglieva l'opposizione per carenza di prova del credito azionato e conseguentemente revocava il decreto ingiuntivo opposto. Compensava integralmente le spese.
Con ricorso depositato il 16/12/2022, spiegava appello , riproponendo Parte_1
l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione a d.i. per tardività e, nel merito, la infondatezza per sussistenza del credito portato dal provvedimento monitorio opposto.
All'udienza del 14/11/2024, svoltosi con le modalità della trattazione scritta, le parti discutevano l'appello e la Corte decideva la causa secondo il dispositivo trascritto in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va immediatamente accolto l'appello proposto dal sig. , essendo fondata l'eccezione Pt_1 di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo formulata in primo grado e ribadita nel presente giudizio ai appello.
E' pacifico e documentato che il debitore ha ricevuto notifica del decreto ingiuntivo il 22 gennaio 2020 e vi ha formulato opposizione il giorno 3 marzo 2020, ossia il quarantunesimo giorno dalla notifica, dovendosi tener conto che l'anno 2020 era bisestile e il mese di febbraio comprendeva anche il ventinovesimo giorno: sicchè tra notifica e opposizione sono trascorsi nove giorni di gennaio, ventinove di febbraio e tre di marzo, dunque uno in più del termine perentorio di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c..
Ciò comporta l'inammissibilità del giudizio opposizione, con le conseguenze di legge in ordine alla definitività del decreto ingiuntivo opposto e all'acquisto di cosa giudicata del credito azionato.
Per quanto detto, l'appello proposto da va accolto, l'opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5/2020 dichiarata inammissibile e il provvedimento monitorio dichiarato esecutivo.
Le spese del doppio grado, liquidate nel dispositivo che segue, vanno poste a carico della società soccombente.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel giudizio di appello iscritto al n. 246/2022 del ruolo generale appelli di lavoro, promosso il 16/12//2022 da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 539/2022 del 16/6/2022, Controparte_1
ogni altra domanda, eccezione deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
A) dichiara inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 5/2020 del 14.01.2020 del Tribunale di Potenza;
B) dichiara esecutivo il predetto decreto ingiuntivo;
2) condanna la società al pagamento delle spese del doppio grado, che CP_1
liquida quanto al primo grado in euro 852,00 e, quanto al presente grado di appello in euro 962,00 oltre IVA, CPA e RSF come per legge.
Potenza, 14 novembre 2024 Il Presidente est.
Dr. Roberto SPAGNUOLO
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