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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai magistrati dott.ssa Graziella Parisi Presidente relatore dott.ssa Marcella Celesti Consigliere dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 782/2022 R.G., promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. R. Borzì,
Appellante
CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M.R. Battiato,
Appellato
OGGETTO: appello – assegno per il nucleo familiare ex art. 2 comma 1 del d.l.
n. 69/1988, conv. in legge n. 153/1988 – spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2488/2022 del 28 giugno 2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso proposto da e Parte_1
condannava l alla corresponsione in favore dello stesso degli assegni familiari per _1
i nipoti a suo carico, oltre interessi e rivalutazione, con decorrenza dal 6 luglio 2021, data di presentazione della domanda amministrativa.
In particolare, il tribunale, ricostruito il quadro normativo di riferimento, accertava la sussistenza dei requisiti di legge ai fini della corresponsione dell'assegno
(mantenimento abituale dei minori conviventi inseriti nel nucleo familiare del richiedente e l'impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento della prole per assenza di occupazione e di reddito), avendo il Tribunale dei minorenni di Catania disposto la collocazione dei minori presso i nonni in quanto i genitori, che di fatto si erano completamente disinteressati a loro, non erano in condizioni di provvedervi
Compensava tra le parti le spese di lite “in ragione della controvertibilità della materia”.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto depositato il Parte_1
31.8.2022; resisteva al gravame l _1
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui il tribunale ha condannato l alla corresponsione dell'assegno dal momento _1
della presentazione della domanda amministrativa del 6 luglio 2021 e non già dal momento in cui il Tribunale dei minorenni aveva disposto il collocamento dei ragazzi presso i nonni o, in alternativa, dal momento formale dell'ingresso degli stessi nello stato di famiglia.
Sostiene che, secondo quanto previsto dall'art. 11 e 23 del dpr 797/1955, il diritto ad ottenere il trattamento ANF debba decorrere dalla data in cui sono sorti i presupposti del relativo diritto, purchè ricompresa nell'arco dei cinque anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa. Ritiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto individuare il termine di decorrenza a ritroso e segnatamente dal 21 novembre 2018 (o in alternativa dal 20 maggio 2019) per e Parte_2 Pt_3
mentre per dal 6 marzo 2020 (o in alternativa dall'1 aprile 2020).
[...] Parte_4
1.2. Con il secondo motivo impugna il capo della sentenza relativo alla compensazione delle spese di lite che, in ragione dell'integrale accoglimento del ricorso di primo grado, dovevano porsi a carico dell'istituto previdenziale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Precisa che la generica ragione addotta dal primo giudice a fondamento della compensazione – “controvertibilità della materia” – non è tra quella contemplate dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
2. L'appello è fondato.
2.1. È, anzitutto, fondato il primo motivo di gravame.
Il giudice di primo grado, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, ha correttamente ritenuto che spettasse all'odierno appellante la prestazione di cui all'art. 2 comma 1 del DL 13.3.88 n. 69, convertito in L. 13.5.88 n. 153, per i tre nipoti a suo carico. Ha, tuttavia, erroneamente condannato l'istituto previdenziale a liquidare e corrispondere le somme dovute a far data dalla domanda amministrativa del 6.7.2021.
Quanto alla decorrenza della prestazione deve osservarsi che, per condivisa giurisprudenza di legittimità, “il diritto alla percezione dell'assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio
1988, n. 153, sorge per la sola sussistenza dei requisiti di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerlo la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che è necessario espletare, la quale sfocia in un accertamento avente natura meramente dichiarativa del diritto, i cui effetti pertanto retroagiscono, nel limiti della prescrizione, al momento in cui sono venuti ad esistenza i suddetti requisiti
(Cassazione civile, sez. VI 20/11/2012 n. 20405 e Cassazione civile , sez. VI
23/12/2014 n. 27382).
Nel caso di specie, i “requisiti di legge” che consentono di beneficiare della prestazione sono sorti, rispettivamente, per i minori e Parte_2 Parte_3
con il decreto n. 8211/2018 del Tribunale per i minorenni di Catania, depositato il
21.11.2018, e per , con il decreto n. 2110/2020 del Tribunale per i Parte_4
minorenni di Catania, depositato il 3 aprile 2020 e, quindi, certamente nei limiti della prescrizione, tenuto conto del fatto che la domanda è stata presentata il 6.7.2021.
Pertanto, l deve essere condannata a liquidare e corrispondere, in favore di _1 , le somme dovute a titolo di assegno per il nucleo familiare di cui Parte_1
al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153, per i minori e a far data dal 21.11.2018 e, per il minore Parte_2 Parte_3
, a far data dal 3.4.2020. Parte_4
2.2. Deve essere, altresì, accolto il motivo di gravame relativo alle spese di lite che, in primo grado, sono state compensate “in ragione della controvertibilità della materia”.
Detta circostanza non integra alcuna delle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano ai sensi dell'art. 92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite;
ed invero, ai sensi della citata norma, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del
2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione, parzialmente o per intero, delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. 4696/2019).
La generica e non meglio specificata “controvertibilità della materia” sganciata dal riscontro dei particolari requisiti richiesti dalla formulazione dell'art. 92 c.p.c., non consente di disporre la compensazione delle spese.
3. In definitiva l'appello deve essere accolto.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri del DM n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Borzì che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l _1 a liquidare e corrispondere, in favore di , le somme dovute a titolo Parte_1
di assegno per il nucleo familiare di cui al D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, convertito nella L. 13 maggio 1988, n. 153, per i minori e a far Parte_2 Parte_3
data dal 21.11.2018 e, per il minore , a far data dal 3.4.2020, secondo le Parte_4
Tabelle pubblicate annualmente dall , nonché a corrispondere i supplementi sui _1
ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge;
condanna l al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che _1
liquida in € 2.697,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 2.906,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 19 giugno 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Graziella Parisi