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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1353/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1353/2024 R.G., promossa congiuntamente da
, codice fiscale nato ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ursula Raniolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Concetta Scordia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 19.7.2024).
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.4.2024, le parti sopraindicate concordemente domandavano l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione della loro relazione sentimentale, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (nata il [...]) e (nata Per_1 Per_2
1 il 17.5.2011).
All'udienza del 7.10.2025 i procuratori delle parti rappresentavano il venir meno della volontà dei rispettivi assistiti di addivenire ad una pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità agli accordi riportati in seno al ricorso introduttivo e, pertanto, chiedevano una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Ritiene il Tribunale che la domanda congiunta va rigettata, essendo venuto meno il consenso delle parti alla definizione del procedimento secondo le condizioni contenute nell'accordo trascritto in seno al ricorso introduttivo.
Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1353/2024 R.G.:
- rigetta la domanda congiunta proposta dalle parti;
-compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1353/2024 R.G., promossa congiuntamente da
, codice fiscale nato ad [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Ursula Raniolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Concetta Scordia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto il 19.7.2024).
All'udienza del 7.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 12.4.2024, le parti sopraindicate concordemente domandavano l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione della loro relazione sentimentale, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (nata il [...]) e (nata Per_1 Per_2
1 il 17.5.2011).
All'udienza del 7.10.2025 i procuratori delle parti rappresentavano il venir meno della volontà dei rispettivi assistiti di addivenire ad una pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in conformità agli accordi riportati in seno al ricorso introduttivo e, pertanto, chiedevano una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Alla medesima udienza il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al
Collegio.
Ritiene il Tribunale che la domanda congiunta va rigettata, essendo venuto meno il consenso delle parti alla definizione del procedimento secondo le condizioni contenute nell'accordo trascritto in seno al ricorso introduttivo.
Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della natura del procedimento e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1353/2024 R.G.:
- rigetta la domanda congiunta proposta dalle parti;
-compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Siracusa, il 9.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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