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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 08/10/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 671/2023 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
[...]
PP NI, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro la
(c.f. e P. I.V.A. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Monserrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Frau e Patrizia Contu, presso le quali è elettivamente domiciliata
Convenuta
RIUNITA alla causa in materia di lavoro iscritta al n. 1248/2024 R.G.
Promossa dalla
(c.f. e P. I.V.A. , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Monserrato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valeria Frau e Patrizia Contu, presso le quali è elettivamente domiciliata
Ricorrente opponente
pagina 1 Contro
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato
[...]
PP NI, presso il quale è elettivamente domiciliato
Convenuto opposto
*******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di Parte_1
Causa n. 671/2023 R.G.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente ricorso:
1) accertare che tra il sig. e la (già Pt_1 Controparte_1
Trasporti RI di RI RE e figli snc) è intercorso l'affermato rapporto di lavoro subordinato, per il periodo e con le specifiche caratteristiche di cui in parte narrativa;
2) condannare la società (già Trasporti RI Controparte_1
di RI RE e figli snc), al pagamento a favore del sig. delle Pt_1
differenze retributive e sul TFR non corrisposte, nella misura della somma risultante dai conteggi dello Studio di Consulenza del Lavoro della Dott.ssa , pari ad € 70.460,65 o di quella, Persona_1
maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sulla somma, da rivalutarsi dal giorno della maturazione del diritto e fino al soddisfo ed all'indennità per svalutazione monetaria;
3) accertare la unica responsabilità della società resistente per il danno occorso a causa del rimorchio non scaricato dai surgelati, come meglio specificato in parte narrativa, ed imputare alla stessa società il pagamento dei danni occorsi alla Controparte_2
4) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il sig. venisse Pt_1
dichiarato responsabile del danno, applicare allo stesso la franchigia prevista per legge, pari ad un massimo di € ventimila/00;
pagina 2 5) Inoltre, si richiede il risarcimento dei dieci giorni di mancata retribuzione;
6) In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Causa n. 1248/2024 R.G.: “l'Ill.mo Sig. Giudice, voglia ingiungere alla società già Trasporti RI di RI RE e Controparte_1
figli snc (P.I , con sede in Monserrato (CA), via San P.IVA_1
Gavino Monreale, 39, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare, in aggiunta alla somma precedente, la cifra di € 23.043,11 a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato al 25.09.2022 e non versato, risultante dai conteggi visibili nella Certificazione Unica 2023
(all.3), oltre agli interessi legali maturati ed al maggior danno subito, in misura pari all'indice dei prezzi calcolati dall'ISTAT dalla singola scadenza mensile fino al saldo effettivo;
-in tutti i casi, con vittoria si spese, competenze e onorari del presente giudizio”.
Nell'interesse della Controparte_1
Causa n. 671/2023 R.G.: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
- in via preliminare
a) dichiarare la nullità della domanda sull'accertamento e pagamento degli straordinari per genericità della stessa;
b) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge;
c) dichiarare la inammissibilità e/o improponibilità, per i motivi esposti in premessa, della domanda (5) di risarcimento dei dieci giorni di mancata retribuzione;
d) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.
pagina 3 In via principale e di merito
e) rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui alla presente memoria;
f) Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.
In via subordinata, salvo gravame
g) nella denegata ipotesi in cui venga riconosciuto a favore di il CP_1
diritto di credito per ore di lavoro straordinario, dichiarare la compensazione del medesimo con quello che verrà accertato a favore della in accoglimento della seguente Controparte_1
domanda riconvenzionale.
h) con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge.
In via riconvenzionale
i) Accertare e dichiarare la responsabilità del signor Parte_1
per i danni lamentati dall' in accoglimento Controparte_1
della spiegata domanda riconvenzionale, e, per l'effetto,
l) condannare il Sig. al pagamento in favore della Parte_1
società della somma di € 45.079,00 CP_1
(quarantacinquemilasettantanove) o in quella maggiore e minore ritenuta di giustizia oltre a interessi e rivalutazione.
f) In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori di legge”.
Causan. 1248/2024 R.G.: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1- accertare e dichiarare, per i motivi espressi in premessa, la inammissibilità, improponibilità e illegittimità del ricorso per decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il Decreto Ingiuntivo n. 127/2024 emesso nei confronti dell' in data 05.03.2024; Controparte_1
2- in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 295 cpc, sospendere la presente causa in attesa che venga decisa la predetta causa iscritta al n
pagina 4 rg 671/23 attesa la pregiudizialità dell'esito di quest'ultima ai fini della decisione sulla domanda di pagamento del TFR proposta in sede monitoria e oggi opposta e, in caso di accoglimento della domanda di accertamento della responsabilità del signor per i danni Parte_1
subiti dall' successivamente alla riassunzione Controparte_1
della causa, revocare il
Decreto Ingiuntivo n. 127/2024 del 05.03.2024 e, in via riconvenzionale, dichiarare la compensazione parziale del credito per danni di €
45.079,00 (quarantacinquemilasettantanove) o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con il minor credito di cui al decreto ingiuntivo qui opposto.
3- in ulteriore subordine, per i motivi esposti in premessa, disporre la riunione della presente causa con quella pendente nanti l'intestato
Tribunale, sezione lavoro, iscritta al n rg 671/23 Dott Bernardino, prossima udienza 03.10.2024 e, per l'effetto, in via riconvenzionale, accertata e dichiarata la responsabilità del signor per i Parte_1
danni patiti dall' revocare il Decreto Controparte_1
Ingiuntivo n. 127/2024 del 05.03.2024 e dichiarare la compensazione parziale del credito per danni di € 45.079,00
(quarantacinquemilasettantanove) o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con il minor credito di cui al decreto ingiuntivo qui opposto
4-Infine in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui ai punti superiori, accertare e dichiarare la responsabilità del signor per i danni lamentati Parte_1
dall' di € 45.079,00 Controparte_1
(quarantacinquemilasettantanove) o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, e, per l'effetto, in via riconvenzionale, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 127/2024 del
05.03.2024 e dichiarare la compensazione parziale del credito per danni di € 45.079,00 (quarantacinquemilasettantanove) o di quella maggiore o
pagina 5 minore somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione, con il minor credito di cui al decreto ingiuntivo qui opposto
5-In ogni caso con vittoria di spese e competenze”.
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2023, introduttivo della causa n. 671/2023 R.G. il signor ha agito in giudizio Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti della società già Trasporti RI di Controparte_1
RI RE e figli s.n.c. (a far data dal giorno 11.7.2022 la predetta società è stata trasformata nella attuale , per Controparte_1
sentirsi accogliere le conclusioni sopra trascritte.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta a far data dalla sua assunzione, avvenuta con contratto del 20.7.2010, come autotrasportatore, con inquadramento nel livello 3S.
Il rapporto di lavoro era cessato con comunicazione di dimissioni volontarie del 25.9.2022.
Durante il rapporto di lavoro egli aveva sempre svolto le sue mansioni in modo diligente, rendendosi disponibile a svolgere il lavoro ben oltre l'orario stabilito nel contratto.
In data 12.7.2022 egli aveva ricevuto sul suo telefono mobile, solo via whatsapp, dal signor la programmazione relativa ai Parte_2
trasporti da svolgere nel corso della medesima giornata ed aveva espletato il lavoro richiesto, o perlomeno quello che gli sembrava fosse stato richiesto.
In data 20.7.2022 egli aveva ricevuto una contestazione disciplinare del seguente tenore: “… che, in data 12/07/2022, dopo aver regolarmente ricevuto dal nostro ufficio la programmazione relativa ai trasporti da svolgere nel corso della giornata medesima e successiva Lei
pagina 6 non ha svolto tutte le consegne che Le sono state assegnate. Nello specifico, Lei ha omesso di agganciare il semirimorchio targato
AH07486 di proprietà della “ , carico di merce Controparte_2
(deperibile) da portare a destinazione, che Le era stato indicato di prelevare presso il porto di Olbia e che pertanto è rimasto fermo sganciato dalla motrice anche nei giorni seguenti con grave danno alla merce in esso contenuta. …”.
In data 16.8.2022, il legale del ricorrente aveva inviato una P.E.C. all'azienda datrice di lavoro, con la quale aveva respinto gli addebiti formulati al proprio assistito nella citata contestazione disciplinare, osservando come fosse assolutamente impensabile inviare un ordine di servizio di quella portata solo via whatsapp sul telefono privato del dipendente, e come, oltretutto, fosse mancata la consueta telefonata di conferma da parte del signor che sempre sentiva al Parte_2
telefono il suo autista, per accertarsi che il mezzo fosse stato scaricato prima dell'imbarco.
In data 2.9.2022 la società convenuta, rispondendo alla missiva, aveva applicato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro di giorni
10 e dal relativo trattamento economico, ed aveva richiesto il risarcimento del danno asseritamente subito, pari ad euro 36.950,00 oltre
I.V.A., fatti salvi eventuali ulteriori danni che dovessero esserle addebitati da parte della Controparte_2
Parte ricorrente ha quindi invocato l'art 30 dell'accordo sul contratto nazionale, firmato il 3 dicembre 2017, il quale prevede testualmente che
“…L'autista è responsabile del veicolo affidatogli…esclusi i casi fortuiti
o di forza maggiore”, e prosegue: “…E' a carico del datore di lavoro,
l'onere di provare: - la gravità della responsabilità del lavoratore;
-
l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili”.
Nel caso di specie non sussisteva alcuna responsabilità in capo al lavoratore, che forse solo non aveva letto correttamente un semplice
pagina 7 messaggio social sul suo telefono privato, e neppure era certo l'ammontare del danno occorso al datore di lavoro.
Ha inoltre invocato l'art 32 del medesimo accordo sul contratto nazionale firmato il 3 dicembre 2017, secondo il quale se l'importo del danno è superiore ad euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), l'importo addebitato al lavoratore sarà solamente del 75%, ma con un massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00). Inoltre, se l'azienda è assicurata con una franchigia, al lavoratore dovrà essere addebitata la sola franchigia.
Ha quindi ribadito che, come da prassi aziendale consolidata, il datore di lavoro avrebbe dovuto sentire il ricorrente al fine di sincerarsi che il lavoro fosse stato effettuato, prima di spedire il rimorchio.
Il ricorrente ha inoltre affermato che, come risultava dalla relazione della propria consulente di parte (lo Studio di Consulenza del Lavoro della dottoressa ), gli spettavano numerose differenze Persona_1
salariali, sin dall'inizio dell'attività lavorativa, per lavoro straordinario e
T.F.R..
Ha quindi richiesto il pagamento della somma di euro 70.460,65, di cui euro € 65.601,30 per differenze retributive ed euro4.859,36 per differenze di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
2. Si è costituita in giudizio la che ha Controparte_1
resistito all'avverso ricorso, ed ha richiesto, in via riconvenzionale, che il venisse condannato al pagamento in suo favore della somma di Pt_1
euro 45.079,00, a titolo di risarcimento del danno, pari alla somma che la società aveva dovuto esborsare in favore della Controparte_3
(di seguito ).
[...] CP_2
A fondamento delle proprie difese e della domanda riconvenzionale, ha esposto quanto segue.
L'attività commerciale espletata dalla società è quella di trasporto di merci su strada conto terzi. La stessa società è proprietaria di trattori che si recano presso i vari clienti, agganciano il semirimorchio indicato e lo trasportano ove richiesto.
pagina 8 In osservanza di una consolidata prassi organizzativa aziendale, il signor quando lo ritiene necessario, invia – come nel caso Parte_2
di specie - un messaggio whatsapp all'autista dipendente, calendando i trasporti che deve eseguire nell'arco della giornata seguente. Circostanza riconosciuta dallo stesso lavoratore Pt_1
In data 12.7.2022, alle ore 16,50, come da descritta organizzazione aziendale, il signor aveva inviato al il messaggio Parte_2 Pt_1
Whatsapp del seguente tenore “dalla già sbarcato ABn91472 x Pt_3
Eurospin scar. 07:00+ Di sbarco Rizzato Olbia...”.
Con tale messaggio, il era stato incaricato di eseguire la Pt_1
trazione del semirimorchio, targato AH07486, della , carico di CP_2
surgelati del valore commerciale di oltre euro 100.000,00.
Successivamente, trovando il semirimorchio al porto di Olbia, pronto per l'imbarco verso Civitavecchia, sul presupposto che lo stesso fosse stato dal portato a destinazione e svuotato, in data 13.7.2022 il Pt_1
personale dell'autorità portuale lo aveva reimbarcato verso
Civitavecchia, il tutto – come si era scoperto più avanti - con conseguente deperimento della merce ivi contenuta.
In data 17.7.2022 il signor aveva ricevuto una Parte_2
telefonata dalla signora dipendente della , con la Persona_2 CP_2
quale lo aveva informato che l'autista dalla CP_4 CP_2
incaricato di agganciare il semirimorchio tg AH 07486 fermo dal suo rientro al porto di Civitavecchia, si era accorto che il medesimo era carico di merce avariata.
Tale notizia era stata immediatamente inoltrata al per richiedere Pt_1
spiegazioni.
Con missiva del 20.7.2022 la datrice di lavoro aveva quindi inviato al una contestazione disciplinare per l'accaduto. Pt_1
In data 16.8.2022 il aveva trasmesso le proprie giustificazioni. Pt_1
Con missiva del 2.9.2022, nel confermare gli addebiti e le responsabilità, la società aveva reso edotto il lavoratore di aver riportato
pagina 9 un grave danno, non solo in termini di immagine ma anche economico, e, in applicazione dell'art. 32 del C.C.N.L., aveva comminato al medesimo la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni lavorativi.
Tale sanzione non era stata impugnata dal lavoratore.
In seguito a delle trattative intercorse con la , la vicenda era CP_2
stata definita tra le due parti mediante il pagamento, da parte della del solo valore di produzione della merce, pari ad Controparte_1
euro 36.950,00 oltre I.V.A., e quindi a complessivi euro 45.079,00.
In particolare, la aveva inviato una fattura di addebito (la n. CP_2
124/VE/SE/2022 del 19.8.2022), il cui importo, grazie agli accordi raggiunti, era stato pagato dalla mediante vari Controparte_1
bonifici (del 5.10.2022, del 17.11.2022 (2° e 3° rata), del 15.12.2022, del
17.1.2023 e del 15.2.2023).
In data 6.9.2022 il lavoratore aveva presentato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza dal 22.9.2022.
La società convenuta ed attrice in via riconvenzionale ha quindi affermato la piena responsabilità del in ordine alla perdita del Pt_1
carico, come sopra descritto.
Il lavoratore, infatti, commettendo una grave violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 2104 c.c., oltre che dei doveri specificamente imposti dalle disposizioni della contrattazione collettiva (l'art. 30 del
C.C.N.L.), non aveva eseguito il trasporto affidatogli.
La società ha quindi ribadito come la prassi aziendale fosse quella di inviare agli autotrasportatori dei messaggi whatsapp per comunicare i viaggi e i semirimorchi da trasportare, indicando luogo di aggancio
(partenza) e di sgancio (consegna) dei medesimi.
La natura dell'attività svolta, infatti, necessita di canali di comunicazioni snelli e veloci, ricadendo comunque le scelte sulle modalità comunicative da utilizzare nell'ambito dell'autonomia
pagina 10 organizzativa del datore di lavoro, e restando in capo al lavoratore, professionista del settore, l'obbligo di adempiere con diligenza.
La società ha inoltre contestato che fosse in uso la prassi, riferita dal ricorrente, per cui al termine di ogni giornata, telefonasse Parte_2
ai dipendenti per aver conferma della corretta esecuzione del lavoro.
In ordine alla quantificazione del danno subito, la società ha affermato che esso era pari alla somma di euro 45.079,00 che aveva dovuto esborsare a saldo della citata fattura della . CP_2
Ha quindi rilevato che, contrariamente alle asserzioni di controparte, il
C.C.N.L. prevede il risarcimento integrale del danno arrecato dal lavoratore qualora questo sia derivato da colpa grave, poiché il limite di addebito al lavoratore nel massimo del 75% del danno, con un tetto di euro 20.000,00 (ventimila/00), è riservato alle ipotesi non incluse nel concetto di dolo e colpa grave, e quindi non conferenti alla fattispecie per cui è causa.
Ha inoltre affermato che sul carico oggetto di causa non era stata attivata alcuna polizza assicurativa, né pertanto vi era stato alcun indennizzo da parte di un'assicurazione.
Per quanto concerneva l'avversa domanda di pagamento del lavoro straordinario e delle relative differenze su retribuzioni e T.F.R., la società ha eccepito la nullità della stessa, per essere stata formulata in modo generico, oltre che, in ogni caso, la sua infondatezza, per aver la datrice di lavoro convenuta corrisposto al tutte le retribuzioni e le Pt_1
indennità maturate in relazione alle ore effettivamente lavorate.
3. Con ricorso depositato in data 17 aprile 2024, introduttivo della causa n. 1248/2024 R.G., la ha proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 127/2024 del 5.3.2024, notificato in data 9.3.2024, mediante il quale il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del Lavoro, su ricorso del aveva ingiunto di Pt_1
pagare, entro il termine di quaranta giorni, la somma di euro 23.042,11 oltre accessori di legge e spese del procedimento monitorio, a titolo di
pagina 11 rimasto impagato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro Pt_4
per dimissioni volontarie del lavoratore.
A fondamento dell'opposizione, la società ha affermato di vantare un controcredito di importo superiore, pari alla già richiamata somma di euro 45.079,00 richiesta a titolo di risarcimento del danno, già fatto oggetto di domanda riconvenzionale nell'ambito del giudizio iscritto al n.
671/2023 R.G..
In tale giudizio, si è costituito il lavoratore opposto, il quale ha insistito nella propria domanda di pagamento del TFR ed ha voi richiesto il rigetto dell'avversa opposizione.
In ragione dell'evidente connessione soggettiva ed oggettiva, tale procedimento è stato riunito a quello contraddistinto al n. 671/2023 R.G..
Le cause riunite sono state quindi istruite con produzioni documentali, mediante interrogatorio formale e prova per testimoni.
Non ha avuto esito positivo il pur esperito tentativo di conciliazione della lite.
*******
4. La domanda tesa alla corresponsione delle differenze retributive derivanti dal lavoro straordinario è infondata, per i motivi di seguito esposti.
Secondo il consolidato orientamento, sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio alquanto rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (v., ex multis, Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 16150 del
19.6.2018).
Nel caso di specie, i predetti oneri di allegazione e di prova non sono stati assolti dal lavoratore ricorrente.
In primo luogo, il si è limitato a dedurre, genericamente, di Pt_1
aver lavorato per “un numero di ore superiore a quelle che gli venivano
pagina 12 retribuite” (v. il capo b) della deduzione di prova orale), senza indicare in alcun modo in quali circostanze di tempo e di luogo tale fatto si sarebbe verificato.
Ciò vale ancor di più se si considera che il rapporto di lavoro si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, dall'anno 2010 sino all'anno 2022.
In secondo luogo, soltanto in corso di causa, all'udienza del 4 aprile
2024, il lavoratore ha richiesto di essere autorizzato alla produzione dei dischi cronotachigrafici dell'automezzo a lui in uso durante il rapporto di lavoro, relativi al periodo tra il 2014 e il 2017.
Tale istanza non è stata accolta dal giudice, in ragione della tardività della produzione.
Ed infatti, l'accoglimento della predetta istanza avverrebbe in violazione di quanto disposto dal n. 5) dell'art. 414 c.p.c., non avendo parte ricorrente indicato delle valide ragioni per le quali non gli è stato possibile curare la produzione di tali documenti in uno con il ricorso introduttivo.
Non è, infatti, in alcun modo verificabile l'affermazione fatta dal ricorrente, il quale, alla predetta udienza, ha dichiarato di aver reperito i dischi solo di recente, presso la propria abitazione.
5. È fondata la domanda proposta dalla società convenuta.
I fatti oggetto di causa, concernenti la perdita del carico della società
, si sono svolti secondo le modalità descritte dalla società datrice CP_2
di lavoro.
Come risulta dallo screenshot del telefono cellulare del signor in data 12 luglio 2022, alle ore 16,50, questi ha inviato al Parte_2
un messaggio whatsapp del seguente tenore “Oggi part. Pt_1
22:00/30? X domani DA IA Già sbarcato ABn91472 X Eurospin scar. 07:00+ Di sbarco X Olbia” (si tratta del doc. n. 3) delle CP_2
produzioni della società: il predetto messaggio, conservato nella memoria del telefono cellulare, è stato esibito all'udienza del 14 novembre 2023).
pagina 13 È evidente che, mediate il predetto messaggio, il datore di lavoro ha incaricato il dipendente di eseguire la trazione del semirimorchio della
. CP_2
Tale circostanza è stata, peraltro, confermata dallo stesso lavoratore.
In sede di interrogatorio libero il ha reso le seguenti Pt_1
dichiarazioni: “Non ho visto per intero il messaggio w.a. prodotto quale documento n. 3) da controparte, ed in particolare la parte relativa al trasporto oggetto di causa. Per liberare la memoria del mio cellulare ho dovuto cancellare altre chat”.
Lo stesso in sede di interrogatorio formale, ha reso, in Pt_1
particolare, le seguenti dichiarazioni aventi una chiara valenza confessoria.
Nel rispondere alla domanda di cui al capo 3), tesa a confermare l'invio e la ricezione del citato messaggio, il ha dichiarato: “è vero Pt_1
Preciso che ho potuto leggere solo la prima parte del messaggio perché ho avuto un guasto al mio telefono cellulare”.
È quindi evidente la condotta negligente tenuta dal lavoratore, il quale, se da un lato non ha provveduto a curare la perfetta efficienza del proprio telefono cellulare, strumento di lavoro indispensabile, in quanto tramite esso doveva consultare quotidianamente gli ordini di trasporto affidati, dall'altro, resosi conto del guasto, e quindi di non aver letto per intero il messaggio, non ha posto in essere alcuna attività per sincerarsi in ordine al fatto che non gli fossero stati affidati ordini ulteriori.
Deve, pertanto, ritenersi che la condotta tenuta dal lavoratore sia stata caratterizzata da una grave negligenza, e che, di conseguenza, ricorrano gli estremi della colpa grave.
Non è stata neppure dimostrata la circostanza, addotta dal lavoratore, secondo la quale il datore di lavoro, nella persona del signor Parte_2
oltre ad inviare messaggi whatsapp, fosse solito chiamare i propri
[...]
autisti per avere la conferma della corretta esecuzione del lavoro.
pagina 14 Si tratta, invero, di una circostanza di per sé poco credibile, in quanto si tratterebbe di un'incombenza assai gravosa, considerato che la società convenuta opera con più autisti in tutto il territorio regionale sardo.
Appare invece più ragionevole l'invio tramite messaggio del programma dei lavori della giornata.
La circostanza indicata dal è stata comunque smentita dai Pt_1
testimoni citati da parte convenuta, signori , Testimone_1 Tes_2
e che svolgono le medesime mansioni di autista
[...] Testimone_3
alle dipendenze della società, i quali hanno dichiarato che la sera del giorno precedente il invia agli autisti un messaggio whatsapp con il CP_1
programma dei lavori della singola giornata e che gli autisti debbono chiamare il nei casi in cui nel messaggio non viene indicato dove CP_1
imbarcare il rimorchio.
Dichiarazioni parzialmente divergenti sono state rese dal testimone il quale ha dichiarato di aver lavorato per la Testimone_4
per 22 mesi, dal luglio 2016 fino al 10 maggio Controparte_5
2018. base ad Olbia insieme al CP_6 Pt_1
Il predetto testimone ha dichiarato che “Per noi due, che eravamo di base ad Olbia, la modalità era la seguente: il giorno prima del servizio ci veniva inviato il programma tramite messaggio w.a. e anche tramite chiamata telefonica. Il giorno dopo effettuavano i vari servizi. Alla fine di ogni servizio, obbligatoriamente, dovevamo mandare tramite messaggio w.a. la foto del documento di trasporto timbrato e firmato dopo lo scarico, in maniera da verificare eventuali rotture (merce danneggiata)”.
Secondo il predetto testimone, inoltre “La chiamata da parte di entrambi avveniva obbligatoriamente per sapere dove imbarcare il rimorchio vuoto. Capitava che in genere chiamasse il signor il CP_1
quale spesso chiamava quando noi eravamo ancora in fase di scarico.
Poteva capitare che chiamassimo anche noi autisti”.
pagina 15 Tale unico testimone ha quindi confermato che il giorno prima del servizio veniva inviato agli autisti il programma tramite messaggio whatsapp, riferendo tuttavia che ciò avveniva “anche tramite chiamata telefonica”.
La deposizione del teste è tuttavia da ritenersi poco credibile sul Tes_4
punto, sia perché smentita dagli altri testimoni, sia perché non si comprende la necessità di effettuare, in modo sistematico, una chiamata telefonica che si aggiunge al messaggio già inviato.
Così come non si comprendono le ragioni per le quali la società avrebbe adottato tale prassi differente soltanto con gli autisti che effettuano le consegne nel territorio di Olbia.
Tuttavia, anche a voler dare credito alla dichiarazione del testimone da ultimo citato, resta comunque confermata la condotta gravemente colposa del che, pur avendo ricevuto per sua stessa ammissione il Pt_1
messaggio whatsapp, non lo ha letto per intero.
Inoltre, pur non ricevendo alcuna chiamata, secondo la riferita prassi, ma soltanto il messaggio, non si è insospettito di tale circostanza – da ritenersi insolita stando alla predetta prassi - e neppure si è sincerato di avvisare il datore di lavoro per verificare gli ordini da portare a termine.
Si osserva, inoltre, che gli altri due testimoni citati dal estranei Pt_1
al contesto aziendale, non hanno riferito in merito a circostanze utili ai fini di causa.
La testimone in quanto coniuge del ricorrente in Testimone_5
regime di comunione dei beni, è incapace a testimoniare nella presente controversia: infatti, tale regime giuridico, comportante ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), c.c. l'acquisizione al patrimonio comune dei proventi delle attività separate di ciascuno dei coniugi, e quindi del corrispettivo del lavoro da quello prestato, è tale da determinare un evidente interesse in causa della testimone, considerato che l'esito positivo della lite per il marito si tradurrebbe in un incremento del
pagina 16 patrimonio comune (v. ex multis Cass. civ., Sez. II, sentenza n. 10398 del
22.4.2008).
Allo stesso modo, il testimone , amico del Testimone_6
ricorrente, si è limitato a riferire di aver sentiti il conversare con il Pt_1
datore di lavoro, al quale egli chiedeva dove doveva imbarcare il semirimorchio vuoto, una volta scaricato.
Il testimone dipendente della società Medov s.r.l. con Testimone_7
sede a Genova, esercente l'attività di imbarco e sbarco di mezzi commerciali, ha dichiarato che il semirimorchio contenente la merce della è stato imbarcato sulla nave Tirrenia delle ore 13.00, sulla CP_2
tratta Olbia – Civitavecchia, nella giornata di mercoledì 13 luglio 2022.
Ha precisato di aver ricevuto dal come da prassi, un messaggio CP_1
whastapp con la targa del semirimorchio e con la richiesta di imbarcare il semirimorchio vuoto (“Nel caso specifico il messaggio indicava di imbarcare il semirimorchio vuoto”).
Il predetto semirimorchio è stato quindi caricato, come da istruzioni ricevute.
Il evidentemente non poteva essere a conoscenza del fatto che il CP_1
semirimorchio non era vuoto, bensì ancora carico della merce che nel frattempo si è scongelata, e si è quindi avariata.
Proseguendo della deposizione, il testimone ha dichiarato: Tes_7
“Poi mi ricordo che la domenica mattina mi ha chiamato l'autista,
della società , e anche la responsabile della CP_4 CP_2
stessa società, di cui ora non ricordo il cognome (trattasi Per_2
della signora . Persona_2
Con l'autista abbiamo verificato che il semirimorchio era ancora carico di merce surgelata e aveva il motore diesel spento.
Preciso che quando il semirimorchio è carico, il motore diesel è acceso, per evitare che la merce si scongeli.
L'autista ha preso il semirimorchio e lo ha riportato in azienda.
pagina 17 Il semirimorchio era carico della stessa merce imbarcata. Desumo ciò dal fatto che nel mezzo vi erano le bolle di accompagnamento della merce, non smarcate”.
È quindi rimasto pienamente comprovato il fatto produttivo del danno, ovverosia la perdita del carico della , dipeso dalla condotta CP_2
gravemente colposa del come sopra evidenziato. Pt_1
Venendo alla quantificazione del danno, dalla corrispondenza tra le due società prodotta agli atti di causa, dalla citata fattura del 19.8.2022 e dai bonifici eseguiti, risulta comprovato che la Controparte_5
ha esborsato la somma di euro 45.079,00, così transigendo la controversia con la , la quale avrebbe potuto pretendere il CP_2
risarcimento pari al valore di mercato della merce avariata, in luogo del minor importo pattuito, pari al valore di produzione.
L'art. 32, comma 2, del CCNL Trasporto e spedizione merci –
Confetra, pacificamente applicato al rapporto di lavoro per cui è causa, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate dall'accordo di rinnovo 3 dicembre 2017, prevede che: “L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
Al lavoratore verrà addebitato l'intero importo del danno nei casi di dolo o colpa grave o per danni di importo fino a 3.500 euro.
Laddove il danno superi l'importo di 3.500 euro la somma che potrà essere posta a carico del lavoratore sarà limitata al 75% dell'importo del danno stesso, con un massimo di 20.000 euro.
Qualora l'azienda abbia stipulato una copertura assicurativa con franchigia, al dipendente sarà addebitato il solo valore della franchigia stessa.
Gli importi così addebitati al dipendente saranno trattenuti con rate mensili, esposte in busta paga, la cui somma non dovrà superare 1/5
pagina 18 della retribuzione lorda mensile;
in caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi sindacali di miglior favore in essere”.
Poiché, come già detto, nella condotta del è ravvisabile la colpa Pt_1
grave, la ha proceduto correttamente, nel rispetto Controparte_1
della citata previsione della contrattazione collettiva, dapprima a irrogare al dipendente la sanzione disciplinare della sospensione, da lui non impugnata, e quindi a detrarre l'importo dovuto a titolo di T.F.R. (v. ultima busta paga).
Ne consegue che il deve essere condannato al pagamento della Pt_1
somma di euro 22.036,89, pari alla differenza tra il credito risarcitorio di euro 45.079,00 e l'importo a lui dovuto a titolo di T.F.R., pari ad euro
23.042,11.
Sulla predetta somma - alla quale non si applica il regime di cui all'art. 429 c.p.c., non trattandosi di un credito di lavoro – sono dovuti gli interessi legali dalla mora al saldo.
Nel caso di specie, tenuto conto delle date in cui sono intervenuto gli ultimi pagamenti rateali (non ancora intervenuti alla data della diffida del
2.9.2022), rileva ai fini della costituzione in mora la data del 26.6.2023, di deposito della memoria di costituzione nel giudizio n. 671/2023 R.G., contenente la domanda riconvenzionale.
6. Per quanto sopra esposto, l'opposizione al decreto ingiuntivo, di cui alla causa n. 1248/2024, merita di essere accolta, non essendo dovuta al alcuna somma per effetto della già intervenuta compensazione con Pt_1
il maggior credito risarcitorio.
7. In virtù della soccombenza, deve essere Parte_1
condannato alla rifusione delle spese processuali, che vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, con applicazione della tabella prevista per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, avuto riguardo alla domanda di
pagina 19 maggior valore proposta dal tesa alla corresponsione delle Pt_1
differenze retributive e di T.F.R. derivanti dal lavoro straordinario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta tutte le domande proposte da;
Parte_1
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna a pagare alla Parte_1 Controparte_1
la somma di euro 22.036,89, oltre interessi legali dal 26.6.2023 al saldo;
4) condanna alla rifusione in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che liquida in euro 7.300,00 per Controparte_1
compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 8.10.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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