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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/12/2025, n. 2656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2656 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5175/2024 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 633/2025 R.G., e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1 avv.ti Patrizia Piepoli e Paolo Parrinello;
- ricorrente -
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di esser stato assunto dalla resistente società, con contratto a tempo determinato del 01.03.2017, in seguito prorogato sino al 30.09.2018 e, a decorrere dal 01.10.2018, con contratto a tempo indeterminato full time, con qualifica di operaio, inquadramento professionale di I livello, con mansioni di addetto al carico/scarico e confezionamento merci;
- di aver svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno, nello specifico, 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con ½ ora di spacco per il pranzo fino a tutto il mese di dicembre del 2023 presso la sede operativa CE/2 della sita in Vitulazio, Controparte_2 presso lo stabilimento Eurofrigo s.p.a., società del Gruppo Catone;
- di aver lavorato, nello specifico, al reparto di sbancamento, svolgendo mansioni di addetto al carico e scarico di merce dalle celle frigorifere, anche con utilizzo di transpallet, confezionamento ed imballaggio;
- che, in data 02.01.2024, senza ricevere alcun preavviso scritto, dopo aver già timbrato il cartellino di presenza in azienda, il personale di vigilanza della Eurofrigo gli riferiva che non avrebbe più dovuto prestare lavoro nello stabilimento, circostanza che veniva confermata dal responsabile della Pt_2
che gli inibiva l'accesso al posto di lavoro;
[...]
- di essersi recato, in data 4.01.24, presso gli uffici territoriali della CP_1 al fine di ricevere notizie circa la sua situazione lavorativa ove, però, gli veniva riferito che la “commessa” presso la S.p.A. Eurofrigo era terminata;
- di essersi recato, nel pomeriggio di detto giorno, presso gli uffici della Pt_2
ove gli veniva proposto di passare al Gruppo Catone con contratto a
[...] tempo determinato;
- di aver rifiutato la suddetta proposta contrattuale, pertanto, con missiva dell'11.01.2024, ritenendo che il comportamento datoriale fosse da intendere come un licenziamento per fatti concludenti, provvedeva ad impugnarlo in quanto irrituale, illegittimo e nullo per non esser sorretto da giusta causa e da giustificato motivo;
- che, in data 17.01.2024, riceveva comunicazione con la quale la resistente società intendeva trasferirlo, a decorrere dal 01.02.2024, presso la sede operativa BR/5 di San Pietro Vertonico (BR), con orario di lavoro unilateralmente ridotto e fissato dalle ore 5.00 alle ore 8.00 dal martedì al sabato;
- di aver impugnato il provvedimento di trasferimento, con missiva del 26.01.24, in quanto illegittimo, infondato e comportante una abnorme riduzione dell'orario di lavoro, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno;
- di aver reiterato, in data 22.02.24, l'impugnativa già proposta, attesa la natura di licenziamento per fatti concludenti riconducibile al citato comportamento, presentando, nel contempo, infruttuosamente, richiesta presso l' di Caserta per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- di aver ricevuto, in data 30.10.24, lettera di licenziamento decorrente dal 01.11.24, con automatica perdita della qualità di socio, per intervenuta “cessazione di tutti gli appalti”;
- di aver impugnato formalmente l'anzidetto licenziamento scritto, in data 12.12.24, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno;
Concludeva, pertanto, chiedendo: “previa declaratoria di nullità e di inefficacia di ogni atto, quietanza e/o transazione che importi rinunzia ai diritti, per vizio del consenso ed errore, nonché ai sensi dell'art. 2113 c.c.”, accertarsi e dichiararsi illegittimo, irrituale e/o nullo e, per l'effetto, annullare sia il licenziamento intimatogli in forma orale che il provvedimento di trasferimento comunicatogli con racc. A/R del 17.01.2024, con ogni conseguenza di legge;
accertarsi e dichiararsi, altresì, illegittimo, irrituale e/o nullo e, per l'effetto, annullare il licenziamento comunicatogli con racc. A/R del 30/10/2024, con ogni conseguenza di legge;
vinte le spese. Pur ritualmente evocata in giudizio, la società resistente rimaneva contumace. All'udienza del 11.06.25, previa riunione dei procedimenti, il Giudice disponeva l'interruzione del giudizio, alla luce dell'esibizione di visura camerale della resistente attestante la pendenza di procedura di liquidazione giudiziaria a far data dal 5.02.2025. Ritualmente riassunto il procedimento, esso viene deciso, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A mezzo dei ricorsi riuniti il ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento orale intimatogli per fatti concludenti, quella del licenziamento intimato in forma scritta del 30.10.24 e quella del trasferimento disposto nelle more. LICENZIAMENTO ORALE In tema di impugnativa del licenziamento, il lavoratore è tenuto soltanto a fornire la prova della sua estromissione dal rapporto, mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo (Cass. n. 19236/2011). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e delineato con maggiore precisione il riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento orale, affermando che “non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697, Codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto” (Cass. n. 3822/2019). Nel caso di specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di un licenziamento orale, per fatti concludenti, in ragione della avvenuta comunicazione orale di cessazione dell'appalto presso Eurofrigo;
evidenzia, inoltre, di aver ricevuto proposta di passaggio alle dipendenze del Gruppo catone, con contratto a tempo determinato e di averla rifiutata con missiva dell'11.01.2024, ritenendo che il comportamento datoriale fosse da intendere come un licenziamento per fatti concludenti, che provvedeva ad impugnare. Ritiene il Tribunale che dai fatti esposti dal ricorrente sia ben possibile evincere un provvedimento espulsivo, posto che la società riscontrava la missiva di impugnazione con altra comunicazione, nella quale disponeva il trasferimento del tutto immotivato del lavoratore. A seguito, poi, della impugnativa del trasferimento e della mancata presa di servizio dell'istante presso la nuova sede, la società resistente restava del tutto inerte, senza avviare alcun procedimento disciplinare, né sollecitare la presa di servizio, né riscontrare la missiva di impugnativa del trasferimento. A ciò si aggiunga che, in seguito al trasferimento, il lavoratore reiterava anche l'impugnativa di licenziamento, offrendo le proprie energie lavorative, senza tuttavia ricevere alcun riscontro/segnale da parte della resistente. Sul punto appare necessario fare applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, caratterizzata dalla assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e di contrapposizione di tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagando la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto anche degli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 6727/2001). La domanda, allora, è fondata, posto che la contumacia della resistente ha comportato l'assenza di prova, che sarebbe stato suo onere fornire, della forma scritta del licenziamento. Acclarata la sussistenza e l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente, appare superfluo indagare la legittimità dell'avvenuto trasferimento. TRASFERIMENTO Ad ogni buon conto, anche tale domanda è fondata, alla luce della radicale assenza di prova in ordine alle ragioni poste alla base del trasferimento. Tale provvedimento, invero, è del tutto sfornito di giustificazione e di argomentazione in ordine alla impossibilità di collocare il lavoratore in altra sede più vicina, in ordine ai criteri di scelta del lavoratore da trasferire, nonché in ordine alla rilevantissima riduzione dell'orario di lavoro. Va, a questo punto, esaminata la legittimità del licenziamento intimato con missiva del 30.10.24. SUL “DOPPIO” LICENZIAMENTO Invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, “Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (cfr. Cass. n. 79/19). Nel caso di specie, il licenziamento intervenuto in data 30.10.24 risulta tempestivamente e ritualmente impugnato dal lavoratore, sicchè ne va indagata la legittimità. LICENZIAMENTO DEL 30.10.2024 Nella missiva di licenziamento si legge che esso viene irrogato per intervenuta
“cessazione di tutti gli appalti”. Risulta, allora, qualificabile come un licenziamento per g.m.o. In proposito, in punto di diritto, giova premettere che ai fini della verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'art 3 della L. 604/1966 richiede:
1) che la posizione di lavoro del destinatario del provvedimento datoriale risulti venuta meno, per effetto della soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui il dipendente era stato addetto, non essendo, tuttavia, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse anche tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, le quali ben possono “essere solo diversamente ripartite ed attribuite” all'interno del nuovo e diverso assetto organizzativo (cfr. ex multis Cass. n. 21121/2004);
2) che la soppressione del posto di lavoro sia riferibile, sul piano causale, a progetti o scelte datoriali – non sindacabili in sede giudiziale quanto ai profili di congruità e opportunità, purché connotati da effettività e assenza di simulazione (Cass. n. 17887/2007 e successive numerose conformi) – diretti a incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, senza che il datore debba necessariamente provare anche un andamento economico negativo dell'azienda, “essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa” (Cass. n. 25201/2016; Cass. n. 10699/2017); 3) che non sia possibile una diversa collocazione del lavoratore all'interno dell'impresa ristrutturata o rimodulata nei suoi aspetti tecnico-organizzativi, essendo il relativo onere probatorio – al pari di quello avente ad oggetto gli elementi (1) e (2) sopra richiamati – a carico del datore di lavoro (che può assolverlo anche mediante il ricorso a presunzioni: Cass. n. 3040/2011), escluso peraltro che “sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. n. 5592/2016; Cass. 12101/2016): elemento, questo dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, che, se pure normativamente inespresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. 604/1966, trova la sua giustificazione sia sul piano dei valori, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882/2017). Orbene, nel caso di specie, nessuna prova in ordine ad alcuno dei predetti elementi è stata fornita dalla parte resistente che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha adempiuto a nessuno degli oneri probatori su di essa gravanti. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO Accertata l'illegittimità dei due licenziamenti irrogati al lavoratore, occorre indagarne le conseguenze. Sul punto non può prescindersi dal fatto che è provata la messa in liquidazione giudiziaria della società resistente a far data dal 5.02.2025, come da visura camerale in atti. In proposito occorre rammentare che “La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di società poste in liquidazione solo se l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato l'azzeramento effettivo dell'organico del personale. Tale presupposto, tendenzialmente insussistente in presenza di un intervenuto fallimento, può tuttavia verificarsi laddove sia stato previsto un esercizio provvisorio dell'attività. Deve pertanto escludersi che, stabilito l'assoggettamento della fattispecie al regime di tutela reale, sia irrilevante, ai fini dell'emissione di un ordine di reintegra, il venir meno dell'attività produttiva quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio e idoneo, qualora venga provato, a costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 C.C.”. Nel caso di specie, facendo applicazione di tali coordinate interpretative è necessario “esaminare la conseguibilità in fatto della reintegra nel posto di lavoro ed occorrendo” verificando “alla stregua degli elementi probatori addotti, se l'attività aziendale fosse o meno completamente cessata con azzeramento dell'organico aziendale”. Ebbene, nel caso di specie non appare possibile pronunciare un provvedimento di reintegra del lavoratore, posto che dall'esame della visura in atti si evince che “con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività”. Né sul punto, in sede di riassunzione sono state allegate e provate differenti circostanze. Al contrario, la circostanza dell'avvenuta cessazione dell'attività è stata confermata nelle note del 12.11.25. Conseguentemente va esclusa la possibilità di reintegra. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO – TUTELA ECONOMICA – COMPETENZA FUNZIONALE In ordine alle conseguenze di carattere economico dell'accertata illegittimità del recesso, va, poi, precisato che il giudice del lavoro in questa sede può limitarsi ad una pronuncia di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere tutte le retribuzioni (pari ad euro 1.207,71 mensili per come evincibili dalla busta paga in atti) decorrenti dal giorno del licenziamento orale (2.01.2024) fino alla data di esecuzione della presente sentenza. Invero, il più recente orientamento della Suprema Corte afferma che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale;
vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum" (Cass. 15066/2017; conformi anche le successive Cass. 16443/2018 e Cass. 5188/2019). SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del licenziamento orale intimato al lavoratore in data 2.01.2024;
2) accerta altresì l'illegittimità del licenziamento per g.m.o. irrogato il 30.10.2024;
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire le retribuzioni (pari ad euro 1.207,71 mensili) dal giorno del licenziamento orale (2.01.2024) fino alla data di esecuzione della presente pronuncia;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5175/2024 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 633/2025 R.G., e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1 avv.ti Patrizia Piepoli e Paolo Parrinello;
- ricorrente -
, in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t.;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di esser stato assunto dalla resistente società, con contratto a tempo determinato del 01.03.2017, in seguito prorogato sino al 30.09.2018 e, a decorrere dal 01.10.2018, con contratto a tempo indeterminato full time, con qualifica di operaio, inquadramento professionale di I livello, con mansioni di addetto al carico/scarico e confezionamento merci;
- di aver svolto la propria attività lavorativa a tempo pieno, nello specifico, 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, con ½ ora di spacco per il pranzo fino a tutto il mese di dicembre del 2023 presso la sede operativa CE/2 della sita in Vitulazio, Controparte_2 presso lo stabilimento Eurofrigo s.p.a., società del Gruppo Catone;
- di aver lavorato, nello specifico, al reparto di sbancamento, svolgendo mansioni di addetto al carico e scarico di merce dalle celle frigorifere, anche con utilizzo di transpallet, confezionamento ed imballaggio;
- che, in data 02.01.2024, senza ricevere alcun preavviso scritto, dopo aver già timbrato il cartellino di presenza in azienda, il personale di vigilanza della Eurofrigo gli riferiva che non avrebbe più dovuto prestare lavoro nello stabilimento, circostanza che veniva confermata dal responsabile della Pt_2
che gli inibiva l'accesso al posto di lavoro;
[...]
- di essersi recato, in data 4.01.24, presso gli uffici territoriali della CP_1 al fine di ricevere notizie circa la sua situazione lavorativa ove, però, gli veniva riferito che la “commessa” presso la S.p.A. Eurofrigo era terminata;
- di essersi recato, nel pomeriggio di detto giorno, presso gli uffici della Pt_2
ove gli veniva proposto di passare al Gruppo Catone con contratto a
[...] tempo determinato;
- di aver rifiutato la suddetta proposta contrattuale, pertanto, con missiva dell'11.01.2024, ritenendo che il comportamento datoriale fosse da intendere come un licenziamento per fatti concludenti, provvedeva ad impugnarlo in quanto irrituale, illegittimo e nullo per non esser sorretto da giusta causa e da giustificato motivo;
- che, in data 17.01.2024, riceveva comunicazione con la quale la resistente società intendeva trasferirlo, a decorrere dal 01.02.2024, presso la sede operativa BR/5 di San Pietro Vertonico (BR), con orario di lavoro unilateralmente ridotto e fissato dalle ore 5.00 alle ore 8.00 dal martedì al sabato;
- di aver impugnato il provvedimento di trasferimento, con missiva del 26.01.24, in quanto illegittimo, infondato e comportante una abnorme riduzione dell'orario di lavoro, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno;
- di aver reiterato, in data 22.02.24, l'impugnativa già proposta, attesa la natura di licenziamento per fatti concludenti riconducibile al citato comportamento, presentando, nel contempo, infruttuosamente, richiesta presso l' di Caserta per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
- di aver ricevuto, in data 30.10.24, lettera di licenziamento decorrente dal 01.11.24, con automatica perdita della qualità di socio, per intervenuta “cessazione di tutti gli appalti”;
- di aver impugnato formalmente l'anzidetto licenziamento scritto, in data 12.12.24, senza, tuttavia, ricevere riscontro alcuno;
Concludeva, pertanto, chiedendo: “previa declaratoria di nullità e di inefficacia di ogni atto, quietanza e/o transazione che importi rinunzia ai diritti, per vizio del consenso ed errore, nonché ai sensi dell'art. 2113 c.c.”, accertarsi e dichiararsi illegittimo, irrituale e/o nullo e, per l'effetto, annullare sia il licenziamento intimatogli in forma orale che il provvedimento di trasferimento comunicatogli con racc. A/R del 17.01.2024, con ogni conseguenza di legge;
accertarsi e dichiararsi, altresì, illegittimo, irrituale e/o nullo e, per l'effetto, annullare il licenziamento comunicatogli con racc. A/R del 30/10/2024, con ogni conseguenza di legge;
vinte le spese. Pur ritualmente evocata in giudizio, la società resistente rimaneva contumace. All'udienza del 11.06.25, previa riunione dei procedimenti, il Giudice disponeva l'interruzione del giudizio, alla luce dell'esibizione di visura camerale della resistente attestante la pendenza di procedura di liquidazione giudiziaria a far data dal 5.02.2025. Ritualmente riassunto il procedimento, esso viene deciso, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il ricorso è fondato, nei limiti che di seguito si espongono. A mezzo dei ricorsi riuniti il ricorrente lamenta l'illegittimità del licenziamento orale intimatogli per fatti concludenti, quella del licenziamento intimato in forma scritta del 30.10.24 e quella del trasferimento disposto nelle more. LICENZIAMENTO ORALE In tema di impugnativa del licenziamento, il lavoratore è tenuto soltanto a fornire la prova della sua estromissione dal rapporto, mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta ex lege a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo (Cass. n. 19236/2011). Più di recente la giurisprudenza di legittimità ha chiarito e delineato con maggiore precisione il riparto dell'onere probatorio in materia di licenziamento orale, affermando che “non è contestabile che la stessa esistenza del licenziamento deve configurarsi quale 'fatto costitutivo' della domanda di impugnazione del licenziamento, conseguendone che, ai sensi dell'articolo 2697, Codice civile, deve ritenersi gravante sul proponente dell'azione l'onere di fornire la prova dell'evento 'licenziamento', non potendo certamente ritenersi che, in materia, viga una regola di inversione dell'onere probatorio, secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza, restando obbligato il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che il recesso sia stato dovuto ad altra causa, essendo invece sufficiente che – ai sensi della disciplina dettata in via generale dal codice in tema di ripartizione dell'onere probatorio – il convenuto si limiti alla semplice negazione del fatto costitutivo del diritto esercitato dalla controparte. Evidentemente, nella ipotesi in cui esso convenuto abbia contrapposto una difesa che sia specificamente articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda avversaria, sorgerà, in concreto, un onere probatorio a suo carico, circa le eccezioni proposte, nel momento in cui la controparte abbia fornito la prova del suo assunto” (Cass. n. 3822/2019). Nel caso di specie, il lavoratore ha dedotto l'esistenza di un licenziamento orale, per fatti concludenti, in ragione della avvenuta comunicazione orale di cessazione dell'appalto presso Eurofrigo;
evidenzia, inoltre, di aver ricevuto proposta di passaggio alle dipendenze del Gruppo catone, con contratto a tempo determinato e di averla rifiutata con missiva dell'11.01.2024, ritenendo che il comportamento datoriale fosse da intendere come un licenziamento per fatti concludenti, che provvedeva ad impugnare. Ritiene il Tribunale che dai fatti esposti dal ricorrente sia ben possibile evincere un provvedimento espulsivo, posto che la società riscontrava la missiva di impugnazione con altra comunicazione, nella quale disponeva il trasferimento del tutto immotivato del lavoratore. A seguito, poi, della impugnativa del trasferimento e della mancata presa di servizio dell'istante presso la nuova sede, la società resistente restava del tutto inerte, senza avviare alcun procedimento disciplinare, né sollecitare la presa di servizio, né riscontrare la missiva di impugnativa del trasferimento. A ciò si aggiunga che, in seguito al trasferimento, il lavoratore reiterava anche l'impugnativa di licenziamento, offrendo le proprie energie lavorative, senza tuttavia ricevere alcun riscontro/segnale da parte della resistente. Sul punto appare necessario fare applicazione dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “in caso di cessazione dell'attuazione del rapporto di lavoro, caratterizzata dalla assenza di atti formali di licenziamento o di dimissioni, e di contrapposizione di tesi in giudizio circa la causale di detta cessazione, il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del fatto, deve prestare particolare attenzione, indagando la rilevanza ai fini sostanziali o probatori nel caso concreto anche degli eventuali episodi consistenti nell'offerta delle prestazioni da parte del lavoratore e nel rifiuto o mancata accettazione delle stesse da parte del datore di lavoro” (Cass. n. 6727/2001). La domanda, allora, è fondata, posto che la contumacia della resistente ha comportato l'assenza di prova, che sarebbe stato suo onere fornire, della forma scritta del licenziamento. Acclarata la sussistenza e l'illegittimità del licenziamento intimato oralmente, appare superfluo indagare la legittimità dell'avvenuto trasferimento. TRASFERIMENTO Ad ogni buon conto, anche tale domanda è fondata, alla luce della radicale assenza di prova in ordine alle ragioni poste alla base del trasferimento. Tale provvedimento, invero, è del tutto sfornito di giustificazione e di argomentazione in ordine alla impossibilità di collocare il lavoratore in altra sede più vicina, in ordine ai criteri di scelta del lavoratore da trasferire, nonché in ordine alla rilevantissima riduzione dell'orario di lavoro. Va, a questo punto, esaminata la legittimità del licenziamento intimato con missiva del 30.10.24. SUL “DOPPIO” LICENZIAMENTO Invero, costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, “Il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, restando quest'ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (cfr. Cass. n. 79/19). Nel caso di specie, il licenziamento intervenuto in data 30.10.24 risulta tempestivamente e ritualmente impugnato dal lavoratore, sicchè ne va indagata la legittimità. LICENZIAMENTO DEL 30.10.2024 Nella missiva di licenziamento si legge che esso viene irrogato per intervenuta
“cessazione di tutti gli appalti”. Risulta, allora, qualificabile come un licenziamento per g.m.o. In proposito, in punto di diritto, giova premettere che ai fini della verifica della sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'art 3 della L. 604/1966 richiede:
1) che la posizione di lavoro del destinatario del provvedimento datoriale risulti venuta meno, per effetto della soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui il dipendente era stato addetto, non essendo, tuttavia, necessario, ai fini della configurabilità del giustificato motivo oggettivo, che vengano soppresse anche tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato, le quali ben possono “essere solo diversamente ripartite ed attribuite” all'interno del nuovo e diverso assetto organizzativo (cfr. ex multis Cass. n. 21121/2004);
2) che la soppressione del posto di lavoro sia riferibile, sul piano causale, a progetti o scelte datoriali – non sindacabili in sede giudiziale quanto ai profili di congruità e opportunità, purché connotati da effettività e assenza di simulazione (Cass. n. 17887/2007 e successive numerose conformi) – diretti a incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, senza che il datore debba necessariamente provare anche un andamento economico negativo dell'azienda, “essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa” (Cass. n. 25201/2016; Cass. n. 10699/2017); 3) che non sia possibile una diversa collocazione del lavoratore all'interno dell'impresa ristrutturata o rimodulata nei suoi aspetti tecnico-organizzativi, essendo il relativo onere probatorio – al pari di quello avente ad oggetto gli elementi (1) e (2) sopra richiamati – a carico del datore di lavoro (che può assolverlo anche mediante il ricorso a presunzioni: Cass. n. 3040/2011), escluso peraltro che “sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili” (Cass. n. 5592/2016; Cass. 12101/2016): elemento, questo dell'impossibilità di reimpiego in altre posizioni di lavoro e/o con diverse mansioni, che, se pure normativamente inespresso nella formulazione testuale dell'art. 3 L. 604/1966, trova la sua giustificazione sia sul piano dei valori, nella prospettiva del licenziamento come extrema ratio all'interno di un ordinamento che tutela il lavoro già a livello costituzionale, limitando, per converso, l'iniziativa economica privata, ove il suo esercizio risulti in contrasto con la dignità umana (art. 41, comma 2, Cost.); sia come riflesso logico del carattere effettivo e non pretestuoso che deve accompagnare la scelta tecnico-organizzativa del datore di lavoro, la quale, siccome univocamente diretta al conseguimento delle ragioni proprie dell'impresa, non può riconoscere il condizionamento di finalità espulsive diversamente legate alla persona del lavoratore (Cass. n. 24882/2017). Orbene, nel caso di specie, nessuna prova in ordine ad alcuno dei predetti elementi è stata fornita dalla parte resistente che, scegliendo di non costituirsi in giudizio, non ha adempiuto a nessuno degli oneri probatori su di essa gravanti. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO Accertata l'illegittimità dei due licenziamenti irrogati al lavoratore, occorre indagarne le conseguenze. Sul punto non può prescindersi dal fatto che è provata la messa in liquidazione giudiziaria della società resistente a far data dal 5.02.2025, come da visura camerale in atti. In proposito occorre rammentare che “La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro può essere disposta anche nei confronti di società poste in liquidazione solo se l'attività sociale non sia definitivamente cessata e non vi sia stato l'azzeramento effettivo dell'organico del personale. Tale presupposto, tendenzialmente insussistente in presenza di un intervenuto fallimento, può tuttavia verificarsi laddove sia stato previsto un esercizio provvisorio dell'attività. Deve pertanto escludersi che, stabilito l'assoggettamento della fattispecie al regime di tutela reale, sia irrilevante, ai fini dell'emissione di un ordine di reintegra, il venir meno dell'attività produttiva quale fatto sopravvenuto in corso di giudizio e idoneo, qualora venga provato, a costituire ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 C.C.”. Nel caso di specie, facendo applicazione di tali coordinate interpretative è necessario “esaminare la conseguibilità in fatto della reintegra nel posto di lavoro ed occorrendo” verificando “alla stregua degli elementi probatori addotti, se l'attività aziendale fosse o meno completamente cessata con azzeramento dell'organico aziendale”. Ebbene, nel caso di specie non appare possibile pronunciare un provvedimento di reintegra del lavoratore, posto che dall'esame della visura in atti si evince che “con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non è stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività”. Né sul punto, in sede di riassunzione sono state allegate e provate differenti circostanze. Al contrario, la circostanza dell'avvenuta cessazione dell'attività è stata confermata nelle note del 12.11.25. Conseguentemente va esclusa la possibilità di reintegra. CONSEGUENZE ACCERTAMENTO ILLEGITTIMITÀ RECESSO – TUTELA ECONOMICA – COMPETENZA FUNZIONALE In ordine alle conseguenze di carattere economico dell'accertata illegittimità del recesso, va, poi, precisato che il giudice del lavoro in questa sede può limitarsi ad una pronuncia di accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere tutte le retribuzioni (pari ad euro 1.207,71 mensili per come evincibili dalla busta paga in atti) decorrenti dal giorno del licenziamento orale (2.01.2024) fino alla data di esecuzione della presente sentenza. Invero, il più recente orientamento della Suprema Corte afferma che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benché accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale;
vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum" (Cass. 15066/2017; conformi anche le successive Cass. 16443/2018 e Cass. 5188/2019). SPESE DI LITE Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, accerta l'illegittimità del licenziamento orale intimato al lavoratore in data 2.01.2024;
2) accerta altresì l'illegittimità del licenziamento per g.m.o. irrogato il 30.10.2024;
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire le retribuzioni (pari ad euro 1.207,71 mensili) dal giorno del licenziamento orale (2.01.2024) fino alla data di esecuzione della presente pronuncia;
4) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso lì, data di deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Francesca Stefanelli