Sentenza 27 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00495/2025REG.PROV.COLL.
N. 05880/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5880 del 2021, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianfranco D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Anna Pulcini, Eleonora Carpentieri e Andrea Camarda, con domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Quarta, n. 5610/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e vista l’istanza di passaggio in decisione delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della disposizione del dirigente della direzione centrale pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli n. 17 del 23 marzo 2016, con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere abusive oggetto della presupposta disposizione dirigenziale n. 1219 del 27 ottobre 2005.
2. Deve premettersi in fatto che l’odierna appellante è proprietaria di un immobile in Napoli, corso San Giovanni a Teduccio 575; in tale qualità aveva realizzato senza permesso di costruire un corpo di fabbrica adibito a deposito, della consistenza del solo piano terra, insistente su di una superficie di mq 140, del quale era stata ordinata la demolizione con ordinanza impugnata innanzi al T.a.r. per la Campania che dichiarava perento il ricorso con decreto 739/2015.
Dopo circa un decennio veniva emesso il provvedimento impugnato di acquisizione, sul presupposto che non si era proceduto alla demolizione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso sul rilievo che l’ordinanza di demolizione non era stata annullata e che l’atto di acquisizione impugnato ha natura meramente dichiarativa di un effetto automaticamente prodottosi per legge in ragione dell’inottemperanza all’ordine di demolizione. Nessun rilievo hanno quindi eventuali carenze sul piano della partecipazione procedimentale.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo motivo contesta l’irrilevanza della notifica del verbale di accertamento della inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione affermata dal primo giudice, perché il senso della contestazione era di segnalare che l’appellante non era stata affatto avvisata del presunto sopralluogo da parte dell’Autorità amministrativa; e che comunque non le risultava mai svolto alcun sopralluogo finalizzato all’eventuale accertamento dell’inottemperanza rispetto all’ingiunzione di demolizione. Peraltro, quest’ultimo provvedimento non conteneva l’indicazione dell’area che, nel caso di inottemperanza, sarebbe stata soggetta ad acquisizione da parte dell’amministrazione comunale, ma si limitava alla generica indicazione della superficie (mq 140), del manufatto abusivo.
4.2. Il secondo motivo censura il mancato accoglimento delle censure sull’individuazione dell’area oggetto di acquisizione che dagli atti risultava incerta.
4.3. Il terzo motivo lamenta l’omessa valutazione, in sede di acquisizione, dell’esistenza di una servitù di attraversamento fognario in favore dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-, ed alla ingiusta pretermissione degli stessi nella fase procedimentale sfociata nell’acquisizione.
4.4. Il quarto motivo riguarda la mancata valutazione delle censure procedimentali, sull’assunto che se messa nelle condizioni di partecipare alla fase preordinata al decreto impugnato l’appellante avrebbe potuto fare rilevare in tempo utile tali carenze sostanziali e procedimentali, ed avrebbe potuto evitare le conseguenti illegittimità dell’atto.
5. Il Comune di Napoli si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato.
6.1. Il primo motivo non può essere accolto in quanto il sopralluogo è stato realmente effettuato come testimonia il relativo verbale che è solo uno strumento per l’amministrazione volto a verificare la persistenza dell’inottemperanza, ma che non costituisce atto recettizio che debba essere comunicato al privato ai fini della legittimità del provvedimento di acquisizione – invece destinatato ad essere comunicato all’interessato - anche perché l’atto di per sé non ha alcuna efficacia lesiva. Inoltre il destinatario dell’ordinanza di demolizione è ben consapevole della mancata ottemperanza e laddove decida di eseguire prima della notifica del provvedimento di acquisizione ben può comunicare anche una tardiva esecuzione al Comune.
6.2. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso deriva dalla constatazione che il provvedimento impugnato riporta puntualmente gli estremi catastali dell’area da acquisire che è quella nella quale è stato commesso l’abuso oggetto della previa ordinanza demolitoria aumentato nei limiti consentiti dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001.
6.3. L’esistenza della servitù è totalmente irrilevante rispetto alla legittimità del provvedimento impugnato in quanto la circostanza che il Comune diventi proprietario del bene non incide minimamente sull’esistenza della servitù poiché il passaggio della proprietà ex lege avviene conservando le servitù esistenti; oltretutto la servitù fognaria non verrà ostacolata neanche dalla demolizione d’ufficio che il Comune potrebbe eseguire una volta acquisita l’area.
6.4. Le contestazioni sul piano procedimentale sono state dal primo giudice ritenute irrilevanti con valutazione che il Collegio condivide dal momento che l’atto di acquisizione ha natura meramente dichiarativa di un effetto verificatosi per l’inottemperanza nel tempo indicato dell’ordinanza di demolizione e come tale va considerato un atto vincolato cosicché le eventuali violazioni delle norme procedimentali sarebbero irrilevanti ex art. 21 octies l. 241/1990.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Napoli le spese del presente grado di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l’intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO