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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 4096/2021 R.G. promossa da: Pt_1
Cod. Fisc. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante con Sede a Roma in Via della Magliana n. 214, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pascucci (cf: ; p.e.c. C.F._1
fax nr. 06-98796844), giusta procura ad litem rilasciata in data 26 Email_1 marzo 2021 da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra nata a [...] CP_1 CP_2
(FI), il 16/07/1941, CF , con sede in Lastra a Signa (FI), via dei Ceramisti, 26, C.F._2 PIVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Serri, del Foro di Firenze, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via G. C.F._3 Boccaccio n. 44/B, (fax n. 055.582062, pec. per l'invio degli avvisi di Email_2 cui agli artt. 133 c.p.c e ss.), come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: affinché l'adito Tribunale accerti e dichiari che gli importi così come quantificati ed ingiunti non sono dovuti dall'opponente, per tutte le ragioni ben evidenziate in atti e, segnatamente, stante l'omesso ordinativo delle merci de quo da parte di soggetto riferibile e/o autorizzato dalla società opponente e stante in ogni caso l'omessa consegna delle merci a soggetto autorizzato/legittimato a riceverla per conto della opponente e per l'effetto, revochi e/o annulli e/o riformi il Decreto Ingiuntivo opposto, adottando ogni conseguente provvedimento ritenuto più opportuno. Con vittoria di spese e compenso di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria si insiste nella richiesta di confronto dei testimoni così come formulata all'udienza del
24/10/2023.
Per parte convenuta opposta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria ragione, eccezione e domanda: 1) respingere perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione spiegata dalla e per l'effetto confermare il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 721/2021 del Tribunale di Firenze, iscritto al N. REG. GEN. 759/2021; 2)
pagina 1 di 3 condannare la ai sensi dell'art. 96 I co. c.p.c., Parte_2 al risarcimento danni da “lite temeraria” cagionati alla ovvero ad una somma CP_1 equitativamente determinata ex art. 96 III co. c.p.c.. 3) condannare l'opponente a rimborsare all'opposta gli onorari di difesa e le spese, anche generali, della causa d'opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 759/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 18.2.2021 su istanza della CP_1 per la somma di Euro 79.437,62, oltre interessi e spese, fondata su n. 7 fatture aventi ad oggetto la fornitura di prodotti di autocarrozzeria.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: la carenza di efficacia probatoria delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
l'infondatezza della pretesa creditoria, contestando l'effettiva consegna della merce indicata nelle fatture. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha precisato, in punto di fatto: che, dopo un rapporto CP_1 di collaborazione fra le parti di oltre 50 anni, improvvisamente, dal 2019, la società opponente aveva interrotto i pagamenti della merce fornitale dalla convenuta, la quale, tuttavia, non aveva interrotto la fornitura, proprio in ragione dei buoni rapporti sino ad allora intercorsi fra le due società; che, a giugno del 2020, la aveva maturato uno debito pari ad € 85.637,74: infatti, alle fatture sopra Parte_2 indicate se ne aggiungeva una dell'importo di € 10.895,22 avente data e scadenza al 17/10/2019, che veniva saldata in detto mese permanendo così il debito come meglio sopra indicato;
che, in considerazione del pagamento di tale unica fattura nell'estate 2020, anche in ragione delle modifiche dell'assetto societario che la società opponente era costretta ad effettuare a causa della morte della precedente socia accomandataria, in via del tutto bonaria la tentava di giungere ad un CP_1 accordo con la 2019 sas, ipotizzando anche una rateizzazione della somma da questa Parte_2 dovuta;
che, mentre in un primo tempo la pareva aver accettato, in seguito la suddetta Parte_2 chiedeva, invece, di poter restituire la merce acquistata dalla che la si CP_1 CP_1 dimostrava disponibile a quanto sopra richiesto, salva la preventiva verifica dello stato e della quantità della merce che la intendeva restituire;
che, tuttavia, agli appuntamenti fissati Parte_2 per la verifica della merce da restituire, per la non si presentava l'allora legale Parte_2 rappresentante o un suo delegato, facendo così venir meno la trattativa per la definizione bonaria della controversia.
In diritto, ha eccepito l'avvenuta effettiva consegna della merce di cui alle fatture prodotte a fondamento del ricorso monitorio, come dimostrato dai DDT ad esse allegati, alcuni dei quali recanti il timbro o la firma della società opponente. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'avvenuta consegna della merce descritta nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, e del relativo decreto ingiuntivo, oltre ad essere comprovata dai Documenti di trasporto allegati alle singole fatture, tutti, tranne uno, recanti il timbro della società opponente o la sigla di un dipendente della società destinataria della merce medesima, ha trovato conferma a seguito dell'espletamento della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Decisiva deve ritenersi la testimonianza resa dal teste di parte convenuta magazziniere Testimone_1 della il quale ha dichiarato che provvedeva lui stesso personalmente alla consegna della CP_1 merce, salvo alcune consegne di minor importanza inviate tramite corriere, e ne ha confermato il ritiro,
pagina 2 di 3 presso la sede della da parte del magazziniere oppure da e, alcune CP_1 Per_1 Testimone_2 volte, anche in presenza della socia Parte_3
Le risultanze di tale testimonianza non risultano inficiate da quella resa dal teste di parte opponente rappresentante della società opponente fino al 2019, il quale ha dichiarato che non si Testimone_2 occupava del ritiro della merce, ma solo della parte commerciale.
Inoltre, la dedotta mancata consegna della merce si pone in contrasto insanabile con il comportamento tenuto, anche successivamente, dalla società opponente, la quale ha continuato ad effettuare ordinativi alla senza contestare alcunchè, fino all'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede CP_1 opposto.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 759/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 18.2.2021. CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado al n. 4096/2021 R.G. promossa da: Pt_1
Cod. Fisc. , in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante con Sede a Roma in Via della Magliana n. 214, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Pascucci (cf: ; p.e.c. C.F._1
fax nr. 06-98796844), giusta procura ad litem rilasciata in data 26 Email_1 marzo 2021 da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra nata a [...] CP_1 CP_2
(FI), il 16/07/1941, CF , con sede in Lastra a Signa (FI), via dei Ceramisti, 26, C.F._2 PIVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Gaia Serri, del Foro di Firenze, C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze, via G. C.F._3 Boccaccio n. 44/B, (fax n. 055.582062, pec. per l'invio degli avvisi di Email_2 cui agli artt. 133 c.p.c e ss.), come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente: affinché l'adito Tribunale accerti e dichiari che gli importi così come quantificati ed ingiunti non sono dovuti dall'opponente, per tutte le ragioni ben evidenziate in atti e, segnatamente, stante l'omesso ordinativo delle merci de quo da parte di soggetto riferibile e/o autorizzato dalla società opponente e stante in ogni caso l'omessa consegna delle merci a soggetto autorizzato/legittimato a riceverla per conto della opponente e per l'effetto, revochi e/o annulli e/o riformi il Decreto Ingiuntivo opposto, adottando ogni conseguente provvedimento ritenuto più opportuno. Con vittoria di spese e compenso di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria si insiste nella richiesta di confronto dei testimoni così come formulata all'udienza del
24/10/2023.
Per parte convenuta opposta: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria ragione, eccezione e domanda: 1) respingere perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione spiegata dalla e per l'effetto confermare il Parte_2 decreto ingiuntivo n. 721/2021 del Tribunale di Firenze, iscritto al N. REG. GEN. 759/2021; 2)
pagina 1 di 3 condannare la ai sensi dell'art. 96 I co. c.p.c., Parte_2 al risarcimento danni da “lite temeraria” cagionati alla ovvero ad una somma CP_1 equitativamente determinata ex art. 96 III co. c.p.c.. 3) condannare l'opponente a rimborsare all'opposta gli onorari di difesa e le spese, anche generali, della causa d'opposizione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 759/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 18.2.2021 su istanza della CP_1 per la somma di Euro 79.437,62, oltre interessi e spese, fondata su n. 7 fatture aventi ad oggetto la fornitura di prodotti di autocarrozzeria.
A fondamento dell'opposizione ha allegato: la carenza di efficacia probatoria delle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio;
l'infondatezza della pretesa creditoria, contestando l'effettiva consegna della merce indicata nelle fatture. Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la la quale ha precisato, in punto di fatto: che, dopo un rapporto CP_1 di collaborazione fra le parti di oltre 50 anni, improvvisamente, dal 2019, la società opponente aveva interrotto i pagamenti della merce fornitale dalla convenuta, la quale, tuttavia, non aveva interrotto la fornitura, proprio in ragione dei buoni rapporti sino ad allora intercorsi fra le due società; che, a giugno del 2020, la aveva maturato uno debito pari ad € 85.637,74: infatti, alle fatture sopra Parte_2 indicate se ne aggiungeva una dell'importo di € 10.895,22 avente data e scadenza al 17/10/2019, che veniva saldata in detto mese permanendo così il debito come meglio sopra indicato;
che, in considerazione del pagamento di tale unica fattura nell'estate 2020, anche in ragione delle modifiche dell'assetto societario che la società opponente era costretta ad effettuare a causa della morte della precedente socia accomandataria, in via del tutto bonaria la tentava di giungere ad un CP_1 accordo con la 2019 sas, ipotizzando anche una rateizzazione della somma da questa Parte_2 dovuta;
che, mentre in un primo tempo la pareva aver accettato, in seguito la suddetta Parte_2 chiedeva, invece, di poter restituire la merce acquistata dalla che la si CP_1 CP_1 dimostrava disponibile a quanto sopra richiesto, salva la preventiva verifica dello stato e della quantità della merce che la intendeva restituire;
che, tuttavia, agli appuntamenti fissati Parte_2 per la verifica della merce da restituire, per la non si presentava l'allora legale Parte_2 rappresentante o un suo delegato, facendo così venir meno la trattativa per la definizione bonaria della controversia.
In diritto, ha eccepito l'avvenuta effettiva consegna della merce di cui alle fatture prodotte a fondamento del ricorso monitorio, come dimostrato dai DDT ad esse allegati, alcuni dei quali recanti il timbro o la firma della società opponente. Ha concluso per il rigetto dell'opposizione e la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'assunzione di prove testimoniali.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
L'avvenuta consegna della merce descritta nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, e del relativo decreto ingiuntivo, oltre ad essere comprovata dai Documenti di trasporto allegati alle singole fatture, tutti, tranne uno, recanti il timbro della società opponente o la sigla di un dipendente della società destinataria della merce medesima, ha trovato conferma a seguito dell'espletamento della prova testimoniale assunta in corso di causa.
Decisiva deve ritenersi la testimonianza resa dal teste di parte convenuta magazziniere Testimone_1 della il quale ha dichiarato che provvedeva lui stesso personalmente alla consegna della CP_1 merce, salvo alcune consegne di minor importanza inviate tramite corriere, e ne ha confermato il ritiro,
pagina 2 di 3 presso la sede della da parte del magazziniere oppure da e, alcune CP_1 Per_1 Testimone_2 volte, anche in presenza della socia Parte_3
Le risultanze di tale testimonianza non risultano inficiate da quella resa dal teste di parte opponente rappresentante della società opponente fino al 2019, il quale ha dichiarato che non si Testimone_2 occupava del ritiro della merce, ma solo della parte commerciale.
Inoltre, la dedotta mancata consegna della merce si pone in contrasto insanabile con il comportamento tenuto, anche successivamente, dalla società opponente, la quale ha continuato ad effettuare ordinativi alla senza contestare alcunchè, fino all'emissione del decreto ingiuntivo in questa sede CP_1 opposto.
Deve, pertanto, ritenersi pienamente provata la pretesa creditoria azionata in via monitoria, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA integralmente il decreto ingiuntivo n. 759/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 18.2.2021. CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Firenze, 3 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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