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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 803 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pilon, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castro (LE), alla Via L. Schifano civ.34,
in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado;
[...]
[...]
, (c.f.: ), in persona del Rettore e l.r.p.t., nonché Controparte_1 P.IVA_1
, (c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
nei cui Uffici sono elettivamente domiciliati. -APPELLATI-
All'udienza collegiale del 12.2.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, proponeva domanda di Parte_1
accertamento e conseguente condanna alla restituzione, da parte dell' , delle Controparte_3
somme indebitamente versate dalla stessa a titolo di contribuzione universitaria, ai sensi dell'art. 2033
c.c. e, in via subordinata, la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., sempre in relazione alla predetta somma indebitamente versata.
A sostegno della domanda la ricorrente riferiva:
1) di essere stata iscritta presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del , con CP_1
numero di matricola 7101867, per 25 anni senza soluzione di continuità; 2) di aver presentato, in data
20.09.2018, istanza di rinuncia al proseguimento degli studi, secondo quanto previsto dall'art. 21 del
Regolamento di Ateneo per gli Studenti (Prot. N. 139908, D.R. n. 672 del 2017); 3) che in seguito,
nel corso dell'A.A. 2018/2019, si iscriveva presso la medesima Università al corso di CP_1
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, acquisendo una nuova matricola (N. 20044963) ed ottenendo un'abbreviazione di corso, in virtù del riconoscimento di esami già sostenuti, nell'ambito del pregresso corso di studi non concluso, da parte del Consiglio Didattico (delibera del 17.10.2018);
4) che, in relazione ai CFU così acquisiti, la ricorrente veniva iscritta direttamente al III anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza quale «studente in corso meritevole», con obbligo di versare la contribuzione studentesca prevista per gli studenti in corso;
5) che nell'A.A.
2019/2020 ella perfezionava l'iscrizione al IV anno, risultando ancora «studente in corso meritevole»,
versando regolarmente la quota prevista;
6) che nell'A.A. 2020/2021 la stessa si iscriveva al V anno di corso, risultando questa volta studente in corso ma non meritevole, non avendo conseguito i CFU minimi necessari per la qualifica di «meritevole»; 7) che, pur risultando ancora iscritta al V anno in corso, l' , all'atto del pagamento delle tasse universitarie, inseriva la Controparte_3 Pt_1
nella categoria «studente fuori corso non meritevole», con attribuzione di una quota contributiva ingiusta e maggiore rispetto al dovuto;
8) che difatti, e per la prima volta, l' Controparte_3
aveva conteggiato le n. 25 iscrizioni del precedente corso di laurea non concluso, con ciò annullando gli effetti caducanti della rinuncia al proseguimento degli studi formalizzata in data 20.09.2018; 9)
che, pertanto, le veniva richiesto il pagamento di un contributo pari ad € 3.480,00, oltre a bollo di €
16,00 e tassa regionale EDISU pari ad € 160,00, con versamento previsto in 3 ratei e con scadenza prevista rispettivamente il 05.11.2020, il 31.03.2021 (poi slittata al 30.04.2021) e il 30.06.2021; 10)
che con nota PEC del 24.02.2021 la ricorrente inoltrava all' un invito a CP_3 CP_1
concludere una convenzione di negoziazione assistita, cui sarebbe seguita una condotta meramente dilatoria da parte dell'Ateneo; 11) che, a causa delle predette lungaggini, la ricorrente si vedeva costretta a corrispondere all'Università tutte le rate del contributo richiesto per l'A.A. 2020/2021.
Tanto premesso in punto di fatto, adiva il Tribunale di Lecce, chiedendo di: “1) dichiarare
l'ammissibilità della domanda e disapplicare gli atti dell'Amministrazione convenuta e,
conseguentemente, accertare e dichiarare l'iscrizione al V anno in corso del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l' per l'A.A. 2020/2021 e, Controparte_3
per l'effetto, riconoscerne l'inquadramento nella categoria 2: «studente in corso non meritevole»; 2)
conseguentemente, rideterminare il contributo di iscrizione dovuto in € 1.380,00 per l'A.A.
2020/2021 stabilito per lo «studente in corso non meritevole»; 3) per l'effetto, condannare
l' alla restituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. in favore della ricorrente CP_3
delle somme versate indebitamente a titolo di quota contributiva, pari ad € 2.100,00, ovvero nella
diversa somma risultante nel corso di causa, oltre gli interessi maturati secondo legge;
in via
subordinata: 4) condannare l' alla corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 CP_3
c.c., di importo pari al depauperamento in danno della ricorrente;
5) in ogni caso, condannare
l' al risarcimento del danno morale subito da per la condotta illecita Controparte_3 Pt_1 tenuta in essere dall'Ateneo; 6) condannare l' ex art. 96 c.p.c., per il Controparte_3
comportamento assunto in fase di negoziazione assistita, nonché alla refusione delle spese
processuali e dei compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano l' , nonché il Controparte_3 [...]
ed eccepivano, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del Controparte_4
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trovando fondamento la questione nell'ambito degli interessi legittimi oggetto di tutela davanti alla giustizia amministrativa;
nel merito,
instavano per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 10.10.2022, il Tribunale di Lecce dichiarava il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario adito, essendo competente il Giudice Amministrativo;
con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti.
In particolare, il primo giudice accoglieva l'eccezione preliminare formulata dalle resistenti,
dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., sul presupposto che “la disciplina
della contribuzione dovuta dagli studenti all'Università rientra nell'ambito di scelte latamente
discrezionali in ordine alla determinazione delle tasse che ogni Ateneo universitario ha facoltà di
stabilire. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è da tempo andata orientando nel senso che la
presenza di elementi discrezionali esclude normalmente la giurisdizione del giudice ordinario,
giacché non è possibile negare che l'esistenza di un margine di discrezionalità, nei limiti della
discrezionalità stessa, contrasta con la possibilità di posizioni di diritto soggettivo…”.
Avverso detta ordinanza, con atto ritualmente notificato, interponeva appello cui si Parte_1
opponeva l' , in persona del Rettore e l.r.p.t., e il Controparte_3 Controparte_4
, in persona del p.t., chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in
[...] CP_5
diritto.
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice, ritenendo che la controversia - relativa alla determinazione del contributo universitario
- rientri nell'alveo dell'attività amministrativa discrezionale e concerna, pertanto, posizioni di interesse legittimo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
L'appellante contesta tale impostazione, sostenendo che la domanda proposta — volta a ottenere la restituzione della somma di € 2.100,00, asseritamente versata in eccedenza a titolo di contributo universitario per l'A.A. 2020/2021 — abbia ad oggetto non l'impugnazione del regolamento universitario, né la disapplicazione di atti generali, bensì la ripetizione dell'indebito derivante da un erroneo inquadramento della studentessa in una fascia contributiva superiore rispetto a quella spettante in base alla normativa vigente, ovvero alle disposizioni statali e regionali che disciplinano il diritto allo studio.
Segnatamente, l'appellante richiama la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 68/2012, nonché dalle successive leggi di bilancio (in particolare l'art. 1, commi 252-268, della L. n. 232/2016),
sottolineando come il contributo onnicomprensivo annuale (COA) debba essere determinato secondo parametri legislativi predeterminati, sottratti alla discrezionalità dell'amministrazione universitaria.
In tale prospettiva, l'appellante deduce come la controversia in oggetto involga posizioni di diritto soggettivo patrimoniale e rientri, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 11 luglio 1997, n. 6322) e da pronunce dei giudici amministrativi, secondo cui le controversie aventi ad oggetto la debenza dei contributi universitari spettano alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali dovute sulla base di criteri normativi vincolati.
2. Detta censura è infondata e non merita accoglimento. In via preliminare, fa d'uopo ricostruire il criterio giuridico che consente di delineare il confine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, al fine di individuare il giudice munito di potestas
iudicandi nella presente controversia.
Come noto, pacifico è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum
formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum
sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., S.U. n. 2368 del 24/01/2024).
E più precisamente, “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta
pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia
della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., S.U.
n. 20350 del 31/07/2018; in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 10350 del 19/04/2025).
Pertanto, il criterio della causa petendi, fondato sulla natura della posizione soggettiva la cui lesione viene dedotta in giudizio, rappresenta il fondamentale discrimen tra le due sfere giurisdizionali,
indipendentemente dalla natura formale dell'atto impugnato e dalle specifiche censure formulate.
Tale impostazione ha trovato conferma legislativa con l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), che ha sostanzialmente individuato nel giudice amministrativo il giudice naturale della legittimità dell'esercizio del potere pubblico, attribuendogli il compito di conoscere ogni forma di tutela, anche risarcitoria, in relazione agli interessi legittimi.
Stabilito il criterio generale di riparto della giurisdizione, occorre passare all'individuazione dei parametri che consentono, in concreto, di distinguere tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
In particolare, si configura una posizione di interesse legittimo ogniqualvolta venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione, che si concretizzi nell'adozione di un provvedimento amministrativo, e non già quando l'amministrazione agisca secondo regole di diritto privato.
Ulteriore criterio discretivo è rappresentato dalla funzionalizzazione del potere esercitato: l'interesse legittimo ricorre, infatti, allorché il potere sia finalizzato alla cura di un interesse pubblico generale,
mentre la lesione di un diritto soggettivo presuppone l'esistenza di una posizione giuridica perfetta e tutelabile autonomamente, riferita specificamente al singolo.
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'odierna appellante - volta alla restituzione della somma di € 2.100,00 versata (indebitamente) a titolo di contributo universitario per l'A.A. 2020/2021 - si fonda sull'assunto dell'illegittimo inserimento della studentessa nella categoria “fuori corso” e della conseguente applicazione di una contribuzione eccedente i limiti di legge.
Tuttavia, il provvedimento dell'Università – ente assolutamente riconducibile nel novero delle pubbliche amministrazioni – con cui sono state deliberate le modalità di determinazione della contribuzione studentesca, compresa l'introduzione della cd. quota fuori corso, costituisce espressione di potestà amministrativa discrezionale, esercitata mediante l'adozione di un atto generale, ovvero il Manifesto degli Studi per l'A.A. 2020/2021, funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico alla regolazione e all'organizzazione del sistema universitario, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari vigenti.
In tale contesto, la posizione soggettiva dell'appellante - che lamenta l'erroneo inquadramento nella fascia contributiva riservata agli studenti fuori corso - si configura come un interesse legittimo alla corretta applicazione, da parte dell'amministrazione universitaria, dei parametri normativi rilevanti
(quali, in particolare, l'art. 5 del D.P.R. n. 306/1997), e non già come un diritto soggettivo perfetto alla restituzione delle somme versate.
In altri termini, sebbene formalmente finalizzata alla ripetizione dell'indebito, la pretesa azionata dall'appellante implica, nella sostanza, una contestazione dell'atto amministrativo generale – e segnatamente del citato – mediante il quale l'Università ha previsto un aggravio Controparte_6
contributivo in presunta violazione della normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio. Ne deriva che, solo a seguito dell'annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo, avrebbe potuto eventualmente sorgere una pretesa creditoria di ripetizione delle somme versate in capo alla studentessa Pt_1
Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, le determinazioni adottate dagli Atenei in tema di contribuzione studentesca non integrano un'attività rigidamente vincolata, bensì
costituiscono espressione della discrezionalità tecnica e organizzativa riservata alle autonomie universitarie. La normativa nazionale si limita a fissare limiti massimi e principi generali, ma la concreta articolazione della contribuzione è rimessa agli organi accademici competenti, i quali deliberano in base a criteri variabili — anche di natura finanziaria e programmatica — nel rispetto dell'autonomia universitaria e delle risorse disponibili.
In tale cornice, non può sostenersi che il singolo studente sia titolare di un diritto soggettivo all'esatto importo della contribuzione universitaria, posto che i limiti massimi previsti dalla normativa di settore non assumono portata immediatamente precettiva in favore del privato, ma operano come parametri normativi cui l'amministrazione deve conformarsi nel perseguimento dell'interesse pubblico, sotto la vigilanza del Ministero competente.
Ne consegue che nell'ipotesi di violazione di tali limiti, eventualmente sussistenti, non comporta ipso
iure l'insorgenza di un diritto alla restituzione, bensì impone una valutazione del giudice amministrativo circa la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale.
Pertanto, in assenza di impugnazione del dinanzi al giudice amministrativo, Controparte_6
non può ritenersi sorto in capo alla alcun diritto soggettivo alla restituzione delle somme Pt_1
versate, mancando l'annullamento dell'atto presupposto da cui far discendere l'illegittimità della contribuzione.
Da ultimo, si osserva, altresì che, nel caso di specie, non sarebbe utile né satisfattivo per lo studente la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo eventualmente esperibile dinanzi al giudice ordinario, stante il fatto che la disapplicazione non darebbe luogo ad alcun risultato certo ed univoco, essendo la determinazione dell'ammontare dei contributi studenteschi devoluta all'autonomia organizzativa della singola Università.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi corretta la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda proposta dalla studentessa Pt_1
presuppone una valutazione circa la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale dell'Ateneo
nella determinazione della contribuzione universitaria, in relazione a un atto generale e regolamentare
-il Manifesto degli Studi- la cui impugnazione afferiva alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ne consegue che la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale è pienamente conforme a diritto e non merita alcuna censura.
Restano, peraltro, assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la condanna della ricorrente alle spese di lite, in luogo della compensazione considerata la complessità giuridica delle questioni trattate.
4. La doglianza merita accoglimento.
Ed invero, com'è noto, il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. può subire deroga nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il quale consente la compensazione delle spese “in presenza di gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi espressamente in motivazione.
In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha precisato che tali ragioni possono consistere anche nella peculiare novità, complessità o controvertibilità della questione giuridica trattata, qualora tali elementi rendano oggettivamente incerto l'esito della controversia.
Nel caso in esame, ricorrono effettivamente i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La questione oggetto del giudizio - concernente il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contribuzione universitaria, nonché la qualificazione della natura giuridica delle posizioni soggettive coinvolte - presenta aspetti peculiari e di rilevante complessità tecnico-giuridica, che hanno richiesto un'articolata analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, non risultano rinvenibili precedenti giurisprudenziali specificamente analoghi, circostanza che ulteriormente corrobora la dedotta complessità delle questioni trattate.
Conseguentemente, si ritiene equo, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, rientrando la fattispecie tra le ipotesi eccezionali contemplate dal vigente sistema normativo, così come interpretato dalla
Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, in persona del Rettore e l.r.p.t., nonché del , in
[...] Controparte_4
persona del p.t., avverso l'ordinanza del 10.10.2022, emessa ai sensi dell'art.702 c.p.c. dal CP_5
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, compensa integralmente,
tra le parti le spese del primo grado;
b) compensa, altresì, tra le parti le spese del presente gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 27 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 803 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Pilon, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Castro (LE), alla Via L. Schifano civ.34,
in virtù di mandato in calce al ricorso di primo grado;
[...]
[...]
, (c.f.: ), in persona del Rettore e l.r.p.t., nonché Controparte_1 P.IVA_1
, (c.f.: , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
nei cui Uffici sono elettivamente domiciliati. -APPELLATI-
All'udienza collegiale del 12.2.2025, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, proponeva domanda di Parte_1
accertamento e conseguente condanna alla restituzione, da parte dell' , delle Controparte_3
somme indebitamente versate dalla stessa a titolo di contribuzione universitaria, ai sensi dell'art. 2033
c.c. e, in via subordinata, la condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., sempre in relazione alla predetta somma indebitamente versata.
A sostegno della domanda la ricorrente riferiva:
1) di essere stata iscritta presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università del , con CP_1
numero di matricola 7101867, per 25 anni senza soluzione di continuità; 2) di aver presentato, in data
20.09.2018, istanza di rinuncia al proseguimento degli studi, secondo quanto previsto dall'art. 21 del
Regolamento di Ateneo per gli Studenti (Prot. N. 139908, D.R. n. 672 del 2017); 3) che in seguito,
nel corso dell'A.A. 2018/2019, si iscriveva presso la medesima Università al corso di CP_1
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, acquisendo una nuova matricola (N. 20044963) ed ottenendo un'abbreviazione di corso, in virtù del riconoscimento di esami già sostenuti, nell'ambito del pregresso corso di studi non concluso, da parte del Consiglio Didattico (delibera del 17.10.2018);
4) che, in relazione ai CFU così acquisiti, la ricorrente veniva iscritta direttamente al III anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza quale «studente in corso meritevole», con obbligo di versare la contribuzione studentesca prevista per gli studenti in corso;
5) che nell'A.A.
2019/2020 ella perfezionava l'iscrizione al IV anno, risultando ancora «studente in corso meritevole»,
versando regolarmente la quota prevista;
6) che nell'A.A. 2020/2021 la stessa si iscriveva al V anno di corso, risultando questa volta studente in corso ma non meritevole, non avendo conseguito i CFU minimi necessari per la qualifica di «meritevole»; 7) che, pur risultando ancora iscritta al V anno in corso, l' , all'atto del pagamento delle tasse universitarie, inseriva la Controparte_3 Pt_1
nella categoria «studente fuori corso non meritevole», con attribuzione di una quota contributiva ingiusta e maggiore rispetto al dovuto;
8) che difatti, e per la prima volta, l' Controparte_3
aveva conteggiato le n. 25 iscrizioni del precedente corso di laurea non concluso, con ciò annullando gli effetti caducanti della rinuncia al proseguimento degli studi formalizzata in data 20.09.2018; 9)
che, pertanto, le veniva richiesto il pagamento di un contributo pari ad € 3.480,00, oltre a bollo di €
16,00 e tassa regionale EDISU pari ad € 160,00, con versamento previsto in 3 ratei e con scadenza prevista rispettivamente il 05.11.2020, il 31.03.2021 (poi slittata al 30.04.2021) e il 30.06.2021; 10)
che con nota PEC del 24.02.2021 la ricorrente inoltrava all' un invito a CP_3 CP_1
concludere una convenzione di negoziazione assistita, cui sarebbe seguita una condotta meramente dilatoria da parte dell'Ateneo; 11) che, a causa delle predette lungaggini, la ricorrente si vedeva costretta a corrispondere all'Università tutte le rate del contributo richiesto per l'A.A. 2020/2021.
Tanto premesso in punto di fatto, adiva il Tribunale di Lecce, chiedendo di: “1) dichiarare
l'ammissibilità della domanda e disapplicare gli atti dell'Amministrazione convenuta e,
conseguentemente, accertare e dichiarare l'iscrizione al V anno in corso del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l' per l'A.A. 2020/2021 e, Controparte_3
per l'effetto, riconoscerne l'inquadramento nella categoria 2: «studente in corso non meritevole»; 2)
conseguentemente, rideterminare il contributo di iscrizione dovuto in € 1.380,00 per l'A.A.
2020/2021 stabilito per lo «studente in corso non meritevole»; 3) per l'effetto, condannare
l' alla restituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. in favore della ricorrente CP_3
delle somme versate indebitamente a titolo di quota contributiva, pari ad € 2.100,00, ovvero nella
diversa somma risultante nel corso di causa, oltre gli interessi maturati secondo legge;
in via
subordinata: 4) condannare l' alla corresponsione di un indennizzo, ai sensi dell'art. 2041 CP_3
c.c., di importo pari al depauperamento in danno della ricorrente;
5) in ogni caso, condannare
l' al risarcimento del danno morale subito da per la condotta illecita Controparte_3 Pt_1 tenuta in essere dall'Ateneo; 6) condannare l' ex art. 96 c.p.c., per il Controparte_3
comportamento assunto in fase di negoziazione assistita, nonché alla refusione delle spese
processuali e dei compensi”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano l' , nonché il Controparte_3 [...]
ed eccepivano, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità del Controparte_4
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trovando fondamento la questione nell'ambito degli interessi legittimi oggetto di tutela davanti alla giustizia amministrativa;
nel merito,
instavano per il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 10.10.2022, il Tribunale di Lecce dichiarava il difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario adito, essendo competente il Giudice Amministrativo;
con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle resistenti.
In particolare, il primo giudice accoglieva l'eccezione preliminare formulata dalle resistenti,
dichiarando il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del G.A., sul presupposto che “la disciplina
della contribuzione dovuta dagli studenti all'Università rientra nell'ambito di scelte latamente
discrezionali in ordine alla determinazione delle tasse che ogni Ateneo universitario ha facoltà di
stabilire. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è da tempo andata orientando nel senso che la
presenza di elementi discrezionali esclude normalmente la giurisdizione del giudice ordinario,
giacché non è possibile negare che l'esistenza di un margine di discrezionalità, nei limiti della
discrezionalità stessa, contrasta con la possibilità di posizioni di diritto soggettivo…”.
Avverso detta ordinanza, con atto ritualmente notificato, interponeva appello cui si Parte_1
opponeva l' , in persona del Rettore e l.r.p.t., e il Controparte_3 Controparte_4
, in persona del p.t., chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto ed in
[...] CP_5
diritto.
All'udienza collegiale del 12/2/2025, previo deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il primo giudice, ritenendo che la controversia - relativa alla determinazione del contributo universitario
- rientri nell'alveo dell'attività amministrativa discrezionale e concerna, pertanto, posizioni di interesse legittimo, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
L'appellante contesta tale impostazione, sostenendo che la domanda proposta — volta a ottenere la restituzione della somma di € 2.100,00, asseritamente versata in eccedenza a titolo di contributo universitario per l'A.A. 2020/2021 — abbia ad oggetto non l'impugnazione del regolamento universitario, né la disapplicazione di atti generali, bensì la ripetizione dell'indebito derivante da un erroneo inquadramento della studentessa in una fascia contributiva superiore rispetto a quella spettante in base alla normativa vigente, ovvero alle disposizioni statali e regionali che disciplinano il diritto allo studio.
Segnatamente, l'appellante richiama la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 68/2012, nonché dalle successive leggi di bilancio (in particolare l'art. 1, commi 252-268, della L. n. 232/2016),
sottolineando come il contributo onnicomprensivo annuale (COA) debba essere determinato secondo parametri legislativi predeterminati, sottratti alla discrezionalità dell'amministrazione universitaria.
In tale prospettiva, l'appellante deduce come la controversia in oggetto involga posizioni di diritto soggettivo patrimoniale e rientri, dunque, nella giurisdizione del giudice ordinario, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SS.UU., 11 luglio 1997, n. 6322) e da pronunce dei giudici amministrativi, secondo cui le controversie aventi ad oggetto la debenza dei contributi universitari spettano alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali dovute sulla base di criteri normativi vincolati.
2. Detta censura è infondata e non merita accoglimento. In via preliminare, fa d'uopo ricostruire il criterio giuridico che consente di delineare il confine tra giurisdizione ordinaria ed amministrativa, al fine di individuare il giudice munito di potestas
iudicandi nella presente controversia.
Come noto, pacifico è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo non si basa sul criterio del petitum
formale, individuato in base all'oggetto del dispositivo che si invoca, bensì su quello del petitum
sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., S.U. n. 2368 del 24/01/2024).
E più precisamente, “la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra
giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il
"petitum" sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta
pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia
della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai
fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., S.U.
n. 20350 del 31/07/2018; in senso conforme, da ultimo, Cass. n. 10350 del 19/04/2025).
Pertanto, il criterio della causa petendi, fondato sulla natura della posizione soggettiva la cui lesione viene dedotta in giudizio, rappresenta il fondamentale discrimen tra le due sfere giurisdizionali,
indipendentemente dalla natura formale dell'atto impugnato e dalle specifiche censure formulate.
Tale impostazione ha trovato conferma legislativa con l'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.lgs. n. 104/2010), che ha sostanzialmente individuato nel giudice amministrativo il giudice naturale della legittimità dell'esercizio del potere pubblico, attribuendogli il compito di conoscere ogni forma di tutela, anche risarcitoria, in relazione agli interessi legittimi.
Stabilito il criterio generale di riparto della giurisdizione, occorre passare all'individuazione dei parametri che consentono, in concreto, di distinguere tra diritto soggettivo e interesse legittimo.
In particolare, si configura una posizione di interesse legittimo ogniqualvolta venga in rilievo l'esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione, che si concretizzi nell'adozione di un provvedimento amministrativo, e non già quando l'amministrazione agisca secondo regole di diritto privato.
Ulteriore criterio discretivo è rappresentato dalla funzionalizzazione del potere esercitato: l'interesse legittimo ricorre, infatti, allorché il potere sia finalizzato alla cura di un interesse pubblico generale,
mentre la lesione di un diritto soggettivo presuppone l'esistenza di una posizione giuridica perfetta e tutelabile autonomamente, riferita specificamente al singolo.
Nel caso in esame, la domanda proposta dall'odierna appellante - volta alla restituzione della somma di € 2.100,00 versata (indebitamente) a titolo di contributo universitario per l'A.A. 2020/2021 - si fonda sull'assunto dell'illegittimo inserimento della studentessa nella categoria “fuori corso” e della conseguente applicazione di una contribuzione eccedente i limiti di legge.
Tuttavia, il provvedimento dell'Università – ente assolutamente riconducibile nel novero delle pubbliche amministrazioni – con cui sono state deliberate le modalità di determinazione della contribuzione studentesca, compresa l'introduzione della cd. quota fuori corso, costituisce espressione di potestà amministrativa discrezionale, esercitata mediante l'adozione di un atto generale, ovvero il Manifesto degli Studi per l'A.A. 2020/2021, funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico alla regolazione e all'organizzazione del sistema universitario, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari vigenti.
In tale contesto, la posizione soggettiva dell'appellante - che lamenta l'erroneo inquadramento nella fascia contributiva riservata agli studenti fuori corso - si configura come un interesse legittimo alla corretta applicazione, da parte dell'amministrazione universitaria, dei parametri normativi rilevanti
(quali, in particolare, l'art. 5 del D.P.R. n. 306/1997), e non già come un diritto soggettivo perfetto alla restituzione delle somme versate.
In altri termini, sebbene formalmente finalizzata alla ripetizione dell'indebito, la pretesa azionata dall'appellante implica, nella sostanza, una contestazione dell'atto amministrativo generale – e segnatamente del citato – mediante il quale l'Università ha previsto un aggravio Controparte_6
contributivo in presunta violazione della normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio. Ne deriva che, solo a seguito dell'annullamento dell'atto da parte del giudice amministrativo, avrebbe potuto eventualmente sorgere una pretesa creditoria di ripetizione delle somme versate in capo alla studentessa Pt_1
Del resto, come più volte affermato dalla giurisprudenza, le determinazioni adottate dagli Atenei in tema di contribuzione studentesca non integrano un'attività rigidamente vincolata, bensì
costituiscono espressione della discrezionalità tecnica e organizzativa riservata alle autonomie universitarie. La normativa nazionale si limita a fissare limiti massimi e principi generali, ma la concreta articolazione della contribuzione è rimessa agli organi accademici competenti, i quali deliberano in base a criteri variabili — anche di natura finanziaria e programmatica — nel rispetto dell'autonomia universitaria e delle risorse disponibili.
In tale cornice, non può sostenersi che il singolo studente sia titolare di un diritto soggettivo all'esatto importo della contribuzione universitaria, posto che i limiti massimi previsti dalla normativa di settore non assumono portata immediatamente precettiva in favore del privato, ma operano come parametri normativi cui l'amministrazione deve conformarsi nel perseguimento dell'interesse pubblico, sotto la vigilanza del Ministero competente.
Ne consegue che nell'ipotesi di violazione di tali limiti, eventualmente sussistenti, non comporta ipso
iure l'insorgenza di un diritto alla restituzione, bensì impone una valutazione del giudice amministrativo circa la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale.
Pertanto, in assenza di impugnazione del dinanzi al giudice amministrativo, Controparte_6
non può ritenersi sorto in capo alla alcun diritto soggettivo alla restituzione delle somme Pt_1
versate, mancando l'annullamento dell'atto presupposto da cui far discendere l'illegittimità della contribuzione.
Da ultimo, si osserva, altresì che, nel caso di specie, non sarebbe utile né satisfattivo per lo studente la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo eventualmente esperibile dinanzi al giudice ordinario, stante il fatto che la disapplicazione non darebbe luogo ad alcun risultato certo ed univoco, essendo la determinazione dell'ammontare dei contributi studenteschi devoluta all'autonomia organizzativa della singola Università.
In conclusione, alla luce di quanto esposto, deve ritenersi corretta la pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda proposta dalla studentessa Pt_1
presuppone una valutazione circa la legittimità dell'esercizio del potere discrezionale dell'Ateneo
nella determinazione della contribuzione universitaria, in relazione a un atto generale e regolamentare
-il Manifesto degli Studi- la cui impugnazione afferiva alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Ne consegue che la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal Tribunale è pienamente conforme a diritto e non merita alcuna censura.
Restano, peraltro, assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito.
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il
Tribunale ha disposto la condanna della ricorrente alle spese di lite, in luogo della compensazione considerata la complessità giuridica delle questioni trattate.
4. La doglianza merita accoglimento.
Ed invero, com'è noto, il principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. può subire deroga nei casi previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., il quale consente la compensazione delle spese “in presenza di gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi espressamente in motivazione.
In proposito, la Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha precisato che tali ragioni possono consistere anche nella peculiare novità, complessità o controvertibilità della questione giuridica trattata, qualora tali elementi rendano oggettivamente incerto l'esito della controversia.
Nel caso in esame, ricorrono effettivamente i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. La questione oggetto del giudizio - concernente il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contribuzione universitaria, nonché la qualificazione della natura giuridica delle posizioni soggettive coinvolte - presenta aspetti peculiari e di rilevante complessità tecnico-giuridica, che hanno richiesto un'articolata analisi del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in esame, non risultano rinvenibili precedenti giurisprudenziali specificamente analoghi, circostanza che ulteriormente corrobora la dedotta complessità delle questioni trattate.
Conseguentemente, si ritiene equo, in applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c., disporre la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, rientrando la fattispecie tra le ipotesi eccezionali contemplate dal vigente sistema normativo, così come interpretato dalla
Corte costituzionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto ritualmente notificato, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3
, in persona del Rettore e l.r.p.t., nonché del , in
[...] Controparte_4
persona del p.t., avverso l'ordinanza del 10.10.2022, emessa ai sensi dell'art.702 c.p.c. dal CP_5
Tribunale di Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello limitatamente alla regolamentazione delle spese di lite e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, compensa integralmente,
tra le parti le spese del primo grado;
b) compensa, altresì, tra le parti le spese del presente gravame.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 27 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele