Articolo 4 della Legge 30 settembre 2024, n. 148
Articolo 3Articolo 5
Versione
16 ottobre 2024
Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 5 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11, paragrafo 1, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
Entrata in vigore il 16 ottobre 2024