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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 8354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8354 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.10.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 927/20245avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito;
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv.
EL Bocchetti, che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Diego Angeli n. 95 presso lo studio dell'avv. Luigi
Labonia, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Controparte_2 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2025, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90451081 32 000, notificata alla ricorrente in data 27.12.2024,
1 limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2022 00090362 91 000 per omesso versamento di
Contributi I.V.S. per l'anno 2020.
Eccepiva la nullità parziale dell'intimazione di pagamento limitatamente al suddetto avviso di addebito, lamentando l'omessa notifica di quest'ultimo.
Lamentava la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali nonché la maturata prescrizione.
Censurava l'inesistenza ed inammissibilità della pretesa creditoria azionata con il suddetto titolo.
Tanto premesso, la ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' e l' previa sospensiva, per chiedere Controparte_1 di: b) accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' e dagli enti impositori per tutti i motivi esposti nel presente CP_4 ricorso;
c) accertare e dichiarare l'inesistenza della presunta pretesa creditoria;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della presunta pretesa creditoria;
e per l'effetto: e) annullare
l' avviso di addebito impugnato, essendo lo stesso nullo ed inefficace;
f) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e cpa in favore del sottoscritto procuratore antistatario. in via subordinata g) accertare come dovute le eventuali minor somme. Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e per carenza di interesse ad agire.
Evidenziava la regolare notifica, avvenuta in data 03.12.2022 a mezzo raccomandata a/r, dell'avviso di addebito prodromico all'intimazione di pagamento, come da documentazione versata.
Deduceva la presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di rateizzazione, poi revocata dall'agente della riscossione, avente ad oggetto il credito indicato nel titolo impugnato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, contestando nel merito l'eccepita prescrizione.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione, acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del
15.10.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla
L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità
2 del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella esattoriale, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_5
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del
[...] credito, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo in quanto vertente su un avviso di addebito di cui sono decorsi i termini di prescrizione.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: CP_4
“[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam; del resto, CP_4 come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a fronte della CP_4 data di notificazione della cartella di pagamento depositata in atti.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Oggetto del giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2024 90451081
32 000, limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2022 00090362 91 000 per omesso versamento di Contributi I.V.S. per attività commerciale svolta dal 20/04/2020 al 16/06/2020.
3 Ebbene, l' ha documentato che il predetto avviso di addebito veniva ritualmente CP_3 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 03.12.2022 alla ricorrente.
Pertanto, in mancanza di querela di falso, la notifica della raccomandata è da considerarsi valida. In ordine a tale notifica si rileva che nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico , ma l'atto pervenuto all'indirizzo esatto del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 31636/2023; n.15397/2023 ;
n. 511/2019; n. 24015/2017; n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012)
Essendosi cristallizzato il credito portato nell'avviso di addebito, sono inammissibili le censure formali riguardanti la formazione del ruolo, di decadenza e di merito.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente e , che liquida in euro 300,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva CP_3 CP_4
e cpa .
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
15.10.2025, disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 927/20245avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito;
TRA
(C.F.: Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Emilio Scaglione n. 342, presso lo studio dell'avv.
EL Bocchetti, che la rappresenta e difende,
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma alla via Diego Angeli n. 95 presso lo studio dell'avv. Luigi
Labonia, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del Controparte_2 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.01.2025, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 90451081 32 000, notificata alla ricorrente in data 27.12.2024,
1 limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2022 00090362 91 000 per omesso versamento di
Contributi I.V.S. per l'anno 2020.
Eccepiva la nullità parziale dell'intimazione di pagamento limitatamente al suddetto avviso di addebito, lamentando l'omessa notifica di quest'ultimo.
Lamentava la intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 46/99 dell'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali nonché la maturata prescrizione.
Censurava l'inesistenza ed inammissibilità della pretesa creditoria azionata con il suddetto titolo.
Tanto premesso, la ricorrente conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di CP_ Giudice del lavoro, l' e l' previa sospensiva, per chiedere Controparte_1 di: b) accertare e dichiarare l'illegittimità, arbitrarietà, vessatorietà ed inammissibilità della pretesa creditoria vantata dall' e dagli enti impositori per tutti i motivi esposti nel presente CP_4 ricorso;
c) accertare e dichiarare l'inesistenza della presunta pretesa creditoria;
d) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della presunta pretesa creditoria;
e per l'effetto: e) annullare
l' avviso di addebito impugnato, essendo lo stesso nullo ed inefficace;
f) condannare, in ogni caso, le convenute al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre Iva e cpa in favore del sottoscritto procuratore antistatario. in via subordinata g) accertare come dovute le eventuali minor somme. Il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_3 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e per carenza di interesse ad agire.
Evidenziava la regolare notifica, avvenuta in data 03.12.2022 a mezzo raccomandata a/r, dell'avviso di addebito prodromico all'intimazione di pagamento, come da documentazione versata.
Deduceva la presentazione da parte della ricorrente dell'istanza di rateizzazione, poi revocata dall'agente della riscossione, avente ad oggetto il credito indicato nel titolo impugnato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Anche l' si costituiva tempestivamente in giudizio, Controparte_1 eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva nonché la carenza di legittimazione ad agire della ricorrente, contestando nel merito l'eccepita prescrizione.
Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Rigettata la richiesta di sospensione, acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del
15.10.2025, veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di interesse ad agire in giudizio in capo all'opponente.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla
L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità
2 del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella esattoriale, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
Tuttavia, a parere del giudicante, la novella non incide sulla diversa fattispecie in esame, atteso che l'opponente ha impugnato una intimazione di pagamento.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_5
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del
[...] credito, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
Va, altresì, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla
[...]
. Controparte_1
Parte ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, deducendo la carenza del presupposto dell'emissione dell'atto impositivo in quanto vertente su un avviso di addebito di cui sono decorsi i termini di prescrizione.
Ebbene, premesso che il presente giudizio – anche se non riguarda specificamente la validità formale o sostanziale di un atto dell'agente dell'esazione – ha in ogni caso ad oggetto l'attività di riscossione dell' , va ribadito quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui: CP_4
“[…] in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, va escluso che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento del credito sia configurabile un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione ed occorre attribuire alla chiamata in causa di quest'ultimo ex D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24, comma 5, il valore di una mera litis denuntiatio, finalizzata al solo scopo di rendere noto al concessionario medesimo la pendenza della controversia e di estendergli gli effetti del futuro giudicato (cfr. Cass. n.
23984/14; Cass. n. 11687/08; Cass. n. 11274/07)” (Cass. civile, sez. lav., 21/06/2019, n. 16757).
È in tal senso che occorre, dunque, interpretare la vocatio in ius rivolta dal ricorrente nei confronti dell' , senza che venga in rilievo alcun profilo di legitimatio ad causam; del resto, CP_4 come detto, il thema decidendum finisce per coinvolgere l'attività dell' anche a fronte della CP_4 data di notificazione della cartella di pagamento depositata in atti.
3. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Oggetto del giudizio è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 071 2024 90451081
32 000, limitatamente all'avviso di addebito n. 371 2022 00090362 91 000 per omesso versamento di Contributi I.V.S. per attività commerciale svolta dal 20/04/2020 al 16/06/2020.
3 Ebbene, l' ha documentato che il predetto avviso di addebito veniva ritualmente CP_3 notificato a mezzo raccomandata a/r in data 03.12.2022 alla ricorrente.
Pertanto, in mancanza di querela di falso, la notifica della raccomandata è da considerarsi valida. In ordine a tale notifica si rileva che nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r. non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico , ma l'atto pervenuto all'indirizzo esatto del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 31636/2023; n.15397/2023 ;
n. 511/2019; n. 24015/2017; n. 12083/2016; 15315/2014; Cass. n. 9111/2012)
Essendosi cristallizzato il credito portato nell'avviso di addebito, sono inammissibili le censure formali riguardanti la formazione del ruolo, di decadenza e di merito.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, l'opposizione va rigettata.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore delle resistenti.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna parte resistente e , che liquida in euro 300,00 per compensi oltre spese generali al 15%, iva CP_3 CP_4
e cpa .
Così deciso in Napoli, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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